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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 211/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 20.2.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaella de Camelis e dall'avv.to Beatrice degli Abbati, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in grado di appello, depositata il 16.1.2023, e alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore, depositata il
31.1.2025
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
p.i. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giandomenico Riggio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, Parte_1 CP_1
chiedendo di dichiarare, in via principale, la legittimità del proprio recesso, per giusta causa, dal contratto di conferimento di incarico a vendere l'appartamento sito in Roma, Largo Luigi
Antonelli 14, in data 14.1.2017, e, in subordine dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della mandataria.
A sostegno della domanda deduceva che:
- aveva sottoscritto in data 10.1.2017, per il tramite della una proposta CP_1 di acquisto di un appartamento sito in Roma, piazzale delle Medaglie d'Oro n. 57, di proprietà del sig. , con cui prendeva atto che l'immobile era Persona_1
pervenuto al proprietario a seguito di donazione, con atto pubblico del 10.4.2006;
- aveva fatto seguito proposta integrativa del prezzo, sottoscritta il 14.1.2017, che era stata accettata;
- sempre in data 14.1.2017, aveva conferito alla l'incarico di vendere il CP_1 proprio appartamento sito in Largo Antonelli n. 14 al prezzo di € 555.000,00, convenendo la provvigione nella misura del 3 % della parte di prezzo eccedente l'importo di € 535.000,00;
- soltanto contestualmente alla proposta integrativa, la aveva fornito CP_1
documentazione anagrafica da cui risultava che si era aperta la successione di uno solo dei donanti, cosicché il notaio aveva informato la che l'acquisto non Parte_1
avrebbe mai potuto essere accompagnato da valida rinunzia da parte di eventuali legittimari, ai sensi dell'art. 557 comma 2 c.c., al diritto di proporre l'azione di riduzione di cui all'art. 563 c.c., con conseguente grave menomazione della commerciabilità del bene;
- comunicata l'indisponibilità della a concludere l'affare, la Parte_1 CP_1
contestando le ragioni esposte nella mail del 25.1.2017, aveva invitato la predetta a stipulare il preliminare nei locali dell'agenzia il 30.1.2017;
- in detta data, con l'assenso del proprietario , le parti decidevano Per_1
consensualmente di non dar seguito alla proposta di acquisto;
- attesa la mancata conclusione dell'affare, la aveva chiesto la restituzione Parte_1 dell'assegno bancario di € 15.000,00 rilasciato a titolo di deposito cauzionale;
pagina 2 di 14 - dopo il tentativo di porlo all'incasso, l'agenzia aveva restituito l'assegno, riservando ogni azione derivante dalla mancata conclusione dell'affare per fatto e colpa della proponente;
- i tentativi di comporre il conflitto venutosi a creare non andavano a buon fine;
- pertanto, essendosi incrinato irrimediabilmente l'indispensabile rapporto fiduciario, la con pec del 22.5.2017, aveva comunicato alla la revoca per Parte_1 CP_1
giusta causa del mandato a vendere il proprio immobile;
- in ogni caso, il mandato a vendere doveva ritenersi risolto, non avendo l'agenzia posto in essere alcuna attività di promozione della vendita per oltre quattro mesi.
***
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda e, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di € 13.400,00 a titolo di compensi per l'attività svolta in relazione all'immobile di piazzale Medaglie d'Oro e al pagamento dell'ulteriore importo di € 13.320,00, come previsto al punto “E” dell'incarico, in relazione al recesso dall'incarico relativo all'immobile di largo Antonelli.
***
Con sentenza n. 12864/2019, R.G. 49820/2017, pubblicata in data 18.6.2019, il tribunale rigettava le domande dell'attrice; in accoglimento della domanda riconvenzionale relativa all'immobile di piazzale Medaglie d'Oro, condannava la a pagare alla Parte_1 CP_1 la somma di € 13.400,00, oltre IVA e interessi;
rigettava la domanda riconvenzionale
[...] relativa all'immobile di largo Antonelli;
compensava integralmente le spese di lite.
