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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4281/2019
TRA
rappr. e dif. dall'avv. Luigi Pezone presso il cui studio elett. dom. in Parte_1
Trentola Ducenta alla via Caracas n. 7/9 giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., giusta procura Controparte_1 in atti, dagli avv.ti Rosario Salonia e Fabio Massimo Cozzolino unitamente ai quali elett. dom. in
Napoli alla via Toledo n. 156
RESISTENTE
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., giusta procura in Controparte_2 atti, dagli avv.ti Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela presso il cui studio elett. dom. in
Caserta al corso Trieste n. 16
TERZA CHIAMATA
E
, Controparte_3
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2019 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della in forza di contratto di Controparte_4 lavoro a tempo determinato per il periodo dal 06.06.2017 al 30.04.2018, con inquadramento nel I livello del CCNL Edilizia e qualifica di operaio;
- di aver reso la prestazione lavorativa presso il cantiere sito in Vasto, sulla carreggiata dell'autostrada A14 – E372 in esecuzione del contratto di appalto n. 0453/A14 avente ad oggetto lo svolgimento di lavori di ripristino del viadotto alla progr. Km 445+492 Carreggiata CP_4
Nord/Sud, ubicati sull'autostrada Bologna – Bari – Taranto, lavori appaltati dalla società
[...]
Controparte_1
- di essere stato stabilmente impiegato presso il suddetto cantiere con mansioni di addetto alla realizzazione di impalcature per i ponteggi in altezza nonché ad attività di carpenteria specializzata e di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa per il pranzo;
- che il rapporto di lavoro cessava in data 30.04.2018 a seguito di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo;
- di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile
2018 e di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di TFR né a titolo di Cassa Edile per il periodo da settembre 2017 ad aprile 2018.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la società , nella qualità di datore di lavoro, nonché CP_4
nella sua qualità di committente e responsabile solidale ai sensi degli Controparte_1 artt. 1676 c.c. e 29 del D.lgs. n. 276/2003, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della complessiva somma di euro 5959,54 per le causali analiticamente indicate nell'atto introduttivo, oltre accessori come per legge. Vinte le spese, con attribuzione.
Benché ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la che, Controparte_4 pertanto, rimaneva contumace.
Si costituiva tempestivamente che resisteva al ricorso con articolate Controparte_1 argomentazioni in fatto ed in diritto e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'
[...]
e al fine di essere tenuta indenne e Controparte_5 Controparte_3 manlevata da ogni pregiudizio economico derivante dall'eventuale accoglimento dell'avversa domanda.
Con ordinanza del 14 aprile 2022 veniva dichiarata la interruzione del processo stante l'intervenuto fallimento della convenuta società . CP_4
Con ricorso depositato in data 22.04.2022 parte ricorrente riassumeva il giudizio nei confronti della società chiedendo la condanna della stessa, nella qualità di committente ed obbligata in CP_1 via solidale, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro 5959,54.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva che resisteva al Controparte_1 ricorso riportandosi alle difese ab origine spiegate, insistendo per la chiamata in causa dell' CP_5 originaria contraente del contratto di appalto.
Autorizzata la chiamata in causa dell'ATI - e Controparte_5 Controparte_3
si costituiva la terza chiamata (già
[...] Controparte_2 [...]
che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Controparte_5 Benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la società Controparte_3
che, pertanto, rimaneva contumace.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente agisce nei confronti di invocandone la responsabilità ai Controparte_1 sensi dell'art. 1676 c.c. nonché dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Va, preliminarmente, esclusa la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 1676 c.c..
Ed, invero, l'azione diretta ex art.1676 c.c. avrebbe richiesto l'esistenza di un contratto di appalto tra la committente ( e la datrice di lavoro del lavoratore (nel caso di Controparte_1 specie la , oltre all'esistenza un debito della prima nei confronti Controparte_4 della società e, nel caso in esame, difetta qualsivoglia allegazione attorea in ordine a tali CP_4 requisiti.
