Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025 , nella causa iscritta al n. 2391 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
RA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Parte_1
Palladino con studio al V.le P. di Napoli 165 in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata endifesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco
Giammaria , giusta procura allegata telematicamente alla memoria e che con essa elettivamente si domiciliano presso lo studio dell'Avv. Carlo Paglia, sito in Benevento, Via G. de Vita, n. 18.
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.6.2023 il ricorrente in epigrafe identificato premesso di esercitare l'attività professionale di commercialista in Benevento e che la con Controparte_1 comunicazione via Pec del 02/08/2022, prot. 117828/2022 ha escluso l'iscrizione alla per le CP_1 annualità 2019/2020 ha chiesto di: “1) Accertare e dichiarare che il Dott. per le Parte_1 annualità 2019/20 è pienamente compatibile alla iscrizione alla dei dottori commercialisti CP_1 alla luce delle motivazioni di cui in ricorso ed in particolare alla luce della documentazione fornita
e per quanto ciò dettagliatamente specificato nel ricorso amministrativo al CDA della dei CP_1 dottori commercialisti allegato coltre che con la visura di Agribit Srl – ; 2) Parte_2 accertare e dichiarare che l'incompatibilità d'iscrizione alla per le annualità 2019/20 è CP_1
4) Condannare la
[...]
in persona del sig. Controparte_2
Presidente p.t., con sede in Roma alla via Mantova n. 1, alla refusione delle spese di lite, comprensive delle spese generali, oltre accessori come per legge, con distrazione”.
Si è costituita la a Controparte_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere il riconoscimento delle annualità d'iscrizione
2019 e 2020 alla a Controparte_1 Controparte_1
In punto di fatto con nota prot.57141 dell'11.4.2022, l'Ufficio Garanzia della CP_3 comunicava al Dott. l'avvio del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni Pt_1 di incompatibilità ai fini previdenziali, in quanto questi risultava essere amministratore unico e socio di maggioranza della start up Agribit Srl.
Il ricorrente in data 13.4.2022 riscontrava la comunicazione asserendo, tra l'altro, che la quota di partecipazione fosse pari ad un valore nominale di € 1.800,00 ovvero ad una quota del 36,73% del capitale sociale e che tale partecipazione non costituiva quota di maggioranza. Precisava inoltre che, in quanto start up, la Agribit non poteva distribuire dividendi ai soci e, pertanto, non costituiva fonte di reddito.
Con successiva comunicazione prot.117828 del 2 agosto 2022 la confermava al CP_3 professionista che la Giunta Esecutiva, nella riunione del 26 luglio 2022, aveva accertato l'esercizio della professione in condizioni di incompatibilità per le annualità 2019 e 2020.
Avverso tale deliberazione in data 26.9.2022 il Dott. proponeva ricorso al Consiglio di Pt_1
Amministrazione ma veniva respinto in quanto il Consiglio rappresentava che nelle società di capitali il presupposto dell'imprenditorialità si verifica quanto il dottor commercialista detiene un interesse economico prevalente nella società con contestuale assunzione della carica di amministratore.
* Il ricorrente fonda l'illegittimità della delibera sulla circostanza che l'attività professionale era caratterizzata da assoluta prevalenza , che nessun utile riceveva dalla “Agribit s.r.l.” e che non era socio di maggioranza.
Al fine di verificare la legittimità della domanda occorre ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.
L'art,4 d.lgs 28 giugno 2005, n. 139 rubricato “ Incompatibilità” prevede che: “
1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
c) dell' attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e) dell' attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico”.
L'art. 4 del DLgs. n. 139 del 2005, al comma 1, lettera c), vieta l'attività d'impresa in nome proprio o altrui, a prescindere dal fatto se tale attività sia abituale o prevalente (Cass. ord.n.26346/2023).
Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità devono ritenersi irrilevanti le considerazioni di parte ricorrente secondo cui la delibera confliggerebbe con il dato normativo non avendo preso posizione circa la sussistenza della prevalenza del reddito professionale rispetto ad ogni altra alternativa di reddito prodotto dal ricorrente.
Né rileva che le note interpretative del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dettare la disciplina delle incompatibilità individuano nella prevalenza del fatturato dell'attività professionale rispetto.
