Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2004, n. 4463
CASS
Sentenza 4 marzo 2004

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L'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale ha sostituito l'originario arte. 2103 cod. ci., non contiene un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso; è pertanto consentito alla contrattazione collettiva disciplinare le modalità' secondo le quali - nei limiti derivanti dall'esigenza di tutela della professionalità' del lavoratore - deve esercitarsi l'anzidetto "ics varianti in melius". (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva accolto, in base all'art. 2103 cod. civ., la domanda di una dipendente delle Ferrovie dello Stato, la quale, sostenendo di avere svolto mansioni identiche a quelle di altri tre dipendenti "valorizzati", aveva rivendicato la superiore qualifica invocando l'applicazione dell'istituto della "valorizzazione", previsto dal contratto collettivo 1990 - 1992 e disciplinato attraverso successive intese con le organizzazioni sindacali volte ad individuare, in ambito locale, le attività da "valorizzare" e il numero dei posti da coprire, pur essendo incontroverso che non era intervenuto alcun mutamento di mansioni e pur ritenendo che lo svolgimento delle mansioni della ricorrente non comportasse automaticamente il diritto alla "valorizzazione", occorrendo anche, quale ulteriore requisito, la disponibilità' del fabbisogno organico, nella specifica situazione locale, quale definita dalle intese in proposito intervenute).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2004, n. 4463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4463
    Data del deposito : 4 marzo 2004

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