Diverso discorso va fatto rispetto alla invocata responsabilità solidale della società convenuta ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Tale norma, nella formulazione vigente ratione temporis, come modificata dal D.L. n. 25/2017, dispone che: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. La previsione normativa in esame è volta a rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di inadempimento del datore di lavoro giacché consente loro di agire anche nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di crediti dell'appaltatore nei confronti del committente, purché
l'azione sia promossa entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Con tale previsione l'ordinamento ha inteso perseguire l'evidente obiettivo di operare in funzione di una ricomposizione normativa della catena degli appalti, assicurando ai lavoratori delle piccole e micro-imprese subappaltatrici possibilità di tutela in precedenza non riconosciute, evitando il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione andassero a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale;
tutela che, successivamente, è stata in parte attenuata, mediante l'introduzione del principio del beneficium excussionis in favore del committente e la possibilità (già introdotta nel 2004 e cancellata ex lege 27 dicembre 2006, n. 296) "di diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative del settore, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti" (L. n. 92 del 2012, art. 4, comma
31, soppresso dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni in L. 20 aprile 2017, n.
49).
Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende impongono di ritenere che l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore, non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto.
La formulazione della disposizione in commento e la logica della solidarietà ad essa sottesa impone, pertanto, di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti di natura retributiva maturati in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto e non certo per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso. Il termine biennale è invece un termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale, ma sempre in relazione ai crediti maturati in costanza di appalto e per i quali vi sia possibilità di azione (cfr., in tal senso, Cass. n. 17725/2017).
Presupposti perché possa essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 29 cit. sono dunque: a) la sussistenza del rapporto di lavoro e l'esistenza del credito retributivo del lavoratore;
b) lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'ambito dello specifico appalto.
Orbene, venendo al caso in esame, rileva il Tribunale come, valutate le risultanze processuali in atti, deve ritenersi provata la circostanza della intercorrenza tra il ricorrente e la Controparte_4 di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso nonché
[...]
l'ulteriore circostanza che la prestazione lavorativa sia stata resa dal lavoratore istante presso il cantiere sito in Vasto sulla carreggiata dell'autostrada A14 – E372 in esecuzione dei lavori di ripristino del “Viadotto ” oggetto del contratto di appalto stipulato tra la committente CP_4
e l' e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
[...]
In particolare, dal punto di vista fattuale, è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione in atti, che, in data 16.01.2017, tra ed il raggruppamento temporaneo di Controparte_1 imprese costituito dalla società (oggi ), Controparte_5 Controparte_2 nella qualità di capogruppo mandataria e dalla società , in Controparte_3 qualità di mandante, veniva stipulato contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di interventi di ripristino del Viadotto alla progr. Km 445+492, Carreggiata Nord/Sud ubicati nel tratto CP_4
Pescara - Poggio Imperiale dell'Autostrada Bologna - Bari – Taranto (cfr. contratto in atti prod
[...]
. Controparte_6
Emerge, altresì, dalla documentazione in atti, che l' risultata aggiudicataria dei lavori su CP_5 indicati, con nota del 31.05.2017, comunicava alla committente la avvenuta costituzione CP_1 della società consortile ed il contestuale affidamento alla predetta società della esecuzione CP_4 dei lavori oggetto del contratto di appalto (cfr. doc. in atti).
Valutate le risultanze processuali deve, infine, ritenersi sufficientemente provata la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società consortile Prascovia per il periodo dedotto in ricorso
(cfr. buste paga, estratto contributivo, CUD).
Non sono, infine, contestati l'inquadramento spettante al ricorrente (I livello), la qualifica riconosciutagli (operaio) né il CCNL applicato (Edilizia), dati che, peraltro, emergono dai prospetti paga depositati unitamente al ricorso introduttivo.
L'istruttoria svolta ha, poi, dimostrato che l'attività lavorativa prestata dal lavoratore istante alle dipendenze della per il periodo per cui è causa, è stata espletata CP_4 Parte_2 esclusivamente nell'esecuzione del contratto di appalto intercorso con la committente
[...]
Controparte_1
A tale proposito il teste ha dichiarato: “…Conosco il ricorrente in quanto siamo Testimone_1 stati colleghi di lavoro. Io lavoravo da marzo 2017 alle dipendenze della Controparte_4
presso il viadotto che si trova sull'autostrada Bologna - Taranto – Bari se non
[...] CP_4 erro, direzione Vasto, ovvero presso l'uscita di Vasto;
il ricorrente ha cominciato a lavorare poco dopo di me, se non erro a giugno del 2017. Lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo, le mansioni sia mie che del ricorrente erano quelle del montaggio impalcature in altezza ed azioni di carpenteria. Abbiamo lavorato fino al 30 aprile 2018 perché in quella data ci dissero che i lavori erano sospesi e non ci fecero lavorare più …. Sul cantiere veniva ogni giorno il sig. che ci coordinava sulla sicurezza e ci dava Parte_3 indicazioni sulle mansioni da svolgere, restava sul cantiere di solito un paio di ore, a volte di più, dipendeva da quello che si doveva fare … sig. prendeva anche le presenze dei dipendenti;
Pt_3 oltre a me ed al , come dipendenti vi era il sig. poi altre persone delle Pt_1 Persona_1 quali non ricordo i nomi perché è trascorso molto tempo. Sia a me che al ricorrente non ci sono state pagate le ultime mensilità, il TFR e la Cassa Edile …”.
