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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6480
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6480/2024 promossa da:
nato a [...], New York (Stati Uniti d'America) il 24.08.1955, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f. C.F._1
E
, PEC ' ] unitamente e disgiuntamente all'Avv.
[...] Email_1
Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. , PEC CodiceFiscale_2
' t'] ed elettivamente domiciliato in Bologna – Via Alfonso Rubbiani n. Email_3
10 presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian, come da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], New York (Stati Uniti d'America) il 24.08.1955 è Parte_1
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadino Persona_1
italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Montaldeo (AL), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiano di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri Persona_1 dello Stato Civile della popolazione di Montaldeo (AL)”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Persona_1
(altrimenti conosciuto come nato a [...] il [...] (cfr. doc. Persona_2 in atti n. 1 e 2); il quale trasferitosi negli Stati Uniti d'America mai si naturalizzava cittadino americano come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Direttore della
Sezione Coordinazione e Gestione delle Informazioni, Reparto Integrità delle Informazioni sull'Immigrazione, Centro Archivi Nazionali, Servizi Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti,
Dipartimento di Sicurezza Interna prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale il Direttore certificava l'inesistenza di un atto di naturalizzazione dell'avo avendo provveduto ad effettuare la ricerca dei documenti relativi al soggetto: nato l'[...] (cfr. doc. in atti n. 8 – 11). Per_1 Persona_1
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione la parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, il ricorrente deduceva che:
- in data 7.04.1901 a New York, New York (Stati Uniti d'America) l'avo Persona_1
si coniugava con alias (cfr. doc. in atti n. 3 e 4); Per_3 Parte_2 Persona_4 Per_3 Parte_3 - in costanza del matrimonio tra i coniugi, in data 06.05.1904 a New York, New York (Stati Uniti
d'America) nasceva alias (cfr. doc. Persona_5 Persona_6
in atti n. 5- 7);
- in data 04.02.1922 a New York, New York (Stati Uniti d'America) alias Persona_5
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_6 Persona_7
12 e 13), già cittadino italiano, naturalizzatosi statunitense il 03.08.1911 (cfr. doc. in atti n. 14) e in costanza del loro matrimonio, in data 12.11.1922 nasceva a New York, New York Persona_8
(Stati Uniti d'America – cfr. doc. in atti n. 15);
- decedeva il 27.11.2002 a Keene, New HA (Stati Uniti d'America Persona_5
– cfr. doc. in atti n. 16) con il nome ”; Persona_6
- , in data 05.05.1951, si univa in matrimonio a Pleasantville, New York (Stati Uniti Persona_8
d'America) (cfr. doc. in atti n. 17) e dall'unione dei coniugi nasceva Persona_9 [...]
il 24.08.1955 a Mount Kisco, New York (Stati Uniti d'America – cfr. doc. in atti Parte_1
n. 18);
- quest'ultimo si sposava con il 07.04.1979 a Piscataway, ND (Stati Uniti Persona_10
d'America – doc. 19) e divorziava il 21.04.1987, giusta sentenza di scioglimento del matrimonio emessa dal Tribunale Civile della Contea di Allegheny, Pennsylvania (Stati Uniti d'America – cfr. doc. in atti n. 20 – 22);
- decedeva il 17.12.2017 a Walpole, New HA (Stati Uniti d'America) con Persona_8 il nome ” (cfr. doc. in atti n. 23). Parte_4
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana dell'avo veniva dimostrata, altresì, nell'atto di Persona_1 matrimonio del 07.04.1901 dal quale si evince che l'avo nasceva in Italia (cfr. doc. in atti n. 3 – 4).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_1 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Persona_5
sanguinis, figlia dell'avo italiano potesse trasmettere la cittadinanza Persona_1
italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che in quanto cittadino italiano “iure sanguinis” Persona_1
trasmetteva alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, compreso Persona_5
l'odierno ricorrente, ovvero, determinando i rapporti di filiazione la Parte_1
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che il ricorrente sia discendente di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato Parte_1
a Mount Kisco, New York (Stati Uniti d'America) il 24.08.1955 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6480/2024 promossa da:
nato a [...], New York (Stati Uniti d'America) il 24.08.1955, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f. C.F._1
E
, PEC ' ] unitamente e disgiuntamente all'Avv.
