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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/08/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
RG 540 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
Il Tribunale di Siena in persona del Giudice Dott.ssa Marianna Serrao ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/24 R. G. tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
Colle Pinzuto n. 28, C.F. , nella sua qualità di titolare e C.F._1 legale rappresentante della con sede in Controparte_1
Siena, Strada di Colle Pinzuto n. 30, P.iva rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all' atto di citazione dall'avv. Umberto Junior Gaudini ( ) e dall'avv. CodiceFiscale_2
Alessandro Cassigoli , entrambi del foro di Siena CodiceFiscale_3
con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Cassigoli in Siena, Via di Camollia n. 107 PARTE ATTRICE
nei confronti di
(Cod. Fisc.: , nata a [...] il giorno CP_2 C.F._4
04.03.1950 e residente in Siena (SI) alla Str. Di Colle Pinzuto n. 26, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Alessandro Betti del Foro di Siena (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_5 presso il cui studio sito in Siena (SI), Strada di Pescaia, n. 54/56 elegge domicilio, i
, nata a [...] il [...] residente a [...]
52, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio CodiceFiscale_6
Simonelli –( C.F.: ) nel cui studio in (53100) Siena, Via CodiceFiscale_7
Montanini n° 66, è elettivamente domiciliata, in forza di Procura speciale alle liti
Pagina 1 rilasciata in foglio separato e allegato alla busta telematica di deposito PARTI CONVENUTE
: CONCLUSIONI Per parte attrice : In via istruttoria: A) Ammettere le istanze istruttorie declinate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc e non ammesse dal Giudice, ovvero prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dcv che ha accudito la madre dal 2011 sino alla morte di CP_2 Per_1 lei, provvedendo per lei a tutte le incombenze della vita quotidiana come cucinarle, lavarla, stirarle i vestiti, ospitarla presso l'abitazione di San Giorgio ai Lapi – di proprietà di - in cui viveva;
CP_4 CP_2
2. Dcv che riconosce nelle matrici degli assegni che Le si mostrano (doc. 14) i compensi ricevuti da quale coadiuvante nella impresa agricola CP_2 di e che la scrittura sulle matrici degli assegni è quella di;
CP_4 CP_2
3. Dcv che riconosce nelle foto che Le si mostrano (doc. 17) CP_2 indicandola, e che riconosce altresì nelle medesime foto feste di compleanno di con la presenza di indicando anch'egli sulle foto;
CP_4 Parte_1
4. Dcv che ha costantemente frequentato l'abitazione di CP_2 [...] in Siena, San Giorgio ai Lapi, presenziando alle feste di compleanno CP_4 del fratello e dei di lui figli, e che le ha riferito di provare CP_4 CP_2 affetto per il fratello per il nipote e per i fratelli di CP_4 Pt_1 quest'ultimo;
5. Dcv che abita a San Giorgio ai Lapi in una casa di proprietà CP_2 del fratello e se, per l'occupazione di tale immobile, corrisponde un CP_4 affitto o un canone;
6. Dcv che, dall'ottobre 2020 al febbraio 2021, c'è stata una trattativa tra
[...] per la società agricola e per la cessione a Pt_1 CP_1 CP_2 tiolo oneroso delle particelle catastali della proprietà di a CP_2 CP_5 sulle quali insistevano i vigneti, riservando a la proprietà della parte CP_2 boschiva, di quella seminativa e dell'oliveto;
7. Dcv che , nella primavera 2021, interruppe bruscamente la trattativa CP_2 di cui al capitolo 6 dichiarando di non voler più vendere i propri terreni;
8. Dcv che, nell'estate dell'anno 2021, ha chiesto a CP_2 Parte_1 come rappresentante di Società Agricola Fratelli Simoni, di risolvere consensualmente il contratto di affitto di fondo rustico insistente sui terreni di
, giustificando tale richiesta con la decisione di voler iniziare a CP_5 coltivare direttamente il terreno;
9. Dcv che nell'estate 2021, si è recata nella sede di CP_2 CP_6
, viale Europa 15, insieme al nipote e le ha chiesto
[...] Persona_2 informazioni sul conseguimento del patentino dei fitofarmaci, sulla guida del trattore, sulla consistenza dei terreni di sua proprietà e sulle superfici rivendicabili. B) Ammettere altresì l'istanza istruttoria declinata nelle note di udienza del 27.02.2025 ovvero l'ispezione bancaria, anche ex art. 118 cpc, onde avere
Pagina 2 certezza che la produzione di controparte sia completa, relativamente a tutti i conti correnti intestati o cointestati a ovvero a quelli su cui la CP_2 medesima abbia delega di operatività. Nel merito:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, a) in via principale, accertare e dichiarare il vizio della volontà di donare da parte di nella stipula dell'atto di donazione del 27.03.2023, o CP_2 comunque l'assenza di spontaneità nel concludere il negozio di cui sopra, per tutti i motivi declinati in premessa sub a); per l'effetto annullare l'atto di donazione del 27.03.2023 con ogni conseguente pronuncia;
b) in subordine, accertare e dichiarare che la donazione del 27.03.2023 è atto simulato, dissimulando in realtà un atto di compravendita, e dunque a titolo oneroso, dei terreni oggetto del negozio per il valore dichiarato nell'atto, di 114.596,00 euro, per tutti i motivi declinati in premessa sub b); di conseguenza, dichiarare che la società attrice, quale coltivatrice diretta, aveva diritto di ricevere - ex art. 8 legge 590/1965 e art. 2 d. lgs. 99/2004 - l'invito alla prelazione per la compravendita dei terreni donati con atto del 27.03.2023 ai rogiti del Notaio di Siena (rep. 30.270 – racc. 16.339), Per_3 trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Siena in data 31.03.2023 (reg. gen. 3277 – reg. part. 2326), e, non avendolo ricevuto, accertare e dichiarare il diritto della società attrice di riscattare ex tunc tutti i terreni donati;
e dunque, dato atto che la società attrice offre formalmente ed è pronta a versare nei termini di legge il corrispettivo dovuto, pari ad euro 114.596,00 euro o a quella diversa somma che dovesse essere ritenuta congrua dal Tribunale, dichiarare trasferiti ex tunc in capo alla , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, i terreni così individuati:
- Appezzamenti di terreno agricolo siti in Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), località , della superficie catastale totale di metri quadrati CP_5
248.735 (duecentoquarantottomilasettecentotrentacinque), il tutto censito al Catasto Terreni del detto Comune:
-- al Foglio 59 particelle:
- 129, porzione AA, vigneto, classe 1, are 45 (quarantacinque) centiare 1 (uno); porzione AB, seminativo, classe 4, are 17 (diciassette) centiare 11 (undici); porzione AC, uliveto, classe 3, are 4 (quattro) centiare 38 (trentotto): totali are 66 (sessantasei) centiare 50 (cinquanta), R.D. Euro 42,75 (quarantadue virgola settantacinque);
- 131, porzione AA, vigneto, classe 2, are 3 (tre) centiare 25 (venticinque); porzione AB, seminativo, classe 4, centiare 74 (settantaquattro); porzione AC, uliveto, classe 3, are 48 (quarantotto) centiare 81 (ottantuno): totali are 52 (cinquantadue) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 13,37 (tredici virgola trentasette);
- 221, porzione AA, seminativo, classe 4, are 1 (uno) centiare 19 (diciannove); porzione AB, uliveto, classe 3, centiare 20 (venti); porzione AC, pascolo, classe 2, are 6 (sei) centiare 41 (quarantuno): totali are 7 (sette) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 0,46 (zero virgola quarantasei);
- 93, vigneto, classe 1, ettari 8 (otto), are 68 (sessantotto), centiare 5 (cinque);
- 113, seminativo, classe 3, are 6 (sei), centiare 76 (settantasei);
Pagina 3 - 121, porzione AA, seminativo, classe 4, are 25 (venticinque) centiare 35 (trentacinque); porzione AB, uliveto, classe 3, are 1 (uno) centiare 26 (ventisei); porzione AC, vigneto, classe 1, are 6 (sei) centiare 9 (nove): totali are 32 (trentadue) centiare 70 (settanta), R.D. Euro 8,91 (otto virgola novantuno);
- 122, porzione AA, seminativo, classe 3, are 94 (novantaquattro) centiare 30 (trenta); porzione AB, vigneto, classe 1, are 2 (due) centiare 20 (venti): totali are 96 (novantasei) centiare 50 (cinquanta), R.D. Euro 26,28 (ventisei virgola ventotto);
- 124, porzione AA, seminativo, classe 4, centiare 14 (quattordici); porzione AB, bosco misto, classe 3, are 3 (tre) centiare 73 (settantatré): totali are 3 (tre) centiare 87 (ottantasette), R.D. Euro 0,27 (zero virgola ventisette);
- 125, seminativo, classe 5, are 52 (cinquantadue), centiare 47 (quarantasette);
- 130, porzione AA, seminativo, classe 4, are 77 (settantasette) centiare 27 (ventisette); porzione AB, vigneto, classe 1, are 14 (quattordici) centiare 53 (cinquantatré): totali are 91 (novantuno) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 22,74 (ventidue virgola settantaquattro);
- 132, porzione AA, seminativo, classe 4, ettari 1 (uno) are 27 (ventisette) centiare 82 (ottantadue); porzione AB, uliveto, classe 3, centiare 18 (diciotto): totali ettari 1 (uno) are 28 (ventotto), R.D. Euro 16,54 (sedici virgola cinquantaquattro).