Infatti la ha un autonomo potere di accertamento nella verifica dei presupposti per CP_1
l'erogazione del trattamento previdenziale. Con sentenza n. 2612 del 1° febbraio 2017 le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che:
'La è titolare del Parte_3 potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del (ora ), ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente”.
La pertanto, nell'accertamento dell'incompatibilità non è in alcun modo vincolata alle CP_1 norme del Consiglio d'ordine dei commercialisti essendo tenuta ad applicare la legge (ed in particolare l'art.4 del D.Lgs. n. 139 del 2005 che come detto non dà alcun rilievo al criterio della prevalenza).
Chiarito che la normativa non richiede che l'attività debba essere prevalente ai fini della declaratoria di incompatibilità, come si evince dalla lettura della norma il professionista può svolgere l'attività di amministratore senza incorrere in alcuna incompatibilità, solo «qualora il professionista riveste [rectius, rivesta] la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico».((Cass. ord.n.26346/2023).
Il divieto, pur diversamente modulato nelle normative che si sono avvicendate nel tempo, rinviene la sua giustificazione nella costante esigenza di preservare l'imparzialità dell'esercizio della professione e di scongiurare il rischio d'improprie commistioni
In altre partole rivestire la carica di amministratore (a prescindere poi dalla qualità di socio) appare di per sé incompatibile ad esclusione delle ipotesi in cui il professionista svolga la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
Pertanto in tale sede non appaiono rilevanti le argomentazioni in ordine alla qualifica di socio di maggioranza né la circostanza che la società non distribuisca gli utili.
Come chiarito di recente dalla Giurisprudenza di legittimità, tale divieto non è meno cogente nella formulazione attuale, che include l'esercizio non solo in nome proprio, ma anche in nome altrui, dell'attività d'impresa e conferisce rilievo anche all'esercizio dell'attività d'impresa che non presenti i tratti dell'abitualità o della prevalenza. Tale divieto, sia nella formulazione più risalente che nel testo innovato dal DLgs. n. 139 del 2005, non può che essere inteso alla luce della ratio che permea l'intera disciplina, volta a preservare l'imparziale esercizio della professione e a porla al riparo dal rischio, sempre incombente, di conflitti d'interessi. La Cassazione chiarisce che non appare irrilevante la mera carica formale dovendo considerare che tale carica è una carica di vertice.
Nel ruolo gestorio, proprio perché apicale, sono insite ragguardevoli responsabilità, che non hanno dunque un rilievo esclusivamente formale.
Il ricorrente ha pacificamente ricoperto funzioni di legale rappresentante, deputato a manifestare all'esterno la volontà della società e, pertanto, depositario di complessi compiti gestori e della funzione di esternare la volontà della società
In altre parole l'attività d'impresa è in linea generale vietata e, nella disciplina da ultimo applicabile,
è consentito svolgere l'incarico di amministratore solo al ricorrere di requisiti tassativi .
Non è senza significato che l'attività d'impresa oggi sia foriera d'incompatibilità anche quando non sia abituale e prevalente, poiché anche un'attività così connotata ingenera il rischio d'incongrue sovrapposizioni di piani e di alterazione di quelle regole di probità e trasparenza, che sono presidio di un corretto ed efficiente esercizio della professione.
La valutazione dell'incompatibilità non può essere meno stringente sul versante previdenziale, che sottende la necessità di un impiego oculato delle risorse, allo scopo di attuare l'imperativo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.) di prevedere, in caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori e di accordare la tutela a quei soli lavoratori che abbiano esercitato in maniera legittima la professione. (Cass. ord.n.26346/2023).
Nella specie è pacifico che il ricorrente ha assunto dal 20 luglio 2018 la carica di amministratore unico della società Agribit Srl, ovvero società avente ad oggetto attività di produzione software con codice Ateco 620100 e non è stato dedotto né provato che il abbia ricoperto tale carico in Pt_1 base ad uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che ha conferito l'incarico.
Ciò posto, non ricorrendo le tassative eccezioni previste dalla legge, il ricorso va respinto.
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Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese attesa la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso
2. compensa le spese.
Benevento, 29.3.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari