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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 279/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 20/03/2025, ad ore 9,00, il got , Parte_1 disposta, su richiesta delle parti, la trattazione scritta dell'odierna udienza;
dato atto del fatto che, per parte attrice opponente, l'avv. MAURO D'AMICO ha depositato tele- maticamente in data 10.3.25 note conclusive in cui precisa le conclusioni come segue:
• ACCERTARE E DICHIARARE l'abusività delle clausole contrattuali di cui al contratto di mutuo denomina- to Finanziamento “specialcredito” n. 66750 del 08/01/2003 individuate al presente atto, nonché ogni altra pattuizione che la S.V. Ill.ma dovesse ritenere abusiva ai sensi dell'art. 3 della Direttiva CEE 13/93 e per l'effetto,
• ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza del diritto di credito per l'intercorsa prescrizione della fi- deiussione omnibus rilasciata illo tempore dalla sig.ra la quale risulta ancor oggi oppo- Parte_2 nibile alla presente procedura in virtù del portato retroattivo della richiamata Sentenza di Cass. SS.UU. del 06/04/2023 in tema di nullità delle clausole abusive come postulata dalla Direttiva CEE in esame.
• REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. 241/2007 del Tribunale di Fermo emesso il 19/06/2007, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e di onorari. dato atto del fatto che, per parte convenuta opposta, l'avv. ROBERTO BERSANO ha depositato telematicamente in data 10.3.25 note conclusive in cui precisa le conclusioni come segue: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva di respingendo ogni domanda Controparte_1 nei suoi confronti proposta con ogni motivazione in fatto ed in diritto;
Dichiarare la carenza di interesse ad agire della opponente con riguardo alla revoca del decreto ingiunti- vo emesso dal Tribunale di Fermo n. 241/2007, per non essere lei parte di tale rapporto processuale;
Respingere, in ogni caso, l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'opposizione ex adverso formulata con ogni motivazione in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. alle ore 9,17 sospende la verbalizzazione per terminare le altre udienze sul ruolo e ritirarsi in camera di consiglio, per redigere e pronunciare sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettu- ra.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- Parte_1 guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 279/2024 promossa da:
Parte_2 C.F._1 con l'avv. MAURO D'AMICO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te e qui rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 dalla mandataria , in pers. leg. rappr.te Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. ROBERTO BERSANO e domicilio eletto presso il difensore
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CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 23.2.24 ha proposto opposizione tardiva ex art. Parte_2 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo 471/07, emesso dal Tribunale di Fermo, Sez. dist.ta di S. Elpidio a Mare, in data 19.6.07 (doc. 1) in favore di Parte_3
, per ottenerne, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accertamento e dichia-
[...] razione dell'abusività delle clausole contrattuali di cui al contratto di mutuo denominato Finan- ziamento “specialcredito” n. 66750 del 08/01/2003, posto a base dell'ingiunzione, coso come individuate in citazione e di ogni altra pattuizione il Tribunale dovesse ritenere abusiva ex art. 3 Direttiva CEE 13/93 e per l'effetto, accertamento e dichiarazione dell'insussistenza del diritto di credito per l'intercorsa prescrizione della fideiussione omnibus da lei stessa illo tempore rilascia- ta, la quale risulta ancor oggi opponibile in virtù del portato retroattivo della sentenza di Cass. SS.UU.
6.4.23 in tema di nullità delle clausole abusive come postulata dalla Direttiva CEE in esame, e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo n. 241/07 Tribunale di Fermo. ha dedotto e documentato: Parte_2
- che con il decreto ingiuntivo n. 241/07 le era stato ingiunto di pagare, in solido con il sig.
[...]
, di pagare senza dilazione alla Parte_4 Controparte_3
pagina 2 di 8 la somma di € 19.182,00 oltre interessi e spese maturate;
Pt_3
- che, come si evince dal ricorso per ingiunzione, tale credito sarebbe il debito residuo di cui al contratto di finanziamento “specialcredito” n. 66750 del 08/01/2003 per complessivi € 25.000,00 concesso a e da lei garantito mediante contratto di fideiussione (doc.
3 - con- Parte_5 tratto di finanziamento);
- che il d.i. 241/07, in quanto non opposto dagli intimati, è divenuto definitivo;
- che in data 18.4.11 le è stato notificato un atto di precetto da parte della cessionaria della po- sizione creditizia, oggi , ed in data 15.7.11 un atto di pigno- Controparte_4 CP_2 ramento immobiliare (doc.
4 - atto di pignoramento) avente ad oggetto la piena proprietà per la sua quota di ½ di immobile in Comune di Monte Urano, via Friuli (al N.C.E.U. fg 9, part. 71, sub
4 cat. A2, cons. 7 vani, P. 1);
- che il pignoramento era stato iscritto a ruolo al n. 162/2011 R.G.E.I. presso il Tribunale di Fermo, procedura a cui veniva poi riunita l'esecuzione immobiliare n. 173/2012 R.G. (doc.
5 - storico fascicolo telematico);
- che in data 17.5.23 in tale procedura esecutiva n. 162/2011 R.G. il professionista delegato aveva redatto l'avviso di vendita (doc.
6 - avviso di vendita);
- che, nelle more della suddetta procedura, in data 6.4.23 veniva pubblicata in G.U. la decisione a SS.UU. della Suprema Corte n. 9474/2023 in tema di effettività della tutela del consumatore dalle clausole abusive ai sensi della Direttiva CEE n. 13/1993;
- di aver pertanto depositato il 22.12.23 ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. (doc.
