Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1598/2020 promossa da:
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ermene- Parte_1 C.F._1
gildo Andrini (Pec: ) ed elettivamente domicilia- Email_1
to presso il suo studio in Ravenna, Via Teodorico, 7, Int. 4;
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Proni (c.f. ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Ravenna, Via della Lirica n. 49;
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Gemma Ghiselli (Pec: ) ed elettivamente domici- Email_2
liato presso il suo studio sito in Voltana-Lugo (RA) via Margotta n. 5;
E NEI CONFRONTI DI
bara Ravaioli (Pec: ed elettivamente domiciliato Email_3
presso il suo studio sito in Imola, Via Cavour n. 94;
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_2
Mauro Brighi (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
sito in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 34;
E NEI CONFRONTI DI
[.. (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. FI AF (Pec: CP_5 P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_4
Bologna, Via Santo Stefano n. 11;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proprietario di un edificio ad uso abitativo sito in località Voltana del Parte_1
Comune di Lugo (RA), Via Nino Bixio n. 21, ha promosso il presente giudizio nei confronti della società (impresa appaltatrice dei lavori di Controparte_1
costruzione del predetto fabbricato, iniziati nel febbraio del 2010 e ultimati nel maggio del
2011), del geom. (progettista architettonico e direttore dei lavori architet- Controparte_2
e dell'ing. (progettista strutturale e direttore dei lavori strutturali), CP_6 Controparte_3 lamentando l'esistenza di gravi difetti del fabbricato, manifestatisi fin dal giugno del 2011
(quando l'impresa era ancora in cantiere) e aggravatisi dal febbraio del 2012, e invocando in relazione a tali difetti la responsabilità di tutti i convenuti, con la conseguente tutela risarcito- ria.
2. Il fondamento di tale responsabilità veniva individuato dall'attore nell'inadempimento dell'impegno assunto dall'impresa e dai due tecnici con una scrittura sottoscritta in data
4/10/2011, con la quale i convenuti si obbligavano (secondo la ricostruzione attorea) a emendare l'opera, sia per i difetti allo stato visibili che per quelli futuri.
3. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, oltre a contestare con varie argomentazioni la fondatezza della domanda attorea, proponevano a loro volta domande riconvenzionali dirette ad ottenere il pagamento di residui corrispettivi e compensi professionali asseritamente do- vuti per le proprie prestazioni.
4. La società ed il geom. inoltre provvedevano alla chiamata in causa delle CP_1 CP_2 compagnie presso le quali erano assicurati per la responsabilità civile verso terzi all'epoca dei fatti oggetto di causa (rispettivamente e , al CP_5 Controparte_4
fine di essere tenuti indenni dalle conseguenze di un eventuale accoglimento della domanda attorea nei loro confronti.
5. Si costituivano entrambe le chiamate in causa, contestando sia la responsabilità dei loro assi- curati, sia l'operatività delle polizze assicurative poste a fondamento delle domande di ga- ranzia proposte dai medesimi.
6. Disposta ed espletata ctu, con sentenza n. 296/2020 il Tribunale di Ravenna, con la motiva- zione di seguito sintetizzata, rigettava le domande attoree e la domanda riconvenzionale avanzata dal;
accoglieva integralmente la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_3
convenuta società e parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata dal . CP_2
7. Il Tribunale accertava l'avvenuta sottoscrizione in data 4 ottobre 2011 di una scrittura privata tra l'ing. , il geom. e (legale rappresentante della Parte_1 CP_3 CP_2 CP_1 società appaltatrice) nella quale si dava atto, da parte dei tre convenuti, dell'avvenuta forma- zione di fessure nelle pareti e veniva contestualmente assunto dagli stessi convenuti, al solo fine di evitare un contenzioso giudiziario, un preciso impegno ad intervenire in caso di ag- gravamento del fenomeno nei successivi cinque anni.
Riteneva che l'obbligazione nascente da tale scrittura fosse da qualificarsi come autonoma obbligazione di garanzia e che coprisse solo l'eventuale formazione di ulteriori fessure nelle pareti, a causa di ritiri o cedimenti, nei cinque anni successivi al 4 ottobre 2011.
