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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3975/2017 R.G.
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Assunta Marcella Stasulli, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente – attrice in via riconvenzionale
CONTRO
(P.IVA , in persona del procuratore, dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. Luigi Miranda e rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Pesenti, giusta mandato in atti;
opposta – convenuta in via riconvenzionale
CONCLUSIONI
L'opponente, in ottemperanza al decreto del 30.3.2025, ha depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 650/2017 del 10.3.2017, con cui il Tribunale di Foggia ha
1 ingiunto a di pagare, in favore di la somma di € 18.433,21 e alla stessa Parte_2 CP_1
nella qualità di coobbligata, in solido con nella qualità di debitore principale, la Parte_1 Pt_2 somma di € 12.739,21, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 6012765, il tutto oltre interessi e spese di lite.
L'opponente, in via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il decreto è stato emesso nei confronti di “ ” e non di “ Controparte_3 Parte_1
e l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di
[...]
mediazione obbligatorio;
nel merito, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 112 c.p.c., contestando di essere debitrice della somma di € 18.433,21; ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento n. 6012765; ha eccepito, in ogni caso,
l'inutilizzabilità di tutti i documenti numerati dal n. 2 al n. 16 compreso, versati nel fascicolo monitorio, in quanto non conformi agli originali e privi della certificazione, ex L. 179/2012 e ss.; ha eccepito la carenza dei presupposti e dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo;
ha eccepito l'inefficacia e/o invalidità della pretesa fideiussione ed in ogni caso l'estinzione della medesima ex artt. 1955 e 1957 c.c. ed, infine, ha eccepito la nullità del contratto per violazione
Par dell'art. 117 T.U.B. (mancata indicazione in contratto dell' ) e ha chiesto accertarsi la violazione da parte della dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza. CP_1
L'opponente ha, infine, spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza dell'illegittimo ed illecito comportamento tenuto dalla da liquidarsi in CP_1 via equitativa, anche a seguito dell'illegittima segnalazione nella Centrale Rischi di Banca d'Italia ed in quelle private.
Ha, quindi, concluso per la declaratoria di nullità del d.i. per tutti i motivi esposti in citazione, per l'accertamento dell'inefficacia/invalidità/estinzione della fideiussione, per l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia credito da parte della Banca;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi la minor somma dovuta dall'opponente, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio; ha chiesto accertarsi la violazione da parte della opposta dei principi di correttezza, CP_1
buona fede e trasparenza in relazione al contratto de quo e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della al risarcimento di tutti i danni patiti, da liquidarsi in via equitativa;
il tutto CP_1 con condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.9.2017, si è costituita in giudizio CP_1
impugnando e contestando tutto quando dedotto, prodotto ed eccepito da controparte. La
[...]
in particolare, ha contestato la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, ritenendo CP_1
2 che i riferimenti anagrafici presenti all'interno del provvedimento monitorio siano sufficienti a superare l'errore materiale consistito nell'omissione della lettera “a” alla fine del cognome
“ ; ha contestato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c., in quanto ritiene di aver ottenuto con il decreto ingiuntivo esattamente quanto richiesto con il ricorso monitorio;
ha contestato l'eccezione di inutilizzabilità della produzione documentale per violazione del CAD, in quanto l'obbligo di certificazione si riferisce esclusivamente agli atti processuali e non alle produzioni documentali, né ritiene che possa risultare ammissibile una generica contestazione della conformità ex art. 2719 c.c. e 214 c.p.c. della copia all'originale dei documenti prodotti (dal n 2 al n. 6) in sede monitoria;
ha contestato la lamentata violazione dell'art. 1957 c.c., ritenendo tale disposizione inapplicabile alla fattispecie di causa;
ha ritenuto correttamente provata la domanda proposta in via monitoria, in quanto sorretta da idonea prova scritta ed eccepito la genericità ed indeterminatezza dell'eccezione di nullità per violazione dell'art. 117 TUB;
ha, infine, eccepito la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia formulata dall'opponente.
