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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 18/02/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2239 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di FU 4 CP_1 Persona_1
Oggi 18/02/2025 10.2930 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 6.12.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del
DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da parte attrice nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice con l'avv. SMAILA CORRADO, ha concluso e discusso Parte_1
la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 7.2.25 e come da note scritte di udienza del 10.2.25 qui richiamate per relationem; parte convenuta, FU +4 , già contumace, nessuno è CP_1 Persona_1
comparso;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F. Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2239/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SMAILA CORRADO,
ATTORE
Contro
FU , Controparte_2 Per_1
FU Controparte_3 Per_1
FU Controparte_4 Per_1
FU
[...] CP_5 Per_1
FU Controparte_6 Per_1
CONVENUTI contumaci
In punto a Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice ha concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
osserva:
Con atto di citazione, regolarmente notificato ex art. 150 c.p.c. mediante notificazione per pubblici proclami (giusto decreto del Presidente di questo Tribunale del 23.2.24, deposito nella casa Comunale e pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 16.3.24) parte attrice, ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i convenuti indicati in epigrafe, affinché venisse dichiarato, in favore di essa, l'acquisto per intervenuta usucapione della proprietà dell'appezzamento di terra sito a Villafranca di Verona, in via Molini e censito al Catasto
Terreni del predetto Comune al Foglio 52, particella 152.
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024 In particolare, l'attore assumeva di essere nel possesso pubblico, pacifico, continuato ed esclusivo del predetto terreno da oltre 20 anni e, su tali presupposti, chiedeva la relativa pronuncia di acquisto a titolo originario.
Nessuno dei convenuti, intestatari catastali dell'immobile indicato in domanda, pur ritualmente citati ex art. 150 c.p.c., si è costituito in giudizio, di che ne è stata dichiarata la contumacia con decreto del 3.6.24.
All' udienza del 25.7.24 venivano assunte le determinazioni istruttorie e all'udienza del
20.11.24 venivano assunte le testimonianze dei testi ammessi (testi , Testimone_1
e ) e - ritenuta la causa matura per la Testimone_2 Testimone_3
decisione - veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza odierna da tenersi nelle forme della trattazione scritta.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria (cfr. documentazione prodotta da parte attrice e assunzione dei testi indicati) è emerso che l'appezzamento di terreno per cui è causa compiutamente identificato - anche quanto alla consistenza, ai confini e alla destinazione urbanistica - nella perizia asseverata dal Geom. depositata il 25.10.24 e nella Persona_2
documentazione ad essa allegata, è stato posseduto ininterrottamente da oltre vent'anni a tutt'oggi dall'odierna parte attrice, senza l'opposizione di alcuno.
In particolare sono risultate circostanze acquisite agli atti che l'attore, , da Parte_1 oltre vent'anni, abbia effettivamente esercitato sull'immobile sito a Villafranca di Verona
(VR) in Via Molini, e censito al catasto terreni del predetto Comune al foglio 52 particella
152, un possesso esclusivo, pubblico, pacifico, ininterrotto, utilizzando il detto terreno uti dominus e considerando pubblicamente tale bene come proprio, avendo, in particolare, provveduto da oltre vent'anni a delimitarlo con una recinzione, chiusa da un cancello di cui lo stesso ha sempre avuto le chiavi e ad utilizzarlo come parcheggio della propria autovettura, avendo inoltre provveduto ad illuminarlo con un impianto elettrico da egli realizzato e con utenze dallo stesso pagate.
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024 Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983).
In conclusione - sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti - la domanda attorea va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c..
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti, rimasti contumaci, non si sono opposti alla domanda, sussistono giusti motivi per nulla disporre al riguardo.
P.Q.M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. R.G.
4957/21 ogni contraria istanza, difesa o eccezione disattesa o assorbita;
1. accerta e dichiara a favore di parte attrice, , l'acquisto per Parte_1
usucapione della piena proprietà dell'appezzamento di terra sito in Villafranca di
Verona e distinto al Catasto Terreni del predetto Comune, al foglio 52, part. 152
(compiutamente identificato nella perizia allegata al deposito di parte attrice del
25.10.24 a firma del geom. e nei relativi allegati qui richiamata Persona_2
per relationem);
2. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza;
3. nulla sulle spese
Così deciso in Verona il 18.2.25.