8. Dalle risultanze della CTU emergeva come il quadro fessurativo del fabbricato fosse sostan- zialmente stabile e, pertanto, il Tribunale riteneva che nessun inadempimento all'obbligazione assunta con tale scrittura potesse imputarsi ai convenuti.
9. Il Tribunale riteneva, inoltre, che nessun impegno fosse stato assunto dai convenuti con la scrittura del 4/10/2011 relativamente alle lesioni murarie già esistenti al momento della sua sottoscrizione e che non potesse sostenersi che detta scrittura contenesse un riconoscimento di tali lesioni come manifestazioni di vizi o difformità dell'opera, poiché nel documento i convenuti si limitavano a dare atto dell'avvenuta formazione di fessure sulle murature, preci- sando che le cause del fenomeno potevano essere molteplici.
10. Il Tribunale, dunque, escludeva che dall'impegno assunto dai convenuti in data 4 ottobre 2011 fosse sorto, in favore del committente, con riferimento al quadro fessurativo preesisten- te, un autonomo diritto di garanzia svincolato dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.; ciò anche in considerazione dell'evidente valore transattivo dell'accordo raggiunto con la scrittura in questione, in virtù del quale, al fine di evitare liti giudiziarie, i convenuti avevano assunto un onere economico per le eventuali lesioni murarie future in cambio della rinuncia dell'attore ad invocare garanzie e/o responsabilità per quelle già esistenti.
11. Ad abundantiam, il Tribunale osservava che risultavano comunque maturate la decadenza e la prescrizione previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c. e che, pertanto, la domanda attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento nemmeno nell'ipotesi in cui la stessa fosse stata fondata sugli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. anziché sulla garanzia convenzionale di cui alla scrittura privata.
12. In merito alla domanda riconvenzionale espletata da diretta ad ottenere il Controparte_1 pagamento della somma di € 18.560, oltre a interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dell'opera oggetto del contratto di appalto, il Tribunale riteneva che la stessa andasse accolta in quanto: da un lato, come rilevato dal C.T.U., nessuna responsabilità poteva essere ravvisa- ta in capo all'impresa appaltatrice in ordine ai riscontrati difetti dell'immobile, e quindi nes- sun inadempimento contrattuale poteva esserle addebitato ai fini di cui all'art. 1460 c.c.; dall'altro, il non aveva mai contestato la contabilità finale dei lavori da lui stesso Parte_1 sottoscritta e prodotta (docc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione), dalla quale si ricavava che l'impresa, al netto degli acconti già ricevuti, era ancora creditrice della somma di €
16.500,00 più I.V.A. al 4%, oltre a € 1.400,00 per I.V.A. al 4% sull'originaria caparra, per un totale di € 18.56.
13. In merito alla domanda riconvenzionale avanzata da , diretta ad ottenere il pagamen- CP_3 to della somma di € 9.800, a titolo di saldo del compenso relativo all'attività professionale da lui svolta nell'interesse del (redazione del progetto strutturale e direzione dei la- Parte_1
vori), il Tribunale riteneva che, sulla base di quanto emerso dalla consulenza tecnica, Casa- dio fosse da reputarsi inadempiente e che, pertanto, non avesse diritto ad alcun compenso.
14. Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata da , il Controparte_2
Tribunale reputava che valessero considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione alla domanda avanzata da , ma, stante la minore gravità della colpa professionale e delle CP_3
relative conseguenze, riteneva giustificata solo una congrua riduzione del compenso, che quantificava in euro 10.000, oltre accessori di legge, invece che nella misura richiesta (€
33.117,91). 15. Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ravenna proponeva appello Parte_2
[...]
16. Con il primo motivo di appello, l'appellante deduceva l'erronea interpretazione, da parte del
Tribunale, della scrittura del 4 ottobre 2011. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la scrittura privata facesse sorgere un obbligo di intervento a carico degli odierni appellati solo per le fessure nuove che si fossero potute manifestare dopo la data del 4 ottobre. La scrittura, infatti, prevedeva l'obbligo di eliminare i vizi e i difetti già manifestatisi nonché quelli futuri, con una differenziazione: per le fessure di misura fino a 0,49 mm era prevista discrezionalità in merito alla decisione di intervenire;
per le fessure di misura superiore, l'obbligatorietà dell'intervento era automatica.