Ha, quindi, insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto;
in via subordinata, ha chiesto che la venga comunque condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 12.739,21, maturato sul solo contratto di finanziamento n. Controparte_1
6012765, oltre interessi legali da calcolarsi sul solo capitale residuo dalla data del 09.12.2016 sino al pagamento;
in via ulteriormente gradata, ha chiesto che, nell'ipotesi in cui il contratto di finanziamento venga dichiarato nullo ai sensi dell'art. 117, co. 7, TUB, la sia comunque Parte_1
condannata al pagamento, in favore di della somma corrispondente al capitale Controparte_1
residuo, al netto delle rate già pagate per effetto della sua avvenuta erogazione, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. dal 04.12.2012 al saldo;
in ogni caso, ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di quale mera cessionaria del Controparte_1
credito, con riferimento alle domande di risarcimento del danno per (asserita) illegittima segnalazione;
con vittoria di spese di lite.
II.- Rigettata la richiesta di esecuzione provvisoria del d.i. ed esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle memorie, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non è stata accettata dall'opponente.
Con ordinanza del 13.7.2021, ritenuta la necessità di istruire la causa che era pervenuta direttamente alla fase decisoria, è stata disposta CTU grafologica e, all'esito del deposito della
3 relazione peritale, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
La causa è così pervenuta all'udienza del 29.5.2025, svoltasi in modalità cartolare e, lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte opponente, viene decisa con deposito telematico della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- Preliminarmente, va disattesa la richiesta di parte opponente di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., atteso che la causa, con ordinanza del 30.11.2023, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stato assegnato alle parti termi- ne sino a venti giorni prima dell'udienza di discussione per il deposito di note conclusive, note – tuttavia – che le parti non hanno depositato.
In sostanza, i difensori delle parti, pur essendo stati messi nelle condizioni di esporre le loro difese conclusive e di svolgere con completezza il diritto di difesa, hanno scelto volontariamente di non depositare i loro atti difensivi conclusivi.
Non essendo, pertanto, ravvisabile alcuna lesione del principio del contraddittorio, la richie- sta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. va rigettata.
Sempre in premessa, va rilevata la palese infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sol- levata dall'opponente per il mancato esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.lgs. n.
28/2010.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, lo svolgimento del tentativo ob- bligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari
(quale quella di specie) non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
In ossequio a tale disposto, il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti del presente giudizio di opposizione, tenutasi il 15.9.2017, dopo essersi pronunciato sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, che ha avuto esito negativo (come dichiarato dalla stessa opponente a ver- bale di udienza dell'1.2.2018).
Ne consegue che la domanda deve considerarsi pienamente procedibile.
Ciò chiarito, sempre in premessa, va richiamata la nota regola distributiva dell'onere proba- torio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostan-
4 ziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Civ. n. 5071/2009).
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimen- to del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni, va prioritariamente scrutinata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato lo stesso chiesto ed emesso nei con- fronti di “ , ossia una persona fisica non riconducibile all'opponente Controparte_3 [...]
Parte_4
L'eccezione è del tutto infondata e va disattesa.
Sul punto, è sufficiente richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di no- tificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia deter- minato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazio- ne del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmen- te percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria” (Cass. civ. n. 23351 del 29.8.2024); principio paci- ficamente applicabile anche al caso di specie, in cui l'errore nell'indicazione del cognome dell'opponente è riportato nel ricorso monitorio.
Applicando i principi suesposti alla vicenda per cui è causa, deve ritenersi che il d.i. opposto non sia affetto dal profilo di nullità denunciato in atto di citazione, dal momento che nel ricorso monitorio non solo è stato riportato correttamente il codice fiscale della odierna opponente, già di per sé sufficiente ad identificare univocamente il destinatario della pretesa monitoria, ma peraltro il d.i., che riporta il C.F. dell'opponente, è stato correttamente notificato a (cfr. Parte_1
5 pag. 3 citazione). È evidente, quindi, che l'errore nell'indicazione del cognome della parte ingiunta sia frutto di un mero refuso materiale (trasfuso anche nel d.i.), inidoneo – in quanto tale – ad inficia- re di invalidità il ricorso e il conseguente decreto ingiuntivo, non avendo comportato alcuna lesione del contraddittorio (tant'è che l'opponente si è regolarmente costituita nel presente giudizio di op- posizione).