-- al Foglio 58 particelle
- 18, bosco misto, classe 2, are 77 (settantasette), centiare 30 (trenta);
- 49, bosco misto, classe 2, ettari 3 (tre), are 63 (sessantatré), centiare 50 (cinquanta);
- 61, bosco ceduo, classe 1, ettari 1 (uno), are 19 (diciannove), centiare 50 (cinquanta);
- 203, porzione AA, uliveto, classe 3, centiare 4 (quattro); porzione AB, bosco misto, classe 1, ettari 5 (cinque) are 19 (diciannove) centiare 76 (settantasei): totali ettari 5 (cinque) are 19 (diciannove) centiare 80 (ottanta) R.D. Euro 53,70 (cinquantatré virgola settanta).
- b1) in subordine, rispetto alla ipotesi b), qualora il Giudicante non ritenesse applicabile al caso di specie il meccanismo sostitutivo diretto, previsto dall'art. 8 legge 590/1965, sempre previa dichiarazione che la donazione del 27.03.2023 è atto simulato, dissimulando in realtà un atto di compravendita, e dunque a titolo oneroso, dei terreni oggetto del negozio per il valore dichiarato nell'atto, di 114.596,00 euro, condannare a CP_2 vendere i terreni oggetto della donazione alla società attrice al prezzo di euro 114.596,00 euro, indicato nell'atto di donazione o a quel diverso prezzo che dovesse essere ritenuto congruo dal Tribunale, che la società stessa offre formalmente, in esercizio del diritto alla prelazione dell'affittuario coltivatore diretto - ex art. 8 legge 590/1965 e art. 2 d. lgs. 99/2004 – con sostituzione, al momento della stipula, della in persona Controparte_1 del legale rappresentante, nella medesima posizione di CP_3
c) in ulteriore subordine, dichiarare che la donazione del 27.03.2023 è negozio elusivo del diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto e, di conseguenza, dichiarare che la società Controparte_1
Pagina 4 attrice, quale coltivatrice diretta, aveva diritto - ex art. 8 legge 590/1965 e art. 2 d. lgs. 99/2004 – di ricevere l'invito alla prelazione per la compravendita dei terreni donati con atto del 27.03.2023 ai rogiti del Notaio di Siena Per_3
(rep. 30.270 – racc. 16.339), trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Siena in data 31.03.2023 (reg. gen. 3277 – reg. part. 2326), e, non avendolo ricevuto, accertare e dichiarare il diritto della società attrice di riscattare ex tunc tutti i terreni donati;
e dunque, dato atto che la società attrice offre formalmente ed è pronta a versare nei termini di legge il corrispettivo dovuto, pari ad euro 114.596,00 euro o a quella diversa somma che dovesse essere ritenuta congrua dal Tribunale, dichiarare trasferiti ex tunc in capo alla
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, i terreni così individuati:
- Appezzamenti di terreno agricolo siti in Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), località , della superficie catastale totale di metri quadrati CP_5
248.735 (duecentoquarantottomilasettecentotrentacinque), il tutto censito al Catasto Terreni del detto Comune:
-- al Foglio 59 particelle:
- 129, porzione AA, vigneto, classe 1, are 45 (quarantacinque) centiare 1 (uno); porzione AB, seminativo, classe 4, are 17 (diciassette) centiare 11 (undici); porzione AC, uliveto, classe 3, are 4 (quattro) centiare 38 (trentotto): totali are 66 (sessantasei) centiare 50 (cinquanta), R.D. Euro 42,75 (quarantadue virgola settantacinque);
- 131, porzione AA, vigneto, classe 2, are 3 (tre) centiare 25 (venticinque); porzione AB, seminativo, classe 4, centiare 74 (settantaquattro); porzione AC, uliveto, classe 3, are 48 (quarantotto) centiare 81 (ottantuno): totali are 52 (cinquantadue) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 13,37 (tredici virgola trentasette);
- 221, porzione AA, seminativo, classe 4, are 1 (uno) centiare 19 (diciannove); porzione AB, uliveto, classe 3, centiare 20 (venti); porzione AC, pascolo, classe 2, are 6 (sei) centiare 41 (quarantuno): totali are 7 (sette) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 0,46 (zero virgola quarantasei);
- 93, vigneto, classe 1, ettari 8 (otto), are 68 (sessantotto), centiare 5 (cinque);
- 113, seminativo, classe 3, are 6 (sei), centiare 76 (settantasei);
- 121, porzione AA, seminativo, classe 4, are 25 (venticinque) centiare 35 (trentacinque); porzione AB, uliveto, classe 3, are 1 (uno) centiare 26 (ventisei); porzione AC, vigneto, classe 1, are 6 (sei) centiare 9 (nove): totali are 32 (trentadue) centiare 70 (settanta), R.D. Euro 8,91 (otto virgola novantuno);
- 122, porzione AA, seminativo, classe 3, are 94 (novantaquattro) centiare 30 (trenta); porzione AB, vigneto, classe 1, are 2 (due) centiare 20 (venti): totali are 96 (novantasei) centiare 50 (cinquanta), R.D. Euro 26,28 (ventisei virgola ventotto);
- 124, porzione AA, seminativo, classe 4, centiare 14 (quattordici); porzione AB, bosco misto, classe 3, are 3 (tre) centiare 73 (settantatré): totali are 3 (tre) centiare 87 (ottantasette), R.D. Euro 0,27 (zero virgola ventisette);
- 125, seminativo, classe 5, are 52 (cinquantadue), centiare 47 (quarantasette);
- 130, porzione AA, seminativo, classe 4, are 77 (settantasette) centiare 27
Pagina 5 (ventisette); porzione AB, vigneto, classe 1, are 14 (quattordici) centiare 53 (cinquantatré): totali are 91 (novantuno) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 22,74 (ventidue virgola settantaquattro);
- 132, porzione AA, seminativo, classe 4, ettari 1 (uno) are 27 (ventisette) centiare 82 (ottantadue); porzione AB, uliveto, classe 3, centiare 18 (diciotto): totali ettari 1 (uno) are 28 (ventotto), R.D. Euro 16,54 (sedici virgola cinquantaquattro).
-- al Foglio 58 particelle
- 18, bosco misto, classe 2, are 77 (settantasette), centiare 30 (trenta);
- 49, bosco misto, classe 2, ettari 3 (tre), are 63 (sessantatré), centiare 50 (cinquanta);
- 61, bosco ceduo, classe 1, ettari 1 (uno), are 19 (diciannove), centiare 50 (cinquanta);
- 203, porzione AA, uliveto, classe 3, centiare 4 (quattro); porzione AB, bosco misto, classe 1, ettari 5 (cinque) are 19 (diciannove) centiare 76 (settantasei): totali ettari 5 (cinque) are 19 (diciannove) centiare 80 (ottanta) R.D. Euro 53,70 (cinquantatré virgola settanta);
- c1) in subordine, rispetto alla ipotesi c), qualora il Giudicante non ritenesse applicabile al caso di specie il meccanismo sostitutivo diretto previsto dall'art. 8 legge 590/1965, sempre previa dichiarazione che la donazione del 27.03.2023 è negozio elusivo del diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto Controparte_1 condannare a vendere i terreni oggetto della donazione alla CP_2 società attrice al prezzo di euro 114.596,00 euro, indicato nell'atto di donazione o a quel diverso prezzo che dovesse essere ritenuto congruo dal Tribunale, che la società stessa offre formalmente, in esercizio del diritto alla prelazione dell'affittuario coltivatore diretto - ex art. 8 legge 590/1965 e art. 2 d. lgs. 99/2004 – con sostituzione, al momento della stipula, della
[...]
in persona del legale rappresentante, nella Controparte_1 medesima posizione di CP_3
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, e sentenza esecutiva”.
Per parte convenuta "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis CP_3 reiectis, Nel merito:
- Respingere, per i motivi sopra esposti, tutte le richieste di parte attrice promosse nel presente giudizio per essere infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
Per parte convenuta “Voglia il Tribunale adìto, in composizione CP_2 monocratica, rigettare per i motivi esposti in premessa tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di questa convenuta, condannando la stessa parte attrice a rifondere alla convenuta le spese e competenze di lite”.
