Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
L'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale ha sostituito l'originario arte. 2103 cod. ci., non contiene un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso; è pertanto consentito alla contrattazione collettiva disciplinare le modalità' secondo le quali - nei limiti derivanti dall'esigenza di tutela della professionalità' del lavoratore - deve esercitarsi l'anzidetto "ics varianti in melius". (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva accolto, in base all'art. 2103 cod. civ., la domanda di una dipendente delle Ferrovie dello Stato, la quale, sostenendo di avere svolto mansioni identiche a quelle di altri tre dipendenti "valorizzati", aveva rivendicato la superiore qualifica invocando l'applicazione dell'istituto della "valorizzazione", previsto dal contratto collettivo 1990 - 1992 e disciplinato attraverso successive intese con le organizzazioni sindacali volte ad individuare, in ambito locale, le attività da "valorizzare" e il numero dei posti da coprire, pur essendo incontroverso che non era intervenuto alcun mutamento di mansioni e pur ritenendo che lo svolgimento delle mansioni della ricorrente non comportasse automaticamente il diritto alla "valorizzazione", occorrendo anche, quale ulteriore requisito, la disponibilità' del fabbisogno organico, nella specifica situazione locale, quale definita dalle intese in proposito intervenute).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2004, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI SERVIZI E TRASPORTI PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE MERILLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CALCEDONIO PORZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 564/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 14/02/01 - R.G.N. 42441/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
Udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 giugno 1992, LA GO esponeva di essere dipendente della Ferrovie dello Stato S.p.A., inquadrata con il profilo professionale di "revisore superiore" - 7^ livello, area 4^ (tecnici qualificati).
Aggiungeva che dall'ottobre 1989 era stata addetta presso il "reparto orari ed adibita alla predisposizione della prefazione compartimentale all'orario generale del servizio - parte 2A del Compartimento di Napoli, nonché del fascicolo orario generale di servizio delle linee "Campobasso, Vairano, Termoli, Benevento". Soggiungeva di avere svolto attività oggetto di valorizzazione ai sensi del c.c.n.l. 1990-1992, identiche a quelle di altri tre dipendenti "valorizzati" in 8A categoria dall'01/12/91, ma che ciò nonostante era stata esclusa dalla promozione, pur avendo diritto all'inquadramento nel profilo superiore di revisore superio di 1A classe - 8A categoria - area quadri dall'1 dicembre 1991. Pertanto, adiva il Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla ed. valorizzazione, ossia all'inquadramento superiore a decorrere dall'1 dicembre 1991, ai sensi del c.c.n.l. (ovvero in subordine ai sensi dell'alt. 2103 c.c., con la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive, da quantificare in separata sede. In via ulteriormente subordinata chiedeva la condanna della Ferrovie dello Stato S.p.A. al pagamento delle sole differenze retributive, da quantificare in separata sede.
Costituitasi, la Ferrovie dello Stato s.p.a. contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 8 febbraio 1994, il Pretore accoglieva la domanda formulata in via principale.
Avverso tale decisione, notificata in data 11/04/94, la Ferrovie dello Stato S.p.A. proponeva tempestivo appello con ricorso depositato in data 10 maggio 1994.
L'appellante, premessa una ricostruzione delle vicende contrattuali che avevano condotto, alle procedure di cd., valorizzazione, censurava la decisione pretorile, perché emessa in violazione degli accordi in sede locale, con cui le parti avevano ritenuto di limitare la valorizzazione solo a tre posti. Inoltre, lamentava che le mansioni della GO, pur identiche sotto il profilo oggettivo a quelle degli altri tre dipendenti "valorizzati", in realtà non potevano essere confrontate con queste ultime, connotate da maggiore esperienza e professionalità, essendosi l'appellata occupata di un fascicolo relativo a linea di minore importanza e scarso traffico. Infine, lamentava che in ogni caso il litisconsorzio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti di quei tre dipendenti "valorizzati", atteso che l'eventuale accoglimento della domanda della GO avrebbe pregiudicato uno di loro, in considerazione del limitato numero di posti (tre) oggetto di "valorizzazione" in quell'ufficio. Quindi concludeva per il rigetto della domanda introduttiva. Costituitasi, la GO contestava la fondatezza dei motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto, ribadendo le argomentazioni già sviluppate in primo grado.