Il giudice così motivava:
‹‹… 5.La prima domanda riguarda il pagamento della provvigione relativamente all'offerta irrevocabile di acquisto dell'immobile sito in Roma, Piazzale delle Medagli d'Oro n. 57, piano II°, int. 4
Tale proposta veniva accettata dal proprietario . Persona_1
In tema di mediazione, costituisce affare, ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., al fine del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra due parti tra cui rientra anche una proposta di acquisto integrante "preliminare di preliminare".
6.L'attrice deduce di essersi rifiutata di concludere l'affare in quanto non avvertita della provenienza del bene da donazione. In realtà all'attrice, già in data 10.01.2017, venivano consegnati i documenti relativi all'abitazione tra cui l'atto di donazione che peraltro era già allegato alla proposta.
Deduce l'attrice che : “solo successivamente alla firma della proposta di acquisto venne resa edotta dell'esatta situazione concernente i donanti e, in particolare, del fatto che una dei due donanti era ancora in vita, cosicché non sarebbe stato possibile ottenere dai legittimari di quest'ultima una rinunzia all'esercizio di un'eventuale azione di riduzione” (Cfr. replica conclusionale).
pagina 3 di 14 Tuttavia tale obbligo informativo non può essere posto a carico dell'agenzia che forniva tutte le informazioni di cui era in possesso.
7.La domanda riconvenzionale della convenuta deve pertanto essere accolta e, per l'effetto, Parte_1 deve essere condannata a pagare alla società la somma pattuita di € 13.400,00 oltre iva. CP_1
Spetteranno inoltre alla creditrice gli interessi, nella misura legale/di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
8.Con scrittura del 14.01.2017 l'attrice conferiva alla società l'incarico di vendere il proprio immobile CP_1 sito in Roma, Largo Antonelli n. 14 per il prezzo di € 535.000,00.
Peraltro secondo quanto disposto alla lettera A) tale provvigione scatterebbe sulla quota “al di sopra di €
535.000”.
Nessuna offerta di tale importo giungeva tanto che l'agenzia chiedeva di ribassare l'importo pattuito.
Dovrebbe quindi applicarsi la previsione di cui all'articolo E) che, in caso di recesso, prevede il pagamento di una somma tra il 70% e l'80% della provvigione per aver l'agenzia “impegnato la propria organizzazione nella ricerca del terzo interessato all'affare” ad eccezione della sussistenza “di motivi ostativi giuridicamente rilevanti e non addebitabili a colpa e/o fatto del conferente l'incarico stesso”. Tali motivi possono rinvenirsi nel venir meno del rapporto fiduciario e del contenzioso instauratosi in relazione al primo conferimento d'incarico.
Le due posizioni appaiono infatti “intimamente collegate” (doc. 14 di parte convenuta).
Comunque, in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto sia alla luce delle fattispecie tipizzate (di cui al terzo comma dello stesso articolo).
Pertanto deve ritenersi la clausola (nella specie, di un contratto avente ad oggetto mediazione immobiliare) con la quale il consumatore pur non rinunziando alla facoltà di recesso assume comunque l'obbligo di corrispondere una percentuale significativa dell'importo pattuito, poiché, sanzionando indiscriminatamente il recesso - indipendentemente da un giustificato motivo - riserva al professionista un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti ai nn. 5 e 7 del terzo comma dell'art. 1469-bis cod. civ., soprattutto ove l'obbligo previsto per il consumatore in caso di recesso non trovi riscontro in un'analoga sanzione a carico del professionista.
La previsione dell'obbligo di pagare comunque la quasi intera provvigione integrare una clausola penale, soggetta al diverso apprezzamento di cui all'art. 33, comma secondo, lett. f, codice del consumo, concernente la presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.
Deve pertanto dichiararsi la nullità - ex articolo 36 dlgs 206 del 2005 - della clausola di cui all'articolo E) del conferimento dell'incarico e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale della società convenuta deve essere respinta.
9.La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite. …››.