17. Col secondo motivo di appello, l'appellante deduceva l'erronea valutazione delle risultanze della CTU da parte del Tribunale. Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il
CTU non avesse riscontrato alcun aggravamento nel quadro fessurativo del fabbricato, in quanto il CTU aveva affermato che il movimento del terreno al di sotto del fabbricato era ancora instabile e che le crepe e le fessurazioni erano in costante evoluzione.
18. L'appellante così formulava le proprie conclusioni:“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appel- lo di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, in via pre- liminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sen- si e per gli effetti degli articoli 351 e 283 c.p.c. in considerazione del danno grave e irrepa- rabile derivante dall'esecuzione della medesima per le ragioni esposte in parte narrativa;
nel merito, in totale riforma della sentenza appellata n. 296/2020 pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in persona del giudice, dott. Massimo Vicini, in data 19 marzo 2020, pubblicata il 23 aprile 2020, non notificata, nella causa civile di primo grado rubricata al n- 3618/2015
R.G. dichiarare tenuti e per l'effetto condannare, in solido tra loro, gli appellati al risarcimento dei danni a favore del sig. a causa dell'inadempimento del contratto sot- Parte_1
toscritto il 4 ottobre 2011, danni corrispondenti al costo delle opere necessarie al ripristino
e alla totale e definitiva eliminazione delle lesioni strutturali e non dell'immobile oggetto del contratto di appalto, nella misura emersa all'esito dell'espletata istruttoria, oltre ai danni patrimoniali conseguenti al mancato utilizzo dell'immobile per tutto il tempo necessario per
l'esecuzione delle opere necessarie, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo;
condannare pertanto, in solido tra loro, gli odierni appellati al risarci- mento in favore del sig. dell'importo di euro 400.000,00 oltre IVA, o di Parte_1
quella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, somma, in ogni caso, da rivalutarsi secondo indici ISTAT e maggiorarsi di interessi dalla data della domanda al dì del saldo effettivo;
in subordine condannare in solido tra loro, gli odierni appellati al ri- sarcimento in favore del sig. dell'importo di euro 306.557,00 oltre IVA di Parte_1 legge, o di quella diversa somma maggiore o minore, anche in base all'errore di calcolo commesso dal C.T.U. nella sommatoria delle singole voci di danno, somma, in ogni caso, da rivalutarsi secondo indici ISTAT e maggiorarsi di interessi dalla data della domanda al dì del saldo effettivo;
in ogni caso condannare inoltre, gli appellati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali ex artt. 1218 e 2059 c.c., subiti dall'attore in conseguenza della lesione del diritto fondamentale all'abitazione, nella misura di euro 25,00 al dì per ogni giorno di limitazione del diritto costituzionalmente garantito da novembre 2011 al momento del deposito della sentenza o in quella somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, ol- tre interessi e rivalutazione;
condannare in solido tra loro, gli appellati, all'integrale rifu- sione delle spese di lite sostenute dal sig. relativamente ad entrambi i Parte_1
gradi di giudizio, nonché alla rifusione delle spese relative alla C.T.U. e agli esami di labo- ratorio e agli accertamenti esperiti, al fine di individuare le cause dei vizi e dei difetti, e le spese sostenute dal sig. per il proprio C.T.P., arch. ” Parte_1 Persona_1
19. Resisteva che formulava appello incidentale, lamentando come il Controparte_2
CTU avesse erroneamente configurato una sua responsabilità relativamente ai vizi riscontrati nel fabbricato ed insistendo per l'integrale accoglimento della sua domanda.
20. Per la denegata ipotesi, poi, di rigetto dell'appello incidentale, domandava una de- CP_2
terminazione più equa del compenso a lui spettante rispetto a quella effettuata dal Tribunale, una più equa ripartizione delle quote di pagamento del compenso del CTU e una più equa de- terminazione delle spese di giudizio di primo grado.