Con sentenza del 13 novembre 2000 - 14 febbraio 2001, l'adito Tribunale di Napoli, pur negando il diritto della RA alla "valorizzazione" in 8A categoria, non rientrando numericamente tra i dipendenti valorizzati, secondo l'insindacabile scelta datoriale, riconosceva allo stesso il diritto all'inquadramento rivendicato, con decorrenza 1 marzo 1992, ex art. 2103 c.c.. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono le Ferrovie dello Stato - Società di Servizi e Trasporti per Azioni, con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Resiste LA GO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., con riferimento agli artt. 32 e 106 c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nonché con riferimento agli accordi sindacali 17 e 26 luglio 1991 (art. 360 n. 3 c.p.c.). A sostegno della censura viene richiamata la disposizione dell'art. 106 del c.c.n.l. 1990/92, secondo la quale "In fase di prima applicazione del presente contratto l'Ente e le OO.SS. firmatarie procederanno a determinale con specifico accordo, i criteri funzionali ed organizzativi per il passaggio di determinate attività dall'8A categoria alla 9A (Area 5^ quadri) e dal 7 livello (Area 4^ tecnico qualificato) all'8A categoria (Area 5^ Quadri).
Il passaggio verrà realizzato con la decorrenza unica dell'1 dicembre 1992 per il numero di 4.908 funzioni per la categoria 8A e 995 per la 9A, come previsto dall'accordo del 19 maggio 1990". Espone, inoltre, la ricorrente che, successivamente, con l'intesa del 17 luglio 1991, la parti avevano convenuto sulle procedure e le modalità dei posti da valorizzare ed in tale contesto era stata concordata, ad integrazione ed a parziale modifica delle previsioni contrattuali, una bipartizione in tipologia "A" e "B" dei posti stessi, facendosi rientrare nella prima quelli già individuati dal Contratto, non legati a nuove organizzazioni del lavoro, in cui sarebbero stati inquadrati i dipendenti che alla data dell'1 dicembre 1991 svolgevano le relative mansioni, e nella seconda i posti direttamente coinvolti in processi riorganizzativi dell'Ente, collegati alla nuova organizzazione del lavoro, in cui sarebbero stati inquadrati i dipendenti che, in possesso dei requisiti contrattuali, fossero stati ammessi ed avessero superato un corso di formazione professionale, preceduto da un processo di selezione. Con l'accordo del 26 luglio 1991, le parti, a globale definizione della problematica relativa agli inquadramenti ed agli sviluppi professionali ed in relazione a quella concernente la determinazione del fabbisogno Organico, avevano rideterminato, tra l'altro, ad integrazione e modifica dell'intesa contrattuale circa le valorizzazioni professionali di cui agli artt. 32 e 106 del c.c.n.l. e all'allegato 9 allo stesso contratto, il quantitativo globale dei posti" da valorizzare in tipologia "A" e "B", ripartiti per profilo professionale e per settore di utilizzazione. Con lo stesso accordo era stato convenuto che, per la ripartizione tra la tipologia "A" e "B" delle attività da valorizzare, sarebbero valsi gli accordi specifici raggiunti in sede di Compartimento, in ragione delle particolari situazioni locali di natura organizzativa, di fabbisogno e di produttività.
Infine, il Compartimento di Napoli, nella riunione tenutasi il 5 settembre 199 con le 00 SS, aveva individuato le attività da valorizzare presso l'unità piani, nonché il numero dei posti da coprire.
Sostiene la ricorrente che dal testuale esame delle previsioni contrattuali collettive sopra menzionate, risulta evidente che la contrattazione collettiva non ha operato alcuna "nuova qualificazione" delle mansioni proprie della 7A categoria, tale da ricondurre le stesse sic et simpliciter nell'8A categoria, ma ha unicamente individuato gli specifici posti da "valorizzare" per ogni singolo profilo, secondo i fabbisogni di personale. In altre parole la ratio propria dell'istituto della "valorizzazione" non sarebbe quella di prevedere una generale "promozione" di tutto il personale delle Ferrovie dello Stato, ma quella di provvedere alla copertura di determinati posti FS, individuati con specifici accordi collettivi, in base alle particolari situazioni locali di natura organizzativa e produttiva.
In conclusione, - ad avviso della ricorrente società - la sentenza, ove avesse condotto la propria opera di interpretazione negoziale in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avrebbe dovuto rilevare come le parti, nella libera determinazione negoziale dei loro interessi, non avessero inteso effettuare una generale riqualificazione delle mansioni della 7A categoria;
ciò in quanto, dalla corretta applicazione dei principi ermeneutici della volontà negoziale e dalla necessaria valorizzazione in tal senso di tutti gli elementi oggetto della relativa necessaria interpretazione, emergerebbe, all'evidenza, l'insussistenza di simile volontà, di cui non si può, infatti, ravvisare traccia ne' nel testo, ne' tantomeno nella ratio delle norme che regolano la materia.
Da ciò deriverebbe l'illegittimità dell'impugnata pronuncia e, con essa, la correttezza dell'operato aziendale, tenuto conto che l'attività, in quanto tale, della sig.ra GO non è stata individuata in sede di accordi con le OO.SS. tra quelle oggetto di "valorizzazione", ma tra quelle lasciate alla 7" categoria. La sentenza impugnata, dunque - ad avviso della ricorrente -, pur ricostruendo il quadro contrattuale collettivo, che disciplina le cc.dd. "valorizzazione", in maniera corretta, e pur escludendo il diritto della GO ad ottenere l'inquadramento superiore sulla base della "valorizzazione" - non essendo lo svolgimento delle mansioni, appartenenti a quelle individuate come di tipologia A, sufficiente al riconoscimento del diritto, occorrendo anche la disponibilità del fabbisogno organico -, ha poi erroneamente ritenuto fondata la pretesa sulla base dell'art. 2103 c.c.. Ritiene il Collegio che la sentenza meriti le censure ad essa opposte in questa sede.
Va precisato, essendo essi punti fermi per l'esatta individuazione della tutela ex art. 2103 C.C., che "l'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., stabilendo, come limite allo jus variandi dell'imprenditore,
che il prestatore di lavoro deve essere adibito a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, tutela la professionalità del lavoratore, intesa come insieme di nozioni, esperienze, cognizioni tecniche ed abilità operativa precedentemente acquisite, di cui deve essere salvaguardata la possibilità di ulteriore utilizzazione" etc.; che l'art. 13 della legge n. 300 del 1970 (il quale ha sostituito lo originario art. 2103 cod. civ.) non contiene un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso;
è, pertanto, consentito alla contrattazione collettiva disciplinare le modalità secondo le quali - nei limiti derivanti dall'esigenza di tutela della professionalità del lavoratore - deve esercitarsi l'anzidetto ius varianti in melius" (Cass. 29/08/1987, n. 0 7142). Orbene, in considerazione degli anzidetti principi, appare del tutto evidente come nel caso di specie si sia fatto erroneamente ricorso al disposto dell'art. 2103 c.c.. Invero, l'assunto del Tribunale, con l'applicazione tout court dell'art. 2103 c.c., in considerazione dello svolgimento da parte della GO delle mansioni di revisore superiore di 1A classe - 8A categoria - area quadri, è manifestamente riduttivo, ed anche insufficientemente e contraddittoriamente motivato, se non altro per l'evidente contrasto con l'unitarietà del sistema promozionale adottato.
Posto che - secondo la non impugnata determinazione del Giudice a quo - lo svolgimento di mansioni appartenenti a tipologia A non comporta automaticamente il diritto alla "valorizzazione", occorrendo anche, quale ulteriore requisito, la disponibilità del fabbisogno organico, nella specie ostativo alla richiesta della RA, e posto che - come è pacifico -, nel caso in esame, non vi è stato alcun mutamento di mansioni, il fondamento giuridico giustificativo della pretesa non può che essere ricondotto all'interpretazione della disciplina contrattuale sulle valorizzazioni;
ma poiché tale interpretazione è avvenuta - senza ricevere contestazioni sul punto - nel senso di escludere il diritto vantato dalla GO, il motivo va accolto, con assorbimento degli ulteriori. Trattandosi nella specie di errore di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, l'impugnata sentenza va cassata e la causa decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva e compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004