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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10029 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10029 /2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COMMISSO MONICA che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 4.6.2024 e come da verbale di udienza del 29.1.2025.
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone. Collegio delli 28.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I GNi e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Favria (TO) il 19.7.1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Favria (TO) (atto n.
7 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 04.06.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, parte ricorrente, in fase di separazione, chiedeva emettersi pronuncia di addebito nei confronti del sig. , disponendo, altresì, che questi CP_1 corrispondesse al mantenimento della moglie versando un assegno mensile di € 650,00. In fase di divorzio, invece, chiedeva emettersi una pronuncia solo in punto status.
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 29.1.2025.
All'udienza del 29.1.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'esito, il Giudice Relatore, preso atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Giova permettere che la parte ricorrente è beneficiaria di amministrazione di sostegno in forza di decreto di apertura di amministrazione del 13 maggio 2022 (ASO n. 2640/21 GT) e che dal decreto di nomina di amministratore di sostegno adottato in pari data non emerge alcuna limitazione dei poteri della beneficiaria in ordine alla possibilità di promuovere in proprio il presente giudizio. Il ricorso, dunque, è legittimamente promosso.
Passando al merito delle domande si osserva quanto segue.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Alla domanda di addebito della separazione al GN , la parte ricorrente vi ha rinunciato nel CP_1 corso dell'udienza del 29/1/2025: pertanto, più nulla occorre dire sul punto.
La parte ricorrente, invece, insiste nella domanda di assegno di separazione per sé, allegando la seguente ricostruzione dei fatti, documentalmente provata e comunque non contestata dalla parte convenuta che è rimasta contumace.
In linea generale, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e da ultimo confermato dalla sentenza n. 12196 del 16.05.2017, l'assegno di separazione ha una natura c.d. assistenziale alla luce dei vincoli che permangono a seguito della separazione stessa e che si sciolgono solo in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”, tenendo altresì conto di numerosi altri fattori tra cui, nel caso di specie, la durata del matrimonio (che nel caso di specie è di oltre 30 anni) e del redditi percepiti dalle parti (Cfr. ex multis, Cass. n. 25618 del 7.12.2007; Cass. n. 15221 del 9.6.2008).
Nel caso di specie, i coniugi sono comproprietari di un'immobile sito in Borghetto Santo Spirito (SA),
Via Michelangelo, int. 62 la cui gestione è stata assunta, in via esclusiva, dal GN , CP_1 escludendo la ricorrente, e il suo amministratore di sostegno che, soltanto casualmente, ha appreso dall'Agenzia delle Entrate della messa in locazione della casa senza peraltro corrispondere alla moglie la quota di sua competenza, illegittimamente trattenuta dal marito (doc. 7). In proposito si precisa che, nonostante le reiterate richieste inoltrate, il GN non ha mai fornito alcuna informazione in CP_1 merito a tale contratto di locazione, se non che il canone di locazione percepito ammonta ad € 400,00 mensili. Per quanto concerne la situazione economico-patrimoniale della ricorrente, oltre il predetto immobile in comproprietà con il GN , la ricorrente è titolare di una pensione di invalidità di circa € CP_1
380,00, mensile, essendo stata riconosciuta soggetto invalido al 100%. In proposito, è bene evidenziare che la pensione di invalidità è di € 380, anziché di € 650,00 giacché, come già riferito, all'agenzia delle entrate risulta essere percepiente un canone di locazione che, in verità, è interamente incamerato dal GN . La ricorrente è altresì titolare di un conto corrente postale che è stato aperto nel 2022, CP_1 sottoposto al vincolo dell'amministrazione di sostegno, su cui confluisce la pensione di invalidità (doc.
8).
Rispetto alla situazione economica del resistente, la GNa può solo produrre la dichiarazione dei Pt_1 redditi del 2023 dalla quale emerge un reddito minimale di € 16.243,00 (doc. 9).
In conclusione, tenuto conto della durata del matrimonio e della pacifica disparità dei redditi, a cui si aggiunge l'asserita e non contestata circostanza secondo la quale la parte convenuta percepisce per intero il canone di locazione dell'abitazione sita in Borghetto Santo Spirito, la domanda di assegno di separazione per sé formulata dalla parte ricorrente va accolta e l'assegno va quantificato come in dispositivo.
La causa viene rimessa in istruttoria con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con separata ordinanza collegiale.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
DISPONE che il GN versi alla GNa Parte_2 Parte_1 entro il 5 di ogni mese a titolo di assegno di separazione la somma di euro 450,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10029 /2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COMMISSO MONICA che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 4.6.2024 e come da verbale di udienza del 29.1.2025.