Parimenti destituita di ogni fondamento giuridico è l'asserita violazione del principio di cor- rispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
La società opposta, infatti, pur avendo chiesto l'emissione del d.i. per l'importo di €
18.433,21 (€ 5.694 + € 12.739,21) nei confronti di per il mancato pagamento delle Parte_2 rate del finanziamento n. 7721898, in relazione al quale era maturato un saldo debitore di €
5.694,00 e per il mancato pagamento delle rate del finanziamento n. 6012765, in relazione al quale era maturato nei suoi confronti un saldo debitore di € 12.739,21, ha specificato che soltanto le ob- bligazioni nascenti da questo ultimo contratto erano state assunte, in qualità di coobbligato,
[... dall'odierna opponente ed ha, pertanto, concluso chiedendo l'emissione del d.i. nei confronti di per l'importo di € 18.433, 21, mentre nei confronti di per il Parte_5 Parte_1 minore importo di € 12.739,21, come indicato nel d.i. opposto (che ha infatti limitato la condanna di quest'ultima all'importo di € 12.739,21), sicché l'ingiunzione di pagamento emessa dal Giudice del monitorio risulta perfettamente coincidente con la domanda formulata in sede monitoria, peraltro richiamata per relationem nel decreto.
Ed, infatti, per giurisprudenza consolidata, “il giudice che emette il decreto ingiuntivo acco- gliendo le ragioni del ricorrente ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi - portati a co- noscenza dell'ingiunto mediante la notificazione sia del ricorso che del decreto, prevista dal comma
2 dell'art. 643 c.p.c. - è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento”
(ex multis, Cass. civ. n. 5310/1987; Cass. civ. 16455/2004).
Quanto alla contestazione della conformità agli originali della documentazione prodotta dal- la banca solo in fotocopia, peraltro priva della certificazione ex L. 179/2012 e ss., la stessa è del tut- to priva di pregio giuridico.
Qualsiasi contestazione in ambito processuale, infatti, non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento.
Secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “una contestazione del-
6 la conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di "contestare" un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sè medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione” (Cass. civ. n. 7775/2014) e “la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (Cass. civ. n. 16232 del
19.08.2004).
Tale onere di specificità ed univocità non può ritenersi nella specie correttamente adempiu- to, avuto riguardo alle espressioni utilizzate dalla opponente nell'atto di citazione (cfr. pag. 7 e 8:
“sin da ora si eccepisce e contesta, ex art. 2719 c.c. e 214 cpc, la conformità dei documenti versati in copia e peraltro privi della certificazione detta, dalla banca elencati specificatamente e di cui ai nn. da 2 a 16 compreso con i suoi allegati, depositati nel fascicolo telematico del monitorio di parte del fascicolo telematico RG 565/2017, così come descritti alle pagine n. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo che qui si richiamano per relationem, DOCUMENTI CHE FORMALMENTE SI DI-
SCONOSCONO. Detti documenti contenuti nei files indicati oltre ad essere a loro volta la scansio- ne di copie difformi si presentano altresì ed in gran parte poco leggibili”), prive di una chiara con- testazione della conformità delle copie agli originali, risolvendosi in una contestazione generica, non accompagnata dall'indicazione degli elementi differenziali.
A fronte, quindi, di una contestazione non chiara né dettagliata, priva dell'identificazione degli elementi di discrepanza rispetto all'originale, quale quella di specie, alcun onere di produrre l'originale doveva ritenersi sussistere in capo all'opposta (salvo quello relativo alla produzione dell'originale del contratto di finanziamento disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. – onere cor- rettamente adempiuto mediante il deposito dell'originale all'atto del conferimento dell'incarico al
Ctu: cfr. verbale di udienza del 28.10.2021), dovendo la predetta contestazione considerarsi tamquam non esset.
Deve aggiungersi che l'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16- decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012 , è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provve- dimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande
7 e delle eccezioni (Cass. civ. n. 26200 del 7.10.2024).
Tanto chiarito, deve rilevarsi che parte opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dando prova del rapporto contrattuale azionato in via monitoria (contratto di finanziamento n. 6012765 stipulato con Santander Consumer Bank S.p.A. per l'importo di €
15.000, da rifondere in n. 84 rate mensili da € 284 ciascuna) – la cui sottoscrizione è stata infondatamente disconosciuta dall'opponente – ed allegando l'inadempimento di quest'ultima al pagamento delle rate, essendo state regolarmente saldate solo le prime 29.
È, quindi, del tutto infondata l'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente sul difetto di prova scritta del credito azionato, atteso che, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo e/o finanziamenti in genere, non è necessaria la certificazione del credito.
Se il credito vantato dalla trae origine da un contratto di finanziamento (come nella specie), CP_1
non occorre, infatti, la certificazione del credito, posto che l'art. 50 TUB è norma che si riferisce specificamente agli estratti conto e quindi vale per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento.