Fascicolo rimesso in decisione : 5.7.2025
Pagina 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato nella sua qualità di titolare Parte_1
e legale rappresentante della con sede in Controparte_1
Siena, ha convenuto in giudizio le zie paterne e per CP_2 CP_3 sentire accogliere in via principale la domanda di nullità della donazione intercorsa tra le convenute e in via subordinata l'accertamento della simulazione della donazione trattandosi a suo dire di atto di compravendita e comunque operazione realizzata al fine di eludere il proprio diritto alla prelazione agraria , che chiedeva di far valere. A fondamento delle domande assumeva : che con atto di donazione del 27.03.2023 (ai rogiti del Notaio di Siena) donava alla sorella Per_3 CP_2
- appezzamenti di terreno agricolo siti in Comune di Castelnuovo CP_3
Berardenga ( in dettaglio descritti in citazione) concessi in affitto all'odierno attore con contratto di affitto di fondo rustico in data 1.3.2011 con durata di legge di anni venti;
che nel corso dell'anno 2021 la “ Controparte_1
era subentrata nel contratto di affitto nella medesima posizione di
[...]
che la donazione doveva ritenersi in primo luogo nulla perché la Parte_1 donante non avrebbe disposto a titolo gratuito delle proprie risorse in maniera consapevole e comunque spontanea;
ovvero , per vizio del consenso e difetto dell'animus donandi;
che in ipotesi .l'atto di donazione dissimulava in realtà un atto di compravendita posto in essere dalle parti al solo fine di eludere le clausole di protezione dell'affittuario coltivatore diretto;
che la decisione della convenuta era stata improvvisa , nel contesto di un ambiente CP_2 familiare sereno e armonioso , avendo la stessa uno stretto legame con il fratello , padre dell'odierno attore, ed essendo state avviate con il nipote CP_4 trattative avendo l'attore considerati i copiosi investimenti effettuati sui Pt_1 terreni di , manifestato alla zia l'intenzione di acquistarne la consistenza, CP_2 così da consolidare la propria azienda e, al tempo stesso permettere a di CP_2 avere liquidità adeguata a consentirle una vecchiaia serena;
che nel febbraio del 2021 si era giunti ad un accordo che pareva accontentare i desideri di entrambe le parti. e che pertanto era incomprensibile la manifestata volontà di risolvere consensualmente il contratto di affitto di fondo rustico, giustificando tale richiesta con la decisione di voler iniziare a coltivare direttamente il terreno;
motivazione non sostenibile considerando l'età della signora (oltre settant'anni) e dunque la scarsa attitudine a lavori faticosi e pesanti come quelli dell'agricoltura. ; che in realtà le mutate volontà della convenuta avevano trovato spiegazione nel dicembre 2021, quando il geom. figlio Persona_2 della donataria, anch'ella sorella di ed – ma, a differenza dei fratelli, CP_2 CP_4 rimasta in Trentino - si era messo in contatto con l'attore per chiedere informazioni riguardo la possibilità di costruire una casa sui terreni di e CP_2 manifestando la volontà di trasferirsi in Toscana per dedicarsi alle coltivazioni agricole;
che a fine marzo 2023, e quindi pochi mesi dopo la rottura dei rapporti tra i cugini, aveva donato i terreni alla madre di , CP_2 Per_2 CP_3 senza comunicarlo a nessuno tanto che parte attrice ne veniva a conoscenza
Pagina 7 solo il 1 giugno 2023, in occasione di una visura catastale e la stessa donante lo comunicava con una lettera scritta al fratello , dai toni obiettivamente poco CP_4 comprensibili in quanto contenente riferimenti a valori cristiani ai quali aspirare quale sommo bene;
che in ogni caso;
la donazione celava un atto di compravendita, che le parti non avevano potuto svelare perché altrimenti sarebbe scattata la prelazione agraria in favore della società; che vi erano elementi indicatori del passaggio di denaro quali la vendita , da parte di di un appartamento a Trento nell'agosto 2020 CP_2 venduto per € 100.000 , la chiusura di una gelateria a OL da parte del marito di CP_3 CP_7 valore dei terreni - dichiarato nell'atto di donazione - di € 114.596,00-, importo vicino al il prezzo dell'atto di vendita dell'immobile di Trento;
che l'atto di donazione avrebbe comportato per un impoverimento senza CP_2 alcuna contropartita;
che in ogni caso la società avrebbe dovuto avere la facoltà di esercitare il retratto agrario perché l'operazione posta in essere, nel suo complesso, doveva ritenersi architettata per aggirare le norme sulla prelazione agraria poste dalla legge in favore dell'affittuario coltivatore diretto., come statuito dalla Suprema Corte” (Corte di Cassazione n.5201, 17 marzo 2015).in un caso sovrapponibile a quello oggetto di causa . Formulava quindi le conclusioni di cui in epigrafe nonché richieste istruttorie.
Si costituiva per chiedere il rigetto della domanda attorea ed CP_2 eccepiva : che , al contrario di quanto asserito dall'attore , semplicemente la Sig.ra arrivata ad un momento particolare della propria vita ( CP_2 anche a seguito della morte della madre) aveva deciso di intraprendere un percorso diverso rispetto a quello seguito ed impegnato da tempo dalla famiglia di improntato solo al guadagno e – pertanto con l'idea di realizzare CP_8 il desiderio della costruzione di una casa tutta sua sul proprio terreno., per la qual cosa aveva necessità di un nipote agricoltore (essendo la possibilità di edificazione correlata alla circostanza che il bene da costruire fosse destinato strumentalmente a servizio dell'impresa agricola e perciò rurale) aveva interloquito con il nipote che le proponeva il pagamento della CP_8 somma di € 200.000,00= da pagare in venti anni per l'acquisto di 24 ettari e mezzo circa di cui 10 ettari costituiti da vigneti e da terreni seminativi di pregio;
che inoltre, la proposta avanzata dal Sig. comportava un ulteriore Parte_1 svantaggio, ovvero che la porzione di terreno da lasciare alla stessa non era sufficiente per edificare un bene idoneo ad abitarvi;
che in tale contesto emozionale non rivedendosi più negli altri familiari cercava CP_2 conforto nella sorella e tentava con uno dei figli della medesima, CP_3 con il quale aveva il maggiore rapporto, di vedere se era possibile proporre una soluzione a che le permettesse di costruire la casa e , solo Parte_1 naufragata tale prospettiva , amareggiata per l'accaduto decideva di disfarsi del bene che era causa del suo forte malessere cedendolo alla sorella , senza alcun intento simulatorio o di aggiramento della prelazione , trattandosi comunque di diritto esercitabile nel momento in cui il nuovo proprietario eventualmente deciderà di vendere quanto ricevuto con donazione. Si costituiva la quale ricostruiva il legame affettivo con la sorella CP_3 CP_2
e confermava che desiderava costruirsi una casa sui propri terreni;
che la CP_2
Pagina 8 ragione che aveva spinto a donare i propri terreni alla sorella CP_2 non era riconducibile a motivi strettamente economici, che nessuna CP_3 compravendita era stata dissimulata tra le parti e che il valore di terreni dichiararti nell'atto di donazione era “ai fini fiscali”, mentre il valore effettivo era di gran lunga superiore;
che i soldi percepiti dalla vendita dell'appartamento di OL e quelli (pochi) percepiti dalla chiusura della gelateria, erano stati utilizzati per la vendita di beni strumentali da parte di , per CP_7
l'acquisto dell'appartamento di RD (TN) , per l'acquisto di un garage di mq. 41 posto in Comune di Gries (BZ) al prezzo di € 67.000,00; che non ricorrevano i presupposti per la prelazione agraria e che , anche in ipotesi di accoglimento di una delle domande avanzate da parte attrice (esclusa la prima), che l'esercizio del diritto di prelazione, comunque fosse esercitato, non sarebbe potuto avvenire in base al valore di € 114.596,00 nell'atto di Parte_2 donazione a fini meramente fiscali, ma eventualmente accertato a mezzo di apposita ctu
Radicatosi il contraddittorio, non andato a buon fine il tentativo di conciliazione , ammesso l'ordine di esibizione a per la produzione degli estratti CP_2 conto dei propri conti correnti dal gennaio 2023 al settembre 2024, respinte le altre richieste istruttorie , la causa era rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.7.2025 . Le domande attoree non possono trovare accoglimento.
1.L'ordinanza che non ha accolto le istanze istruttorie dev'essere confermata per le motivazioni ivi contenute evidenziandosi che non risulta disconosciuto il rapporto di serena convivenza di con la famiglia del fratello , CP_2 CP_4 almeno fino ad un certo momento , così come non è negata l'interlocuzione con il nipote per la cessione a tiolo oneroso dei terreni pur se non nei termini Pt_1 descritti nel capitolo, riservando a la proprietà della parte boschiva, di CP_2 quella seminativa e dell'oliveto; capitolo peraltro non circostanziato sotto il profilo temporale e delle modalità di tale interlocuzione, e neppure è negato che si sia determinata a non poter avanti l'interlocuzione con il nipote CP_2
Deve confermarsi il diniego dell'ulteriore istanza formulata da parte attrice Pt_1 già rigettata con la seguente motivazione atteso che un ulteriore ordine di esibizione avrebbe natura del tutto esplorativa non avendo fornito la parte richiedente alcuna prova in ordine all'esistenza di altri conto correnti e che l'ispezione bancaria, non può farsi rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 118 cpc che riguarda le cose ( in possesso della parte) che possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, quale sarebbe , con tutta evidenza , l'acquisizione di documentazione bancaria .ivi contenute, osservandosi altresì che la ricerca della prova non può, nel processo civile , procedere per tentativi .
