Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. ssa Valerio ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 101/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Vittorio Boccieri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Contrada, via Valle 9, come da mandato in atti
Appellante contro rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Sanna, ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio in Genova, Corso Italia 20/10, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'assoluta inesistenza della scrittura privata qualificata come “convenzione per incarico professionale” e per l'effetto riformare la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il decreto ingiuntivo cosi come ottenuto e quindi revocarlo con dichiarazione di nullità dello stesso;
Sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi e per gli effetti dell'art.
2956 c.c. essendo esigibile il credito quantomeno a partire dal 20.11.2019 ai sensi dell'art.
2935 c.c. e non avendo mai provveduto ad inviare atti interruttivi cosi come non è stato e nulla allegando al procedimento monitorio e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza annullandola. Ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, sotto il profilo formale per
l'emissione di un decreto ingiuntivo, l'inutilizzabilità del documento e il difetto di legittimazione passiva della società opponente e per l'effetto estrometterla dal giudizio e quindi revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto come meglio specificato in epigrafe e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza. Nel merito, dichiarare ed accertare il difetto motivazionale della impugnata sentenza nonché la violazione del principio di apparenza come dedotto nel motivo n. I del presente atto di appello per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza, annullandola e quindi revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo quale atto sostanziale introduttivo del giudizio di primo grado;
Sempre nel merito per mero tuziorismo difensivo, riformare ed annullare la sentenza impugnata, accertando e dichiarando per la eventuale e sola parte riconducibile ad un conferimento di mandato o procura speciale il soddisfacimento delle prestazioni rese ma mai dettagliate e parcellizzate dalla opposta con riserva di ripetizione delle somme in esubero con separata azione giudiziaria e per l'effetto ritenere quantomeno compensato il credito illegittimamente azionato dall'opposta con condanna di essa parte alle spese e competenze del presente giudizio. Sempre nel merito, Riformare la sentenza impugnata attraverso l'accertamento e dichiarazione di inesistenza dell'atto monitorio opposto per intervenuta inefficacia ex art.
644 c.p.c. per aver parte opposta omesso di notificare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Esso infatti risulta privo dell'integrazione documentale e della parte motiva e dispositiva a cui l'intestato Tribunale ha fatto obbligo al ricorrente di integrare. IN VIA
ASSOLUTAMENTE ASSORBENTE Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 644 c.p.c.
Inefficacia del decreto ingiuntivo - Parte appellata in sede di notifica dell'atto monitorio ha omesso di allegare il provvedimento di richiesta integrazione documentale da parte dell'Intestato Tribunale del 24.04.2023: per l'effetto dichiarare nullo, inesistente ed inefficace il decreto ingiuntivo e la conseguente sentenza di rigetto impugnata la quale ha completamente pretermesso tale aspetto. In tutti i casi col favore delle spese e competenze di lite del primo e del presente grado di giudizio da determinarsi ex D.L. 55/2014 e succ. mod ed int.ni. ed attribuirsi al sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara anticipatario. Per effetto della revoca e/o modifica della impugnata sentenza, in tutti i casi, avendo l'appellante corrisposto quanto statuito nella sentenza di primo grado impugnata, ordinare la ripetizione dell'indebito nella misura accertata dalla intestata Corte già, ripetesi corrisposto a parte appellata nella misura determinata dalla sentenza di primo grado impugnata.”
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, Respingere l'appello proposto ex avverso perché infondato, richiamate le conclusioni di primo grado. Non luogo a provvedere sulla inibitoria
a seguito dell'integrale esecuzione della sentenza impugnata. Vinte le spese con accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 483/2023 del 15.06.2023 il Tribunale di Savona ingiungeva a di provvedere al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 20.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a fronte di una fattura parzialmente impagata e relativa all' assistenza giudiziale prestata nell'ambito del sinistro verificatosi il giorno 03.03.2017.
Parte ricorrente esponeva che: -l'Avv. assisteva la società Controparte_1 Parte_1
(già Riviera Parking s.a.s. di NT NU & C), corrente in via Nazionale 153/A,
[...]
