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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 22 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 676/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Santangelo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Nicola Sole n. 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo
Donno ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Trani, al Lung. C.
Colombo n. 18, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 05.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di prestare attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta in qualità di operaio presso lo stabilimento industriale sito in Genzano di Lucania;
che parte datoriale applicava il CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e manufatti cementizi;
che si assentava dal lavoro a causa malattia dal 30.6.2023 al
26.7.2023; che, in data 04.07.2023, all'incirca alle ore 10,30, il ricorrente si trovava presso la sua residenza di Banzi quando accusava un lancinante dolore al ginocchio (cui nei giorni successivi veniva sottoposto ad intervento chirurgico) che gli impediva di camminare;
che, stante l'intensità del dolore, chiamava il di lui fratello e si faceva accompagnare presso lo studio del medico di famiglia, sito in Genzano di Lucania (comune distante da Banzi circa 10 Km) al fine di sottoporsi ad un controllo urgente da parte dello medico;
che ivi giungeva pochi minuti prima delle ore 11,00; che, verso le ore 11,20 veniva sottoposto a vista dal medico;
che alle ore 11,05 del medesimo giorno, in concomitanza con il controllo medico necessitato, presso il domicilio del ricorrente si recava un medico dell'INPS per sottoporlo a visita di controllo;
che il sanitario ne constatava l' assenza dal domicilio e depositava avviso nella cassetta delle lettere con cui ordinava al ricorrente di presentarsi a vista per controllo ambulatoriale il giorno 05.7.2023 presso l'INPS di Melfi;
che, in adempimento delle prescrizioni
INPS, il giorno 05.07.2023, il ricorrente si recava presso l'INPS di Melfi e si sottoponeva a controllo ambulatoriale all'esito del quale i sanitari, valutate le giustificazioni addotte in relazione all'assenza dal domicilio e dunque alla visita di controllo del 04.07.2023, riconoscevano giustificata la sua assenza dal domicilio ed alla visita di controllo del 04.07.2023; che, con successiva comunicazione datata 07.07.2023, l'INPS dava comunicazione ufficiale dell'esito del controllo ambulatoriale sia al lavoratore che alla azienda;
che nella comunicazione espressamente si leggeva: “Si fa seguito all'assenza a visita di controllo del 4.7.2023 per comunicarle che la documentazione da lei successivamente prodotta è stata ritenuta idonea a giustificare la assenza stessa”; che, ciò nonostante, la società datoriale, con lettera spedita in data
12.08.2023, quindi oltre un mese dopo, contestava al ricorrente ai sensi dell'art 7
2 L 300/1970 addebito disciplinare consistente “nella assenza ingiustificata alla visita medica di controllo dell'INPS avvenuta in data 04.07.2023 alle ore 11,05; che la lettera di contestazione disciplinare testualmente recitava: “Ci è pervenuto
l'esito della visita medica di controllo disposta dall'INPS su ns richiesta.
Orbene dal suddetto esito risulta che il giorno 4.7.2023 alle ore 11.05 lei è risultato assente alla visita medica del sanitario dell'INPS. Da quanto sopra descritto emerge chiaramente che lei nell'occasione ha palesemente trasgredito
a quanto previsto dall'art 33 del vigente CCNL. Pertanto, la invitiamo a fornire entro e non oltre gg 5 dalla data di ricezione della presente, ove lo ritenesse opportuno esaustive giustificazioni al fatto contestato”; che il ricorrente, con nota del 18.08.2023, forniva le dovute giustificazioni all'azienda, evidenziando che nella data del 4 7 2023 alle ore 11,05 si era recato presso il suo medico di famiglia con studio in Genzano di Lucania per farsi prescrivere specifico antidolorifico avvertendo forte dolore al ginocchio;
che nelle giustificazioni evidenziava altresì che tale assenza era stata ritenuta giustificata anche dai sanitari dell'INPS che lo avevano sottoposto a visita in data 05.07.2023; che parte datoriale non teneva conto delle giustificazioni fornite dal ricorrente nonché della valutazione (favorevole ) operata dall'INPS in ordine alla assenza del medesimo alla visita di controllo e con lettera datata 01.09.2023 applicava la sanzione di giorni due di sospensione, ossia la più grave delle sanzioni disciplinari conservative previste dal CCNL;
che il ricorrente, con nota PEC del
13.09.2023 a firma del difensore, contestava la palese infondatezza della sanzione applicata e ne chiedeva la revoca;
che parte datoriale non forniva alcun riscontro e, con nota del 22.01.2024, comunicava che la sanzione sarebbe stata applicata nei giorni 19.02.2024 e 20.2.2024, come poi effettivamente avveniva.
Deduceva in diritto: la insussistenza della violazione, per essere l'assenza dal domicilio nel giorno 04.07.2023 giustificata dall'INPS e per la sussistenza di un giustificato motivo, rappresentato dall'urgenza di accedere alle cure mediche non preventivamente programmabile, a causa dell'improvviso dolore al ginocchio che rendeva necessario l'assunzione con urgenza di farmaci;
la nullità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità.