2.La domanda di nullità della donazione Secondo parte attrice non avrebbe consapevolmente espresso la CP_2 propria volontà di donare , incompatibile con il comportamento precedente
,repentina e celata alla famiglia del fratello , contraria ai suoi stessi CP_4 interessi economici e verosimilmente indotta dalle insistenze dell'altro nipote ,
Pagina 9 figlio della sorella .La non perfetta padronanza di sé sarebbe dimostrata CP_3 anche dalla lettera scritta da al fratello del seguente tenore: CP_2 CP_4
Con questo mio scritto desidero comunicare che la mia proprietà di è CP_5 stata donata alla nostra sorella Tutto appartiene al CREATORE e il nostro CP_3 desiderio è di vedere i nostri nipoti, i tuoi figli girare intorno al loro Dio Creatore, perché solo in esso troveranno l'ordine del sommo bene. L'esempio della nostra cara mamma mi guida sempre a pensare che il bene, la gioia, l'amore, Per_1 la pace la troviamo solo in Dio e nell'amarci da veri fratelli in Cristo.Grazie per tutto. ”. CP_2
In disparte la considerazione della singolarità del fatto che una persona ritenuta non in grado di autodeterminarsi sia nello stesso momento considerata da parte attrice (come oltre si dirà) capace di porre in essere , stavolta consapevolmente, un atto simulato allo scopo non solo di riceverne profitto ma anche di aggirare la prelazione agraria , la domanda di nullità della donazione per difetto dell'animus donandi non è provata . Se è vero che l'essenza della donazione, come ricavabile dall'art. 769 cod. civ., sta nel fatto che, per puro spirito di liberalità, una persona operi una diminuzione del proprio patrimonio e un incremento del patrimonio di un'altra e che tale istituto si caratterizza non soltanto per l'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione, ma anche per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di liberalità , come più volte affermato dalla Suprema Corte ( cfr Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018, Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781 e da ultimo Cass 982/24) l'animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis. Ciò significa , precisa la Corte nell'ultima pronuncia richiamata, che la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell'atto di liberalità. E neppure può dirsi che, in caso di diritto reale immobiliare attribuito senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, l'assenza del requisito dell'animus donandi possa essere tratta da documenti esterni rispetto all'atto pubblico che, sotto pena di nullità, lo contiene ai sensi dell'art. 782 cod. civ., dovendo detto requisito emergere, in tali casi, proprio dall'atto (Cass., Sez. 2, 28/2/2018, n. 4682 in motivazione), e dovendosi presumersi sussistente quando l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neppure morale o etica In tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia
Pagina 10 costrizione, giuridica o morale. .
Nella specie la prova della costrizione morale, integrante motivo di annullamento del contratto per vizio della volontà., non potrebbe essere costituita dalla lettera sopra riportata ( dal contenuto particolare ma rispecchiante il senso religioso di colei che ha scritto) né dai messaggi scambiatisi tra i cugini e CP_8
,dai quali emerge soltanto da una parte la volontà di Persona_2 CP_2 di costruire una casa propria ( entrambi gli interlocutori convengono su
[...] tale aspetto) dall'altra l'insorgente dissidio tra i cugini in ordine alle modalità di realizzazione di tale progetto . ha fornito la propria versione in ordine alla decisione di donare CP_2
l'immobile alla sorella ( impossibilità di addivenire ad un accordo con il nipote odierno attore e sconforto per i dissidi creatisi) e non ha fornito CP_8 adeguata prova contraria che tale espressione di volontà fosse invece frutto di una qualche forma di coercizione .
Null'altro dev'essere accertato , neppure un possibile impoverimento della convenuta , conseguenza naturale della donazione . La donazione è dunque contratto valido .
3,La domanda di simulazione . Pur se , come sopra detto , l'impostazione difensiva di parte attrice ( che considera al contempo soggetto condizionabile la convenuta ai fini dell'annullamento della donazione e soggetto CP_9 pienamente capace e volitivo ai fini della simulazione) pare contraddittoria , tuttavia si procede alla disamina della domanda di accertamento della simulazione . Com'è noto si ha simulazione relativa qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni assuma rilevanza l'atto dissimulato, in tal caso la compravendita mascherata da donazione .
A sostegno del proprio assunto parte attrice ( che sul punto non ha inteso avvalersi del disposto dell'art. 1417 c.c.) ha indicato quali elementi presuntivi della compravendita , la vendita , da parte di di un CP_3 appartamento a Trento nell'agosto 2020 per € 100.000 , importo vicino a quello dichiarato nell'atto di donazione ( quale valore dell'immobile) di € 114.596,00 e la chiusura di una gelateria da parte di marito di CP_7
. A parte la distanza temporale tra la vendita dell'anno 2020 e l l'atto di CP_3 donazione dell'anno 2023 , a parte l'indicazione del valore dei terreni ai soli fin fiscali , parte attrice non ha fornito alcuna prova del passaggio di denaro tra le parti non emergente dalla produzione del conto corrente a seguito di ordine di esibizione ,e parte convenuta ha prodotto una serie di atti che depongono in senso contrario ( compravendita da parte dei coniugi del garage di mq. Per_2
41 in Comune di Gries (BZ) al prezzo di € 67.000,00 ,vendita da parte di
[...] di beni strumentali del 11/01/23 per € 20.000,00, preliminare di CP_7 compravendita, da parte dei coniugi di una casa a San Giovanni a Per_2
Cerreto in data 9/4/2024 per il complessivo . prezzo di € 280.500,00. L'impiego dell'importo di € 100.000,00 ( al quale la convenuta ha CP_3 dato spiegazione alternativa) per l'acquisto dei terreni di è CP_2 circostanza rimasta del tutto sfornita di prova . La domanda di accertamento della simulazione dev'essere respinta.
Pagina 11 4. La domanda di prelazione agraria . Il diritto di prelazione è innanzitutto previsto per il trasferimento a titolo oneroso (o di concessione in enfiteusi) di fondi agricoli (art. 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590). E' quindi escluso in caso di donazione.
Parte attrice reclama comunque il diritto a far valere il retratto agrario essendo, a suo dire, l'operazione posta in essere, nel suo complesso, architettata per aggirare le norme sulla prelazione agraria . Richiama a sostegno della propria tesi un pronunciamento della Suprema Corte” (Corte di Cassazione n.5201, 17 marzo 2015), al quale è seguito altro conforme ( Cass n. 19758/21) in realtà non conferente rispetto al caso di specie. I casi esaminati attengono ad operazioni complesse ma non sempre ritenute elusive del diritto di prelazione
La prima vicenda vedeva il risultato di aggiramento del diritto di prelazione attraverso una complessa operazione fatta di contratti tra loro collegati. In particolare, la proprietà del fondo aveva prima ottenuto due mutui bancari garantiti da ipoteca sul fondo agricolo condotto dell'affittuario per l'importo complessivo di lire 3.450.000.000; poi sottoscritto, un aumento di capitale della società a loro riferibile mediante il conferimento di fondi (fra i quali quello affittato ) ed accollo dei mutui da parte della società; quindi ceduto ad altra società tutte le loro quote societarie, per il valore di lire 550.000.000. Tale operazione è stata ritenuta elusiva con le conseguenze che non interessa qui riportare
Nella seconda vicenda esaminata dalla Corte la proprietà aveva a soli quattro mesi dalla conclusione del contratto di affitto promesso in vendita il fondo a parenti prossimi dei soci della confinante e notificato il Parte_3 preliminare alla società affittuaria .
In tal caso, pur a fronte di operazione articolata, non è stato riconosciuto l'intento elusivo .
Il contratto di donazione per cui è causa non può essere ritenuta operazione complessa e d'altra parte , esclusa la simulazione , parte attrice non ha indicato gli elementi che conferirebbero complessità sulla quale indagare . Né potrebbe valere l'argomento di una mancata previa comunicazione che , se eticamente può ritenersi atteggiamento non encomiabile , tuttavia non può essere considerato prova dell'intento elusivo , ove si consideri che l'atto pubblico di donazione non avrebbe potuto rimanere celato o essere impedito . Ne può in questa sede pronosticarsi diverso sviluppo della vicenda ove l'attore fosse stato messo a conoscenza dell'intento donativo prima della stipula del contratto.
Anche tale domanda non può essere accolta .
5.Le spese processuali
Le spese seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda (valore del retratto come indicato da parte attrice) per fase di studio, introduttiva , istruttoria ( quest'ultima ai minimi tabellari in ragione dell'attività processuale svolta) a carico dell'attrice e in favore delle convenute sulla base del valore della domanda .