Ortovero; -la suddetta società stipulava con l'Avv. una convenzione per incarico CP_1 professionale avente ad oggetto l'incarico di rappresentarla e assisterla in relazione ad un sinistro verificatosi il 03.03.2017 “nella fase stragiudiziale e giudiziale nella controversia relativa al risarcimento di tutti i danni subiti ed indennizzabili ai termini di polizza occorsi nell'incendio del 3.3.2017
contro
; nella gestione stragiudiziale Controparte_2
(inclusa la mediazione civile e/o negoziazione assistita) delle richieste di risarcimento danni dei clienti depositari -danneggiati al seguito del suddetto incendio;
nello svolgimento di assistenza legale durante la fase delle indagini preliminari disposte dalla Procura di Savona in favore dei soci della Riviera Parking s.a.s nella loro qualità di parte lesa ( con esclusione di tutta l'attività successiva alla chiusura delle indagini, compresa l'eventuale opposizione all'archiviazione)”; -venivano precisate nel prosieguo dell'accordo le attività legali escluse e quelle comprese dell'accordo; -le parti determinavano il compenso del professionista stabilendo che “l'onorario per la prestazione commissionata è determinato in misura pari al
9% ( oltre IVA e CPA) di tutte le somme concretamente erogate da in Controparte_2
relazione al sinistro del 3.3.2017 ivi comprese le somme erogate in relazione ai danni al fabbricato (anche pur versate alla società di Leasing Unicredit Banca Spa) nonché quelle relative ai danni alle merci (se pur versate direttamente ai clienti danneggiati)”; -veniva altresì pattuito che l'avvocato avrebbe avuto il diritto di incassare le spese legali e di difesa poste a carico della controparte in eventuali cause giudiziarie contro Controparte_2
e/o Unicredit Banca S.p.A.; -quanto ai termini di pagamento, si pattuiva che l'importo sarebbe stato pagato in proporzione ai vari acconti versati dalla compagnia
[...]
-a seguito di lunga attività stragiudiziale, veniva redatto tra i periti Controparte_2
nominati rispettivamente da Riviera Parking sas e un processo Controparte_2
verbale di perizia in cui veniva concordato il danno da risarcirsi a;
-il danno Parte_1 veniva così quantificato: In € 1.058.252,42 per quanto riguarda il fabbricato contenuto merci
(esclusi i danni a terzi), oltre ad un supplemento di indennità per valore a nuovo del fabbricato in € 112.503,17 e spese di demolizione pari ad € 13.053,67. Veniva inoltre quantificato in € 247.354,48 il danno in favore dei terzi danneggiati;
-l'importo totale da considerare, a titolo di compenso, secondo i patti di cui all'accordo tra avvocato e cliente sopra precisati ammontava dunque a: Euro 117.504,62 pari al 9% di quanto concordato in sede di perizia ( danno fabbricato euro 1058.252,42 + danno a terzi euro 247.354,48, per un totale di euro 1.305.606,90, escluse le spese di demolizione), oltre iva e cpa (euro
4.700,18) ed Iva (euro 26.885,05) e così per un totale di euro 149.089,85; -l'Avv. CP_1 emetteva le seguenti fatture, regolarmente pagate e quietanzate: N° 8 del 8.4.2019 per €
5.000 ( onorari 4678,14); N° 4 del 11.7.2020 per € 5.000,00 ( onorari € 4678,14 ); N° 15 del
23.12.20 € 10.000,00 ( onorari € 9.356,29); N° 3 del 14.6.2021 € 10.000 ( onorari 9.356,29);
-tuttavia, restava parzialmente impagata la fattura N° 6 del 27.9.2021 € 37.408,00 di cui €
35.000 onorari;
-pertanto, dedotti gli acconti di Euro 8.008,00 ( a mezzo bonifico 30-09-21
) ed Euro 9.400 (a mezzo bonifico 4-01-22), residuava da corrispondere la somma di Euro al netto della ritenuta d'acconto ovvero Euro 20.000,00. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendo accertare Parte_1
l'inesistenza della scrittura privata qualificata come “convenzione per incarico professionale”
e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo così come ottenuto e quindi revocarlo con dichiarazione di nullità dello stesso. Sempre in via pregiudiziale, chiedeva accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c., nonché l'inutilizzabilità del documento ed il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio annullando il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, domandava dichiarare il soddisfacimento delle prestazioni rese per la eventuale e sola parte riconducibile ad un conferimento di mandato o procura speciale nonché l'inesistenza dell'atto monitorio opposto per intervenuta inefficacia ex art. 644 c.p.c. In particolare, parte opponente lamentava: 1) In via pregiudiziale di legittimità e assorbente: insufficienza probatoria della documentazione posta a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo
– inesistenza del titolo – violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c.; 2) In via pregiudiziale ed assorbente – eccezione di prescrizione del credito ex art. 2956 c.c.; 3) sempre in via pregiudiziale ed assorbente in punto di legittimità del decreto ingiuntivo opposto – difetto di legittimazione passiva - violazione dell'art. 75 c.p.c.; 4) Nel merito – datio in solutum – adempimento dell'obbligazione professionale;
5) Violazione dell'art. 644 c.p.c. - inefficacia del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo confermare il decreto opposto, con il Controparte_1 favore delle spese di lite. In via riconvenzionale, previo accertamento dell'obbligo in capo a di corrispondere a le somme di cui all'accordo versato Parte_1 Controparte_1
agli atti di causa e non disconosciuto, domandava dichiarare tenuta e condannare
[...]