Parte opponente, al riguardo, ha, da un lato, disconosciuto la sottoscrizione alla stessa riferi- bile apposta sul contratto di finanziamento e, dall'altro, contestato del tutto genericamente la man- cata prova dell'erogazione del denaro, senza tuttavia contestare – se non sotto un profilo squisita- mente formale, ossia per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 50 TUB – l'estratto conto integrale ed analitico relativo al titolo contrattuale dedotto in giudizio (all. 4 fascicolo monitorio), dal quale si evince che sono state pagate le prime ventinove rate del finanziamento (di cui 27 versate a mezzo
RID bancario sul c/c 100000000724 ABI 01010 CAB 78690 presso Banco di Napoli, Filiale di
Troia, 1 con “ vaglia postale e 1 con bonifico “ BONIFICO DA CLIENTI”), mentre sono rimaste insolute le restanti cinquantacinque.
Oltre a ciò, deve aggiungersi che non vi è alcuna prova in atti di eventuali contestazioni av- venute ante causam rispetto ai saldi debitori maturati in costanza di rapporto, pretesi in pagamento dalla cessionaria, odierna opposta (si veda all. 15 e 16 del fascicolo monitorio, contenenti la notifica di avvenuta cessione con l'indicazione dell'ammontare del credito ceduto e l'invito al pagamento del dovuto).
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione, soccorre l'esito del mezzo di istruzione esperito in corso di causa, ossia la consulenza grafologica depositata in data 21.4.2022, a firma del
Ctu, , di cui è sufficiente richiamare le conclusioni, in quanto tratte da approfondite, Persona_1
esaustive e logicamente coerenti indagini.
8 Il Ctu, in particolare, dopo aver precisato che “l'autografia avuta a disposizione della peri- zianda , ha permesso di eseguire un'attendibile comparazione grafologica, Parte_1
accertando inconfutabilmente la natura genuina delle firme presenti sulla documentazione esami- nata e, la loro riferibilità alla mano della predetta” e che “in entrambe le scritture confrontate
(contestate/autografe), sono emerse individuanti gesti fisiologici erogati attraverso la medesima in- tensità pressoria, distribuita con tendenziale omogenità del binario grafico, unitamente a circo- scritte diluizioni cromatiche laddove il gesto diviene più spigliato” (pag. 35 relazione), ha concluso il proprio elaborato ritenendo che “le verificande, sono state visionate in originale e sottoposte a specifiche strumentazioni ottiche (riprese in macro attraverso varie sorgenti di illuminazione in dif- fusione e in radenza, nel visibile, in IR/UV) che hanno permesso di accertare la totale integrità del supporto cartaceo, nonché, del tracciato inchiostrato, risultato privo di cancellature e/o abrasioni di dubbia natura. …
Il materiale autografo avuto a disposizione di , risultato altamente Parte_1
idoneo ai fini confrontuali, ha permesso di osservare oltre alla variabilità esecutiva anche e, so- prattutto, quelle singolari peculiarità scrittorie dell'autrice, altamente automatizzate e riscontrate inconfutabilmente nei sette percorsi firmatari contestati a nome della stessa, ritenendoli, con grado di certezza tecnica, AUTENTICI” (pagg. 41 e 42 della relazione peritale).
L'elaborato peritale appare coerente e tecnicamente motivato, anche in risposta alle osserva- zioni critiche formulate dal procuratore di parte opponente, da intendersi integralmente richiamate e fatte proprie da questo Tribunale (cfr. pagg. 43 ss. della relazione).
Nel confermare le proprie conclusioni, il Ctu ha ribadito che le sottoscrizioni a nome
[...]
presenti in qualità di coobbligato/firmatario sul contratto di finanziamento n. Persona_2
6012765, stipulato con la Santander Consumer Bank, datate Foggia 05/11/09, sono risultate rappor- tabili alla mano della stessa (pag. 52 della relazione).
Mette, infine, conto precisare che la deduzione di parte opponente secondo cui l'opposta, es- sendosi costituita tardivamente in giudizio, sarebbe decaduta dalla possibilità di formulare istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., è del tutto erronea in diritto.
Ed, invero, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, l'istanza di verifica- zione, avendo natura di atto istruttorio, può essere presentata entro il termine previsto per le dedu- zioni istruttorie delle parti e, cioè, “entro il termine entro il quale è possibile la produzione del do- cumento” (Cass. civ. n. 2411/2005; Cass. civ. n. 17902/2018).