Pagina 12
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto, così provvede :
1) Rigetta le domande proposte da nella sua qualità di titolare e Parte_1 legale rappresentante della Controparte_1
2) Pone a carico di nella sua qualità di titolare e legale rappresentante Parte_1 della il pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate in favore di ciascuna parte convenuta in € 11.268,00 per compenso oltre il 15% per rimborso spese forfetarie e iva e c.p.a. come per legge
Così deciso il Siena il 27.8.2025 Il Giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 13
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
Il Tribunale di Siena in persona del Giudice Dott.ssa Marianna Serrao ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/24 R. G. tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
Colle Pinzuto n. 28, C.F. , nella sua qualità di titolare e C.F._1 legale rappresentante della con sede in Controparte_1
Siena, Strada di Colle Pinzuto n. 30, P.iva rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all' atto di citazione dall'avv. Umberto Junior Gaudini ( ) e dall'avv. CodiceFiscale_2
Alessandro Cassigoli , entrambi del foro di Siena CodiceFiscale_3
con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Cassigoli in Siena, Via di Camollia n. 107 PARTE ATTRICE
nei confronti di
(Cod. Fisc.: , nata a [...] il giorno CP_2 C.F._4
04.03.1950 e residente in Siena (SI) alla Str. Di Colle Pinzuto n. 26, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Alessandro Betti del Foro di Siena (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_5 presso il cui studio sito in Siena (SI), Strada di Pescaia, n. 54/56 elegge domicilio, i
, nata a [...] il [...] residente a [...]
52, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio CodiceFiscale_6
Simonelli –( C.F.: ) nel cui studio in (53100) Siena, Via CodiceFiscale_7
Montanini n° 66, è elettivamente domiciliata, in forza di Procura speciale alle liti
Pagina 1 rilasciata in foglio separato e allegato alla busta telematica di deposito PARTI CONVENUTE
: CONCLUSIONI Per parte attrice : In via istruttoria: A) Ammettere le istanze istruttorie declinate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc e non ammesse dal Giudice, ovvero prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Dcv che ha accudito la madre dal 2011 sino alla morte di CP_2 Per_1 lei, provvedendo per lei a tutte le incombenze della vita quotidiana come cucinarle, lavarla, stirarle i vestiti, ospitarla presso l'abitazione di San Giorgio ai Lapi – di proprietà di - in cui viveva;
CP_4 CP_2
2. Dcv che riconosce nelle matrici degli assegni che Le si mostrano (doc. 14) i compensi ricevuti da quale coadiuvante nella impresa agricola CP_2 di e che la scrittura sulle matrici degli assegni è quella di;
CP_4 CP_2
3. Dcv che riconosce nelle foto che Le si mostrano (doc. 17) CP_2 indicandola, e che riconosce altresì nelle medesime foto feste di compleanno di con la presenza di indicando anch'egli sulle foto;
CP_4 Parte_1
4. Dcv che ha costantemente frequentato l'abitazione di CP_2 [...] in Siena, San Giorgio ai Lapi, presenziando alle feste di compleanno CP_4 del fratello e dei di lui figli, e che le ha riferito di provare CP_4 CP_2 affetto per il fratello per il nipote e per i fratelli di CP_4 Pt_1 quest'ultimo;
5. Dcv che abita a San Giorgio ai Lapi in una casa di proprietà CP_2 del fratello e se, per l'occupazione di tale immobile, corrisponde un CP_4 affitto o un canone;
6. Dcv che, dall'ottobre 2020 al febbraio 2021, c'è stata una trattativa tra
[...] per la società agricola e per la cessione a Pt_1 CP_1 CP_2 tiolo oneroso delle particelle catastali della proprietà di a CP_2 CP_5 sulle quali insistevano i vigneti, riservando a la proprietà della parte CP_2 boschiva, di quella seminativa e dell'oliveto;
7. Dcv che , nella primavera 2021, interruppe bruscamente la trattativa CP_2 di cui al capitolo 6 dichiarando di non voler più vendere i propri terreni;
8. Dcv che, nell'estate dell'anno 2021, ha chiesto a CP_2 Parte_1 come rappresentante di Società Agricola Fratelli Simoni, di risolvere consensualmente il contratto di affitto di fondo rustico insistente sui terreni di
, giustificando tale richiesta con la decisione di voler iniziare a CP_5 coltivare direttamente il terreno;
9. Dcv che nell'estate 2021, si è recata nella sede di CP_2 CP_6
, viale Europa 15, insieme al nipote e le ha chiesto
[...] Persona_2 informazioni sul conseguimento del patentino dei fitofarmaci, sulla guida del trattore, sulla consistenza dei terreni di sua proprietà e sulle superfici rivendicabili. B) Ammettere altresì l'istanza istruttoria declinata nelle note di udienza del 27.02.2025 ovvero l'ispezione bancaria, anche ex art. 118 cpc, onde avere
Pagina 2 certezza che la produzione di controparte sia completa, relativamente a tutti i conti correnti intestati o cointestati a ovvero a quelli su cui la CP_2 medesima abbia delega di operatività. Nel merito:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, a) in via principale, accertare e dichiarare il vizio della volontà di donare da parte di nella stipula dell'atto di donazione del 27.03.2023, o CP_2 comunque l'assenza di spontaneità nel concludere il negozio di cui sopra, per tutti i motivi declinati in premessa sub a); per l'effetto annullare l'atto di donazione del 27.03.2023 con ogni conseguente pronuncia;
b) in subordine, accertare e dichiarare che la donazione del 27.03.2023 è atto simulato, dissimulando in realtà un atto di compravendita, e dunque a titolo oneroso, dei terreni oggetto del negozio per il valore dichiarato nell'atto, di 114.596,00 euro, per tutti i motivi declinati in premessa sub b); di conseguenza, dichiarare che la società attrice, quale coltivatrice diretta, aveva diritto di ricevere - ex art. 8 legge 590/1965 e art. 2 d. lgs. 99/2004 - l'invito alla prelazione per la compravendita dei terreni donati con atto del 27.03.2023 ai rogiti del Notaio di Siena (rep. 30.270 – racc. 16.339), Per_3 trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Siena in data 31.03.2023 (reg. gen. 3277 – reg. part. 2326), e, non avendolo ricevuto, accertare e dichiarare il diritto della società attrice di riscattare ex tunc tutti i terreni donati;
e dunque, dato atto che la società attrice offre formalmente ed è pronta a versare nei termini di legge il corrispettivo dovuto, pari ad euro 114.596,00 euro o a quella diversa somma che dovesse essere ritenuta congrua dal Tribunale, dichiarare trasferiti ex tunc in capo alla , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, i terreni così individuati:
- Appezzamenti di terreno agricolo siti in Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), località , della superficie catastale totale di metri quadrati CP_5
248.735 (duecentoquarantottomilasettecentotrentacinque), il tutto censito al Catasto Terreni del detto Comune:
-- al Foglio 59 particelle:
- 129, porzione AA, vigneto, classe 1, are 45 (quarantacinque) centiare 1 (uno); porzione AB, seminativo, classe 4, are 17 (diciassette) centiare 11 (undici); porzione AC, uliveto, classe 3, are 4 (quattro) centiare 38 (trentotto): totali are 66 (sessantasei) centiare 50 (cinquanta), R.D. Euro 42,75 (quarantadue virgola settantacinque);
- 131, porzione AA, vigneto, classe 2, are 3 (tre) centiare 25 (venticinque); porzione AB, seminativo, classe 4, centiare 74 (settantaquattro); porzione AC, uliveto, classe 3, are 48 (quarantotto) centiare 81 (ottantuno): totali are 52 (cinquantadue) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 13,37 (tredici virgola trentasette);
- 221, porzione AA, seminativo, classe 4, are 1 (uno) centiare 19 (diciannove); porzione AB, uliveto, classe 3, centiare 20 (venti); porzione AC, pascolo, classe 2, are 6 (sei) centiare 41 (quarantuno): totali are 7 (sette) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 0,46 (zero virgola quarantasei);
- 93, vigneto, classe 1, ettari 8 (otto), are 68 (sessantotto), centiare 5 (cinque);
- 113, seminativo, classe 3, are 6 (sei), centiare 76 (settantasei);
Pagina 3 - 121, porzione AA, seminativo, classe 4, are 25 (venticinque) centiare 35 (trentacinque); porzione AB, uliveto, classe 3, are 1 (uno) centiare 26 (ventisei); porzione AC, vigneto, classe 1, are 6 (sei) centiare 9 (nove): totali are 32 (trentadue) centiare 70 (settanta), R.D. Euro 8,91 (otto virgola novantuno);
- 122, porzione AA, seminativo, classe 3, are 94 (novantaquattro) centiare 30 (trenta); porzione AB, vigneto, classe 1, are 2 (due) centiare 20 (venti): totali are 96 (novantasei) centiare 50 (cinquanta), R.D. Euro 26,28 (ventisei virgola ventotto);
- 124, porzione AA, seminativo, classe 4, centiare 14 (quattordici); porzione AB, bosco misto, classe 3, are 3 (tre) centiare 73 (settantatré): totali are 3 (tre) centiare 87 (ottantasette), R.D. Euro 0,27 (zero virgola ventisette);
- 125, seminativo, classe 5, are 52 (cinquantadue), centiare 47 (quarantasette);
- 130, porzione AA, seminativo, classe 4, are 77 (settantasette) centiare 27 (ventisette); porzione AB, vigneto, classe 1, are 14 (quattordici) centiare 53 (cinquantatré): totali are 91 (novantuno) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 22,74 (ventidue virgola settantaquattro);
- 132, porzione AA, seminativo, classe 4, ettari 1 (uno) are 27 (ventisette) centiare 82 (ottantadue); porzione AB, uliveto, classe 3, centiare 18 (diciotto): totali ettari 1 (uno) are 28 (ventotto), R.D. Euro 16,54 (sedici virgola cinquantaquattro).
-- al Foglio 58 particelle
- 18, bosco misto, classe 2, are 77 (settantasette), centiare 30 (trenta);
- 49, bosco misto, classe 2, ettari 3 (tre), are 63 (sessantatré), centiare 50 (cinquanta);
- 61, bosco ceduo, classe 1, ettari 1 (uno), are 19 (diciannove), centiare 50 (cinquanta);
- 203, porzione AA, uliveto, classe 3, centiare 4 (quattro); porzione AB, bosco misto, classe 1, ettari 5 (cinque) are 19 (diciannove) centiare 76 (settantasei): totali ettari 5 (cinque) are 19 (diciannove) centiare 80 (ottanta) R.D. Euro 53,70 (cinquantatré virgola settanta).
- b1) in subordine, rispetto alla ipotesi b), qualora il Giudicante non ritenesse applicabile al caso di specie il meccanismo sostitutivo diretto, previsto dall'art. 8 legge 590/1965, sempre previa dichiarazione che la donazione del 27.03.2023 è atto simulato, dissimulando in realtà un atto di compravendita, e dunque a titolo oneroso, dei terreni oggetto del negozio per il valore dichiarato nell'atto, di 114.596,00 euro, condannare a CP_2 vendere i terreni oggetto della donazione alla società attrice al prezzo di euro 114.596,00 euro, indicato nell'atto di donazione o a quel diverso prezzo che dovesse essere ritenuto congruo dal Tribunale, che la società stessa offre formalmente, in esercizio del diritto alla prelazione dell'affittuario coltivatore diretto - ex art. 8 legge 590/1965 e art. 2 d. lgs. 99/2004 – con sostituzione, al momento della stipula, della in persona Controparte_1 del legale rappresentante, nella medesima posizione di CP_3
c) in ulteriore subordine, dichiarare che la donazione del 27.03.2023 è negozio elusivo del diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto e, di conseguenza, dichiarare che la società Controparte_1
Pagina 4 attrice, quale coltivatrice diretta, aveva diritto - ex art. 8 legge 590/1965 e art. 2 d. lgs. 99/2004 – di ricevere l'invito alla prelazione per la compravendita dei terreni donati con atto del 27.03.2023 ai rogiti del Notaio di Siena Per_3
(rep. 30.270 – racc. 16.339), trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Siena in data 31.03.2023 (reg. gen. 3277 – reg. part. 2326), e, non avendolo ricevuto, accertare e dichiarare il diritto della società attrice di riscattare ex tunc tutti i terreni donati;
e dunque, dato atto che la società attrice offre formalmente ed è pronta a versare nei termini di legge il corrispettivo dovuto, pari ad euro 114.596,00 euro o a quella diversa somma che dovesse essere ritenuta congrua dal Tribunale, dichiarare trasferiti ex tunc in capo alla
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, i terreni così individuati:
- Appezzamenti di terreno agricolo siti in Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), località , della superficie catastale totale di metri quadrati CP_5
248.735 (duecentoquarantottomilasettecentotrentacinque), il tutto censito al Catasto Terreni del detto Comune:
-- al Foglio 59 particelle:
- 129, porzione AA, vigneto, classe 1, are 45 (quarantacinque) centiare 1 (uno); porzione AB, seminativo, classe 4, are 17 (diciassette) centiare 11 (undici); porzione AC, uliveto, classe 3, are 4 (quattro) centiare 38 (trentotto): totali are 66 (sessantasei) centiare 50 (cinquanta), R.D. Euro 42,75 (quarantadue virgola settantacinque);
- 131, porzione AA, vigneto, classe 2, are 3 (tre) centiare 25 (venticinque); porzione AB, seminativo, classe 4, centiare 74 (settantaquattro); porzione AC, uliveto, classe 3, are 48 (quarantotto) centiare 81 (ottantuno): totali are 52 (cinquantadue) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 13,37 (tredici virgola trentasette);
- 221, porzione AA, seminativo, classe 4, are 1 (uno) centiare 19 (diciannove); porzione AB, uliveto, classe 3, centiare 20 (venti); porzione AC, pascolo, classe 2, are 6 (sei) centiare 41 (quarantuno): totali are 7 (sette) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 0,46 (zero virgola quarantasei);
- 93, vigneto, classe 1, ettari 8 (otto), are 68 (sessantotto), centiare 5 (cinque);
- 113, seminativo, classe 3, are 6 (sei), centiare 76 (settantasei);
- 121, porzione AA, seminativo, classe 4, are 25 (venticinque) centiare 35 (trentacinque); porzione AB, uliveto, classe 3, are 1 (uno) centiare 26 (ventisei); porzione AC, vigneto, classe 1, are 6 (sei) centiare 9 (nove): totali are 32 (trentadue) centiare 70 (settanta), R.D. Euro 8,91 (otto virgola novantuno);
- 122, porzione AA, seminativo, classe 3, are 94 (novantaquattro) centiare 30 (trenta); porzione AB, vigneto, classe 1, are 2 (due) centiare 20 (venti): totali are 96 (novantasei) centiare 50 (cinquanta), R.D. Euro 26,28 (ventisei virgola ventotto);
- 124, porzione AA, seminativo, classe 4, centiare 14 (quattordici); porzione AB, bosco misto, classe 3, are 3 (tre) centiare 73 (settantatré): totali are 3 (tre) centiare 87 (ottantasette), R.D. Euro 0,27 (zero virgola ventisette);
- 125, seminativo, classe 5, are 52 (cinquantadue), centiare 47 (quarantasette);
- 130, porzione AA, seminativo, classe 4, are 77 (settantasette) centiare 27
Pagina 5 (ventisette); porzione AB, vigneto, classe 1, are 14 (quattordici) centiare 53 (cinquantatré): totali are 91 (novantuno) centiare 80 (ottanta), R.D. Euro 22,74 (ventidue virgola settantaquattro);
- 132, porzione AA, seminativo, classe 4, ettari 1 (uno) are 27 (ventisette) centiare 82 (ottantadue); porzione AB, uliveto, classe 3, centiare 18 (diciotto): totali ettari 1 (uno) are 28 (ventotto), R.D. Euro 16,54 (sedici virgola cinquantaquattro).
-- al Foglio 58 particelle
- 18, bosco misto, classe 2, are 77 (settantasette), centiare 30 (trenta);
- 49, bosco misto, classe 2, ettari 3 (tre), are 63 (sessantatré), centiare 50 (cinquanta);
- 61, bosco ceduo, classe 1, ettari 1 (uno), are 19 (diciannove), centiare 50 (cinquanta);
- 203, porzione AA, uliveto, classe 3, centiare 4 (quattro); porzione AB, bosco misto, classe 1, ettari 5 (cinque) are 19 (diciannove) centiare 76 (settantasei): totali ettari 5 (cinque) are 19 (diciannove) centiare 80 (ottanta) R.D. Euro 53,70 (cinquantatré virgola settanta);
- c1) in subordine, rispetto alla ipotesi c), qualora il Giudicante non ritenesse applicabile al caso di specie il meccanismo sostitutivo diretto previsto dall'art. 8 legge 590/1965, sempre previa dichiarazione che la donazione del 27.03.2023 è negozio elusivo del diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto Controparte_1 condannare a vendere i terreni oggetto della donazione alla CP_2 società attrice al prezzo di euro 114.596,00 euro, indicato nell'atto di donazione o a quel diverso prezzo che dovesse essere ritenuto congruo dal Tribunale, che la società stessa offre formalmente, in esercizio del diritto alla prelazione dell'affittuario coltivatore diretto - ex art. 8 legge 590/1965 e art. 2 d. lgs. 99/2004 – con sostituzione, al momento della stipula, della
[...]
in persona del legale rappresentante, nella Controparte_1 medesima posizione di CP_3
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, e sentenza esecutiva”.
Per parte convenuta "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis CP_3 reiectis, Nel merito:
- Respingere, per i motivi sopra esposti, tutte le richieste di parte attrice promosse nel presente giudizio per essere infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
Per parte convenuta “Voglia il Tribunale adìto, in composizione CP_2 monocratica, rigettare per i motivi esposti in premessa tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di questa convenuta, condannando la stessa parte attrice a rifondere alla convenuta le spese e competenze di lite”.
Fascicolo rimesso in decisione : 5.7.2025
Pagina 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato nella sua qualità di titolare Parte_1
e legale rappresentante della con sede in Controparte_1
Siena, ha convenuto in giudizio le zie paterne e per CP_2 CP_3 sentire accogliere in via principale la domanda di nullità della donazione intercorsa tra le convenute e in via subordinata l'accertamento della simulazione della donazione trattandosi a suo dire di atto di compravendita e comunque operazione realizzata al fine di eludere il proprio diritto alla prelazione agraria , che chiedeva di far valere. A fondamento delle domande assumeva : che con atto di donazione del 27.03.2023 (ai rogiti del Notaio di Siena) donava alla sorella Per_3 CP_2
- appezzamenti di terreno agricolo siti in Comune di Castelnuovo CP_3
Berardenga ( in dettaglio descritti in citazione) concessi in affitto all'odierno attore con contratto di affitto di fondo rustico in data 1.3.2011 con durata di legge di anni venti;
che nel corso dell'anno 2021 la “ Controparte_1
era subentrata nel contratto di affitto nella medesima posizione di
[...]
che la donazione doveva ritenersi in primo luogo nulla perché la Parte_1 donante non avrebbe disposto a titolo gratuito delle proprie risorse in maniera consapevole e comunque spontanea;
ovvero , per vizio del consenso e difetto dell'animus donandi;
che in ipotesi .l'atto di donazione dissimulava in realtà un atto di compravendita posto in essere dalle parti al solo fine di eludere le clausole di protezione dell'affittuario coltivatore diretto;
che la decisione della convenuta era stata improvvisa , nel contesto di un ambiente CP_2 familiare sereno e armonioso , avendo la stessa uno stretto legame con il fratello , padre dell'odierno attore, ed essendo state avviate con il nipote CP_4 trattative avendo l'attore considerati i copiosi investimenti effettuati sui Pt_1 terreni di , manifestato alla zia l'intenzione di acquistarne la consistenza, CP_2 così da consolidare la propria azienda e, al tempo stesso permettere a di CP_2 avere liquidità adeguata a consentirle una vecchiaia serena;
che nel febbraio del 2021 si era giunti ad un accordo che pareva accontentare i desideri di entrambe le parti. e che pertanto era incomprensibile la manifestata volontà di risolvere consensualmente il contratto di affitto di fondo rustico, giustificando tale richiesta con la decisione di voler iniziare a coltivare direttamente il terreno;
motivazione non sostenibile considerando l'età della signora (oltre settant'anni) e dunque la scarsa attitudine a lavori faticosi e pesanti come quelli dell'agricoltura. ; che in realtà le mutate volontà della convenuta avevano trovato spiegazione nel dicembre 2021, quando il geom. figlio Persona_2 della donataria, anch'ella sorella di ed – ma, a differenza dei fratelli, CP_2 CP_4 rimasta in Trentino - si era messo in contatto con l'attore per chiedere informazioni riguardo la possibilità di costruire una casa sui terreni di e CP_2 manifestando la volontà di trasferirsi in Toscana per dedicarsi alle coltivazioni agricole;
che a fine marzo 2023, e quindi pochi mesi dopo la rottura dei rapporti tra i cugini, aveva donato i terreni alla madre di , CP_2 Per_2 CP_3 senza comunicarlo a nessuno tanto che parte attrice ne veniva a conoscenza
Pagina 7 solo il 1 giugno 2023, in occasione di una visura catastale e la stessa donante lo comunicava con una lettera scritta al fratello , dai toni obiettivamente poco CP_4 comprensibili in quanto contenente riferimenti a valori cristiani ai quali aspirare quale sommo bene;
che in ogni caso;
la donazione celava un atto di compravendita, che le parti non avevano potuto svelare perché altrimenti sarebbe scattata la prelazione agraria in favore della società; che vi erano elementi indicatori del passaggio di denaro quali la vendita , da parte di di un appartamento a Trento nell'agosto 2020 CP_2 venduto per € 100.000 , la chiusura di una gelateria a OL da parte del marito di CP_3 CP_7 valore dei terreni - dichiarato nell'atto di donazione - di € 114.596,00-, importo vicino al il prezzo dell'atto di vendita dell'immobile di Trento;
che l'atto di donazione avrebbe comportato per un impoverimento senza CP_2 alcuna contropartita;
che in ogni caso la società avrebbe dovuto avere la facoltà di esercitare il retratto agrario perché l'operazione posta in essere, nel suo complesso, doveva ritenersi architettata per aggirare le norme sulla prelazione agraria poste dalla legge in favore dell'affittuario coltivatore diretto., come statuito dalla Suprema Corte” (Corte di Cassazione n.5201, 17 marzo 2015).in un caso sovrapponibile a quello oggetto di causa . Formulava quindi le conclusioni di cui in epigrafe nonché richieste istruttorie.
Si costituiva per chiedere il rigetto della domanda attorea ed CP_2 eccepiva : che , al contrario di quanto asserito dall'attore , semplicemente la Sig.ra arrivata ad un momento particolare della propria vita ( CP_2 anche a seguito della morte della madre) aveva deciso di intraprendere un percorso diverso rispetto a quello seguito ed impegnato da tempo dalla famiglia di improntato solo al guadagno e – pertanto con l'idea di realizzare CP_8 il desiderio della costruzione di una casa tutta sua sul proprio terreno., per la qual cosa aveva necessità di un nipote agricoltore (essendo la possibilità di edificazione correlata alla circostanza che il bene da costruire fosse destinato strumentalmente a servizio dell'impresa agricola e perciò rurale) aveva interloquito con il nipote che le proponeva il pagamento della CP_8 somma di € 200.000,00= da pagare in venti anni per l'acquisto di 24 ettari e mezzo circa di cui 10 ettari costituiti da vigneti e da terreni seminativi di pregio;
che inoltre, la proposta avanzata dal Sig. comportava un ulteriore Parte_1 svantaggio, ovvero che la porzione di terreno da lasciare alla stessa non era sufficiente per edificare un bene idoneo ad abitarvi;
che in tale contesto emozionale non rivedendosi più negli altri familiari cercava CP_2 conforto nella sorella e tentava con uno dei figli della medesima, CP_3 con il quale aveva il maggiore rapporto, di vedere se era possibile proporre una soluzione a che le permettesse di costruire la casa e , solo Parte_1 naufragata tale prospettiva , amareggiata per l'accaduto decideva di disfarsi del bene che era causa del suo forte malessere cedendolo alla sorella , senza alcun intento simulatorio o di aggiramento della prelazione , trattandosi comunque di diritto esercitabile nel momento in cui il nuovo proprietario eventualmente deciderà di vendere quanto ricevuto con donazione. Si costituiva la quale ricostruiva il legame affettivo con la sorella CP_3 CP_2
e confermava che desiderava costruirsi una casa sui propri terreni;
che la CP_2
Pagina 8 ragione che aveva spinto a donare i propri terreni alla sorella CP_2 non era riconducibile a motivi strettamente economici, che nessuna CP_3 compravendita era stata dissimulata tra le parti e che il valore di terreni dichiararti nell'atto di donazione era “ai fini fiscali”, mentre il valore effettivo era di gran lunga superiore;
che i soldi percepiti dalla vendita dell'appartamento di OL e quelli (pochi) percepiti dalla chiusura della gelateria, erano stati utilizzati per la vendita di beni strumentali da parte di , per CP_7
l'acquisto dell'appartamento di RD (TN) , per l'acquisto di un garage di mq. 41 posto in Comune di Gries (BZ) al prezzo di € 67.000,00; che non ricorrevano i presupposti per la prelazione agraria e che , anche in ipotesi di accoglimento di una delle domande avanzate da parte attrice (esclusa la prima), che l'esercizio del diritto di prelazione, comunque fosse esercitato, non sarebbe potuto avvenire in base al valore di € 114.596,00 nell'atto di Parte_2 donazione a fini meramente fiscali, ma eventualmente accertato a mezzo di apposita ctu
Radicatosi il contraddittorio, non andato a buon fine il tentativo di conciliazione , ammesso l'ordine di esibizione a per la produzione degli estratti CP_2 conto dei propri conti correnti dal gennaio 2023 al settembre 2024, respinte le altre richieste istruttorie , la causa era rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.7.2025 . Le domande attoree non possono trovare accoglimento.
1.L'ordinanza che non ha accolto le istanze istruttorie dev'essere confermata per le motivazioni ivi contenute evidenziandosi che non risulta disconosciuto il rapporto di serena convivenza di con la famiglia del fratello , CP_2 CP_4 almeno fino ad un certo momento , così come non è negata l'interlocuzione con il nipote per la cessione a tiolo oneroso dei terreni pur se non nei termini Pt_1 descritti nel capitolo, riservando a la proprietà della parte boschiva, di CP_2 quella seminativa e dell'oliveto; capitolo peraltro non circostanziato sotto il profilo temporale e delle modalità di tale interlocuzione, e neppure è negato che si sia determinata a non poter avanti l'interlocuzione con il nipote CP_2
Deve confermarsi il diniego dell'ulteriore istanza formulata da parte attrice Pt_1 già rigettata con la seguente motivazione atteso che un ulteriore ordine di esibizione avrebbe natura del tutto esplorativa non avendo fornito la parte richiedente alcuna prova in ordine all'esistenza di altri conto correnti e che l'ispezione bancaria, non può farsi rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 118 cpc che riguarda le cose ( in possesso della parte) che possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, quale sarebbe , con tutta evidenza , l'acquisizione di documentazione bancaria .ivi contenute, osservandosi altresì che la ricerca della prova non può, nel processo civile , procedere per tentativi .