21. Resisteva anche , che pure formulava appello incidentale, inistendo per Controparte_3
l'accoglimento della propria domanda e rilevando come il CTU avesse attribuito l'origine dei vizi del fabbricato a una reazione chimica non prevedibile del materiale impiegato per la realizzazione della sottofondazione. Come conseguenza dell'accoglimento dell'appello inci- dentale, domandava anche la riforma del capo della sentenza relativo alla compen- CP_3
sazione delle spese nonché di quello relativo alla condanna di al pagamento di 1/3 CP_3
del compenso spettante al CTU.
22. Resisteva anche la , che formulava appello inci- Controparte_1
dentale per la riforma del capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, in quanto ritenute inferiori a quelle previste dal D.M. n. 55/2014.
23. La società così formulava le conclusioni: Controparte_1 Controparte_1 CP_1 “Voglia la Corte di Appello adita, Voglia il Giudice adito,
- in via istruttoria, per mero tuziorismo difensivo, si reiterano le istanze istruttorie non am- messe nel corso del procedimento e, più precisamente, previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli descritti al paragrafo n. 8 del presente atto:
- nel merito del procedimento, rigettare l'appello avverso la sentenza n. 296/2020 del Tribu- nale di Ravenna dal sig. per i motivi espressi nel presente nonché per Parte_1
quanto già dedotto ed esposto nel corso del giudizio di primo grado;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 296/2020 del
Tribunale di Ravenna, liquidare le spese di causa in favore della società Controparte_7
conformi al D.M. 55/2014;
[...]
- in via subordinata, nel denegato caso di accertamento della sussistenza di vizi e difetti, re- spingere la domanda proposta nei confronti dell'impresa ritenuta la carenza di CP_1 responsabilità in capo all'appaltatore;
- in ulteriore via subordinata, nel denegato caso di accertamento della sussistenza di vizi e difetti e di responsabilità in capo all'impresa convenuta, previo accertamento delle quote di responsabilità da attribuire ai singoli convenuti nonché l'operatività della polizza assicura- tiva in atti, dichiarare tenuta e di per ciò condannare, la compagnia assicuratrice
[...]
, con sede in Trieste (TS), via Ugo Irneri, n. 1, codice fi- Controparte_8
scale e partita IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore, a te- P.IVA_3
nere indenne e mallevare la da ogni somma e/o conseguenza finanziaria negativa CP_1 che l'eventuale e denegato accoglimento della domanda attorea possa arrecare alla conve- nuta;
Con vittoria di lite ed integrale rifusione dei costi e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
24. Si costituiva nel presente giudizio di appello che formulava Controparte_4
le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis e previa le occorrende de- claratorie, rigettare ogni domanda formulata nei confronti di in Controparte_4
quanto prescritte e, comunque, infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di parte appellante e della domanda di manleva ex adverso formulata dall'ass.to, si chiede la graduazione delle responsabilità eventualmente addebitabili al Geom. ; conseguentemente Controparte_2 si chiede che venga dichiarata tenuta la società a tenere inden- Controparte_4
ne il proprio assicurato, Geom. , nei soli limiti (massima- Controparte_2
le/franchigie/scoperti/limitazioni di garanzia) indicati nella polizza n. 511/70234731/1 e in relazione alla sola quota di responsabilità addebitabile al proprio assicurato.
Vinte, in ogni modo le spese di lite (comprese le spese di resistenza e spese di giudizio, da addebitare a parte convenuta).”
25. Si costituiva nel presente giudizio di appello che formulava le seguenti con- CP_5
clusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis:
- in via preliminare di rito, rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, per le causali dedotte;
- in via principale, rigettare l'appello principale proposto ex adverso, siccome infondato e, comunque, confermare la sentenza di 1° grado n. 296/2020, pronunciata dal Tribunale di
Ravenna, dichiarando, in ogni caso, inammissibili, per le causali dedotte, le domande nuove proposte dall'appellante.
- in via subordinata, accertare e dichiarare prescritto il diritto alla garanzia assicurativa di cui alla polizza R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) n. 708532495, perfezionata il
17/10/2008 tra l' e la convenuta " "; CP_5 Controparte_1
- in via di ulteriore subordine, rigettare, per le causali dedotte, la domanda di manleva pro- posta dalla “ ” nei confronti dell' , sic- Controparte_1 CP_5
come infondata e, comunque, per l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla pre- detta polizza n. 708532495;
- In via ulteriormente subordinata, respingere, per le causali dedotte, ogni domanda da
Cont chiunque proposta nei confronti della convenuta “ e Controparte_1
[...
”, siccome infondata e non provata;
- In via di estremo subordine, condannare l' a tenere indenne l'appellata “ CP_5 [...]
” nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza di Controparte_1
cui al predetto contratto di assicurazione inter partes n. 708532495 -massimali, franchigie e scoperti compresi- e, comunque, per la sola quota di responsabilità posta a carico della
[...]
CP_1
In tutti i casi: spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio. Inoltre, accertata, per le causali dedotte, la responsabilità dell'appellante ex art. 96 cpc, liquidare in via equitativa all CP_5
i danni dalla stessa subiti.”
26. Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 6.2.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclu- sionali e memorie di replica.
27. L'appello principale è infondato.
28. Infondato è, anzitutto, il primo motivo di appello.
Con la scrittura privata datata 4 ottobre 2011 la società appaltatrice, il direttore dei lavori strutturali e quello dei lavori architettonici si impegnavano “al ripristino a proprie spese di eventuali ulteriori fessure dovute a cedimenti o ritiri che si dovessero manifestare sulle pare- ti per i prossimi cinque anni”, dando atto dell'esistenza di fessure e specificando di non co- noscerne l'origine.Il tenore letterale dell'atto non lascia spazio a dubbi interpretativi: le parti indicate si impegnavano per il ripristino delle fessure ulteriori, non di quelle già presenti di cui non assumevano nemmeno la paternità. Quanto successivamente specificato riguardo alla cadenza con la quale verificare lo stato delle fessure è da ritenersi parimenti riferito alle
“eventuali ulteriori fessure” immediatamente prima evocate.
Merita di essere condivisa l'interpretazione della scrittura effettuata dal Tribunale, il quale ne ha valorizzato l'intento transattivo ravvisabile nell'assunzione dell'obbligo, da parte dei con- venuti, di ripristino delle eventuali ulteriori fessure in cambio della rinuncia, da parte del committente, a far valere eventuali pretese circa le fessure esistenti.
29. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Il Ctu, con riferimento alle fessurazioni, ha evidenziato come le stesse fossero “sostanzial- mente stabilizzate e soggette a fluttuazioni termiche” (cfr. pag. 53 della relazione). Il Ctu ha, poi, sottolineato che le variazioni di ampiezza delle principali fessure erano del tutto compa- tibili con gli effetti prodotti dalle mere variazioni termiche.
30. Inoltre, il Ctu ha affermato “non sono state rinvenute nuove fessure aventi ampiezza superio- re a 0,5 mm” (pag. 90) e solo con riferimento a tali fessure si ravvisava un obbligo di inter- venire in automatico per le parti sottoscriventi la scrittura privata.
31. Da quanto innanzi esposto, discende il rigetto dell'appello principale.
32. L'appello incidentale presentato da è infondato. Controparte_2
Come esaustivamente spiegato dal Consulente tecnico incaricato dal Tribunale, è il direttore dei lavori architettonici che “è tenuto ad accertarsi delle condizioni al contorno del terreno sul quale verranno realizzati i marciapiedi, i corselli e le sistemazioni a verde” (cfr. pag. 85 della relazione).
Non può cogliere nel segno quanto dedotto dall'appellante incidentale circa la propria in- competenza.
La Suprema Corte afferma, a riguardo, che: “In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corret- ta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti te- nuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera
l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.” (Cass. Civ. Sent.
n. 3249/2024).
Il direttore dei lavori architettonici ha l'obbligo di controllare che la realizzazione delle opere architettoniche avvenga a regola d'arte, senza difetti costruttivi e, pertanto, è suo precipuo dovere verificare che le condizioni del terreno su cui verranno edificate le opere architettoni- che siano idonee affinché le opere ivi costruite siano esenti da vizi.