a pagare a la somma di € 20.000,00, oltre accessori di legge. Parte_1 Controparte_1
Il Tribunale di Savona, con l'impugnata sentenza, così statuiva: “
1. Respinge l'opposizione con integrale conferma del di opposto n. 483/2023 che dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta che liquida in € 5.077,00 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre €
264,00 per esborsi.”
Avverso la sentenza proponeva appello insistendo per le medesime Parte_1
conclusioni svolte in primo grado.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Violazione del principio di apparenza – ultrapetizione della sentenza di primo grado impugnata;
2) In via pregiudiziale di legittimità e assorbente: insufficienza probatoria della documentazione posta a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo – inesistenza del titolo – violazione degli artt. 633 2 634 c.p.c.; 3) In via pregiudiziale ed assorbente – eccezione di prescrizione del credito ex art. 2956 c.c.; 4) Sempre in via pregiudiziale ed assorbente in punto di legittimità del decreto ingiuntivo opposto-difetto di legittimazione passiva violazione dell'art. 75 c.p.c.; 5) nel merito – datio in solutum – adempimento dell'obbligazione professionale;
6) Violazione dell'art. 644 c.p.c. inefficacia del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio domandando respingere l'appello avversario Controparte_1
perché infondato.
Con provvedimento del 25.3.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 25.03.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta la violazione del principio di apparenza e l'ultrapetitorietà della sentenza di primo grado impugnata.
L'appellante deduce che il decreto ingiuntivo opposto in primo grado è stato concesso in forza di una scrittura privata tra l'odierna appellante e l'Avv. avendo il Tribunale di CP_1
Savona in sede monitoria richiesto l'integrazione documentale consistente nel parere di congruità da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, salvo poi disattendere tale elemento. Per questo motivo l'appellante deduce che tutto l'iter processuale successivo risulta aver violato il principio di apparenza sancito da giurisprudenza consolidata [ex multis
Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, n.24515 - Cass. S.U. 23.02.2018 n. 4485].
Con il secondo motivo è dedotta l'insufficienza probatoria della documentazione posta a fondamento della richiesta del decreto ingiuntivo – inesistenza del titolo – violazione degli art. 633 e 634 c.p.c.
Sul punto l'appellante deduce che la convenzione per incarico professionale è contenuta in una scrittura privata priva di data ed è quindi indeterminabile il dies a quo circa la sua validità.
Deduce che la scrittura deve essere munita di data ex art. 2704 cc, altrimenti il documento non ha nessuna dignità probatoria ai fini della opponibilità al paventato debitore assolutamente terzo (l'odierna società appellante.
Aggiunge che per le modifiche fatte a penna sull'atto stesso (9% in luogo del 10%) senza la firma dell'asseverazione della modifica, che tale documento rappresenta una bozza, svolgendo exceptio doli seu preteriti.
Con il sesto motivo è dedotta la violazione dell'art. 644 c.p.c. e l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché la ricorrente ha omesso di notificare unitamente al decreto la richiesta di integrazione documentale da parte dell'Intestato Tribunale con provvedimento del
24.04.2023, rimasta inadempiuta.
I tre motivi sono trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Il creditore opposto deve dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. (Cass. ordinanza n. 20597 del 27 giugno
2022, Cass. 16 maggio 2019, n. 13240).
Orbene, il Tribunale richiedeva la taratura del collegio professionale di appartenenza, tale richiesta di integrazione documentale veniva poi disattesa stante il chiarimento della ricorrente circa il fatto che al momento della richiesta dell'ingiunzione l'avv. si era CP_1 cancellata dall'Albo professionale.
Il provvedimento del Tribunale, quindi, oltre ad essere un atto meramente interlocutorio - come il sottolineato da parte appellata - non ha trovato seguito.
Parte ricorrente, data la cancellazione dall'albo professionale, sottolineava la sussistenza della prova della prestazione resa come emergente anche del parziale pagamento delle somme richieste.