7 - oppo- sizione ex art. 615 c.p.c.) deducendo la propria qualità di consumatrice nonché l'abusività delle clausole da lei sottoscritte con il contratto di fideiussione, ivi richiedendo al G.E. di concederle termine per presentare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in ossequio al dictum di cui Cass. SS.UU. n. 9474/2023;
- che in data 14.1.23, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il G.E. dr.ssa Palmisano aveva emesso un provvedimento di parziale accoglimento (doc. 8) con il quale concedeva, nel termine perentorio di gg 40, il termine per introdurre la presente opposizione tardiva, stante che
“detto decreto potrebbe rientrare nella ipotesi presa in considerazione dalla sentenza n. 9479/2023 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte poiché:
1) ha ad oggetto un credito sorto nei confronti di persona fisica – l'odierna parte esecutata – che potrebbe qualificarsi come consumatore ove lo stesso abbia concluso il contratto sopra indicato per fini estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, circostan- za quest'ultima che non emerge dagli atti della procedura;
2) non è stato oggetto di opposizione e manca di espressa motivazione sul compiuto esame d'ufficio da parte del giudice che lo ha emesso in ordine all'assenza di clausole abusive nel con- tratto concluso e posto alla base del ricorso monitorio”;
- che la citazione in opposizione tardiva è tempestiva, essendo pienamente nei termini di cui sopra, posto che la comunicazione del provvedimento di concessione del termine di gg 40 è av- venuta con biglietto di cancelleria notificato al procuratore in data 15.1.24 (doc.
9 - biglietto di cancelleria);
- che, secondo la disciplina della tutela consumeristica sopra richiamata, una clausola contrat- tuale è da considerarsi vessatoria e/o abusiva ogni qualvolta comporti un irragionevole squilibrio nei diritti del consumatore, come ben si evince dall'art. 3 della citata Direttiva CEE;
- che la posizione creditoria cristallizzatasi nel decreto ingiuntivo opposto originava dal debito residuo di cui al contratto di finanziamento “specialcredito” n. 66750 del 08/01/2003 per la com- plessiva somma di € 25.000,00 garantito mediante propria fideiussione;
- che tanto il contratto di mutuo quanto la fideiussione, in conformità con i recenti arresti giuri- sprudenziali a SS.UU. della Suprema Corte (n. 41994/21), contengono clausole abusive nonché espressive di intese anticoncorrenziali;
- che in particolare il mutuo contempla all'art. 5 clausola di risoluzione anche in presenza dell'inadempimento di una sola rata, il che è in contrasto con l'art. 3 Direttiva 93/13/CEE e con l'art. 40 T.U.B., nella parte in cui impone che la risoluzione sia legittima solo a seguito di ina-
pagina 3 di 8 dempimento di n. 7 ratei anche non consecutivi;
- che inoltre la banca non ha mai notificato né al debitore principale né a lei alcuna lettera di ri- soluzione contrattuale e/o di decadenza dal beneficio del termine rateale, per cui è possibile af- fermare l'insussistenza del titolo esecutivo azionato per l'intercorsa prescrizione della fideius- sione omnibus da lei rilasciata illo tempore;
- che la banca ha fatto subdola applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento, in assenza di espressa pattuizione sull'entità del rapporto dare-avere, realiz- zando un indebito, così come da CTP dr. (doc. 10). Persona_1
Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il Controparte_1 rigetto in quanto infondata ed inaccoglibile, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo e documentando:
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso non dal Tribunale di Fermo ma dalla CP_5 ne distaccata di S. Elpidio a Mare, ed in favore di Controparte_6
e non in proprio favore;
[...] Cont
- che è la propria mandataria e non il nuovo nome del pignorante CP_2 Cont
- di esser cessionaria da a sua volta cessionaria da , sicché il contratto che ha CP_8 dato origine al credito, così come le cui clausole sono oggi impugnate di abusività, è rimasto nella titolarità della banca originator, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a;
- di esser quindi carente di legittimazione passiva già stando al tenore dell'art. 645 cpc, che im- pone la notifica dell'atto di citazione in opposizione al ricorrente della fase monitoria, e comun- que per giurisprudenza costante della SC [p.e.: “nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittima- to passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposi- zione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei rela- tivi termini di proposizione (Cass., 13 giugno 2019, n. 15946; conforme Cass., 5 maggio 1999, n. 4470)”];
- che neppure Cass. SU n. 9479/23, nel consentire la proposizione di opposizione tardiva al de- creto ingiuntivo alle stringenti condizioni ivi previste, ha inciso in alcun modo sulla legittimazione passiva nel giudizio che ne origina, legittimazione che, pertanto, risulta regolata dai principi ge- nerali sopra esposti, alla luce dei quali, nella specie, appare terza Controparte_1 rispetto all'ingiunzione, in quanto mera cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo ot- tenuto da Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A., unica legittimata passiva ai fini dell'opposizione formulata da Parte_2
- che - contrariamente a quanto adombrato dal tenore dell'atto di opposizione - tra l'opponente e l'istituto di credito non è mai stato sottoscritto un separato contratto di fideiussione omnibus mo- dellato sullo schema del modello a suo tempo predisposto dall'ABI e sanzionato di anti- concorrenzialità dall'AGCOM, ma è stato invece sottoscritto un accordo ben differente, avente ad oggetto la prestazione di una garanzia personale da parte della relativamente ad un Pt_2 unico e specifico debito del , accordo contenente clausole differenti dal modello ABI Parte_4 sia per contenuto, sia per causa ad esso sottesa;
- che ha stipulato in favore di un contratto di garanzia cosiddetta Parte_2 CP_9
“a prima richiesta”, attraverso la quale si impegnava a pagare immediatamente, senza eccezio- ne alcuna e nonostante l'opposizione del debitore, quanto da questi inadempiuto, in relazione all'obbligazione restitutoria alla quale si era impegnato (art. 6, lett. B del contratto) e nello schema sinallagmatico così previsto tra le parti le stesse derogavano alle previsioni normative di cui all'art. 1957 c.c., e dunque al beneficio di preventiva escussione del debitore, e che la li- ceità di un siffatto operare è stata ancora recentemente sottolineata dalla migliore giurispruden- za di legittimità e di merito, che ha correttamente evidenziato che “ove le parti abbiano convenu-