Appare, altresì, equa a questa Corte la quota di compenso riconosciuta a dal Tribu- CP_2
nale, proprio in ragione della minor gravità della colpa professionale dello stesso e delle rela- tive conseguenze, rispetto, invece, all'operato del collega , al quale nulla è stato ri- CP_3
conosciuto.
Del pari, appare equa la decisione del Tribunale di porre un terzo del compenso spettante al
Ctu a carico di , dato che la consulenza tecnica si è svolta al fine di valutare le re- CP_2
sponsabilità delle tre parti , e società e CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_1
. CP_1
Per tali ragioni, l'appello incidentale di va rigettato. Controparte_2
33. L'appello incidentale formulato da è infondato. Controparte_3
Infatti, se, da un lato, corrisponde al vero quanto da lui osservato in merito a quanto riscon- trato dal Consulente tecnico relativamente al comportamento “inusuale ed inaspettato” del materiale di sottofondo, dall'altro, la sua responsabilità deve comunque ravvisarsi nel caso di specie in quanto egli, nel momento in cui gli era stata segnalata dalla ditta appaltatrice l'inadeguatezza del materiale di sottofondo, ha provveduto ad ordinare la rimozione del ma- teriale solo nella parte sottostante al fabbricato. La sua condotta negligente è consistita nella mancata decisione di rimuovere tutto il materiale presente una volta reso edotto, grazie alla segnalazione dell'appaltatrice, dell'inidoneità del materiale di sottofondo. Egli, pertanto, non può invocare a proprio favore, per andare esente da responsabilità, l'imprevedibilità del comportamento del materiale, in quanto, nel caso in oggetto, la decisione di far rimuovere il materiale era proprio dovuta all'accertata inidoneità dello stesso, il quale si presentava “mol- le e non sufficientemente compatto”. Una volta riscontrati i difetti del materiale, esso andava rimosso tutto e non solo nella parte sottostante il fabbricato in quanto il direttore dei lavori strutturali, come correttamente evidenziato dal Ctu, “è tenuto a verificare anche le condizio- ni al contorno del terreno sul quale verrà ad edificare il fabbricato”, essendo tenuto a “veri- ficare tutti gli aspetti e le eventuali conseguenze che possono causare gli elementi prossimi al fabbricato e non solo sottostanti ad esso”.
34. L'appello incidentale formulato da va, pertanto, rigettato. CP_3
35. L'appello incidentale formulato dalla società è in- Controparte_1
fondato.
L'appellante incidentale si duole della liquidazione delle spese effettuata dal Tribunale so- stenendone la non conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
In realtà, nessuna violazione di tali parametri si è nel caso di specie verificata.
Infatti, la liquidazione delle spese effettuata dal Tribunale è in linea rispetto allo scaglione di valore di riferimento della presente causa (indeterminabile) di bassa complessità. Nello spe- cifico, il Tribunale ha liquidato i valori medi di riferimento.
La nota spese prodotta, invece, dall'odierna appellante incidentale riporta un compenso maggiore in quanto il valore preso a riferimento dal legale della parte non è il valore inde- terminabile della presente causa, bensì un valore diverso.
Pertanto, l'appello incidentale va rigettato.
36. Stante la reciproca soccombenza nei rapporti tra l'appellante principale e gli appellanti inci- dentali, si dispone la compensazione integrale tra loro delle spese del presente grado.
Con riferimento, invece, alle spese del grado sostenute dalle compagnie assicurative, esse vanno poste a carico dell'appellante principale.
37. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ri- spettivi appelli.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1598/2020 R.G., così dispone:
-rigetta l'appello principale di Parte_1
-rigetta gli appelli incidentali di , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_1 CP_1
-dichiara compensate le spese nei rapporti tra l'appellante principale e gli appellanti incidentali;
-condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_5
grado liquidate in € 9.990,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nonché alla refusione in favore di delle spese del grado liquidate in € 9.990,00, Controparte_4
oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
, e Controparte_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Bologna nella camera del giorno 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina