Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 26159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - I sezione civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'SS - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26159 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'esito dell'udienza del
05/05/2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs 150/2011
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Federico, C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Torino 125, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 05/05/2025 parte ricorrente concludeva per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso anagrafico, con rinuncia alla domanda di autorizzazione all'intervento medico chirurgico, essendovi già
l'autorizzazione a tanto in base alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1498/
2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale allegando di essersi da sempre identificata con il genere maschile, di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile ma di aver vissuto la propria identità psico-sessuale come maschile sin dalla tenera età; che l'istante non era sposata e non aveva figli, e da anni la stessa viveva con una compagna;
che ella aveva intrapreso un percorso psicologico presso la struttura ospedaliera pubblica della Università Federico
II, nel corso del quale le era stata diagnosticata una “disforia di genere in soggetto femminile adulto”; che nel 2014 si era rivolta al Tribunale di Napoli per essere autorizzata all'intervento medico chirurgico necessario all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità maschile;
che il CTU dott. , nominato dal Tribunale, aveva diagnosticato la Persona_1 disforia di genere, evidenziando che il genere prevalente all'interno della personalità della ricorrente era quello maschile ed aveva concluso favorevolmente circa l'idoneità all'intervento chirurgico di isteroannessiectomia, mastoplastica riduttiva ed eventuale ricostruzione del neofallo, escludendo patologie di natura psichiatrica;
che con sentenza del
Tribunale di Napoli I sez. Bis, depositata in data 30/01/2015, la ricorrente veniva autorizzata all'intervento medico chirurgico;
che nel 2015 la ricorrente
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si sottoponeva ad intervento di mastectomia bilaterale;
che allo stato praticava terapia ormonale affermante il genere maschile;
che la terapia attualmente in atto stava raggiungendo gradualmente gli obiettivi di affermazione di genere previsti e che risultavano necessari periodici controlli di natura semestrale presso il centro DAI Incongruenza di genere presso l'Università degli Studi di
Napoli Federico II per la valutazione dell'adeguatezza terapeutica;
che la trasformazione del modello femminile a quello maschile era divenuta ormai irreversibile dal punto di vista psicologico e delle fattezze esterne;
pertanto, concludeva per la rettificazione dell'atto di nascita mediante modifica del genere anagrafico, dal sesso femminile al sesso maschile, con cambiamento del nome da ad “SS”, nonché per l'autorizzazione a Parte_1 sottoporsi a trattamento medico chirurgico volto all'adeguamento dei caratteri sessuali.
All'udienza del 05/05/2025, preliminarmente la difesa di parte ricorrente si riportava al ricorso notificato in atti al P.M., precisando che vi era rinuncia alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico, essendovi già
l'autorizzazione a tanto in base alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 1498/
2015.
Il Giudice procedeva quindi al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di aver già ottenuto anni fa l'autorizzazione giudiziale all'intervento; che ella aveva eliminato il seno anni fa, mentre lo scorso marzo aveva effettuato intervento per la rimozione dell'utero e delle ovaie, avendo prenotazione nel luglio prossimo per procedere alla ricostruzione del pene presso l'Ospedale la Schiana di Pozzuoli;
che ella si sentiva uomo, viveva da uomo da quando era bambina, che aveva 51 anni, non lavorava, e viveva con la propria madre;
che ella aveva difficoltà con i documenti, dovendo spiegare di continuare la propria diversa identità di genere rispetto a quella risultante dai documenti;
che si faceva chiamare SS;
che stava seguendo il percorso ormonale alla Federico II da tempo;
pertanto, chiedeva la rettifica dei dati anagrafici.
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All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva assegnarsi la causa in decisione, senza termini.
Il Giudice, preso atto, assegnava la causa in decisione al Collegio, senza termini, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 06/05/2025 chiedeva accogliersi la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
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Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della
Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di
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un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome
è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
L'istante sin dalla sua infanzia ha presentato vissuti di Parte_1
incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati presso l'AOU Federico
II di Napoli,
[...]
, emerge in Controparte_1
una condizione di Disforia di Genere in soggetto Parte_1
femminile adulto.
Dalla consulenza del 17/01/2014, a firma del Dott. le cui Persona_2
conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “In base agli elementi riferiti dall'utente nel corso dei colloqui è stato possibile rilevare la presenza di una condizione clinica caratterizzata dalla presenza di una forte e
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persistente identificazione col sesso opposto, cioè col genere sessuale maschile, manifestantesi con l'insistenza sull'appartenenza al genere sessuale maschile. Si rileva la presenza di aspetto ed abbigliamento maschili, di una preferenza per i ruoli e le caratteristiche comportamentali
“stereotipicamente” attribuiti al genere sessuale maschile, e di un desiderio di sottoporsi ad un trattamento ormonale e ad un intervento di mastectomia radicale, in grado di adeguare maggiormente la propria immagine corporea
a quella corrispondente al vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale maschile. Si evidenzia, inoltre, un intenso bisogno, verbalmente espresso ed agito sul piano comportamentale, di vivere, essere riconosciuto ed essere trattato come un soggetto di sesso maschile, nonché la convinzione dell'esistenza, all'interno delle proprie caratteristiche di personalità, di tratti
e reazioni comportamentali attribuiti a tale genere sessuale. Tale convinzione
è fatta risalire alla prima infanzia, epoca in cui, a dire dell'utente, già preferiva giochi e ruoli maschili. È tuttavia solo con l'adolescenza che tale discordanza avrebbe trovato una più piena manifestazione. Si rileva oggi, così, la presenza di un persistente malessere rispetto al proprio sesso biologico e di un “desiderio” di adeguare la propria immagine corporea a quella desiderata, sottoponendosi, come detto, ad un idoneo trattamento ormonale e ad un successivo intervento di mastectomia radicale. Viene negata la presenza di condizioni fisiche di intersessualità. La condizione suddetta determina, secondo quanto riferito dall'utente, un profondo disagio.
[…] Non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza: l'utente è apparso sempre orientato nei parametri spazio- temporali e riguardo alla propria e all'altrui persona. Allo stato, non sono stati rilevati segni rinvianti alla possibile presenza di disturbi della senso- percezione. Le capacità intellettive mostrano una compromissione della capacità di lettura dei testi scritti di grado moderato/elevato. La definizione della natura e l'entità dei deficit cognitivi presentati, comunque, necessiterebbe di un più approfondito esame neuropsicologico. Nel corso dei
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colloqui clinici non si sono evidenziati franchi disturbi del processo del pensiero che appare logico e circostanziato. Il desiderio di effettuare
l'intervento di riassegnazione dei caratteri sessuali secondari, motivato dalla volontà di percepirsi e di essere accettato come soggetto di sesso maschile, dunque l'appartenenza ad un genere sessuale differente dal sesso biologico, non sembra assumere i caratteri propri dell'ideazione delirante, quanto piuttosto i tratti dell'ideazione prevalente. Non si riscontra, allo stato, una franca elevazione del tono dell'umore né una deflessione dello stesso. I momenti di sconforto sembrano essere compensati dalla propositività e dall'apertura al futuro mostrate dell'utente. Non sono rilevabili, allo stato, segni o sintomi rinvianti ad un franco Disturbo d'Ansia, né ad un franco
Disturbo di Personalità […].
Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui, è possibile formulare diagnosi di
- Disforia di Genere in soggetto femminile adulto.
- Schizofrenia, con episodi multipli, attualmente in fase di piena
remissione (soggetto tuttora in trattamento psicofarmacologico): allo stato, relativamente alla gravità della condizione, è possibile attribuire i seguenti punteggi su scala da 0 (non presente) a 5
(presente e severo): delirio (0); allucinazioni (0); linguaggio disorganizzato (0); comportamento disorganizzato (0); sintomi negativi (1)”.
Si rileva altresì che con sentenza n. 1498/2015, pubblicata in data 30/01/2015, resa nel procedimento R.G. 8188/2014, il Tribunale di Napoli – Sezione
Civile I bis –ha autorizzato all'intervento medico- Parte_1 chirurgico necessario all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità maschile.
Inoltre, dalle certificazioni mediche aggiornate del 26/06/2023 e dell'11/11/2024 dell'AOU Federico II di Napoli, Ambulatorio di
Incongruenza di Genere, a firma del Prof. emerge che: “Non Persona_3
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sussistono evidenze di incompatibilità con la terapia ormonale affermante il genere maschile che l'utente pratica dal 08/03/2022 con periodici follow-up praticati presso il Nostro Centro […] Si riscontra un'adeguata androgenizzazione dal punto di vista clinico. L'utente inoltre riferisce intervento di mastectomia bilaterale nel 2015 […] L'utente conferma la propria volontà di continuare la terapia ormonale affermante il genere maschile […] Pertanto, si conferma che dal punto di vista medico l'utente non presenta incompatibilità con la terapia ormonale affermante il genere maschile, che la terapia attualmente in atto sta raggiungendo gradualmente gli obiettivi di affermazione di genere previsti…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 05/05/2025, nella misura in cui l'istante ha riferito di aver già ottenuto anni fa l'autorizzazione giudiziale all'intervento; di aver eliminato il seno e di aver effettuato intervento per la rimozione dell'utero e delle ovaie;
di aver già appuntamento nel luglio prossimo per procedere alla ricostruzione del pene presso l'Ospedale la Schiana di Pozzuoli;
di sentirsi da sempre uomo e di vivere come tale sin dall'infanzia; di stare seguendo il percorso ormonale alla Federico II da tempo.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il Pt_1 carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi,
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testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “SS” in luogo del nome . Parte_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale dà atto che all'udienza del 05/05/2025 la ricorrente vi ha espressamente rinunciato;
inoltre tale autorizzazione non è più necessaria in forza dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 143/2024.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nata a Parte_1
Napoli il 06/11/1973, nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome
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debba essere modificata in “SS” (Atto N. 2406 Parte_1
p. I, s. sez. BA - anno 1973 - Comune di Napoli).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'SS Dott.ssa Eva Scalfati
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