***
Ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 4 di 14 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 12864/2019 del 18.6.2019, così provvedere:
- accertare e dichiarare che la non ha maturato alcun diritto alla provvigione a seguito della mera CP_1 accettazione della proposta di acquisto del 14.1.2017 per l'immobile in Roma, Ple delle Medaglie d'Oro n. 57, stante la comune volontà delle parti di collegare tale diritto unicamente alla stipula del successivo contratto preliminare di compravendita non più concluso;
- qualificare la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla quale penale per la CP_1 mancata conclusione dell'affare e, conseguentemente, rigettare detta domanda, (a) in via principale per l'accertata nullità della relativa clausola apposta in calce all'impegno provvigionale del 14.1.2017 in quanto vessatoria ex art. 33, 2° comma, lettera f) D. Lgs.
6.9.2005 n. 206 ovvero (b), in subordine, per l'accertata sussistenza di giustificato motivo della mancata conclusione dell'affare, tale da escludere qualsivoglia inadempimento dell'appellante;
- condannare la alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 16.348,00 pagata a CP_1 seguito dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado;
- condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”. CP_1
***
Si è costituita, in data 15.9.2020, chiedendo alla Corte di respingere l'appello CP_1
in quanto inammissibile, ovvero, in subordine, perché infondato in fatto e in diritto;
alla luce dell'appello incidentale, condannare la al pagamento del compenso legittimamente Parte_1 dovuto a fronte del recesso dal conferimento dell'incarico l'immobile di piazzale Medaglie
d'Oro 57, da quantificarsi così come richiesto;
in subordine, rimettere la causa in istruttoria consentendo alla di provare l'avvenuta trattativa in ordine alla clausola ritenuta CP_1
vessatoria; condannare parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado e di quelle del primo “quantificate come sopra”.
***
All'udienza del 15.10.2020, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, riservando al merito la decisione sulle istanze istruttorie.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 16.12.2024 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 20.2.2025, con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
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Il procuratore dell'appellante principale ha tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, assente l'appellante incidentale, ha discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
pagina 5 di 14 ***
Si procede dapprima ad esaminare l'appello principale.
***
Con un unico motivo, la lamenta che il primo giudice, in violazione delle norme che Parte_1 presiedono all'interpretazione dei contratti, avrebbe erroneamente ritenuto che la CP_1
avesse maturato il diritto alla provvigione sulla base della mera sottoscrizione della
[...] proposta di acquisto e accettazione, mentre, in realtà, la conclusione dell'affare coincideva con l'eventuale stipula del successivo contratto preliminare;
ciò avrebbe indotto il tribunale a qualificare la domanda riconvenzionale quale domanda di pagamento di provvigione
(maturata a seguito di conclusione dell'affare), anziché di “penale” per mancata conclusione dell'affare per fatto e colpa della proponente, come da clausola specificamente inserita dall'agenzia nell'impegno provvigionale;
così facendo, il giudice sarebbe erroneamente pervenuto a disattendere le difese della in ordine al fatto che il preliminare non era Parte_1 stato concluso per giusta causa e in ordine all'eccezione di nullità della citata clausola penale, in quanto abusiva e vessatoria.
In particolare, che le parti avessero inteso condizionare la maturazione della provvigione alla stipula del preliminare, fissata al 30.1.2017, si ricaverebbe, secondo l'appellante principale, dalle seguenti circostanze:
l'assegno di € 15.000,00, che doveva essere imputato in conto provvigione alla conclusione dell'affare, era stato posto all'incasso solo dopo il 30.1.2017 e non dopo l'accettazione della proposta, il 14.1.2017; alla mail del 25.1.2017 con cui la eccepiva la mancata conclusione dell'affare e Parte_1 chiedeva la restituzione dell'assegno, la aveva risposto invitando alla stipula del CP_1 preliminare, senza sostenere che l'affare si era già concluso;
il tenore della clausola (“Il suddetto compenso provvigionale maturerà e verrà versato, in vostro favore, al momento della conclusione dell'affare. Nel caso che non si pervenisse alla conclusione dell'affare per esclusivo fatto e colpa del proponente (omissis) dovrà essere comunque riconosciuto il compenso in favore dell'agenzia incaricata per avere questa impegnato la propria organizzazione nel reperimento dell'immobile oggetto di proposta e nelle attività connesse”) confermava quanto sopra, poiché, una volta formulata una proposta di acquisto, la conclusione dell'affare può dipendere solo dalla correlativa accettazione da parte del terzo venditore e, pertanto, non avrebbe avuto alcun senso prevedere l'ipotesi della mancata conclusione dell'affare per esclusivo fatto e colpa del proponente, che invece era espressamente contemplata nella clausola in esame.