pagina 4 di 8 to che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sareb- be contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (vedi tra le altre Cass. III n. 22346 del 26.9.17; Cass. III n. 13078/08; App. Milano, 24 gennaio 2023, n. 220; App. Venezia,
19 maggio 2022, n. 1148; Trib. Cremona, 18 ottobre 2022 n. 502);
- che - contrariamente a quanto affermato nell'atto di opposizione - la banca, prima di procedere in sede monitoria, ha diffidato espressamente il debitore principale al pagamento delle somme da lui dovute, intimandogli sia la risoluzione del contratto di mutuo in essere, sia la decadenza dal beneficio del termine e della circostanza ha contestualmente resa edotta la garante, affinché potesse adempiere spontaneamente alle obbligazioni su di lei gravanti (doc.ti 3 e 4; note datate
24.7.06, corredate dai rispettivi avvisi di ricevimento postale, che ne attestano la consegna presso il domicilio dei destinatari il successivo 26.7.06);
- che - contrariamente a quanto affermato nell'atto di opposizione - la banca non ha proceduto alla risoluzione del contratto di mutuo in essere con la decadenza dei debitori dal beneficio del relativo termine sulla scorta della previsione di cui all'art. 5 del contratto, che prevedeva tale possibilità al mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, atteso che, al momento in cui la banca ha proceduto alla risoluzione, le rate scadute erano diciassette, delle quali sedici scadute da più di trenta giorni e dieci da più di centottanta giorni;
- che, con il ricorso con il quale richiedeva l'emissione del provvedimento monitorio, la banca creditrice aveva depositato il contratto di finanziamento n. 66750 dell'8.1.03 (doc. 2), contenen- te anche le condizioni pattuite con la garante l'estratto conto asseverato ex art. Parte_2 50 TUB (doc. 5) e le missive 24-26.7.06, indirizzate rispettivamente a e Parte_5
corredate dagli avvisi postali di ricevimento (docc. 3 e 4), con visura ipotecaria Parte_2 dell'odierna debitrice (ai fini della formulata istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, per quanto irrilevante ai fini della propria difesa), sicché il Tribunale di Fermo, Sez. dist. di S. Elpidio a Mare, ha potuto verificare l'inadempimento e emettere l'ingiunzione;
- che, passando al merito dell'opposizione, le eccezioni formulate da controparte non colgono nel segno;
- che, quanto alla liceità della risoluzione del contratto e dell'intimazione di decadenza dal bene- ficio del termine dei debitori formulata dalla banca, anche volendo prescindere da ogni conside- razione sulle questioni (ampiamente dibattute in dottrina e giurisprudenza) sull'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 40/2 TUB anche al di fuori dell'ipotesi di mutuo fondiario, come nella presente fattispecie, e sulla imperatività ed inderogabilità di tale norma, in una lettura integrata dalle norme del codice del consumo, non può non essere evidenziato in questa sede che, come visto nella premessa in fatto e come comprovato dalla documentazione tutta prodotta, l'intimazione della risoluzione del contratto di mutuo e della relativa decadenza dei debitori dal beneficio del termine operata nel caso concreto dalla banca è avvenuta nel pieno rispetto delle condizioni previste da tale disposizione (“La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il cen- tottantesimo giorno dalla scadenza della rata”): in altre parole, gli inadempimenti che legittimano la banca alla risoluzione ex art. 40/2 TUB consistono nel pagamento tardivo – ma contenuto nei 180 giorni da ciascuna scadenza – di una singola rata che si sia verificato almeno sette volte oppure all'omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata, protrattosi per oltre 180 giorni (per tutte Cass. Civ. sez. III, n. 37734, del 23.12.22), ma nel caso di specie è comprovato che le rate da ritenersi scadute, in forza della norma in esame, erano sedici al momento dell'intimata risoluzione (la diciassettesima sarebbe scaduta di lì a dodici giorni) e soprattutto che le rate scadute da oltre centottanta giorni erano dieci;
pagina 5 di 8 - che neppure può condividersi la conclusione di abusività de plano della clausola n. 5 del con- tratto di mutuo in esame, indicata dall'opponente, atteso che la stessa recente giurisprudenza ora citata ha sottolineato come “anche a voler considerare la disposizione di cui all'art. 40, comma 2 TULB come una norma imperativa, non derogabile per volontà delle parti, infatti, la clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo che faccia riferimento all'omesso integrale pagamento anche di una sola rata deve certamente ritenersi valida ed efficace, quanto meno con riguardo agli inadempimenti che, in base all'espresso disposto della predetta norma, legit- timano comunque la risoluzione, cioè con riguardo ai pagamenti del tutto omessi o comunque tardivi di oltre 180 giorni, relativi anche ad una sola rata, oltre che in caso di pagamenti tardivi contenuti nei 180 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, ma reiterati per più di sette volte al momento della risoluzione del contratto”;
- che il rispetto del diritto del consumatore è evidente anche con riferimento ai principi eurouni- tari ed alle previsioni di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, alla luce dei principi ermeneutici ancora recentemente espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella sen- tenza del 9 novembre 2023 - C‑598-21, che ha affermato che la valutazione del giudice nazio- nale circa l'abusività o meno di una clausola di risoluzione anticipata di un contratto di mutuo (nella fattispecie giudicata dal Giudice comunitario si trattava però di mutuo ipotecario) deve te- ner conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi in particolare all'entità dell'inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l'importo delle rate che non sono state onorate rispetto all'importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché alla possibilità che l'applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza della stessa clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell'abitazione familiare del consumatore;
