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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 24.09.2025 la seguente
SENTENZA dando lettura e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 12102 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. LEONARDO DI PINTO;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2023 , premesso di essere titolare di pensione di Parte_1 invalidità civile n. 07616449, ha proposto azione di accertamento negativo dell'indebito di cui l' gli aveva CP_1 chiesto la restituzione con le note del 16.02.2021 e del 29.09.2021, per l'importo finale di euro 10.741,82, indebito rinveniente dalla revoca per motivi reddituali della prestazione assistenziale in godimento per il periodo dall'1.06.2018 al 31.03.2021.
Deduceva il ricorrente, innanzitutto, la genericità delle note con cui l' domandava la restituzione delle CP_2 somme, dal momento che non esplicitavano le ragioni dell' asserito indebito;
evidenziava che, da parte sua, la percezione era avvenuta in assoluta buona fede e di essere stato sempre in possesso dei requisiti, reddituale e sanitario, per percepire la pensione di invalidità; che, in ogni caso, tutti i dati necessari alla erogazione della prestazione erano a conoscenza dell'Istituto a cui, eventualmente, doveva essere imputato l'errore; che, in ogni caso, trattandosi di indebito assistenziale, la ripetizione era ammissibile solo successivamente alla data del provvedimento amministrativo, a meno che l'erogazione non fosse addebitabile all'assistito il quale avesse percepito dolosamente gli importi non dovuti;
sicché, in conclusione, alcuna somma era dovuta da esso ricorrente all' per i titoli di cui alle citate note. CP_1
Resisteva l' deducendo che, come si evinceva dalle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni 2018, CP_2
2019, 2020 e 2021, i redditi percepiti dal ricorrente superavano i limiti previsti per la erogazione della prestazione assistenziale, ragione per cui l' aveva proceduto al recupero. CP_2 1 Alla udienza del 24.09.2025 la causa è stata discussa e decisa.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
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La domanda è fondata.
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Occorre premettere che l'indebito per cui è causa ha una indubbia natura assistenziale.
Pure va detto che il superamento, per il periodo dall'1.6.2018 al 31.3.2021, del limite reddituale previsto dal legislatore per l'erogazione della pensione di invalidità civile, rinviene - e la circostanza è incontestata – dalla inclusione degli importi riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni per cui è causa, ai righi RB10
(redditi da fabbricati), in quanto gli stessi - secondo la tesi dell' - concorrono pienamente alla CP_1 determinazione del reddito utile ai fini della individuazione del tetto oltre il quale la prestazione in godimento non sarebbe più erogabile.
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In particolare, la giurisprudenza di legittimità, esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta ad affermare che:
1) l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme;
in particolare, mentre in tema di indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2,
L. n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1.10.2015, n. 19638; Cass.
17.04.2014, n. 8970; Cass. 23.01.2008, n. 1446; Cass. 28.03.2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, convertito nella L. n. 291 del 198; la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52
L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale CP_2 annuale ex comma 2 dell'art. 13, non è applicabile all'indebito assistenziale, essendo tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass. n. 31373 del 2019), dirette a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della disposizione introdotta dal legislatore del 1989, avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili di interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008;
Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019,
Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018);
2 2) può esservi ripetibilità solamente ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.08.2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
3) in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento CP_1 in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto superamento dei limiti reddituali (in senso conforme, la più risalente Cass. civ., sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale, in una fattispecie di indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta);
4) il dolo dell'accipiens non sarebbe configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi, con la conseguenza che se un soggetto che percepisce ad es. una pensione d'invalidità civile è in regola con la puntuale trasmissione dei propri dati reddituali - modello
730 o modello Unico -, non si configura alcun dolo idoneo ad escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale ricevuta;
in una tale situazione, l' non potrebbe richiedere la restituzione delle somme che, CP_1 prima del provvedimento che accerta il superamento della soglia reddituale, erano state erogate al beneficiario a titolo di pensione d'invalidità civile.
La Suprema Corte ha, da ultimo, con sentenza del 30.06.2020 n. 13223 (di conferma peraltro della statuizione emessa dalla Corte di Appello di Bari), affermato che < generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' Controparte_3 già conosce o ha l'onere di conoscere>>.
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Orbene, ai fini dell'accoglimento della domanda ed, in particolare ad escludere un qualsivoglia dolo del ricorrente, valgono le seguenti, assorbenti, considerazione peraltro già affermate dalla locale Corte di appello
(sent. n. 440 del 2025), le cui motivazioni, che di seguito si riportano, questo giudice condivide.
Premesso che anche nella specie, come peraltro già si è detto, la desumibilità dei redditi superiori cui afferisce l'indebito in contestazione rinviene dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente alla Agenzia delle Entrate,
3 conoscibili dall' attraverso l'accesso al Casellario dell'Assistenza, deve escludersi la legittima ripetibilità CP_1 dell'indebito stesso.
E, invero, nessun obbligo di restituzione può configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi siano perciò conoscibili dall' , al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art.42, CP_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art.15, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art.13, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del <Casellario CP_1 dell'Assistenza>> “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art.13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non CP_1 sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”.
La norma (che ha modificato il D.L. n. 207 del 2008, art.35, convertito dalla L. n. 14 del 2009 ed ha introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L.
30 dicembre 1991, n. 412, art.13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
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In conclusione al percipiente non addebitarsi alcuna omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione, dati che l' conosceva ovvero aveva l'onere di conoscere. CP_1
Ne consegue l'accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta dal Pt_1
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' , con Parte_1 CP_1
4 ricorso depositato il 30/10/2023, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto all l'importo di euro 10.741,82, di cui alla CP_1 nota dell'Istituto del 29.09.2021;
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che liquida in euro 1.700,00, oltre CP_1 accessori di legge e di tariffa.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, in data 24/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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