pagina 6 di 14 Deduce che la clausola sarebbe tuttavia nulla ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera f) del codice del consumo, perché abusiva e vessatoria, oltre che di importo manifestamente eccessivo, tanto più che, in data 24.2.2017 la aveva reperito un altro acquirente, CP_1 come comprovato dall'atto di acquisto del 30.5.2017, con conseguente locupletazione ai danni dell'appellante.
In ogni caso, la domanda riconvenzionale sarebbe anche infondata nel merito, poiché il rifiuto della di concludere l'affare mediante sottoscrizione del contratto preliminare era Parte_1 giustificato dal rischio di subire un'azione di riduzione, essendo uno dei donanti ancora in vita, sicché nessuna somma risultava dovuta in virtù della clausola penale.
***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla secondo cui la vrebbe formulato domande ed eccezioni nuove. CP_1 Parte_1
L'appellata, infatti, non indica specificamente quali sarebbero gli elementi di novità introdotti dall'appellante principale per la prima volta nel giudizio di secondo grado, facendo indistintamente riferimento a domande ed eccezioni che, a suo dire, sarebbero state
“evidentemente presentate per la prima volta in sede di impugnazione;
ed invero nel giudizio innanzi al
Tribunale, né in sede di memorie primo termine 183 VI° c.p.c., né nella comparsa conclusionale, la stessa ebbe mai ad avanzare delle eccezioni quali quelle poste oggi a fondamento del proprio atto di appello;
eccezioni che, se legittimamente avanzate in primo grado, avrebbero ben potuto essere contraddette con opportuna istruttoria”.
Né sono sufficienti i generici riferimenti contenuti nel corpo della comparsa, che non tengono conto, tra l'altro, della diversa disciplina a seconda che si tratti di eccezioni in senso stretto, di eccezioni in senso lato o di mere difese.
***
Venendo al merito, l'appello principale è infondato.
In primo luogo, il tribunale, lungi dall'operare la qualificazione della domanda riconvenzionale
(che, comunque, è attività riservata al giudice), ha deciso su una domanda (quella di pagamento della provvigione) espressamente proposta dalla convenuta, la quale deduceva che l'affare si era concluso per effetto dell'accettazione della proposta, come emerge dalla mera lettura della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale.
In secondo luogo, ha correttamente ritenuto che l'agenzia avesse maturato il compenso in virtù della conclusione dell'affare.
E infatti, la clausola inserita nell'impegno provvigionale del 14.1.2017, nella sua lettura integrale, prevede che: “il suddetto compenso provvigionale maturerà e verrà versato, in vostro favore, al pagina 7 di 14 momento della conclusione dell'affare. Nel caso che non si pervenisse alla conclusione dell'affare per esclusivo fatto e colpa del proponente, ovvero in caso di mancata accettazione della proposta, laddove si verifichi il successivo acquisto/locazione sia pur tramite soggetti comunque riconducibili al proponente, dovrà essere comunque riconosciuto il compenso in favore dell'agenzia incaricata per avere questa impegnato la propria organizzazione nel reperimento dell'immobile oggetto di proposta e nelle attività connesse”.
Il dato testuale è chiaro e inequivoco e riconduce il maturarsi della provvigione alla conclusione dell'affare, correttamente individuata dal giudice, atteso che la proposta conteneva tutti gli elementi essenziali sui quali si è formato il consenso e, cioè, i dati delle parti, i dati dell'immobile, il prezzo e le modalità di corresponsione, la data entro cui stipulare il rogito, l'indicazione dell'atto di provenienza, ecc.