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone. Collegio delli 28.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I GNi e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Favria (TO) il 19.7.1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Favria (TO) (atto n.
7 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 04.06.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, parte ricorrente, in fase di separazione, chiedeva emettersi pronuncia di addebito nei confronti del sig. , disponendo, altresì, che questi CP_1 corrispondesse al mantenimento della moglie versando un assegno mensile di € 650,00. In fase di divorzio, invece, chiedeva emettersi una pronuncia solo in punto status.
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 29.1.2025.
All'udienza del 29.1.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
All'esito, il Giudice Relatore, preso atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Giova permettere che la parte ricorrente è beneficiaria di amministrazione di sostegno in forza di decreto di apertura di amministrazione del 13 maggio 2022 (ASO n. 2640/21 GT) e che dal decreto di nomina di amministratore di sostegno adottato in pari data non emerge alcuna limitazione dei poteri della beneficiaria in ordine alla possibilità di promuovere in proprio il presente giudizio. Il ricorso, dunque, è legittimamente promosso.
Passando al merito delle domande si osserva quanto segue.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Atteso che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Alla domanda di addebito della separazione al GN , la parte ricorrente vi ha rinunciato nel CP_1 corso dell'udienza del 29/1/2025: pertanto, più nulla occorre dire sul punto.
La parte ricorrente, invece, insiste nella domanda di assegno di separazione per sé, allegando la seguente ricostruzione dei fatti, documentalmente provata e comunque non contestata dalla parte convenuta che è rimasta contumace.
In linea generale, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e da ultimo confermato dalla sentenza n. 12196 del 16.05.2017, l'assegno di separazione ha una natura c.d. assistenziale alla luce dei vincoli che permangono a seguito della separazione stessa e che si sciolgono solo in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”, tenendo altresì conto di numerosi altri fattori tra cui, nel caso di specie, la durata del matrimonio (che nel caso di specie è di oltre 30 anni) e del redditi percepiti dalle parti (Cfr. ex multis, Cass. n. 25618 del 7.12.2007; Cass. n. 15221 del 9.6.2008).
Nel caso di specie, i coniugi sono comproprietari di un'immobile sito in Borghetto Santo Spirito (SA),
Via Michelangelo, int. 62 la cui gestione è stata assunta, in via esclusiva, dal GN , CP_1 escludendo la ricorrente, e il suo amministratore di sostegno che, soltanto casualmente, ha appreso dall'Agenzia delle Entrate della messa in locazione della casa senza peraltro corrispondere alla moglie la quota di sua competenza, illegittimamente trattenuta dal marito (doc. 7). In proposito si precisa che, nonostante le reiterate richieste inoltrate, il GN non ha mai fornito alcuna informazione in CP_1 merito a tale contratto di locazione, se non che il canone di locazione percepito ammonta ad € 400,00 mensili. Per quanto concerne la situazione economico-patrimoniale della ricorrente, oltre il predetto immobile in comproprietà con il GN , la ricorrente è titolare di una pensione di invalidità di circa € CP_1
380,00, mensile, essendo stata riconosciuta soggetto invalido al 100%. In proposito, è bene evidenziare che la pensione di invalidità è di € 380, anziché di € 650,00 giacché, come già riferito, all'agenzia delle entrate risulta essere percepiente un canone di locazione che, in verità, è interamente incamerato dal GN . La ricorrente è altresì titolare di un conto corrente postale che è stato aperto nel 2022, CP_1 sottoposto al vincolo dell'amministrazione di sostegno, su cui confluisce la pensione di invalidità (doc.
8).
Rispetto alla situazione economica del resistente, la GNa può solo produrre la dichiarazione dei Pt_1 redditi del 2023 dalla quale emerge un reddito minimale di € 16.243,00 (doc. 9).
In conclusione, tenuto conto della durata del matrimonio e della pacifica disparità dei redditi, a cui si aggiunge l'asserita e non contestata circostanza secondo la quale la parte convenuta percepisce per intero il canone di locazione dell'abitazione sita in Borghetto Santo Spirito, la domanda di assegno di separazione per sé formulata dalla parte ricorrente va accolta e l'assegno va quantificato come in dispositivo.
La causa viene rimessa in istruttoria con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con separata ordinanza collegiale.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
DISPONE che il GN versi alla GNa Parte_2 Parte_1 entro il 5 di ogni mese a titolo di assegno di separazione la somma di euro 450,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.