- che, nel caso ora in esame, l'inadempimento del debitore riguardava, al momento della comu- nicata risoluzione, un gran numero di rate (diciassette), per un importo pari a circa un terzo dell'intera somma mutuata, e tale inadempimento, con riguardo a dieci rate e per un importo pa- ri a circa un quinto del capitale mutuato, si protraeva da oltre centottanta giorni (le prime tre rate addirittura da oltre un anno);
- che, inoltre, il contratto concedeva al creditore solo la facoltà di costituirsi un titolo esecutivo in sede giudiziale, idoneo a procedere all'esecuzione forzata dei debitori nell'ambito di una proce- dura esecutiva e dunque anch'essa di natura giudiziale, ad ulteriore evidente tutela del consu- matore;
- che pertanto il diritto del consumatore è stato rigorosamente rispettato nel caso di specie e l'eccezione oggi formulata dall'opponente pare rivolta più alla volontà di sottrarsi al proprio do- vere di restituire le somme pur conseguite ormai ventuno anni fa, mediante abuso degli stru- menti processuali concessi dall'ordinamento, che al ristabilimento di un equilibrio tra le posizioni delle parti nell'esecuzione del contratto, rispettoso della presunta debolezza del consumatore in tale sede;
- che è infondata pure l'ulteriore eccezione di controparte, attraverso la quale, sostanzialmente, l'opponente pare dubitare anche della liceità del contratto nella parte in cui determina i tassi di interesse applicati alle somme mutuate in favore del debitore principale e garantite dall'odierna opponente, eccezione che – per quanto errata e priva di fondamento - costituisce una difesa di merito che avrebbe potuto essere sollevata esclusivamente in sede di opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo e che è evidentemente preclusa nella presente sede, non potendosi dubi- tare che la eccezionale possibilità offerta dalla nota Cass SU n. 9747/2023 al consumatore per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo formulata dalla debitrice nel presente giudi- zio non possa avere ad oggetto qualsiasi contestazione al contenuto del decreto ingiuntivo or- mai passato in giudicato, ma debba essere limitata alla valutazione dell'abusività di clausole specifiche ai sensi della disciplina consumeristica interna ed eurounitaria, circostanza che non appare ricorrere in alcun modo con riguardo all'eccezione in esame.
Dopo aver assegnato i termini ex art. 183/6 cpc il GI designato ha rigettato l'istanza di sospen- sione dell'esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Fermo, Sezione distaccata di pagina 6 di 8 Sant'Elpidio a Mare, n. 241/07, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 5.6.25, delegando a que- sto got, inserita nell'ufficio del processo, la relativa decisione.
Il got, preso atto della delega, ha anticipato all'udienza odierna per precisazione delle conclu- sioni e discussione orale ex art. 281 sexies, con termine intermedio per note conclusive, dispo- nendo poi, su richiesta congiunta delle parti, la trattazione scritta dell'udienza, cn ulteriore ter- mine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni.
*
Ritenuto pacifico, in quanto documentale ed incontestato, il decreto ingiuntivo tardivamente op- posto sia stato emesso dal Tribunale di Fermo, Sezione distaccata di S. Elpidio a Mare, ed in favore di e non dell'opposta cessionaria. Controparte_3 Rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opposta va osservato che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impe- disce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione da parte dell'attore della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giu- ridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la decisione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazio- ne della titolarità del rapporto sostanziale. Quindi non attengono la legittimazione ad agire, ma il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo va notificata alla ricorrente per ingiunzione o al suo successore a titolo particolare, quale certamente è la cessionaria Controparte_1[... sicché la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opposta va rigettata.
In ogni caso in materia bancaria è espressamente previsto che, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessiona- rio tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125 septies TUB, già art. 125/3 TUB).
Nel merito, risulta documentalmente che:
- la risoluzione del mutuo ad opera della originaria creditrice è stata comunicata al debitore alla scadenza di 17 rate di prestito, e non di una sola, sicché non è stata fatta applicazione, nel caso di specie, dell'art. 5 del contatto di mutuo, di cui l'opponente ha dedotto la abusività de plano, sicché la sua disapplicazione non muterebbe alcunché;
- che nessuna delle clausole abusive più frequenti risulta contestata dall'opponente (che ha oneri assertivi) né presente nei contratti (p.e. clausola derogatoria di competenza;
clausola pe- nale di importo manifestamente eccessivo;
clausola con interessi di mora da ritardo nel paga- mento con tasso manifestamente eccessivo;
clausola che in caso di risoluzione per inadempi- mento del consumatore impone una penale pari al corrispettivo dell'intero contratto);
- che la garanzia prestata dalla sig.ra non risulta essere una fideiussione omnibus, ma Pt_2 fideiussione specifica per quel mutuo e nel suo contesto redatta, sicché non vi è spazio per con- testazioni in ordine a nullità per violazione di norme anti-concorrenziali da utilizzo del noto mo- dello ABI;
- che rispetto alle clausole contrattuali di cui alla CTP prodotta e richiamata in citazione l'opponente non contesta/eccepisce vessatorietà, ma nullità per mancata pattuizione scritta di un regime di capitalizzazione composta in concreto applicato, rispetto alla quale la invocata
Cass SU n. 9479/2023 non consente opposizione tardiva;
- che l'opponente nulla ha dedotto in ordine ad una eventuale irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, o caso fortuito o forza maggiore che le abbiamo impedito di averne avuta tempestiva conoscenza.
La opposizione tardiva va dunque rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo oppo- sto.
Considerato l'esito complessivo della causa, che vede il rigetto dell'eccezione preliminare dell'opposta ed il rigetto dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo 471/07, emes- Parte_2 so dal Tribunale di Fermo, Sez. dist. Elpidio a Mare, in data 19.6.07, che per l'effetto CP_11 conferma integralmente;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,20, non pre- senti le parti, ed allegazione al verbale.