Su quest'ultimo profilo (vale a dire sulla presenza degli elementi essenziali propri del contratto) non vi è contrasto tra le parti, dovendosi rammentare che anche la mera proposta di acquisto, se contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato (parti, oggetto, corrispettivo e termini di adempimento), è idonea a costituire contratto preliminare nel momento in cui essa viene accettata dal promittente venditore e si costituisce tra le parti un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all'art. 2932 c.c.
Da nessun elemento si ricava la volontà delle parti di addivenire a una successiva compiuta regolamentazione del rapporto contrattuale, né risulta rimessa a un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori dell'accordo.
A nulla rileva pertanto, ai fini della conclusione dell'affare, che fosse prevista anche la stipula di un successivo preliminare, che, con tutta evidenza, sarebbe stato confermativo e ripetitivo della proposta, atteso che nessuna delle parti ha mai dedotto che vi fosse la necessità di disciplinare ulteriori interessi e aspetti dell'affare con un atto integrativo.
Per il resto la clausola in esame si limita a prevedere genericamente, ai diversi fini della penale, i casi in cui doveva essere riconosciuto ugualmente il compenso, tra cui anche la mancata accettazione della proposta da parte del promittente venditore e l'acquisto da parte di soggetti riconducibili al proponente.
Ciò, tuttavia, non spiega effetto sulla previsione immediatamente precedente, dovendo comunque osservarsi che, anche dopo la sottoscrizione della proposta, l'affare ben poteva, in astratto, non concludersi per fatto e colpa del proponente, diversamente da quanto assume l'appellante: si pensi all'ipotesi in cui il proponente si renda irreperibile e non renda possibile, per fatto a lui ascrivibile, la comunicazione dell'avvenuta accettazione, così impedendo la conclusione dell'affare.
pagina 8 di 14 Né rileva che l'assegno di € 15.000,00 sia stato posto all'incasso dalla solo CP_1 successivamente al 30.1.2017 e non all'accettazione della proposta (il 14.1.2017), trattandosi di elemento neutro, tanto più ove si consideri che, al momento dell'incasso, il preliminare non era stato stipulato e, ciò nonostante, l'agenzia, ritenendo dovuto il compenso, ha posto l'assegno all'incasso.
Quanto alla asserita mancata contestazione nella corrispondenza intercorsa tra le parti, si osserva che la il 26.1.2017, nel riscontrare la mail del 25.1.2017, ha invitato CP_1 la alla conclusione del preliminare proprio ritenendo concluso l'affare, seguendo Parte_1
l'iter progressivo previsto nella proposta;
con la successiva mail del 16.2.2017 ha comunicato che l'incasso dell'assegno era legittimo alla luce dei rapporti contrattuali intercorsi e che la restituzione dell'assegno non escludeva il diritto alla provvigione;
con la successiva mail del
16.5.2017 ha chiesto il pagamento della provvigione, deducendo che l'accettazione della proposta aveva comportato il maturare della provvigione e comunicando l'avvio del procedimento di negoziazione assistita.
Non emerge, dunque, dall'interpretazione della clausola e dalla ricostruzione della volontà delle parti che la avesse “inteso identificare la conclusione dell'affare con la CP_1 sottoscrizione del preliminare, che, viceversa, non ha mai avuto luogo” e che pertanto “le somme pretese in via riconvenzionale non potevano che originare dall'applicazione della clausola apposta in calce all'Impegno
Provvigionale del 14.1.2017, che ha pacificamente natura di clausola penale” (pagg.
9-10 dell'atto di appello) e che, a detta dell'appellante, sarebbe nulla.
In conclusione, la Corte condivide, in quanto immune da vizi, la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale e ha affermato che l'agenzia aveva maturato il diritto alla provvigione perché l'affare si era concluso con l'accettazione della proposta.
In quanto sin qui esposto rimangono assorbite le argomentazioni relative alla eccepita nullità della clausola penale che prevedeva la corresponsione della provvigione anche in caso di mancata conclusione dell'affare e alla manifesta eccessività della stessa, nonché alla dedotta locupletazione derivante dalla successiva vendita a terzi dell'immobile (trattandosi ovviamente di affari distinti e autonomi).
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L'appello principale deve dunque essere respinto.
***
Si procede di seguito all'esame dell'appello incidentale.
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pagina 9 di 14 Con il primo motivo lamenta che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che la CP_1 provvigione relativa all'incarico conferitole per la vendita dell'immobile sito in Largo Antonelli avrebbe dovuto calcolarsi solo sulla quota di prezzo superiore a € 535.000,00, dal momento che, come chiaramente spiegato dal legale rappresentante in sede di interrogatorio (e come risultava anche dalla documentazione) “…il contratto prevedeva una provvigione del 3% oltre IVA sul prezzo di €. 555.000 per un netto alla proprietaria di €. 535.000, quindi la provvigione era sull'intero prezzo e non sull'eccedenza. La proprietaria chiese di indicare sull'incarico il prezzo al netto delle provvigioni quale ulteriore specifica degli accordi…”.
***
Con il secondo motivo deduce che non era vessatoria la clausola che prevedeva un compenso in caso di recesso.
***
Con il terzo motivo deduce che “Laddove poi il Tribunale, avesse comunque ritenuto di voler sollevare d'ufficio una tale eccezione di vessatorietà, avrebbe dovuto, come già detto, rimettere sul ruolo la causa onde permettere alla di poter articolare eventuali mezzi istruttori onde provare l'avvenuta trattativa CP_1 della clausola”, onde non incorrere in una “evidente lesione del diritto alla difesa”.
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Con il quarto motivo denuncia l'erronea compensazione delle spese di lite, poiché, a fronte di un rigetto integrale delle domande avanzate dall'attrice e dell'accoglimento (sia pur parziale) di quelle avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta, il tribunale, eventualmente, avrebbe dovuto compensare solo il 50% delle spese, ponendo il residuo a carico della
Parte_1
***
Deve essere disattesa, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, sollevata dalla poiché proprio alla luce dei condivisibili principi di diritto Parte_1
richiamati dalla stessa nelle note conclusionali, deve ritenersi che il gravame non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto sono sufficientemente illustrate le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice ed è indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Ciò detto, i primi tre motivi concernenti il merito sono inammissibili.
La sentenza, come si è visto, quanto all'immobile di largo Antonelli, afferma che, in caso di recesso, “Dovrebbe” trovare applicazione la previsione di cui alla lettera E) del conferimento di incarico a vendere, che prevedeva il pagamento di una somma tra il 70% e l'80% della pagina 10 di 14 provvigione per avere l'agenzia impegnato la propria organizzazione nella ricerca del terzo interessato all'affare, ad eccezione della sussistenza “di motivi ostativi giuridicamente rilevanti e non addebitabili a colpa e/o fatto del conferente l'incarico stesso”.
Fatta questa premessa, il primo giudice afferma: “Tali motivi possono rinvenirsi nel venir meno del rapporto fiduciario e del contenzioso instauratosi in relazione al primo conferimento d'incarico”. Le due posizioni appaiono infatti “intimamente collegate” (doc. 14 di parte convenuta)”.
Il doc. 14 richiamato in sentenza è la missiva del 30.6.2017, inoltrata dall'agenzia alla nella quale la prima comunica che, in assenza di una bonaria definizione di Parte_1 entrambe le posizioni, ritenute peraltro “intimamente collegate”, intendeva avviare il procedimento di negoziazione assistita.
È pacifico, dunque, che il giudice, contrariamente a quanto dedotto dalla (si CP_1 veda appresso) ha ritenuto la sussistenza di “motivi ostativi” non addebitabili alla Parte_1 che impedivano l'applicazione della penale per il caso di recesso.
I motivi, infatti, sono stati espressamente individuati nel venir meno del rapporto di fiducia con l'agenzia a seguito del contenzioso che si era instaurato tra le parti con riguardo all'altro immobile, quello di piazzale Medaglie d'Oro, che la intendeva acquistare, essendo i Parte_1 due affari “intimamente” collegati fra loro.
Solo in seconda battuta, ha aggiunto che “comunque” si trattava di clausola nulla in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma secondo, lett. f), codice del consumo.
La decisione di rigetto si fonda, dunque, su un duplice ordine di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico.
A fronte di ciò, rileva la Corte che l'appellante incidentale non impugna il capo della sentenza con cui è stata ritenuta l'esistenza di giustificati motivi che impedivano di applicare la penale per il recesso.
Invero, nel corpo della comparsa (pag. 9), si limita a contesta la fondatezza dell'appello principale nella parte in cui la affermava che il tribunale aveva riconosciuto la Parte_1
sussistenza di giusti motivi alla base del recesso, e sostiene che, invece, il tribunale, lungi dall'accogliere tale tesi, avrebbe respinto la domanda riconvenzionale “unicamente” perché aveva ritenuto la clausola vessatoria, e dunque nulla ex art. 36 D.lgs. n. 206/2005, pur riconoscendo che il tribunale aveva accennato “all'esistenza di dedotti motivi che avrebbero potuto legittimare il recesso della signora dall'incarico di vendita, parlando di “venir meno del rapporto Parte_1 fiduciario” in presenza di un contenzioso”.
pagina 11 di 14 Per il resto, con i motivi articolati, si duole soltanto della valutazione fornita dal giudice in ordine alla misura della provvigione e alla vessatorietà della clausola, fra l'altro rilevata d'ufficio.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. SU. n. 20107/2024).
Ne consegue che, non essendo stato impugnato il primo capo della sentenza di rigetto della domanda riconvenzionale, difetta l'interesse a impugnare il secondo capo, perché, quand'anche le censure sul secondo punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa di cui al primo punto, non idoneamente censurata (Cass. n. 5102/2024).
Quanto sopra determina l'inammissibilità dei primi tre motivi dell'appello incidentale.
Rimangono logicamente assorbite le istanze istruttorie.
***
Va ora trattato il quarto e ultimo motivo, concernente le spese.
Il motivo è fondato.
Ritiene la Corte che abbia errato il tribunale a disporre la compensazione per intero delle spese di lite, affermando che vi era soccombenza reciproca, poiché la domanda dell'attrice è stata integralmente rigettata, mentre la domanda riconvenzionale, sia pure respinta con riguardo all'immobile di largo Antonelli, è stata accolta con riguardo all'immobile di piazzale
Medaglie d'Oro.
L'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale giustificava, pertanto, la compensazione parziale delle spese, nella misura del 50 %, sicché in tal senso deve essere riformata la gravata sentenza.
Per l'effetto, la residua metà delle spese del primo grado di giudizio deve essere posta a carico della e si liquida, secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € Parte_1
26.000,00 delle tariffe vigenti (cfr. Cass. n. 19989 del 13/07/2021), corrispondente al valore della domanda riconvenzionale in base all'accolto, nella complessiva somma di € 2.538,50.
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pagina 12 di 14 In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato, mentre l'appello incidentale deve essere parzialmente accolto e la sentenza, confermata nel resto, va riformata limitatamente alle spese di lite.
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In ragione della reciproca soccombenza parziale e in considerazione dell'esito complessivo della lite (essendo stato respinto l'appello principale ed essendo l'appellante incidentale risultata parzialmente vittoriosa sulle spese del primo grado), ricorrono giusti motivi per compensare nella misura della metà le spese del presente grado di giudizio.
Per l'effetto, la residua metà deve essere posta a carico dell'appellante principale e Parte_1 si liquida in € 2.444,00, secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta, precisandosi che lo scaglione è quello corrispondente alla somma del valore dell'appello principale proposto dalla e poi Parte_1 respinto e del valore dell'appello incidentale in relazione all'accolto (e cioè in relazione alla somma liquidata a titolo di spese del primo grado).
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Roma, n. 12864/2019, R.G. n. 49820/2017, pubblicata in data 18.6.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in CP_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, compensa per metà le spese del primo grado di giudizio e condanna alla rifusione, in Parte_1 favore di della residua metà, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € CP_1
2.538,50 per compensi;
3) compensa per metà le spese del secondo grado di giudizio e condanna Parte_1
alla rifusione, in favore di della residua metà, che liquida in
[...] CP_1
pagina 13 di 14 € 177,75 per esborsi ed € 2.444,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale
Parte_1
Roma, 20.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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