Sul punto deve osservarsi che: l'attività non è contestata, oltre alla corrispondenza intercorsa tra l'avv e la compagnia di assicurazioni ed al pagamento CP_1 CP_2 parziale (la sentenza appellata ha correttamente osservato: “Nel merito va osservato in via preliminare che lo svolgimento dell'attività professionale da parte della creditrice opposta non è in contestazione;
esso è comunque provato dalla documentazione dalla stessa prodotta relativa al corposo carteggio stragiudiziale intrattenuto con Controparte_2
La stessa opponente, del resto, ammette di avere eseguito nei confronti della professionista precedenti pagamenti, senza ricondurli a causali diverse da quella oggetto di causa”), viene in rilievo al fine di comprovare il pacifico espletamento dell'attività la eccezione di prescrizione presuntiva, della quale si tratta nel motivo che segue.
Circa la quantificazione del compenso, va premesso che l'incarico riguardava l'attività difensiva nella fase stragiudiziale e giudiziale nella controversia relativa al risarcimento di tutti i danni subiti ed indennizzabili ai termini di polizza occorsi nell'incendio del 3/3/2017 contro e che il compenso spettante all'avv. veniva pattuito Controparte_2 CP_1 “in misura pari al 9% (oltre IVA e CPA) di tutte le somme concretamente erogate da
[...]
in relazione al sinistro del 3.3.2017 ivi comprese le somme erogate in CP_2
relazione ai danni al fabbricato (anche pur versate alla società di leasing Unicredit Banca spa) nonché quelle relative ai danni alle merci”.
Viene quindi in rilievo il verbale in data 20.11.2019 redatto tra i periti nominati rispettivamente da Riviera Parking sas e un processo, in cui Controparte_2
veniva concordato il danno da risarcirsi a Riviera Parking sas di ora Persona_1 Pt_1
), così ripartito : in € 1.058.252,42 per quanto riguarda il fabbricato contenuto merci
[...]
(esclusi i danni a terzi), oltre ad un supplemento di indennità per valore a nuovo del fabbricato in € 112.503,17 e spese di demolizione pari ad € 13.053,67.Veniva inoltre quantificato in € 247.354,48 il danno in favore dei terzi danneggiati.
Parte appellata indica quindi le seguenti somme dovute a titolo di corrispettivo: Euro
117.504,62 pari al 9% di quanto concordato in sede di perizia (danno fabbricato euro
1058.252,42 + danno a terzi euro 247.354,48, per un totale di euro 1.305.606,90, escluse le spese di demolizione), oltre iva e cpa (euro 4.700,18) ed Iva (euro 26.885,05) e così per un totale di euro 149.089,85. Indi da atto dell'avvenuto regolare pagamento di alcune fatture, infatti quietanzate, N° 8 del 8.4.2019 per € 5.000 (onorari 4678,14); N° 4 del 11.7.2020 per
€ 5.000,00 (onorari € 4678,14); N° 15 del 23.12.20 € 10.000,00 (onorari € 9.356,29); N° 3 del 14.6.2021 € 10.000 (onorari 9.356,29).
Assume che restava parzialmente impagata la fattura N° 6 del 27.9.2021 € 37.408,00 di cui
€ 35.000 onorari (allegato n° 4 con estratto registri Iva). Infatti, dedotti gli acconti di Euro
8.008,00 (a mezzo bonifico 30-09-21) ed Euro 9.400 (a mezzo bonifico 4-01-22), residua da corrispondere la somma di Euro al netto della ritenuta d'acconto ovvero Euro 20.000,00”.
Il fatto che la scrittura non sia datata non la rende priva di rilievo nei confronti del debitore.
Se infatti la data non costituisce un elemento essenziale della scrittura privata, vi è da dire
- come sottolineato dal Tribunale - che la stessa opponente ricorda come il contratto sia stato sottoscritto dall'allora società Riviera parking di TT NU & C, successivamente
“trasformata nella a far data dal 22.1.2020”; altrettanto chiaramente alla Parte_1 luce del letterale tenore delle difese è evidente la conoscenza dell'atto in capo all'appellante, con il riferimento ivi contenuto al sinistro del 3.3.2017.
Non è riscontrabile alcun elemento colposamente o dolosamente preordinato a danneggiare la propria assistita nella condotta dell'appellata
Conclusivamente i motivi vanno respinti.
Con il terzo motivo è richiamata l'eccezione di prescrizione del credito ex art 2956 cc. L'art. 2956 c.c. stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.'.
Parte appellante indica la data iniziale del 20.11.2019, l'assenza di atti interruttivi della prescrizione e chiede il credito venga dichiararsi prescritto.