3 Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare e dare atto – accertare per i motivi di cui in premessa la nullità/annullabilità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente dalla ditta Ditta Scianatico Laterizi s.r.l. con provvedimento lettera datata 1.9.2023 ed ivi impugnata;
di accertare e dare atto che la irreperibilità del ricorrente per la visita domiciliare del 4.7.2023 era da ritenersi giustificata;
che pertanto ingiusta ed illegittima è la sanzione disciplinare di gg 2 di sospensione applicata al ricorrente con provvedimento- lettera datata 1.9.2023 per l'effetto di annullare la sanzione disciplinare di gg 2 di sospensione applicata al ricorrente con provvedimento- lettera datata 1.9.2023, conseguentemente di accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione relativa alle due giornate di sospensione dal lavoro già scontate;
per l'effetto di condannare l'azienda al pagamento della retribuzione relativa alle due giornate di sospensione dal lavoro già scontate;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e domandava di accertare e dichiarare la legittimità del suo operato nei confronti del dipendente con conseguente integrale Parte_1 rigetto dell'avverso ricorso e delle conclusioni nello stesso formulate;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 22 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda di annullare la sanzione della sospensione per giorni due comminata con provvedimento del 01.09.2023 per
4 non avere preventivamente informato parte datoriale della necessità di assentarsi dalla propria abitazione negli orari prestabiliti per la visita fiscale di controllo.
Sul piano del riparto dell'onere probatorio in materia di sanzione disciplinare conservativa, la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ha statuito che: “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra
l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)” (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11153 del 17.08.2001).
Nel caso di specie, è incontestata la sussistenza del comportamento addebitato, ossia l'omessa comunicazione preventiva da parte del lavoratore dell'assenza dalla propria abitazione nelle fasce orarie prestabilite per la visita fiscale di controllo dello stato di malattia in cui versava, disposta dall'INPS su richiesta di parte datoriale, per il giorno 04 luglio 2023 alle ore 11,05.
Comportamento che, ritenuto integrante la violazione della norma di cui all'art. 33 del CCNL di settore (“… L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, o in quelle diverse fasce orarie che fossero stabilite da disposizioni legislative o amministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
5 Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 51 fatte comunque salve le comprovate cause di forza maggiore…”), ha determinato parte datoriale a comminare la sanzione della sospensione per giorni
2, in applicazione dell'art. 51 del CCNL di settore.
Avverso tale misura conservativa insorge il lavoratore deducendone: 1) la illegittimità, sulla base dell'assunto secondo cui: a) l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di preventiva comunicazione fosse dovuto ad una causa di forza maggiore, ravvisata nell'urgenza di recarsi dal proprio medico curante al fine di farsi prescrivere uno specifico antidolorifico a causa di un improvviso dolore al ginocchio;
b) la vincolatività della giustificazione dell'assenza nella giornata del 4 luglio 2023 da parte dell'INPS con provvedimento del 07.07.2023;
2) la sproporzionalità.
Le argomentazioni attoree non appaiono condivisibili.
In primo luogo, si osserva che, al di là delle mere affermazioni, il lavoratore non ha depositato agli atti il certificato del medico curante redatto nella giornata del
04 luglio 2023 che attesti quanto dedotto circa il dolore, anche improvviso, al ginocchio che avrebbe reso necessaria l'assunzione di specifici farmaci antidolorifici. Ne consegue che la dedotta causa di forza maggiore - la cui configurabilità appare anche dubbia nella ipotesi di improvviso dolore al ginocchio necessitante di una mera terapia antidolorifica – non risulta in alcun modo provata, da qui la legittimità dell'esercizio del potere disciplinare da parte della società convenuta e della conseguente sanzione conservativa.
Inoltre, alcun rilievo può riconoscersi alla determinazione dell'INPS, assunta con provvedimento del 07 luglio 2023, di ritenere giustificata l'assenza alla visita di controllo del 04 luglio 2024, a fronte dell'appurato inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio da parte del lavoratore,
6 obbligo che, per orientamento costante della Suprema Corte, assume una finalità diversa rispetto a quello gravante nei confronti dell'INPS (si veda, in parte motiva, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 64 del 04.01.2017 “… La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell'istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione…”).
In conclusione, la violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione dell'assenza nelle fasce di reperibilità; l'assenza di comprovate cause di forza maggiore, ossia di impedimenti assoluti che possano giustificare tale inadempimento, la irrilevanza della determinazione operata dall'
[...]
ai fini dell'appurato inadempimento dell'obbligo di comunicazione CP_2
preventiva dell'assenza dal domicilio, attesa la diversità sia dei rapporti - previdenziale e giuslavoristico - e sia della natura degli obblighi ad essi attinenti, rende la sanzione impugnata, oltre che legittima, immune da censure anche sul piano della proporzionalità, avuto riguardo al comportamento complessivamente assunto dal lavoratore, il quale, oltre a violare un obbligo inerente al rapporto di lavoro, si è limitato ad invocare impedimenti, senza nulla documentare, o giustificazioni attinenti al rapporto previdenziale e privi di rilievo nel rapporto con la società datoriale.
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) e delle fasi espletate.
P.Q.M.
7 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 05.03.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 22 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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