Sentenza breve 18 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 18/02/2021, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2021
N. 00237/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Furlanetto e Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Padova, Piazzale Stazione 7;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del decreto -OMISSIS-;
e per la condanna
dell'Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in relazione agli atti illegittimamente emessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di un porto d’armi ad uso caccia rilasciato il-OMISSIS-, con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento del -OMISSIS- della -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- con il quale è stata disposta la revoca del titolo.
Il provvedimento è motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente ha subito il furto di un fucile semiautomatico riposto nel vano portabagagli della propria autovettura lasciata momentaneamente incustodita nel parcheggio di un circolo sportivo e ciò, ad avviso dell’Amministrazione, denota negligenza e carenza del requisito di affidabilità richiesto ai titolari di autorizzazioni di polizia afferenti le armi.
Avverso il provvedimento di revoca il ricorrente propone un unico ed articolato motivo con il quale lamenta la violazione degli articoli 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la carenza di istruttoria e di motivazione, l’illogicità e la violazione del principio di proporzionalità, nonché la violazione degli articoli 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il ricorrente sostiene che l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in questa materia nel caso di specie non è sorretta da un’adeguata e puntuale istruttoria della quale sia data piena contezza nella motivazione, perché quello contestato è un fatto episodico non ricostruito esattamente nella sua dinamica.
Il ricorrente in proposito sottolinea che il furto è stato prontamente denunciato ai -OMISSIS-; l'autoveicolo non sostava sulla via pubblica ma nel parcheggio del poligono di tiro, su area privata dotata di sistemi di videosorveglianza; l'auto era stata chiusa e i fucili non risultavano visibili dall'esterno; il furto è stato compiuto nei pochi minuti in cui gli interessati si sono allontanati di poche decine di metri dal mezzo per pulire gli stivali dopo la sessione di tiro; la -OMISSIS- ha ritenuto di non procedere per il reato di omessa custodia delle armi di cui all'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Tali circostanze, prosegue il ricorrente, pur essendo state portate a conoscenza dell’Amministrazione a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, sono state nella sostanza ignorate posto che il provvedimento impugnato in merito alle stesse si limita alla laconica considerazione che le memorie depositate non hanno fatto emergere elementi tali da indurre all’archiviazione del procedimento.
Un ulteriore elemento a sostegno del difetto di motivazione e di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione andrebbe individuato nella mancata considerazione che il ricorrente non ha subito condanne penali e non ha mai posto in essere atti o comportamenti tali da mettere in dubbio l’affidabilità nell’uso delle armi e nella loro custodia. L’Autorità è pertanto venuta meno all’obbligo sulla stessa incombente, in sede di adozione di questo tipo di atti, di valutare la personalità complessiva del soggetto e la sua storia pregressa.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. come chiesto dalla parte ricorrente nel ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Nella fattispecie in esame il provvedimento del -OMISSIS-, adottato nell’esercizio di un potere discrezionale, ha ritenuto il ricorrente capace di abusare della detenzione di armi e munizioni.
Il Collegio ritiene che, in considerazione delle circostanze emerse nel corso del procedimento, il provvedimento impugnato sia immune dai vizi dedotti nel ricorso, e che la motivazione, seppure in forma sintetica, dia sufficientemente conto delle ragioni per le quali nel comportamento del ricorrente è stata ravvisata una non giustificabile mancanza di diligenza, indipendentemente da eventuali esiti penali della condotta.
Sul punto va osservato che è incontroverso che il ricorrente e due suoi amici, dopo aver trascorso alcune ore nel suddetto circolo, hanno depositato i fucili di loro proprietà nel vano bagagli dell'autovettura del ricorrente e da questa si sono allontanati lasciandola incustodita.
Secondo la denuncia ai -OMISSIS- effettuata dal ricorrente il giorno successivo, i tre amici hanno fatto ritorno dopo circa 10 minuti e si sono avveduti che le armi erano state sottratte una volta saliti a bordo per dirigersi verso casa.
Va rilevato inoltre che nelle immagini registrate dalla videocamera del poligono si distinguono tre persone, autori del furto, che forzano l’auto dopo aver osservato i movimenti del ricorrente e dei due amici.
L’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio, con riguardo all’infondatezza delle censure proposte, osserva che il parcheggio del circolo sportivo nel quale è avvenuto il furto non è custodito ed è accessibile a chiunque, tanto che presso lo stesso è presente anche un bar trattoria. Inoltre il sistema di video - sorveglianza, installato ed attivo, non è idoneo a scongiurare la possibilità che si verifichino furti, potendo tutt’al più consentire di acquisire ex post qualche elemento utile alle indagini.
Contrariamente a quanto dedotto dal difensore della parte ricorrente in sede di trattazione orale, non può ritenersi che la proprietà privata del parcheggio e la presenza del sistema di video sorveglianza fossero elementi sufficienti ad assicurare un’adeguata forma di custodia delle armi lasciate nel bagagliaio dell’autovettura.
Sicché il contemporaneo assentarsi dei tre amici, che non hanno adottato l’accortezza di alternarsi nell’allontanamento, fanno apparire immune da vizi logici il giudizio formulato dalla -OMISSIS- in relazione ad una condotta che evidenzia mancanza di diligenza: l’abuso dell’arma si configura infatti non solo in presenza di condotte dolose, ma anche di condotte colpose e comunque conseguenti a superficialità o dimenticanza (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 4197). Come da giurisprudenza ampiamente consolidata, ai fini della revoca del porto d’armi l’abuso dell’arma che ne costituisce il presupposto ai sensi degli articoli 10,11, 39 e 43 del R.D. n. 773 del 1931, non è solo l’illegittimo uso di quest’ultima, ma anche l’omissione delle cautele dirette ad impedire che persone diverse dal titolare possano impadronirsi e servirsi di essa in danno all’incolumità dei cittadini e delle condizioni di tranquilla convivenza (cfr. T.R.G.A. Trento, 14 ottobre 2019, n. 127; id. 25 gennaio 2019, n. 23; id. 17 dicembre 2013, n. 413; T.A.R. .Emilia Romagna, Parma, 19 settembre 2015, n. 233; Consiglio di Stato, Sez. III, 15 giugno 2015, n. 2936).
Inoltre non è necessario che il comportamento che costituisce il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale (cfr. T.R.G.A. Trento 2 ottobre 2018, n. 198; id. 16 ottobre 2018, n. 215).
Trattandosi di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine non contestati dalle parti, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon godimento delle armi senza che sia necessaria un’istruttoria specifica sulla pericolosità sociale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2016, n. 3516) e, come è stato osservato, “ in tal senso di particolare rigore deve essere la valutazione della situazione soggettiva inerente le modalità ed il luogo della custodia, poiché vige l’obbligo del titolare di non lasciare incustodita l’arma in un contesto a lui estraneo e non da lui governato e controllato ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 giugno 2015, n. 2936).
Pertanto poiché dal provvedimento impugnato non emergono profili di irragionevolezza o di manifesta irrazionalità delle valutazioni dell’Autorità amministrativa, né il travisamento dei fatti, le censure proposte avverso il provvedimento di revoca si rivelano infondate.
Non sussiste neppure la dedotta violazione degli articoli 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 perché nel caso in esame l’Amministrazione ha correttamente acquisito l’apporto procedimentale dell’interessato mediante la comunicazione di avvio del procedimento e, come è noto, non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto. E’ invece sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione ha effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e che si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1306).
Da ultimo è necessario dar conto che anche l’assunto del ricorrente secondo il quale il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché l’Amministrazione ha omesso di svolgere una valutazione globale della sua personalità e della sua storia pregressa non è idoneo a portare argomenti favorevoli alla sua posizione. L’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio, senza repliche sul punto, ha osservato che il ricorrente nel passato è incorso in condotte pregiudizievoli perché nel-OMISSIS-
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente liquidandole nella somma di € 1.500,00 a titolo di compensi e spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.