Si comunichi
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 18/02/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2239 / 2024 promosso da Parte_1
nei confronti di FU 4 CP_1 Persona_1
Oggi 18/02/2025 10.2930 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio decreto del 6.12.24 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del
DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da parte attrice nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice con l'avv. SMAILA CORRADO, ha concluso e discusso Parte_1
la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 7.2.25 e come da note scritte di udienza del 10.2.25 qui richiamate per relationem; parte convenuta, FU +4 , già contumace, nessuno è CP_1 Persona_1
comparso;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F. Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2239/2024 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SMAILA CORRADO,
ATTORE
Contro
FU , Controparte_2 Per_1
FU Controparte_3 Per_1
FU Controparte_4 Per_1
FU
[...] CP_5 Per_1
FU Controparte_6 Per_1
CONVENUTI contumaci
In punto a Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte attrice ha concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
osserva:
Con atto di citazione, regolarmente notificato ex art. 150 c.p.c. mediante notificazione per pubblici proclami (giusto decreto del Presidente di questo Tribunale del 23.2.24, deposito nella casa Comunale e pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 16.3.24) parte attrice, ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i convenuti indicati in epigrafe, affinché venisse dichiarato, in favore di essa, l'acquisto per intervenuta usucapione della proprietà dell'appezzamento di terra sito a Villafranca di Verona, in via Molini e censito al Catasto
Terreni del predetto Comune al Foglio 52, particella 152.
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024 In particolare, l'attore assumeva di essere nel possesso pubblico, pacifico, continuato ed esclusivo del predetto terreno da oltre 20 anni e, su tali presupposti, chiedeva la relativa pronuncia di acquisto a titolo originario.
Nessuno dei convenuti, intestatari catastali dell'immobile indicato in domanda, pur ritualmente citati ex art. 150 c.p.c., si è costituito in giudizio, di che ne è stata dichiarata la contumacia con decreto del 3.6.24.
All' udienza del 25.7.24 venivano assunte le determinazioni istruttorie e all'udienza del
20.11.24 venivano assunte le testimonianze dei testi ammessi (testi , Testimone_1
e ) e - ritenuta la causa matura per la Testimone_2 Testimone_3
decisione - veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza odierna da tenersi nelle forme della trattazione scritta.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria (cfr. documentazione prodotta da parte attrice e assunzione dei testi indicati) è emerso che l'appezzamento di terreno per cui è causa compiutamente identificato - anche quanto alla consistenza, ai confini e alla destinazione urbanistica - nella perizia asseverata dal Geom. depositata il 25.10.24 e nella Persona_2
documentazione ad essa allegata, è stato posseduto ininterrottamente da oltre vent'anni a tutt'oggi dall'odierna parte attrice, senza l'opposizione di alcuno.
In particolare sono risultate circostanze acquisite agli atti che l'attore, , da Parte_1 oltre vent'anni, abbia effettivamente esercitato sull'immobile sito a Villafranca di Verona
(VR) in Via Molini, e censito al catasto terreni del predetto Comune al foglio 52 particella
152, un possesso esclusivo, pubblico, pacifico, ininterrotto, utilizzando il detto terreno uti dominus e considerando pubblicamente tale bene come proprio, avendo, in particolare, provveduto da oltre vent'anni a delimitarlo con una recinzione, chiusa da un cancello di cui lo stesso ha sempre avuto le chiavi e ad utilizzarlo come parcheggio della propria autovettura, avendo inoltre provveduto ad illuminarlo con un impianto elettrico da egli realizzato e con utenze dallo stesso pagate.
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024 Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983).
In conclusione - sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti - la domanda attorea va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c..
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti, rimasti contumaci, non si sono opposti alla domanda, sussistono giusti motivi per nulla disporre al riguardo.
P.Q.M.
Il tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. R.G.
4957/21 ogni contraria istanza, difesa o eccezione disattesa o assorbita;
1. accerta e dichiara a favore di parte attrice, , l'acquisto per Parte_1
usucapione della piena proprietà dell'appezzamento di terra sito in Villafranca di
Verona e distinto al Catasto Terreni del predetto Comune, al foglio 52, part. 152
(compiutamente identificato nella perizia allegata al deposito di parte attrice del
25.10.24 a firma del geom. e nei relativi allegati qui richiamata Persona_2
per relationem);
2. ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza;
3. nulla sulle spese
Così deciso in Verona il 18.2.25.
Si comunichi
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 2239/2024