Concorde il teste il quale ha affermato: “…Conosco il ricorrente in quanto Persona_1 abbiamo lavorato insieme a Vasto, nell'ambito dei lavori autostradali ad un ponte. Io ho lavorato da luglio 2017 ad aprile 2018; quando io sono arrivato il ricorrente già lavorava in cantiere;
i lavori sono cessati per tutti ad aprile 2018, ricordo che venne in cantiere un geometra, non ricordo il nome, che ci disse che il cantiere doveva chiudere;
non ne conosco i motivi, non ci vennero detti.
Sia io che il ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì, è capitato qualche volta di lavorare anche il sabato;
lavoravamo dalle ore 07.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa per il pranzo. Io ero manovale;
il ricorrente si occupava di lavori di carpenteria. Oltre a me ed al ricorrente, hanno lavorato sul cantiere anche i signori non ricordo il cognome, poi c'era Controparte_7
. Sul cantiere a coordinarci c'era il geometra, non ricordo il nome;
poi c'erano Testimone_1 gli ingegneri di autostrade che venivano in cantiere, il sig. ed un altro di cui non ricordo il Pt_3 nome … Io sono stato assunto dalla società , anche il ricorrente lavorava per la CP_4
; io sono stato assunto da;
alcune volte veniva in cantiere anche il sig. CP_4 Persona_2 Per_2
; venivano anche i fratelli in cantiere, ovvero e;
veniva con
[...] Persona_3 Persona_4 maggiore frequenza in cantiere il sig. , era lui che ci dava indicazioni sul lavoro da Persona_4 svolgere … Non ho ricevuto il pagamento delle retribuzioni, della cassa edile e del Tfr. Non ho intentato causa contro la convenuta;
non ho alcuna lite pendente”.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, e , i Parte_3 Tes_2 quali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, della prestazione lavorativa presso il cantiere ove venivano eseguiti i lavori oggetto del contratto di appalto stipulato dalla convenuta per il periodo oggetto di causa (cfr. verbali in atti). Controparte_1
Le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi devono ritenersi pienamente attendibili in quanto precise, circostanziate, scevre da contraddizioni e tutte sostanzialmente concordanti ed univoche.
Alla luce di tali elementi, pertanto, deve dichiararsi la responsabilità solidale ai sensi dell'art.29
D.Lgs. n. 276/03 della società convenuta attesa la comprovata sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la per il periodo dedotto in ricorso nonché lo svolgimento Controparte_4 della prestazione lavorativa nell'ambito del cantiere oggetto dell'appalto per cui è causa in assenza di prova del pagamento, da parte del datore di lavoro, dei crediti in questa sede rivendicati.
Infatti il committente risponde ai sensi della norma su citata anche quando l'esecuzione dell'attività oggetto del contratto di appalto sia stata affidata (come nel caso in esame) ad un altro soggetto sotto le cui direttive hanno operato i lavoratori. In nessun caso il committente che ha concluso il contratto di appalto (e fruito delle prestazioni) può chiamarsi fuori dallo schema della responsabilità solidale che la legge gli imputa per aver preso parte alla fattispecie originaria nell'ambito della quale sono maturati i crediti retributivi dei lavoratori semplicemente adducendo che da quella vicenda ne sia derivata un'altra. Per quanto riguarda il quantum debeatur, la responsabilità ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 risulta limitata solo ed esclusivamente alle obbligazioni retributive e contributive maturate nel periodo temporale in cui ha avuto esecuzione il contratto di appalto.
Nel caso in esame vi è prova documentale in atti che il contratto di appalto sia stato risolto in data
12 aprile 2018; pertanto la convenuta può essere condannata esclusivamente al CP_1 pagamento delle somme relative al periodo da giugno 2017 (data di inizio del rapporto di lavoro) al
12 aprile 2018 (data di risoluzione del contratto di appalto).
Quanto agli importi richiesti, non vi è dubbio che la garanzia ex art. 29 cit. sia operante con riferimento ai crediti retributivi relativi alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2018 nonché al
TFR come quantificati nei prospetti paga depositati dal ricorrente. L'importo indicato nella busta paga di aprile 2018, a titolo di retribuzione, va riformulato in considerazione della data di risoluzione del contratto di appalto per le ragioni sopra già illustrate.