Nel caso di specie, la banca opposta ha formulato l'istanza di verificazione fin dalla compar- sa di costituzione e risposta, rinnovando la richiesta con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c.
9 Ne consegue che l'istanza ex art. 216 c.p.c. è stata correttamente ritenuta da questo Giudice tempestiva e, quindi, ammissibile.
L'opponente ha poi eccepito l'inefficacia e/o invalidità della pretesa fideiussione ed, in ogni caso, l'estinzione della medesima ai sensi degli artt. 1955 e 1957 c.c.
Secondo quanto si evince dallo stesso contratto di finanziamento, la odierna opponente ha sottoscritto il relativo regolamento in veste di “coobbligata”, così che ricorre la necessità di analiz- zare se abbia assunto veste di beneficiaria del finanziamento e, quindi, direttamente tenuta all'a- dempimento, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c., a favore della società finan- ziatrice e non piuttosto a titolo di garanzia, nella qualità di garante, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale.
Ebbene nella presente fattispecie, in assenza di dati letterali inequivoci, l'interpretazione complessiva del contratto – effettuata in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c. – induce ad accomunare la posizione del “richiedente”, beneficiario del finanziamento richiesto per l'acquisto di “mobili, cameretta e divanetto”, a quella della “coobbligata”, che ha assunto vo- lontariamente e in solido con il primo la prestazione restitutoria della somma finanziata.
Innanzitutto, nella parte descrittiva del contratto non si fa alcun riferimento alla posizione del “garante” e, in secondo luogo, tutte le dichiarazioni riportate nel documento di sintesi allegato al contratto, rivolte univocamente al “cliente” (ossia la dichiarazione di aver ricevuto copia del con- tratto sottoscritto e di presa visione e accettazione delle allegate condizioni generali e delle comuni- cazioni previste in tema di trasparenza bancaria, la dichiarazione di prestare il consenso alla stipula di una carta di credito regolata alle medesime condizioni generali riportate in contratto e, infine, la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, 2 co., c.c.), risul- tano sottoscritte sia da che da Parte_2 Parte_1
A tali considerazioni si aggiunge anche il contenuto della lettera racc. del 17.9.2015, con cui la cessionaria, nel comunicare l'avvenuta cessione del credito alla ha fatto espresso ri- Parte_1 ferimento alla “sua posizione debitoria”, parificandola, quindi, a quella del richiedente (docc. Pt_2
15 e 16 fascicolo monitorio).
Tutti tali dati sono convergenti nel senso di ravvisare la volontà di accomunare le obbliga- zioni tra i due soggetti, senza subordinare quella del “coobbligato” in termini di accessorietà rispet- to alla posizione del richiedente.
Il contratto, come visto, ha esplicitamente indicato un coobbligato, in tal modo rafforzando le garanzie circa la restituzione della somma finanziata;
secondo la nozione di solidarietà di cui
10 all'art. 1292 c.c., il creditore può quindi pretendere l'adempimento della prestazione da uno o dall'al- tro condebitore.
Esclusa, quindi, la riconducibilità dell'obbligazione solidale assunta dall'opponente nella ti- pica obbligazione fideiussoria di cui all'art. 1936 ss c.c., il richiamo al disposto di cui agli artt. 1955
e 1957 c.c. è del tutto inconferente, con conseguente rigetto in parte qua dell'eccezione sollevata dall'opponente.
Del tutto pretestuoso è, infine, l'ultimo motivo di opposizione relativo all'eccepita nullità ai sensi dell'art. 117, 7 co., TUB per omessa indicazione dell' applicato al finanziamento, Pt_6
atteso che – come si evince agevolmente dal frontespizio del contratto allegato al ricorso monitorio
– il TAEG è stato puntualmente indicato (ed è pari a 12,38%). Par Ad abundantiam, si precisa che il c.d. è un mero indicatore previsto dalla normativa vi- gente ai fini di pubblicità e trasparenza e non già un tasso/prezzo/condizione a cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, 6 co., TUB;
con la conseguenza che deve comunque escludersi l'applicabilità della sanzione della nullità prevista dal settimo comma dell'art. 117 TUB e la conseguente applica- zione del tasso sostitutivo BOT.
Parimenti palesemente infondata deve ritenersi la richiesta di parte opponente, contenuta nelle sole conclusioni, di “accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al presunto finanziamento relativo alla fideiussione di cui è causa”, in quanto estremamente generica e priva della benché minima allegazione fattuale.
Quanto all'eccepita usurarietà del tasso applicato al finanziamento per cui è causa, deve in- nanzitutto osservarsi – in termini generali – che la parte che solleva detta causa di invalidità è tenuta a contestare gli elementi acquisiti in giudizio, per introdurre circostanze utili ad apprezzare la bontà dell'allegazione, così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio.
In tema di violazione del divieto di usura, infatti, la parte che deduce la violazione di tale di- vieto e l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge n. 108 del 1996 ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si de- sume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica. La contestazione non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto e, in mancanza, non può essere ammessa nessuna consulenza tecnica.
11 Nel caso di specie, parte opponente si è limitata – peraltro solo con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c. – ad allegare in maniera del tutto generica e vaga che, alla data del 5.11.2009, il tas- so era del 16,41% per i finanziamenti oltre i € 5,000, mentre alla pagina n. 2 del contratto “vi è un espresso 20% a titolo di esazione oltre ad altre pesanti spese che pure nel loro complesso superano il tasso soglia all'epoca vigente”.
Per questo motivo, la causa non è stata istruita mediante consulenza tecnico – contabile. Va, infatti, ricordato che “il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (cfr.
Cass. n. 30218/2017).
Deve, infine, essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, volta ad ottenere “il risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento da liquidarsi in via equitativa”.
Va, innanzitutto, osservato che la richiesta risarcitoria è formulata in maniera talmente vaga che non è chiaro se la stessa debba essere ricollegata alla “violazione da parte della citata CP_1 dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto de quo” o, invece, solo da una allegata, ma non provata, “illegittima segnalazione nella Centrale Rischi di Banca
d'Italia ed in quelle private”.
In entrambi i casi, la domanda è infondata e va rigettata.
Mette, infatti, conto rimarcare che l'art. 1226 c.c., in base al quale il danno viene liquidato secondo equità, è una norma che facilita il Giudice nella quantificazione di quei danni per i quali non è possibile una liquidazione puntuale (valendo sia per i danni non patrimoniali che per i danni patrimoniali), ma non può sopperire alla mancanza di prova sul piano dell'an da parte di colui che invoca il diritto al risarcimento.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva come la domanda risarcitoria sia totalmente carente sotto il profilo assertivo, prima ancora che probatorio, atteso che l'opponente si è limitata ad eccepire del tutto genericamente di aver subito dei danni dalla violazione da parte della
Banca dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e/o dall'illegittima segnalazione nella
Centrale Rischi di Banca d'Italia ed in quelle private, senza null'altro aggiungere o specificare, rimettendo la quantificazione degli stessi alla valutazione equitativa del Giudice, senza fornire nemmeno un elemento idoneo a far comprendere in quali termini si sia eventualmente atteggiato un effettivo pregiudizio.
12 Ne consegue che la domanda riconvenzionale va rigettata perché non provata.
In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
IV.- Il comportamento processuale tenuto da parte opponente connotato dalla palese infon- datezza delle plurime ed eterogenee eccezioni sollevate e dalla manifesta inconsistenza delle proprie difese, in uno alla mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del
13.7.2018, cha ha determinato un inutile allungamento dei tempi processuali, integra un abuso quanto meno colposo degli strumenti difensivi e deve essere pertanto sanzionato, d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c.
La quantificazione equitativa del risarcimento conseguente deve, per un verso, tenere conto del “peso” non particolarmente rilevante delle richieste abusive nell'economia complessiva della controversia e, per altro verso, mantenere una ragionevole proporzionalità con il valore economico effettivo della lite. Pare equo, pertanto, contenere la condanna nella somma pari alla metà delle spe- se di lite, come liquidate in dispositivo.
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi – in assenza di nota spese – d'ufficio ai sensi del
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000,00, applicando i valori medi.
VI.- Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, si pongono – nei rapporti tra le parti
– definitivamente a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. n. 650/2017 emesso dal
Tribunale di Foggia in data 10.3.2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata da;
Parte_1
3) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 2.538,50, a titolo di lite temeraria ex art. 96, ult. co. c.p.c.;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida nella somma di € 5.077 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
13 5) PONE le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte opponente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Foggia, 4.6.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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