[...] Email_1
Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. , PEC CodiceFiscale_2
' t'] ed elettivamente domiciliato in Bologna – Via Alfonso Rubbiani n. Email_3
10 presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian, come da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], New York (Stati Uniti d'America) il 24.08.1955 è Parte_1
cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadino Persona_1
italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Montaldeo (AL), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiano di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri Persona_1 dello Stato Civile della popolazione di Montaldeo (AL)”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano Persona_1
(altrimenti conosciuto come nato a [...] il [...] (cfr. doc. Persona_2 in atti n. 1 e 2); il quale trasferitosi negli Stati Uniti d'America mai si naturalizzava cittadino americano come si evince dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Direttore della
Sezione Coordinazione e Gestione delle Informazioni, Reparto Integrità delle Informazioni sull'Immigrazione, Centro Archivi Nazionali, Servizi Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti,
Dipartimento di Sicurezza Interna prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale il Direttore certificava l'inesistenza di un atto di naturalizzazione dell'avo avendo provveduto ad effettuare la ricerca dei documenti relativi al soggetto: nato l'[...] (cfr. doc. in atti n. 8 – 11). Per_1 Persona_1
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione la parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, il ricorrente deduceva che:
- in data 7.04.1901 a New York, New York (Stati Uniti d'America) l'avo Persona_1
si coniugava con alias (cfr. doc. in atti n. 3 e 4); Per_3 Parte_2 Persona_4 Per_3 Parte_3 - in costanza del matrimonio tra i coniugi, in data 06.05.1904 a New York, New York (Stati Uniti
d'America) nasceva alias (cfr. doc. Persona_5 Persona_6
in atti n. 5- 7);
- in data 04.02.1922 a New York, New York (Stati Uniti d'America) alias Persona_5
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_6 Persona_7
12 e 13), già cittadino italiano, naturalizzatosi statunitense il 03.08.1911 (cfr. doc. in atti n. 14) e in costanza del loro matrimonio, in data 12.11.1922 nasceva a New York, New York Persona_8
(Stati Uniti d'America – cfr. doc. in atti n. 15);
- decedeva il 27.11.2002 a Keene, New HA (Stati Uniti d'America Persona_5
– cfr. doc. in atti n. 16) con il nome ”; Persona_6
- , in data 05.05.1951, si univa in matrimonio a Pleasantville, New York (Stati Uniti Persona_8
d'America) (cfr. doc. in atti n. 17) e dall'unione dei coniugi nasceva Persona_9 [...]
il 24.08.1955 a Mount Kisco, New York (Stati Uniti d'America – cfr. doc. in atti Parte_1
n. 18);
- quest'ultimo si sposava con il 07.04.1979 a Piscataway, ND (Stati Uniti Persona_10
d'America – doc. 19) e divorziava il 21.04.1987, giusta sentenza di scioglimento del matrimonio emessa dal Tribunale Civile della Contea di Allegheny, Pennsylvania (Stati Uniti d'America – cfr. doc. in atti n. 20 – 22);
- decedeva il 17.12.2017 a Walpole, New HA (Stati Uniti d'America) con Persona_8 il nome ” (cfr. doc. in atti n. 23). Parte_4
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana dell'avo veniva dimostrata, altresì, nell'atto di Persona_1 matrimonio del 07.04.1901 dal quale si evince che l'avo nasceva in Italia (cfr. doc. in atti n. 3 – 4).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_1 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure Persona_5
sanguinis, figlia dell'avo italiano potesse trasmettere la cittadinanza Persona_1
italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che in quanto cittadino italiano “iure sanguinis” Persona_1
trasmetteva alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, compreso Persona_5
l'odierno ricorrente, ovvero, determinando i rapporti di filiazione la Parte_1
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che il ricorrente sia discendente di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato Parte_1
a Mount Kisco, New York (Stati Uniti d'America) il 24.08.1955 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025
Il giudice unico
Tiziana De Fazio