Fermo, 20/03/2025
Il got avv. Parte_1
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 20/03/2025, ad ore 9,00, il got , Parte_1 disposta, su richiesta delle parti, la trattazione scritta dell'odierna udienza;
dato atto del fatto che, per parte attrice opponente, l'avv. MAURO D'AMICO ha depositato tele- maticamente in data 10.3.25 note conclusive in cui precisa le conclusioni come segue:
• ACCERTARE E DICHIARARE l'abusività delle clausole contrattuali di cui al contratto di mutuo denomina- to Finanziamento “specialcredito” n. 66750 del 08/01/2003 individuate al presente atto, nonché ogni altra pattuizione che la S.V. Ill.ma dovesse ritenere abusiva ai sensi dell'art. 3 della Direttiva CEE 13/93 e per l'effetto,
• ACCERTARE E DICHIARARE l'insussistenza del diritto di credito per l'intercorsa prescrizione della fi- deiussione omnibus rilasciata illo tempore dalla sig.ra la quale risulta ancor oggi oppo- Parte_2 nibile alla presente procedura in virtù del portato retroattivo della richiamata Sentenza di Cass. SS.UU. del 06/04/2023 in tema di nullità delle clausole abusive come postulata dalla Direttiva CEE in esame.
• REVOCARE il Decreto Ingiuntivo n. 241/2007 del Tribunale di Fermo emesso il 19/06/2007, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e di onorari. dato atto del fatto che, per parte convenuta opposta, l'avv. ROBERTO BERSANO ha depositato telematicamente in data 10.3.25 note conclusive in cui precisa le conclusioni come segue: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva di respingendo ogni domanda Controparte_1 nei suoi confronti proposta con ogni motivazione in fatto ed in diritto;
Dichiarare la carenza di interesse ad agire della opponente con riguardo alla revoca del decreto ingiunti- vo emesso dal Tribunale di Fermo n. 241/2007, per non essere lei parte di tale rapporto processuale;
Respingere, in ogni caso, l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'opposizione ex adverso formulata con ogni motivazione in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. alle ore 9,17 sospende la verbalizzazione per terminare le altre udienze sul ruolo e ritirarsi in camera di consiglio, per redigere e pronunciare sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettu- ra.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got , ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- Parte_1 guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 279/2024 promossa da:
Parte_2 C.F._1 con l'avv. MAURO D'AMICO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te e qui rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 dalla mandataria , in pers. leg. rappr.te Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. ROBERTO BERSANO e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 23.2.24 ha proposto opposizione tardiva ex art. Parte_2 650 cpc avverso il decreto ingiuntivo 471/07, emesso dal Tribunale di Fermo, Sez. dist.ta di S. Elpidio a Mare, in data 19.6.07 (doc. 1) in favore di Parte_3
, per ottenerne, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accertamento e dichia-
[...] razione dell'abusività delle clausole contrattuali di cui al contratto di mutuo denominato Finan- ziamento “specialcredito” n. 66750 del 08/01/2003, posto a base dell'ingiunzione, coso come individuate in citazione e di ogni altra pattuizione il Tribunale dovesse ritenere abusiva ex art. 3 Direttiva CEE 13/93 e per l'effetto, accertamento e dichiarazione dell'insussistenza del diritto di credito per l'intercorsa prescrizione della fideiussione omnibus da lei stessa illo tempore rilascia- ta, la quale risulta ancor oggi opponibile in virtù del portato retroattivo della sentenza di Cass. SS.UU.
6.4.23 in tema di nullità delle clausole abusive come postulata dalla Direttiva CEE in esame, e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo n. 241/07 Tribunale di Fermo. ha dedotto e documentato: Parte_2
- che con il decreto ingiuntivo n. 241/07 le era stato ingiunto di pagare, in solido con il sig.
[...]
, di pagare senza dilazione alla Parte_4 Controparte_3
pagina 2 di 8 la somma di € 19.182,00 oltre interessi e spese maturate;
Pt_3
- che, come si evince dal ricorso per ingiunzione, tale credito sarebbe il debito residuo di cui al contratto di finanziamento “specialcredito” n. 66750 del 08/01/2003 per complessivi € 25.000,00 concesso a e da lei garantito mediante contratto di fideiussione (doc.
3 - con- Parte_5 tratto di finanziamento);
- che il d.i. 241/07, in quanto non opposto dagli intimati, è divenuto definitivo;
- che in data 18.4.11 le è stato notificato un atto di precetto da parte della cessionaria della po- sizione creditizia, oggi , ed in data 15.7.11 un atto di pigno- Controparte_4 CP_2 ramento immobiliare (doc.
4 - atto di pignoramento) avente ad oggetto la piena proprietà per la sua quota di ½ di immobile in Comune di Monte Urano, via Friuli (al N.C.E.U. fg 9, part. 71, sub
4 cat. A2, cons. 7 vani, P. 1);
- che il pignoramento era stato iscritto a ruolo al n. 162/2011 R.G.E.I. presso il Tribunale di Fermo, procedura a cui veniva poi riunita l'esecuzione immobiliare n. 173/2012 R.G. (doc.
5 - storico fascicolo telematico);
- che in data 17.5.23 in tale procedura esecutiva n. 162/2011 R.G. il professionista delegato aveva redatto l'avviso di vendita (doc.
6 - avviso di vendita);
- che, nelle more della suddetta procedura, in data 6.4.23 veniva pubblicata in G.U. la decisione a SS.UU. della Suprema Corte n. 9474/2023 in tema di effettività della tutela del consumatore dalle clausole abusive ai sensi della Direttiva CEE n. 13/1993;
- di aver pertanto depositato il 22.12.23 ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. (doc.
7 - oppo- sizione ex art. 615 c.p.c.) deducendo la propria qualità di consumatrice nonché l'abusività delle clausole da lei sottoscritte con il contratto di fideiussione, ivi richiedendo al G.E. di concederle termine per presentare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in ossequio al dictum di cui Cass. SS.UU. n. 9474/2023;
- che in data 14.1.23, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il G.E. dr.ssa Palmisano aveva emesso un provvedimento di parziale accoglimento (doc. 8) con il quale concedeva, nel termine perentorio di gg 40, il termine per introdurre la presente opposizione tardiva, stante che
“detto decreto potrebbe rientrare nella ipotesi presa in considerazione dalla sentenza n. 9479/2023 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte poiché:
1) ha ad oggetto un credito sorto nei confronti di persona fisica – l'odierna parte esecutata – che potrebbe qualificarsi come consumatore ove lo stesso abbia concluso il contratto sopra indicato per fini estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, circostan- za quest'ultima che non emerge dagli atti della procedura;
2) non è stato oggetto di opposizione e manca di espressa motivazione sul compiuto esame d'ufficio da parte del giudice che lo ha emesso in ordine all'assenza di clausole abusive nel con- tratto concluso e posto alla base del ricorso monitorio”;
- che la citazione in opposizione tardiva è tempestiva, essendo pienamente nei termini di cui sopra, posto che la comunicazione del provvedimento di concessione del termine di gg 40 è av- venuta con biglietto di cancelleria notificato al procuratore in data 15.1.24 (doc.
9 - biglietto di cancelleria);
- che, secondo la disciplina della tutela consumeristica sopra richiamata, una clausola contrat- tuale è da considerarsi vessatoria e/o abusiva ogni qualvolta comporti un irragionevole squilibrio nei diritti del consumatore, come ben si evince dall'art. 3 della citata Direttiva CEE;
- che la posizione creditoria cristallizzatasi nel decreto ingiuntivo opposto originava dal debito residuo di cui al contratto di finanziamento “specialcredito” n. 66750 del 08/01/2003 per la com- plessiva somma di € 25.000,00 garantito mediante propria fideiussione;
- che tanto il contratto di mutuo quanto la fideiussione, in conformità con i recenti arresti giuri- sprudenziali a SS.UU. della Suprema Corte (n. 41994/21), contengono clausole abusive nonché espressive di intese anticoncorrenziali;
- che in particolare il mutuo contempla all'art. 5 clausola di risoluzione anche in presenza dell'inadempimento di una sola rata, il che è in contrasto con l'art. 3 Direttiva 93/13/CEE e con l'art. 40 T.U.B., nella parte in cui impone che la risoluzione sia legittima solo a seguito di ina-
pagina 3 di 8 dempimento di n. 7 ratei anche non consecutivi;
- che inoltre la banca non ha mai notificato né al debitore principale né a lei alcuna lettera di ri- soluzione contrattuale e/o di decadenza dal beneficio del termine rateale, per cui è possibile af- fermare l'insussistenza del titolo esecutivo azionato per l'intercorsa prescrizione della fideius- sione omnibus da lei rilasciata illo tempore;
- che la banca ha fatto subdola applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento, in assenza di espressa pattuizione sull'entità del rapporto dare-avere, realiz- zando un indebito, così come da CTP dr. (doc. 10). Persona_1
Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il Controparte_1 rigetto in quanto infondata ed inaccoglibile, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo e documentando:
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso non dal Tribunale di Fermo ma dalla CP_5 ne distaccata di S. Elpidio a Mare, ed in favore di Controparte_6
e non in proprio favore;
[...] Cont
- che è la propria mandataria e non il nuovo nome del pignorante CP_2 Cont
- di esser cessionaria da a sua volta cessionaria da , sicché il contratto che ha CP_8 dato origine al credito, così come le cui clausole sono oggi impugnate di abusività, è rimasto nella titolarità della banca originator, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a;
- di esser quindi carente di legittimazione passiva già stando al tenore dell'art. 645 cpc, che im- pone la notifica dell'atto di citazione in opposizione al ricorrente della fase monitoria, e comun- que per giurisprudenza costante della SC [p.e.: “nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittima- to passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposi- zione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei rela- tivi termini di proposizione (Cass., 13 giugno 2019, n. 15946; conforme Cass., 5 maggio 1999, n. 4470)”];
- che neppure Cass. SU n. 9479/23, nel consentire la proposizione di opposizione tardiva al de- creto ingiuntivo alle stringenti condizioni ivi previste, ha inciso in alcun modo sulla legittimazione passiva nel giudizio che ne origina, legittimazione che, pertanto, risulta regolata dai principi ge- nerali sopra esposti, alla luce dei quali, nella specie, appare terza Controparte_1 rispetto all'ingiunzione, in quanto mera cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo ot- tenuto da Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A., unica legittimata passiva ai fini dell'opposizione formulata da Parte_2
- che - contrariamente a quanto adombrato dal tenore dell'atto di opposizione - tra l'opponente e l'istituto di credito non è mai stato sottoscritto un separato contratto di fideiussione omnibus mo- dellato sullo schema del modello a suo tempo predisposto dall'ABI e sanzionato di anti- concorrenzialità dall'AGCOM, ma è stato invece sottoscritto un accordo ben differente, avente ad oggetto la prestazione di una garanzia personale da parte della relativamente ad un Pt_2 unico e specifico debito del , accordo contenente clausole differenti dal modello ABI Parte_4 sia per contenuto, sia per causa ad esso sottesa;
- che ha stipulato in favore di un contratto di garanzia cosiddetta Parte_2 CP_9
“a prima richiesta”, attraverso la quale si impegnava a pagare immediatamente, senza eccezio- ne alcuna e nonostante l'opposizione del debitore, quanto da questi inadempiuto, in relazione all'obbligazione restitutoria alla quale si era impegnato (art. 6, lett. B del contratto) e nello schema sinallagmatico così previsto tra le parti le stesse derogavano alle previsioni normative di cui all'art. 1957 c.c., e dunque al beneficio di preventiva escussione del debitore, e che la li- ceità di un siffatto operare è stata ancora recentemente sottolineata dalla migliore giurispruden- za di legittimità e di merito, che ha correttamente evidenziato che “ove le parti abbiano convenu-
pagina 4 di 8 to che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sareb- be contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (vedi tra le altre Cass. III n. 22346 del 26.9.17; Cass. III n. 13078/08; App. Milano, 24 gennaio 2023, n. 220; App. Venezia,
19 maggio 2022, n. 1148; Trib. Cremona, 18 ottobre 2022 n. 502);
- che - contrariamente a quanto affermato nell'atto di opposizione - la banca, prima di procedere in sede monitoria, ha diffidato espressamente il debitore principale al pagamento delle somme da lui dovute, intimandogli sia la risoluzione del contratto di mutuo in essere, sia la decadenza dal beneficio del termine e della circostanza ha contestualmente resa edotta la garante, affinché potesse adempiere spontaneamente alle obbligazioni su di lei gravanti (doc.ti 3 e 4; note datate
24.7.06, corredate dai rispettivi avvisi di ricevimento postale, che ne attestano la consegna presso il domicilio dei destinatari il successivo 26.7.06);
- che - contrariamente a quanto affermato nell'atto di opposizione - la banca non ha proceduto alla risoluzione del contratto di mutuo in essere con la decadenza dei debitori dal beneficio del relativo termine sulla scorta della previsione di cui all'art. 5 del contratto, che prevedeva tale possibilità al mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, atteso che, al momento in cui la banca ha proceduto alla risoluzione, le rate scadute erano diciassette, delle quali sedici scadute da più di trenta giorni e dieci da più di centottanta giorni;
- che, con il ricorso con il quale richiedeva l'emissione del provvedimento monitorio, la banca creditrice aveva depositato il contratto di finanziamento n. 66750 dell'8.1.03 (doc. 2), contenen- te anche le condizioni pattuite con la garante l'estratto conto asseverato ex art. Parte_2 50 TUB (doc. 5) e le missive 24-26.7.06, indirizzate rispettivamente a e Parte_5
corredate dagli avvisi postali di ricevimento (docc. 3 e 4), con visura ipotecaria Parte_2 dell'odierna debitrice (ai fini della formulata istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, per quanto irrilevante ai fini della propria difesa), sicché il Tribunale di Fermo, Sez. dist. di S. Elpidio a Mare, ha potuto verificare l'inadempimento e emettere l'ingiunzione;
- che, passando al merito dell'opposizione, le eccezioni formulate da controparte non colgono nel segno;
- che, quanto alla liceità della risoluzione del contratto e dell'intimazione di decadenza dal bene- ficio del termine dei debitori formulata dalla banca, anche volendo prescindere da ogni conside- razione sulle questioni (ampiamente dibattute in dottrina e giurisprudenza) sull'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 40/2 TUB anche al di fuori dell'ipotesi di mutuo fondiario, come nella presente fattispecie, e sulla imperatività ed inderogabilità di tale norma, in una lettura integrata dalle norme del codice del consumo, non può non essere evidenziato in questa sede che, come visto nella premessa in fatto e come comprovato dalla documentazione tutta prodotta, l'intimazione della risoluzione del contratto di mutuo e della relativa decadenza dei debitori dal beneficio del termine operata nel caso concreto dalla banca è avvenuta nel pieno rispetto delle condizioni previste da tale disposizione (“La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il cen- tottantesimo giorno dalla scadenza della rata”): in altre parole, gli inadempimenti che legittimano la banca alla risoluzione ex art. 40/2 TUB consistono nel pagamento tardivo – ma contenuto nei 180 giorni da ciascuna scadenza – di una singola rata che si sia verificato almeno sette volte oppure all'omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata, protrattosi per oltre 180 giorni (per tutte Cass. Civ. sez. III, n. 37734, del 23.12.22), ma nel caso di specie è comprovato che le rate da ritenersi scadute, in forza della norma in esame, erano sedici al momento dell'intimata risoluzione (la diciassettesima sarebbe scaduta di lì a dodici giorni) e soprattutto che le rate scadute da oltre centottanta giorni erano dieci;
pagina 5 di 8 - che neppure può condividersi la conclusione di abusività de plano della clausola n. 5 del con- tratto di mutuo in esame, indicata dall'opponente, atteso che la stessa recente giurisprudenza ora citata ha sottolineato come “anche a voler considerare la disposizione di cui all'art. 40, comma 2 TULB come una norma imperativa, non derogabile per volontà delle parti, infatti, la clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo che faccia riferimento all'omesso integrale pagamento anche di una sola rata deve certamente ritenersi valida ed efficace, quanto meno con riguardo agli inadempimenti che, in base all'espresso disposto della predetta norma, legit- timano comunque la risoluzione, cioè con riguardo ai pagamenti del tutto omessi o comunque tardivi di oltre 180 giorni, relativi anche ad una sola rata, oltre che in caso di pagamenti tardivi contenuti nei 180 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, ma reiterati per più di sette volte al momento della risoluzione del contratto”;
- che il rispetto del diritto del consumatore è evidente anche con riferimento ai principi eurouni- tari ed alle previsioni di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, alla luce dei principi ermeneutici ancora recentemente espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella sen- tenza del 9 novembre 2023 - C‑598-21, che ha affermato che la valutazione del giudice nazio- nale circa l'abusività o meno di una clausola di risoluzione anticipata di un contratto di mutuo (nella fattispecie giudicata dal Giudice comunitario si trattava però di mutuo ipotecario) deve te- ner conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi in particolare all'entità dell'inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l'importo delle rate che non sono state onorate rispetto all'importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché alla possibilità che l'applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza della stessa clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell'abitazione familiare del consumatore;
