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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2551/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2551/2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2024, e CP_1 Pt_1
esponevano che in data 08/07/2000 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 16.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)I coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Montesilvano, alla Via Garonna n. 15, verrà assegnata alla che vi vivrà unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
3) Nessun mantenimento è previsto per l'una e l'altra parte, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti ed impegnati nel mondo del lavoro;
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 200,00, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese e da adeguarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, sportive e di svago come da Protocollo del Tribunale di
Pescara;
5) L'assegno unico di spettanza ed a favore della figlia verrà percepito per Per_1
l'intero dalla Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2551/2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2024, e CP_1 Pt_1
esponevano che in data 08/07/2000 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 16.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 3 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)I coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Montesilvano, alla Via Garonna n. 15, verrà assegnata alla che vi vivrà unitamente alla figlia Parte_1 Per_1
3) Nessun mantenimento è previsto per l'una e l'altra parte, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti ed impegnati nel mondo del lavoro;
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 200,00, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese e da adeguarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, sportive e di svago come da Protocollo del Tribunale di
Pescara;
5) L'assegno unico di spettanza ed a favore della figlia verrà percepito per Per_1
l'intero dalla Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 16.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3