2.La domanda di nullità della donazione Secondo parte attrice non avrebbe consapevolmente espresso la CP_2 propria volontà di donare , incompatibile con il comportamento precedente
,repentina e celata alla famiglia del fratello , contraria ai suoi stessi CP_4 interessi economici e verosimilmente indotta dalle insistenze dell'altro nipote ,
Pagina 9 figlio della sorella .La non perfetta padronanza di sé sarebbe dimostrata CP_3 anche dalla lettera scritta da al fratello del seguente tenore: CP_2 CP_4
Con questo mio scritto desidero comunicare che la mia proprietà di è CP_5 stata donata alla nostra sorella Tutto appartiene al CREATORE e il nostro CP_3 desiderio è di vedere i nostri nipoti, i tuoi figli girare intorno al loro Dio Creatore, perché solo in esso troveranno l'ordine del sommo bene. L'esempio della nostra cara mamma mi guida sempre a pensare che il bene, la gioia, l'amore, Per_1 la pace la troviamo solo in Dio e nell'amarci da veri fratelli in Cristo.Grazie per tutto. ”. CP_2
In disparte la considerazione della singolarità del fatto che una persona ritenuta non in grado di autodeterminarsi sia nello stesso momento considerata da parte attrice (come oltre si dirà) capace di porre in essere , stavolta consapevolmente, un atto simulato allo scopo non solo di riceverne profitto ma anche di aggirare la prelazione agraria , la domanda di nullità della donazione per difetto dell'animus donandi non è provata . Se è vero che l'essenza della donazione, come ricavabile dall'art. 769 cod. civ., sta nel fatto che, per puro spirito di liberalità, una persona operi una diminuzione del proprio patrimonio e un incremento del patrimonio di un'altra e che tale istituto si caratterizza non soltanto per l'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione, ma anche per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di liberalità , come più volte affermato dalla Suprema Corte ( cfr Sez. 2, 21/5/2012, n. 8018, Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781 e da ultimo Cass 982/24) l'animus donandi, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis. Ciò significa , precisa la Corte nell'ultima pronuncia richiamata, che la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell'atto di liberalità. E neppure può dirsi che, in caso di diritto reale immobiliare attribuito senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, l'assenza del requisito dell'animus donandi possa essere tratta da documenti esterni rispetto all'atto pubblico che, sotto pena di nullità, lo contiene ai sensi dell'art. 782 cod. civ., dovendo detto requisito emergere, in tali casi, proprio dall'atto (Cass., Sez. 2, 28/2/2018, n. 4682 in motivazione), e dovendosi presumersi sussistente quando l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neppure morale o etica In tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia
Pagina 10 costrizione, giuridica o morale. .
Nella specie la prova della costrizione morale, integrante motivo di annullamento del contratto per vizio della volontà., non potrebbe essere costituita dalla lettera sopra riportata ( dal contenuto particolare ma rispecchiante il senso religioso di colei che ha scritto) né dai messaggi scambiatisi tra i cugini e CP_8
,dai quali emerge soltanto da una parte la volontà di Persona_2 CP_2 di costruire una casa propria ( entrambi gli interlocutori convengono su
[...] tale aspetto) dall'altra l'insorgente dissidio tra i cugini in ordine alle modalità di realizzazione di tale progetto . ha fornito la propria versione in ordine alla decisione di donare CP_2
l'immobile alla sorella ( impossibilità di addivenire ad un accordo con il nipote odierno attore e sconforto per i dissidi creatisi) e non ha fornito CP_8 adeguata prova contraria che tale espressione di volontà fosse invece frutto di una qualche forma di coercizione .
Null'altro dev'essere accertato , neppure un possibile impoverimento della convenuta , conseguenza naturale della donazione . La donazione è dunque contratto valido .
3,La domanda di simulazione . Pur se , come sopra detto , l'impostazione difensiva di parte attrice ( che considera al contempo soggetto condizionabile la convenuta ai fini dell'annullamento della donazione e soggetto CP_9 pienamente capace e volitivo ai fini della simulazione) pare contraddittoria , tuttavia si procede alla disamina della domanda di accertamento della simulazione . Com'è noto si ha simulazione relativa qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni assuma rilevanza l'atto dissimulato, in tal caso la compravendita mascherata da donazione .
A sostegno del proprio assunto parte attrice ( che sul punto non ha inteso avvalersi del disposto dell'art. 1417 c.c.) ha indicato quali elementi presuntivi della compravendita , la vendita , da parte di di un CP_3 appartamento a Trento nell'agosto 2020 per € 100.000 , importo vicino a quello dichiarato nell'atto di donazione ( quale valore dell'immobile) di € 114.596,00 e la chiusura di una gelateria da parte di marito di CP_7
. A parte la distanza temporale tra la vendita dell'anno 2020 e l l'atto di CP_3 donazione dell'anno 2023 , a parte l'indicazione del valore dei terreni ai soli fin fiscali , parte attrice non ha fornito alcuna prova del passaggio di denaro tra le parti non emergente dalla produzione del conto corrente a seguito di ordine di esibizione ,e parte convenuta ha prodotto una serie di atti che depongono in senso contrario ( compravendita da parte dei coniugi del garage di mq. Per_2
41 in Comune di Gries (BZ) al prezzo di € 67.000,00 ,vendita da parte di
[...] di beni strumentali del 11/01/23 per € 20.000,00, preliminare di CP_7 compravendita, da parte dei coniugi di una casa a San Giovanni a Per_2
Cerreto in data 9/4/2024 per il complessivo . prezzo di € 280.500,00. L'impiego dell'importo di € 100.000,00 ( al quale la convenuta ha CP_3 dato spiegazione alternativa) per l'acquisto dei terreni di è CP_2 circostanza rimasta del tutto sfornita di prova . La domanda di accertamento della simulazione dev'essere respinta.
Pagina 11 4. La domanda di prelazione agraria . Il diritto di prelazione è innanzitutto previsto per il trasferimento a titolo oneroso (o di concessione in enfiteusi) di fondi agricoli (art. 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590). E' quindi escluso in caso di donazione.
Parte attrice reclama comunque il diritto a far valere il retratto agrario essendo, a suo dire, l'operazione posta in essere, nel suo complesso, architettata per aggirare le norme sulla prelazione agraria . Richiama a sostegno della propria tesi un pronunciamento della Suprema Corte” (Corte di Cassazione n.5201, 17 marzo 2015), al quale è seguito altro conforme ( Cass n. 19758/21) in realtà non conferente rispetto al caso di specie. I casi esaminati attengono ad operazioni complesse ma non sempre ritenute elusive del diritto di prelazione
La prima vicenda vedeva il risultato di aggiramento del diritto di prelazione attraverso una complessa operazione fatta di contratti tra loro collegati. In particolare, la proprietà del fondo aveva prima ottenuto due mutui bancari garantiti da ipoteca sul fondo agricolo condotto dell'affittuario per l'importo complessivo di lire 3.450.000.000; poi sottoscritto, un aumento di capitale della società a loro riferibile mediante il conferimento di fondi (fra i quali quello affittato ) ed accollo dei mutui da parte della società; quindi ceduto ad altra società tutte le loro quote societarie, per il valore di lire 550.000.000. Tale operazione è stata ritenuta elusiva con le conseguenze che non interessa qui riportare
Nella seconda vicenda esaminata dalla Corte la proprietà aveva a soli quattro mesi dalla conclusione del contratto di affitto promesso in vendita il fondo a parenti prossimi dei soci della confinante e notificato il Parte_3 preliminare alla società affittuaria .
In tal caso, pur a fronte di operazione articolata, non è stato riconosciuto l'intento elusivo .
Il contratto di donazione per cui è causa non può essere ritenuta operazione complessa e d'altra parte , esclusa la simulazione , parte attrice non ha indicato gli elementi che conferirebbero complessità sulla quale indagare . Né potrebbe valere l'argomento di una mancata previa comunicazione che , se eticamente può ritenersi atteggiamento non encomiabile , tuttavia non può essere considerato prova dell'intento elusivo , ove si consideri che l'atto pubblico di donazione non avrebbe potuto rimanere celato o essere impedito . Ne può in questa sede pronosticarsi diverso sviluppo della vicenda ove l'attore fosse stato messo a conoscenza dell'intento donativo prima della stipula del contratto.
Anche tale domanda non può essere accolta .
5.Le spese processuali
Le spese seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda (valore del retratto come indicato da parte attrice) per fase di studio, introduttiva , istruttoria ( quest'ultima ai minimi tabellari in ragione dell'attività processuale svolta) a carico dell'attrice e in favore delle convenute sulla base del valore della domanda .
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P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto, così provvede :
1) Rigetta le domande proposte da nella sua qualità di titolare e Parte_1 legale rappresentante della Controparte_1
2) Pone a carico di nella sua qualità di titolare e legale rappresentante Parte_1 della il pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate in favore di ciascuna parte convenuta in € 11.268,00 per compenso oltre il 15% per rimborso spese forfetarie e iva e c.p.a. come per legge
Così deciso il Siena il 27.8.2025 Il Giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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