Vanno, dunque, riconosciute, in favore del ricorrente le seguenti somme: euro 1050,00 a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di febbraio 2018, euro 1152,00 a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di marzo 2018 ed euro 1700,00, somma, quest'ultima, comprensiva della retribuzione relativa al periodo dal 01.04.2018 al 12.04.2018 - che viene in questa sede riformulata sulla base dei dati contabili in atti, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. - nonché del T.F.R..
La responsabilità di quale obbligata in via solidale va, altresì, affermata in relazione agli CP_1 importi, pure richiesti in questa sede dal lavoratore, a titolo di ferie e gratifica natalizia, per il periodo da settembre 2017 ad aprile 2018, che il lavoratore non ha potuto conseguire dalla cassa edile per non avere il datore di lavoro versato i relativi contributi, in ragione della pacifica natura retributiva degli emolumenti ricompresi unitariamente nell'importo quantificato dalla stessa Pt_4
(cfr. attestato cassa edile della Provincia di Chieti).
[...]
Ed, infatti, la cassa edile – organismo a carattere paritetico di origine contrattuale e sindacale – è, tra l'altro, preposta a fornire ai lavoratori prestazioni aventi natura retributiva (quali ferie, gratifica natalizia, festività) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbe per ciascun rapporto di importo minimo. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro mediante accantonamento per gli emolumenti di natura retributiva
(laddove la componente contributiva riguardante gli aspetti previdenziali ed assistenziali è posta a carico – con diverse percentuali di incidenza – sia del datore di lavoro che del lavoratore).
Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla cassa edile a titolo di accantonamento destinato al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifica natalizia e festività infrasettimanali, costituiscono dunque somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo. La parte convenuta deve, dunque, essere condannata al pagamento dell'importo pari ad euro 1710,00 a titolo di cassa edile per il periodo da settembre 2017 ad aprile 2018.
Conclusivamente, la società , nella qualità di obbligata in solido ai sensi Controparte_1 dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo complessivo di euro 5612,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo.
Va a questo punto esaminata la domanda di manleva, rispetto alla condanna in favore del lavoratore, formulata dalla società resistente nei confronti delle società terze chiamate in causa.
Dalle risultanze documentali in atti (contratto di appalto e comunicazione del 31 maggio 2017) si evince chiaramente che è l' ad Controparte_8 aver intrattenuto i rapporti con la committente stipulando il contratto di appalto per poi affidare l'esecuzione dei lavori oggetto del medesimo contratto ad una società consortile (la ) CP_4 costituita dalle stesse società facenti parti del raggruppamento temporaneo di imprese.
L'affidamento della esecuzione dei lavori a tale ultima società va qualificato in termini di sub derivazione dal contratto di appalto e quindi di subappalto.
La pretesa di manleva in questa sede azionata da si fonda sull'art. 32 del contratto di CP_1 appalto nella parte in cui testualmente dispone che “l'appaltatore si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il committente da ogni pretesa ed azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi” nonché sulla comunicazione del 31 maggio 2017 inviata dalla capogruppo (oggi alla società Controparte_5 Controparte_2 convenuta nella quale la società mandataria dell' dava espressamente atto: a) di aver costituito CP_5 la;
b) di aver affidato a tale società l'esecuzione dei lavori oggetto del Controparte_4 contratto di appalto;
c) che nessuna cessione del contratto doveva ritenersi verificata, permanendo, in capo alle società facenti parte del raggruppamento temporaneo di impresa ogni responsabilità nei confronti della stazione appaltante (cfr. doc. in atti).
In ragione di tali previsioni, di chiaro tenore testuale, la domanda di manleva va accolta e le società terze chiamate in causa vanno quindi condannate a tenere indenne della somma che la CP_1 stessa corrisponderà in favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza.