- che, nel caso ora in esame, l'inadempimento del debitore riguardava, al momento della comu- nicata risoluzione, un gran numero di rate (diciassette), per un importo pari a circa un terzo dell'intera somma mutuata, e tale inadempimento, con riguardo a dieci rate e per un importo pa- ri a circa un quinto del capitale mutuato, si protraeva da oltre centottanta giorni (le prime tre rate addirittura da oltre un anno);
- che, inoltre, il contratto concedeva al creditore solo la facoltà di costituirsi un titolo esecutivo in sede giudiziale, idoneo a procedere all'esecuzione forzata dei debitori nell'ambito di una proce- dura esecutiva e dunque anch'essa di natura giudiziale, ad ulteriore evidente tutela del consu- matore;
- che pertanto il diritto del consumatore è stato rigorosamente rispettato nel caso di specie e l'eccezione oggi formulata dall'opponente pare rivolta più alla volontà di sottrarsi al proprio do- vere di restituire le somme pur conseguite ormai ventuno anni fa, mediante abuso degli stru- menti processuali concessi dall'ordinamento, che al ristabilimento di un equilibrio tra le posizioni delle parti nell'esecuzione del contratto, rispettoso della presunta debolezza del consumatore in tale sede;
- che è infondata pure l'ulteriore eccezione di controparte, attraverso la quale, sostanzialmente, l'opponente pare dubitare anche della liceità del contratto nella parte in cui determina i tassi di interesse applicati alle somme mutuate in favore del debitore principale e garantite dall'odierna opponente, eccezione che – per quanto errata e priva di fondamento - costituisce una difesa di merito che avrebbe potuto essere sollevata esclusivamente in sede di opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo e che è evidentemente preclusa nella presente sede, non potendosi dubi- tare che la eccezionale possibilità offerta dalla nota Cass SU n. 9747/2023 al consumatore per proporre l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo formulata dalla debitrice nel presente giudi- zio non possa avere ad oggetto qualsiasi contestazione al contenuto del decreto ingiuntivo or- mai passato in giudicato, ma debba essere limitata alla valutazione dell'abusività di clausole specifiche ai sensi della disciplina consumeristica interna ed eurounitaria, circostanza che non appare ricorrere in alcun modo con riguardo all'eccezione in esame.
Dopo aver assegnato i termini ex art. 183/6 cpc il GI designato ha rigettato l'istanza di sospen- sione dell'esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Fermo, Sezione distaccata di pagina 6 di 8 Sant'Elpidio a Mare, n. 241/07, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 5.6.25, delegando a que- sto got, inserita nell'ufficio del processo, la relativa decisione.
Il got, preso atto della delega, ha anticipato all'udienza odierna per precisazione delle conclu- sioni e discussione orale ex art. 281 sexies, con termine intermedio per note conclusive, dispo- nendo poi, su richiesta congiunta delle parti, la trattazione scritta dell'udienza, cn ulteriore ter- mine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni.
*
Ritenuto pacifico, in quanto documentale ed incontestato, il decreto ingiuntivo tardivamente op- posto sia stato emesso dal Tribunale di Fermo, Sezione distaccata di S. Elpidio a Mare, ed in favore di e non dell'opposta cessionaria. Controparte_3 Rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opposta va osservato che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impe- disce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione da parte dell'attore della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giu- ridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la decisione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazio- ne della titolarità del rapporto sostanziale. Quindi non attengono la legittimazione ad agire, ma il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo va notificata alla ricorrente per ingiunzione o al suo successore a titolo particolare, quale certamente è la cessionaria Controparte_1[... sicché la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opposta va rigettata.
In ogni caso in materia bancaria è espressamente previsto che, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessiona- rio tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125 septies TUB, già art. 125/3 TUB).
Nel merito, risulta documentalmente che:
- la risoluzione del mutuo ad opera della originaria creditrice è stata comunicata al debitore alla scadenza di 17 rate di prestito, e non di una sola, sicché non è stata fatta applicazione, nel caso di specie, dell'art. 5 del contatto di mutuo, di cui l'opponente ha dedotto la abusività de plano, sicché la sua disapplicazione non muterebbe alcunché;
- che nessuna delle clausole abusive più frequenti risulta contestata dall'opponente (che ha oneri assertivi) né presente nei contratti (p.e. clausola derogatoria di competenza;
clausola pe- nale di importo manifestamente eccessivo;
clausola con interessi di mora da ritardo nel paga- mento con tasso manifestamente eccessivo;
clausola che in caso di risoluzione per inadempi- mento del consumatore impone una penale pari al corrispettivo dell'intero contratto);
- che la garanzia prestata dalla sig.ra non risulta essere una fideiussione omnibus, ma Pt_2 fideiussione specifica per quel mutuo e nel suo contesto redatta, sicché non vi è spazio per con- testazioni in ordine a nullità per violazione di norme anti-concorrenziali da utilizzo del noto mo- dello ABI;
- che rispetto alle clausole contrattuali di cui alla CTP prodotta e richiamata in citazione l'opponente non contesta/eccepisce vessatorietà, ma nullità per mancata pattuizione scritta di un regime di capitalizzazione composta in concreto applicato, rispetto alla quale la invocata
Cass SU n. 9479/2023 non consente opposizione tardiva;
- che l'opponente nulla ha dedotto in ordine ad una eventuale irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, o caso fortuito o forza maggiore che le abbiamo impedito di averne avuta tempestiva conoscenza.
La opposizione tardiva va dunque rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo oppo- sto.
Considerato l'esito complessivo della causa, che vede il rigetto dell'eccezione preliminare dell'opposta ed il rigetto dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo 471/07, emes- Parte_2 so dal Tribunale di Fermo, Sez. dist. Elpidio a Mare, in data 19.6.07, che per l'effetto CP_11 conferma integralmente;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,20, non pre- senti le parti, ed allegazione al verbale.
Fermo, 20/03/2025
Il got avv. Parte_1
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