Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 05/03/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. TE AM EL OS Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. PE LL Primo Referendario (relatore)
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24009 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 47588, reso da OL MA UN, in qualità di consegnataria di beni mobili del Comune di Pietrarubbia (PU)- Settore Organi Istituzionali per l’esercizio finanziario 2018;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. PE LL e il P.M., in persona della dott.ssa MAconcetta Pretara; non comparso l’agente contabile.
FATTO
1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell’esame della documentazione depositata da OL MA UN , in qualità Sentenza 45/2026 di consegnataria di beni mobili del Comune di Pietrarubbia.
2. Con la relazione d’irregolarità n. 596/2025 il magistrato istruttore ha riferito che la consegnataria ha trasmesso il conto al Comune in data 30 gennaio 2019 e, quindi, entro il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, mentre l’Ente lo ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 30/12/2021; considerato che il rendiconto dell’Ente è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 26/4/2019, ne consegue che il deposito presso questa Sezione è stato effettuato oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Il conto risulta firmato da OL MA UN, in qualità di consegnataria di beni mobili in servizio presso il Settore Organi Istituzionali. Nella scheda anagrafica del comune di Pietrarubbia prot.
1405 del 24/5/2021 è indicato che la OL era consegnataria di fatto.
Il conto risulta, inoltre, sottoscritto da RA AN, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.
Evidenzia, ancora, il magistrato istruttore che in sede di deposito non è stata allegata la relazione dell’Organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrà acquisita nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.
3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo all’obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con “debito di custodia”, il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce il dovere di resa del conto giudiziale per il “tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che s’ingeriscano negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti”.
La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla
“gestione” (non solo alla “custodia” o “consegna”) e, dall'altro lato, ai
“beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.
Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez.
Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).
Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. FriuliVenezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).
4. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.
Al fine di meglio definire la tipologia di gestione contabile affidata alla OL, con nota istruttoria n. 1161 del 14 maggio 2025 è stato chiesto al Comune di Pietrarubbia di precisare se la medesima funzionaria fosse stata individuata come consegnataria con “debito di custodia” o se trattavasi di consegnataria con “debito di vigilanza”.
È stato richiesto, altresì, il deposito di tutta la documentazione utile ai fini della revisione del conto (atto di nomina dell’agente contabile, lista di carico e scarico dei beni, delibera di approvazione) e l’invio di un’ulteriore copia del conto, in quanto quella depositata risultava soltanto parzialmente leggibile.
Con nota acquisita al prot. 1409 del 6 giugno 2025 l’Ente ha comunicato che: “OL MA UN nell’anno 2018 era agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni assegnati al suo Ufficio, necessari allo svolgimento delle mansioni di competenza”.
Ciò premesso, il magistrato istruttore ha evidenziato che: “L’atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per cui si possa configurare un debito di custodia del consegnatario”.
Il conto presentato, infatti, ricomprende: attrezzature e sistemi informatici, arredamenti, in uso presso il comune di Pietrarubbia.
Nel conto sono elencati n. 23 beni e per ciascuno di essi vengono riportati una breve descrizione, gli estremi dell’inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza finale (in quantità e valore).
Il conto presenta una consistenza iniziale di € 2.052,91 un carico e scarico pari a zero ed una consistenza finale di €. 2.052,91.
Alla luce anche di quanto dichiarato dall’Ente con nota acquisita al prot.
1409 del 6 giugno 2025, il magistrato istruttore ha affermato che l’atto depositato dalla sig.ra OL come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali idonei ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi (v. Corte dei conti:
sent. n. 75/2018 della sez. Piemonte, sent. n. 38/2018 della Sez. Liguria).
5. All’odierna udienza, assente la consegnataria, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di conto.
DIRITTO
1. Oggetto dell’odierno giudizio è il conto reso da OL MA UN, in qualità di “consegnataria di beni mobili“ del Comune di Pietrarubbia per l’esercizio finanziario 2018.
2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.
In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”.
A sua volta, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che:
“I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, a differenza di quelli con debito di custodia, di cui all’art. 11.
Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia”
comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.
Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza, quindi, con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso
“obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.
3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.
Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.
D’altro canto, lo stesso Comune di Pietrarubbia, con nota acquisita al prot. 1409 del 6 giugno 2025, ha comunicato che: “OL MA UN nell’anno 2018 era agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni assegnati al suo Ufficio, necessari allo svolgimento delle mansioni di competenza”.
Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sulla consegnataria OL un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia“, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a pronunzia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto riguardante OL MA UN, consegnataria di beni mobili in servizio presso il Comune di Pietrarubbia nell’anno 2018.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
PE LL TE AM EL OS
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria in data 5 marzo 2026 Il Funzionario amministrativo Dott. Valerio Carletti (f.to digitalmente)