Le spese di lite, nei rapporti tra la parte ricorrente e la resistente Controparte_1 seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nel rapporto tra le società terze chiamate in causa e la società convenuta, in relazione alla domanda di manleva, le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della somma accertata come dovuta, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di entrambe le società in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 5612,00, per le causali analiticamente indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
b) condanna le società e Controparte_2 Controparte_3
a manlevare della somma che la stessa corrisponderà in
[...] Controparte_1 favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza;
c) condanna la società al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
d) condanna le società e Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di
[...] Controparte_1 lite che liquida in complessivi euro 2700,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4281/2019
TRA
rappr. e dif. dall'avv. Luigi Pezone presso il cui studio elett. dom. in Parte_1
Trentola Ducenta alla via Caracas n. 7/9 giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., giusta procura Controparte_1 in atti, dagli avv.ti Rosario Salonia e Fabio Massimo Cozzolino unitamente ai quali elett. dom. in
Napoli alla via Toledo n. 156
RESISTENTE
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., giusta procura in Controparte_2 atti, dagli avv.ti Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela presso il cui studio elett. dom. in
Caserta al corso Trieste n. 16
TERZA CHIAMATA
E
, Controparte_3
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2019 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della in forza di contratto di Controparte_4 lavoro a tempo determinato per il periodo dal 06.06.2017 al 30.04.2018, con inquadramento nel I livello del CCNL Edilizia e qualifica di operaio;
- di aver reso la prestazione lavorativa presso il cantiere sito in Vasto, sulla carreggiata dell'autostrada A14 – E372 in esecuzione del contratto di appalto n. 0453/A14 avente ad oggetto lo svolgimento di lavori di ripristino del viadotto alla progr. Km 445+492 Carreggiata CP_4
Nord/Sud, ubicati sull'autostrada Bologna – Bari – Taranto, lavori appaltati dalla società
[...]
Controparte_1
- di essere stato stabilmente impiegato presso il suddetto cantiere con mansioni di addetto alla realizzazione di impalcature per i ponteggi in altezza nonché ad attività di carpenteria specializzata e di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa per il pranzo;
- che il rapporto di lavoro cessava in data 30.04.2018 a seguito di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo;
- di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile
2018 e di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di TFR né a titolo di Cassa Edile per il periodo da settembre 2017 ad aprile 2018.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la società , nella qualità di datore di lavoro, nonché CP_4
nella sua qualità di committente e responsabile solidale ai sensi degli Controparte_1 artt. 1676 c.c. e 29 del D.lgs. n. 276/2003, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della complessiva somma di euro 5959,54 per le causali analiticamente indicate nell'atto introduttivo, oltre accessori come per legge. Vinte le spese, con attribuzione.
Benché ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la che, Controparte_4 pertanto, rimaneva contumace.
Si costituiva tempestivamente che resisteva al ricorso con articolate Controparte_1 argomentazioni in fatto ed in diritto e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'
[...]
e al fine di essere tenuta indenne e Controparte_5 Controparte_3 manlevata da ogni pregiudizio economico derivante dall'eventuale accoglimento dell'avversa domanda.
Con ordinanza del 14 aprile 2022 veniva dichiarata la interruzione del processo stante l'intervenuto fallimento della convenuta società . CP_4
Con ricorso depositato in data 22.04.2022 parte ricorrente riassumeva il giudizio nei confronti della società chiedendo la condanna della stessa, nella qualità di committente ed obbligata in CP_1 via solidale, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro 5959,54.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva che resisteva al Controparte_1 ricorso riportandosi alle difese ab origine spiegate, insistendo per la chiamata in causa dell' CP_5 originaria contraente del contratto di appalto.
Autorizzata la chiamata in causa dell'ATI - e Controparte_5 Controparte_3
si costituiva la terza chiamata (già
[...] Controparte_2 [...]
che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Controparte_5 Benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la società Controparte_3
che, pertanto, rimaneva contumace.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente agisce nei confronti di invocandone la responsabilità ai Controparte_1 sensi dell'art. 1676 c.c. nonché dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Va, preliminarmente, esclusa la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 1676 c.c..
Ed, invero, l'azione diretta ex art.1676 c.c. avrebbe richiesto l'esistenza di un contratto di appalto tra la committente ( e la datrice di lavoro del lavoratore (nel caso di Controparte_1 specie la , oltre all'esistenza un debito della prima nei confronti Controparte_4 della società e, nel caso in esame, difetta qualsivoglia allegazione attorea in ordine a tali CP_4 requisiti.
Diverso discorso va fatto rispetto alla invocata responsabilità solidale della società convenuta ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Tale norma, nella formulazione vigente ratione temporis, come modificata dal D.L. n. 25/2017, dispone che: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. La previsione normativa in esame è volta a rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di inadempimento del datore di lavoro giacché consente loro di agire anche nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di crediti dell'appaltatore nei confronti del committente, purché
l'azione sia promossa entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Con tale previsione l'ordinamento ha inteso perseguire l'evidente obiettivo di operare in funzione di una ricomposizione normativa della catena degli appalti, assicurando ai lavoratori delle piccole e micro-imprese subappaltatrici possibilità di tutela in precedenza non riconosciute, evitando il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione andassero a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale;
tutela che, successivamente, è stata in parte attenuata, mediante l'introduzione del principio del beneficium excussionis in favore del committente e la possibilità (già introdotta nel 2004 e cancellata ex lege 27 dicembre 2006, n. 296) "di diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative del settore, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti" (L. n. 92 del 2012, art. 4, comma
31, soppresso dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni in L. 20 aprile 2017, n.