Non svolge però alcuna concreta contestazione in ordine a quanto statuito dal Tribunale, e segnatamente “Trattandosi, peraltro, di prescrizione presuntiva, essa è superata dall'implicita ma chiara ammissione dell'opponente, desumibile dal tenore complessivo delle difese svolte, di non avere corrisposto quanto richiestole (Cass. civ. n. 30058/2017: “La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito
o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”).
La pretesa dell'ingiungente, inoltre, trova fondamento su un accordo scritto, ciò che esclude l'applicabilità delle prescrizioni presuntive, le quali operano solo nell'ambito di rapporti informali (Cass. civ. n. 11145/2012: “Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.
Tuttavia, il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., non può essere individuato nella procura "ad litem", la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista”; conforme Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10379 del 30/04/2018: “Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale”).”
Giova ricordare che l'eccezione di prescrizione presuntiva, invero, esonera il debitore dall'onere di fornire la prova dell'avvenuta estinzione del credito. Pertanto, spetta al creditore dimostrare che la prestazione non è stata eseguita.
Essa si basa su una presunzione iuris tantum, di avvenuto pagamento del debito,
«esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto
l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza» (Cass 1435/2021; Cass.
3443/2005).
Nella fattispecie è evidente che le difese dell'opponente, dalle quali emerge il mancato pagamento integrale del debito, sono incompatibili con la presunzione di tale integrale estinzione.
Il motivo non trova quindi accoglimento.
Con il quarto motivo è dedotto il difetto di legittimazione passiva e la violazione dell'art. 75
c.p.c.
Parte appellante deduce che RIVIERA PARKING DI ET UE & C risulta trasformata nella a far data dal 22.1.2020 e che parte appellata ha Parte_1
agito sul presupposto che la sottoscrizione alla convenzione di incarico professionale appartenesse a amministratrice della mentre invece Persona_2 Parte_1 la convenzione, priva di data, riguarda l'opposta e la Controparte_3
” e risulta sottoscritta verosimilmente dalla Sig.ra
[...] Per_2
La sentenza appellata sul punto si è così espressa “L'opponente sembra riconnettere all'assenza della data anche l'impossibilità di appurare se colei che avrebbe sottoscritto il documento per conto della società, sig.ra avesse all'epoca il necessario Persona_2
potere rappresentativo, cosa che si riverbererebbe sulla stessa legittimazione processuale dell'ingiunta ex art. 75 cpc.
In realtà non si pone alcuna tensione con l'art. 75 cpc, posto che il ricorso monitorio è stato rivolto nei confronti della società “in persona dell'amministratore pro tempore”: tant'è vero che l'opponente si è costituita nel presente giudizio in persona del proprio attuale legale rappresentante.
Nemmeno si pone il tema dell'opponibilità nei confronti dell'allora Riviera Parking del contratto siglato per essa dalla sig.ra la questione è, infatti, superata dall'esame Per_2
della visura camerale Riviera Parking 31-05-18 prodotta dalla convenuta opposta, dalla quale si evince la qualifica di socio accomandatario, e quindi con potere di rappresentanza, della predetta sig.ra .” All'evidenza non è emerso, né pervero è stato dedotto Persona_2 dall'appellante, alcun elemento che consenta di inferire l'erroneità della pronuncia impugnata con riferimento alla violazione dell'art 75 cpc, ovvero al difetto di legittimazione in capo all'appellante.
Con il quinto motivo l'appellante si duole dell'omessa considerazione del fatto chel'unico atto avente dignità valida ai fini di un incarico professionale risiederebbe in una eventuale procura giudiziale alle liti (non allegata al monitorio).
Il motivo è infondato.
La domanda di liquidazione delle competenze professionali si fonda infatti pacificamente, e come tale ha trovato accoglimento, sulla attività stragiudiziale espletata, che ha determinato l'adempimento dell'incarico e la conseguente individuazione delle somme ingiunte. Il mandato professionale per l'esecuzione di attività stragiudiziale, in attuazione del principio della libertà delle forme, può essere conferito (a differenza di quanto avviene in ambito giudiziale) in qualsiasi forma, inclusa quella verbale, purché idonea a manifestare il consenso delle parti sullo stesso (Cass. Civ., Sez.II, 24 gennaio 2017, n. 1792; Cass. Civ.,
Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4705).
La parte appellata ripropone, in via subordinata, a svolta domanda riconvenzionale volta ad ottenere comunque il pagamento della somme ingiunta con il decreto opposto. La domanda non viene esaminata in quanto assorbita dal rigetto dei motivi d'appello.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N. Parte_1
101/2024 del Tribunale di Savona Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 4888,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 27.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno