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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/08/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio R.G. n. 3091/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mancaniello, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato ricorso introduttivo congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio di seguito trascritte:
1) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, il quale Per_1 manterrà la propria formale residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) Prevedere il c.d. “collocamento alternato paritario” di con individuazione di tempi Per_1 paritetici di permanenza del minore con entrambi i genitori alle seguenti modalità:
- a far tempo dal mese di marzo 2025 compreso e, pertanto, dalla settimana dal 03.03.2025 al 09.03.2025 compresi, il minore trascorrerà una settimana presso l madre e la settimana successiva con il padre presso la di lui residenza, in modo alternato;
- la prima settimana di permanenza del minore spetterà alla madre e così in via alternata con il
1 padre;
- prevedere che rascorrerà le Festività Pasquali e Natalizie ad anni alternati con la madre Per_1 ed il padre, avendo riguardo delle già consolidate tradizioni familiari. 3) In considerazione del collocamento alternato e paritario di presso ciascun genitore, Per_1 prevedere che ogni genitore, nella settimana di spettanza che trascorrerà con il figlio, provveda direttamente ed in via autonoma al di lui mantenimento ordinario e, pertanto, a far tempo dal mese di marzo compreso, revocare l'assegno di mantenimento della prole già individuato a carico del signor ed a favore della signora nella misura di € 250,0, oltre indicizzazione Pt_2 Parte_3
ISTAT;
4) Prevedere che l'Assegno unico ed Universale, sino a quando verrà erogato a favore di Per_1 venga percepito in via integrale ed esclusiva dalla signora Parte_1
5) Confermare che le spese straordinarie a favore e di aranno suddivise tra genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno secondo il seguente disciplinare in uso presso il Tribunale di Parma:
a) SPESE STRAORDINARIE DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE:
- spese mediche da documentare:
- - medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- - esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- - trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- - tickets sanitari;
- - apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (occhiali e lenti a contatto) uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- - interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- - cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- spese scolastiche da documentare:
- - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- - libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- - materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata preventivamente concordata;
- - connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
- - rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica - anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata-;
- - assicurazione scolastica;
- - fondo cassa richiesto dalla scuola;
- - gite scolastiche senza pernottamento;
- - spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
-spese extrascolastiche da documentare:
- - tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
2 - - baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- - centro ricreativo estivo;
- - un primo corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc…) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- - ricarica cellulare;
b) SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE:
- spese mediche da documentare:
- - specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- - esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
- - trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
- - apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (occhiali e lenti a contatto) uditiva e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
- - interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- - visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
- - cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- spese scolastiche da documentare:
- - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- - retta per asilo nido e scuola dell'infanzia, al netto del costo della mensa scolastica;
- - gite scolastiche con pernottamento;
- - corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- - corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- - alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- - corsi privati di lingua straniera;
-spese extrascolastiche ludiche e sportive da documentare:
- - ulteriori corsi di musica e strumenti musicali;
- - ulteriori corsi sportivi o artistici (musica, teatro, pittura ecc…) comprese le spese per attrezzatura e abbigliamento, successivi al primo;
- - un ulteriore corso sportivo o artistico ((musica, teatro, pittura ecc…) comprese le spese per attrezzatura e abbigliamento
- - viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio,
- - ulteriore attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- - acquisto telefono cellulare o altri strumenti informatici non richiesti dalla scuola/università;
- - spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- - acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- - spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso scritto all'altro genitore (tramite sms, whatsapp, e-mail o pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta, in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente
3 al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi tra i genitori. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa, che opererà al 50% tra i genitori. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche in particolare dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(fattura, ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
Il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione della domanda di divorzio e/o in sede di separazione;
-quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
6) Spese legali per il presente procedimento interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma VIII, Legge
Professionale Forense.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Collegio che la domanda congiunta meriti accoglimento dovendosi rilevare che le nuove condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse del figlio minore (il cui Per_1 ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime del collocamento e della frequentazione con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473.bis.51, quinto e sesto comma, c.p.c., modifica le condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti in data 1.7.2016 in conformità alle conclusioni indicate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 26.6.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio R.G. n. 3091/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mancaniello, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Magnani, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato ricorso introduttivo congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio di seguito trascritte:
1) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, il quale Per_1 manterrà la propria formale residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) Prevedere il c.d. “collocamento alternato paritario” di con individuazione di tempi Per_1 paritetici di permanenza del minore con entrambi i genitori alle seguenti modalità:
- a far tempo dal mese di marzo 2025 compreso e, pertanto, dalla settimana dal 03.03.2025 al 09.03.2025 compresi, il minore trascorrerà una settimana presso l madre e la settimana successiva con il padre presso la di lui residenza, in modo alternato;
- la prima settimana di permanenza del minore spetterà alla madre e così in via alternata con il
1 padre;
- prevedere che rascorrerà le Festività Pasquali e Natalizie ad anni alternati con la madre Per_1 ed il padre, avendo riguardo delle già consolidate tradizioni familiari. 3) In considerazione del collocamento alternato e paritario di presso ciascun genitore, Per_1 prevedere che ogni genitore, nella settimana di spettanza che trascorrerà con il figlio, provveda direttamente ed in via autonoma al di lui mantenimento ordinario e, pertanto, a far tempo dal mese di marzo compreso, revocare l'assegno di mantenimento della prole già individuato a carico del signor ed a favore della signora nella misura di € 250,0, oltre indicizzazione Pt_2 Parte_3
ISTAT;
4) Prevedere che l'Assegno unico ed Universale, sino a quando verrà erogato a favore di Per_1 venga percepito in via integrale ed esclusiva dalla signora Parte_1
5) Confermare che le spese straordinarie a favore e di aranno suddivise tra genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno secondo il seguente disciplinare in uso presso il Tribunale di Parma:
a) SPESE STRAORDINARIE DA NON CONCORDARE PREVENTIVAMENTE:
- spese mediche da documentare:
- - medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- - esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- - trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- - tickets sanitari;
- - apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (occhiali e lenti a contatto) uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- - interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- - cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- spese scolastiche da documentare:
- - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- - libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- - materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata preventivamente concordata;
- - connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
- - rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica - anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata-;
- - assicurazione scolastica;
- - fondo cassa richiesto dalla scuola;
- - gite scolastiche senza pernottamento;
- - spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
-spese extrascolastiche da documentare:
- - tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
2 - - baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- - centro ricreativo estivo;
- - un primo corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc…) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- - ricarica cellulare;
b) SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE:
- spese mediche da documentare:
- - specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- - esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
- - trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
- - apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (occhiali e lenti a contatto) uditiva e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
- - interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- - visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
- - cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- spese scolastiche da documentare:
- - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- - retta per asilo nido e scuola dell'infanzia, al netto del costo della mensa scolastica;
- - gite scolastiche con pernottamento;
- - corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- - corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- - alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- - corsi privati di lingua straniera;
-spese extrascolastiche ludiche e sportive da documentare:
- - ulteriori corsi di musica e strumenti musicali;
- - ulteriori corsi sportivi o artistici (musica, teatro, pittura ecc…) comprese le spese per attrezzatura e abbigliamento, successivi al primo;
- - un ulteriore corso sportivo o artistico ((musica, teatro, pittura ecc…) comprese le spese per attrezzatura e abbigliamento
- - viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio,
- - ulteriore attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- - acquisto telefono cellulare o altri strumenti informatici non richiesti dalla scuola/università;
- - spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- - acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- - spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso scritto all'altro genitore (tramite sms, whatsapp, e-mail o pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta, in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente
3 al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi tra i genitori. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa, che opererà al 50% tra i genitori. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche in particolare dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(fattura, ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
Il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione della domanda di divorzio e/o in sede di separazione;
-quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
6) Spese legali per il presente procedimento interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma VIII, Legge
Professionale Forense.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Collegio che la domanda congiunta meriti accoglimento dovendosi rilevare che le nuove condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse del figlio minore (il cui Per_1 ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo al regime del collocamento e della frequentazione con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473.bis.51, quinto e sesto comma, c.p.c., modifica le condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti in data 1.7.2016 in conformità alle conclusioni indicate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 26.6.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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