49).
Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende impongono di ritenere che l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore, non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto.
La formulazione della disposizione in commento e la logica della solidarietà ad essa sottesa impone, pertanto, di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti di natura retributiva maturati in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto e non certo per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso. Il termine biennale è invece un termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale, ma sempre in relazione ai crediti maturati in costanza di appalto e per i quali vi sia possibilità di azione (cfr., in tal senso, Cass. n. 17725/2017).
Presupposti perché possa essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 29 cit. sono dunque: a) la sussistenza del rapporto di lavoro e l'esistenza del credito retributivo del lavoratore;
b) lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'ambito dello specifico appalto.
Orbene, venendo al caso in esame, rileva il Tribunale come, valutate le risultanze processuali in atti, deve ritenersi provata la circostanza della intercorrenza tra il ricorrente e la Controparte_4 di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso nonché
[...]
l'ulteriore circostanza che la prestazione lavorativa sia stata resa dal lavoratore istante presso il cantiere sito in Vasto sulla carreggiata dell'autostrada A14 – E372 in esecuzione dei lavori di ripristino del “Viadotto ” oggetto del contratto di appalto stipulato tra la committente CP_4
e l' e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
[...]
In particolare, dal punto di vista fattuale, è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione in atti, che, in data 16.01.2017, tra ed il raggruppamento temporaneo di Controparte_1 imprese costituito dalla società (oggi ), Controparte_5 Controparte_2 nella qualità di capogruppo mandataria e dalla società , in Controparte_3 qualità di mandante, veniva stipulato contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di interventi di ripristino del Viadotto alla progr. Km 445+492, Carreggiata Nord/Sud ubicati nel tratto CP_4
Pescara - Poggio Imperiale dell'Autostrada Bologna - Bari – Taranto (cfr. contratto in atti prod
[...]
. Controparte_6
Emerge, altresì, dalla documentazione in atti, che l' risultata aggiudicataria dei lavori su CP_5 indicati, con nota del 31.05.2017, comunicava alla committente la avvenuta costituzione CP_1 della società consortile ed il contestuale affidamento alla predetta società della esecuzione CP_4 dei lavori oggetto del contratto di appalto (cfr. doc. in atti).
Valutate le risultanze processuali deve, infine, ritenersi sufficientemente provata la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società consortile Prascovia per il periodo dedotto in ricorso
(cfr. buste paga, estratto contributivo, CUD).
Non sono, infine, contestati l'inquadramento spettante al ricorrente (I livello), la qualifica riconosciutagli (operaio) né il CCNL applicato (Edilizia), dati che, peraltro, emergono dai prospetti paga depositati unitamente al ricorso introduttivo.
L'istruttoria svolta ha, poi, dimostrato che l'attività lavorativa prestata dal lavoratore istante alle dipendenze della per il periodo per cui è causa, è stata espletata CP_4 Parte_2 esclusivamente nell'esecuzione del contratto di appalto intercorso con la committente
[...]
Controparte_1
A tale proposito il teste ha dichiarato: “…Conosco il ricorrente in quanto siamo Testimone_1 stati colleghi di lavoro. Io lavoravo da marzo 2017 alle dipendenze della Controparte_4
presso il viadotto che si trova sull'autostrada Bologna - Taranto – Bari se non
[...] CP_4 erro, direzione Vasto, ovvero presso l'uscita di Vasto;
il ricorrente ha cominciato a lavorare poco dopo di me, se non erro a giugno del 2017. Lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo, le mansioni sia mie che del ricorrente erano quelle del montaggio impalcature in altezza ed azioni di carpenteria. Abbiamo lavorato fino al 30 aprile 2018 perché in quella data ci dissero che i lavori erano sospesi e non ci fecero lavorare più …. Sul cantiere veniva ogni giorno il sig. che ci coordinava sulla sicurezza e ci dava Parte_3 indicazioni sulle mansioni da svolgere, restava sul cantiere di solito un paio di ore, a volte di più, dipendeva da quello che si doveva fare … sig. prendeva anche le presenze dei dipendenti;
Pt_3 oltre a me ed al , come dipendenti vi era il sig. poi altre persone delle Pt_1 Persona_1 quali non ricordo i nomi perché è trascorso molto tempo. Sia a me che al ricorrente non ci sono state pagate le ultime mensilità, il TFR e la Cassa Edile …”.
Concorde il teste il quale ha affermato: “…Conosco il ricorrente in quanto Persona_1 abbiamo lavorato insieme a Vasto, nell'ambito dei lavori autostradali ad un ponte. Io ho lavorato da luglio 2017 ad aprile 2018; quando io sono arrivato il ricorrente già lavorava in cantiere;
i lavori sono cessati per tutti ad aprile 2018, ricordo che venne in cantiere un geometra, non ricordo il nome, che ci disse che il cantiere doveva chiudere;
non ne conosco i motivi, non ci vennero detti.
Sia io che il ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì, è capitato qualche volta di lavorare anche il sabato;
lavoravamo dalle ore 07.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa per il pranzo. Io ero manovale;
il ricorrente si occupava di lavori di carpenteria. Oltre a me ed al ricorrente, hanno lavorato sul cantiere anche i signori non ricordo il cognome, poi c'era Controparte_7
. Sul cantiere a coordinarci c'era il geometra, non ricordo il nome;
poi c'erano Testimone_1 gli ingegneri di autostrade che venivano in cantiere, il sig. ed un altro di cui non ricordo il Pt_3 nome … Io sono stato assunto dalla società , anche il ricorrente lavorava per la CP_4
; io sono stato assunto da;
alcune volte veniva in cantiere anche il sig. CP_4 Persona_2 Per_2
; venivano anche i fratelli in cantiere, ovvero e;
veniva con
[...] Persona_3 Persona_4 maggiore frequenza in cantiere il sig. , era lui che ci dava indicazioni sul lavoro da Persona_4 svolgere … Non ho ricevuto il pagamento delle retribuzioni, della cassa edile e del Tfr. Non ho intentato causa contro la convenuta;
non ho alcuna lite pendente”.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, e , i Parte_3 Tes_2 quali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, della prestazione lavorativa presso il cantiere ove venivano eseguiti i lavori oggetto del contratto di appalto stipulato dalla convenuta per il periodo oggetto di causa (cfr. verbali in atti). Controparte_1
Le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi devono ritenersi pienamente attendibili in quanto precise, circostanziate, scevre da contraddizioni e tutte sostanzialmente concordanti ed univoche.
Alla luce di tali elementi, pertanto, deve dichiararsi la responsabilità solidale ai sensi dell'art.29
D.Lgs. n. 276/03 della società convenuta attesa la comprovata sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la per il periodo dedotto in ricorso nonché lo svolgimento Controparte_4 della prestazione lavorativa nell'ambito del cantiere oggetto dell'appalto per cui è causa in assenza di prova del pagamento, da parte del datore di lavoro, dei crediti in questa sede rivendicati.
Infatti il committente risponde ai sensi della norma su citata anche quando l'esecuzione dell'attività oggetto del contratto di appalto sia stata affidata (come nel caso in esame) ad un altro soggetto sotto le cui direttive hanno operato i lavoratori. In nessun caso il committente che ha concluso il contratto di appalto (e fruito delle prestazioni) può chiamarsi fuori dallo schema della responsabilità solidale che la legge gli imputa per aver preso parte alla fattispecie originaria nell'ambito della quale sono maturati i crediti retributivi dei lavoratori semplicemente adducendo che da quella vicenda ne sia derivata un'altra. Per quanto riguarda il quantum debeatur, la responsabilità ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 risulta limitata solo ed esclusivamente alle obbligazioni retributive e contributive maturate nel periodo temporale in cui ha avuto esecuzione il contratto di appalto.
Nel caso in esame vi è prova documentale in atti che il contratto di appalto sia stato risolto in data
12 aprile 2018; pertanto la convenuta può essere condannata esclusivamente al CP_1 pagamento delle somme relative al periodo da giugno 2017 (data di inizio del rapporto di lavoro) al
12 aprile 2018 (data di risoluzione del contratto di appalto).
Quanto agli importi richiesti, non vi è dubbio che la garanzia ex art. 29 cit. sia operante con riferimento ai crediti retributivi relativi alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2018 nonché al
TFR come quantificati nei prospetti paga depositati dal ricorrente. L'importo indicato nella busta paga di aprile 2018, a titolo di retribuzione, va riformulato in considerazione della data di risoluzione del contratto di appalto per le ragioni sopra già illustrate.
Vanno, dunque, riconosciute, in favore del ricorrente le seguenti somme: euro 1050,00 a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di febbraio 2018, euro 1152,00 a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di marzo 2018 ed euro 1700,00, somma, quest'ultima, comprensiva della retribuzione relativa al periodo dal 01.04.2018 al 12.04.2018 - che viene in questa sede riformulata sulla base dei dati contabili in atti, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. - nonché del T.F.R..
La responsabilità di quale obbligata in via solidale va, altresì, affermata in relazione agli CP_1 importi, pure richiesti in questa sede dal lavoratore, a titolo di ferie e gratifica natalizia, per il periodo da settembre 2017 ad aprile 2018, che il lavoratore non ha potuto conseguire dalla cassa edile per non avere il datore di lavoro versato i relativi contributi, in ragione della pacifica natura retributiva degli emolumenti ricompresi unitariamente nell'importo quantificato dalla stessa Pt_4
(cfr. attestato cassa edile della Provincia di Chieti).
[...]
Ed, infatti, la cassa edile – organismo a carattere paritetico di origine contrattuale e sindacale – è, tra l'altro, preposta a fornire ai lavoratori prestazioni aventi natura retributiva (quali ferie, gratifica natalizia, festività) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbe per ciascun rapporto di importo minimo. Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro mediante accantonamento per gli emolumenti di natura retributiva
(laddove la componente contributiva riguardante gli aspetti previdenziali ed assistenziali è posta a carico – con diverse percentuali di incidenza – sia del datore di lavoro che del lavoratore).
Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla cassa edile a titolo di accantonamento destinato al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifica natalizia e festività infrasettimanali, costituiscono dunque somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo. La parte convenuta deve, dunque, essere condannata al pagamento dell'importo pari ad euro 1710,00 a titolo di cassa edile per il periodo da settembre 2017 ad aprile 2018.
Conclusivamente, la società , nella qualità di obbligata in solido ai sensi Controparte_1 dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo complessivo di euro 5612,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo.
Va a questo punto esaminata la domanda di manleva, rispetto alla condanna in favore del lavoratore, formulata dalla società resistente nei confronti delle società terze chiamate in causa.
Dalle risultanze documentali in atti (contratto di appalto e comunicazione del 31 maggio 2017) si evince chiaramente che è l' ad Controparte_8 aver intrattenuto i rapporti con la committente stipulando il contratto di appalto per poi affidare l'esecuzione dei lavori oggetto del medesimo contratto ad una società consortile (la ) CP_4 costituita dalle stesse società facenti parti del raggruppamento temporaneo di imprese.
L'affidamento della esecuzione dei lavori a tale ultima società va qualificato in termini di sub derivazione dal contratto di appalto e quindi di subappalto.
La pretesa di manleva in questa sede azionata da si fonda sull'art. 32 del contratto di CP_1 appalto nella parte in cui testualmente dispone che “l'appaltatore si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il committente da ogni pretesa ed azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi” nonché sulla comunicazione del 31 maggio 2017 inviata dalla capogruppo (oggi alla società Controparte_5 Controparte_2 convenuta nella quale la società mandataria dell' dava espressamente atto: a) di aver costituito CP_5 la;
b) di aver affidato a tale società l'esecuzione dei lavori oggetto del Controparte_4 contratto di appalto;
c) che nessuna cessione del contratto doveva ritenersi verificata, permanendo, in capo alle società facenti parte del raggruppamento temporaneo di impresa ogni responsabilità nei confronti della stazione appaltante (cfr. doc. in atti).
In ragione di tali previsioni, di chiaro tenore testuale, la domanda di manleva va accolta e le società terze chiamate in causa vanno quindi condannate a tenere indenne della somma che la CP_1 stessa corrisponderà in favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza.
Le spese di lite, nei rapporti tra la parte ricorrente e la resistente Controparte_1 seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nel rapporto tra le società terze chiamate in causa e la società convenuta, in relazione alla domanda di manleva, le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della somma accertata come dovuta, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di entrambe le società in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 5612,00, per le causali analiticamente indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
b) condanna le società e Controparte_2 Controparte_3
a manlevare della somma che la stessa corrisponderà in
[...] Controparte_1 favore del ricorrente in esecuzione della presente sentenza;
c) condanna la società al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
d) condanna le società e Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di
[...] Controparte_1 lite che liquida in complessivi euro 2700,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni