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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 683 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. prof. Roberto Romei e dall'avv. Francesco Mirigliani come da procura allegata al ricorso in appello, conferita dal Dott. , Amministratore delegato della Controparte_1
Società, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mirigliani, in Catanzaro Via Argento n. 14
appellante e
(C.F.: ), in persona della dott.ssa nella Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 qualità di procuratore della società, in forza dei poteri alla stessa conferiti in atti Notaio Per_1
del 18 novembre 2024 n. rep. 57011 - raccolta n. 16799 – reg.to a Roma 5 in data
[...]
20 novembre 2024 al n. 11407 serie 1/T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, dal prof. avv. Angelo Pandolfo, presso il cui indirizzo di p.e.c.
è elettivamente domiciliata appellata nonché
appellato non costituito Controparte_4
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Responsabilità solidale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per < Parte_1 ed eccezione disattesa, - revocare e/o annullare per la parte impugnata la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro meglio indicata in epigrafe, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: - condannare la Soc. in persona del legale rappresentante p.t. a _2 manlevare o tenere comunque indenne e/o a rimborsare le somme versate al sig. Pt_1
in esecuzione della sentenza impugnata per i titoli di cui al ricorso Con vittoria di CP_4 spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi>>; per <voglia l'ecc.ma corte d'appello di catanzaro, sezione lavoro, controparte_2 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione difesa: - a conferma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile per le ragioni sopra esposte il gravame e, comunque, respingerlo in quanto infondato fatto ed diritto con condanna dell'appellante rifondere all'appellata spese del grado giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Catanzaro, Giudice del lavoro, in parziale accoglimento di ricorso di CP_4
nei confronti di e “condanna e
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute Parte_1
a titolo di premio di produzione per gli anni 2020 e 2021, di indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
- - rigetta nel resto;
compensa le spese di lite”.
§2.1
Questa è la vicenda processuale per come sintetizzata nella sentenza gravata:
<
1. L'odierno ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa in favore di Controparte_2 per il periodo dal 10.9.2019 al 31.12.2021 in forza di contratti di somministrazione a
[...] tempo determinato stipulati con – ha esposto: che la suddetta attività era Parte_1 stata espletata presso la sede di Reggio Calabria in via Barlaam da Seminara n. 2 e poi presso la sede di Lamezia Terme in via SS 18 – Zona Ind. San Pietro Lametino con mansione di autista, orario di lavoro di 36 ore settimanali ed inquadramento nel gruppo C del C.C.N.L. delle Agenzie del Lavoro e nel livello D del C.C.N.L. personale non dirigente, in forza di contratti _2 di lavoro somministrato a tempo determinato e delle sue proroghe (segnatamente, dal
10.9.2019 al 31.12.2019, dal 01.01.2020 al 31.3.2020, dal 01.4.2020 al 30.6.2020, dal 01.7.2020 al 30.8.2020), nonché presso la sede di AN (CZ) con qualifica di portalettere, orario di lavoro di 36 ore settimanali ed inquadramento nel gruppo C del C.C.N.L. delle Agenzie del Lavoro e nel livello D del C.C.N.L. personale non dirigente, in forza di contratto di lavoro _2 somministrato a termine (segnatamente, dal 22.2.2021 al 31.12.2021); che esso istante era stato utilizzato da per 23 mesi al fine di soddisfare esigenze stabili e durevoli;
che _2
, nel periodo dal 01.9.2019 al 31.12.2021, aveva fatto ricorso massiccio al lavoro _2 somministrato, superando i limiti quantitativi fissati dall'art. 26, comma 2, C.C.N.L. 30.11.2017 e
Pag. 2 di 9 C.C.N.L. 23.6.2021, pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio nell'ambito della stessa regione alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione e, in ogni caso, i limiti quantitativi fissati dall'art. 22, comma 7, del C.C.N.L. cit., che dispone che nel caso di “contemporaneo ricorso in a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 26 ed al Controparte_2 contratto a tempo determinato, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nell'ambito della stessa regione al 1° gennaio dell'anno di assunzione”; che non era stato sottoscritto un precedente e sottostante contratto di somministrazione, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 81/2015; che
[...]
nel periodo dal 01.9.2019 al 31.12.2021, non aveva effettuato, presso le sedi di Controparte_2
Reggio Calabria e di Lamezia Terme, la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 81 del 2008, né, tanto meno, provveduto agli opportuni aggiornamenti per la valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2; che la medesima società utilizzatrice, a decorrere da settembre 2019, non aveva formato, ex art. 35, comma 4, D.lgs. n. 81/2015, i lavoratori somministrati, né li aveva addestrati all'uso dei dispositivi di sicurezza;
che egli aveva impugnato i contratti innanzi indicati ed offerto le proprie energie lavorative, giusta lettera raccomandata spedita in data 28.2.2022; che esso istante aveva svolto le stesse mansioni disbrigate dai dipendenti di aventi il medesimo inquadramento _2 contrattuale;
che la società utilizzatrice, negli anni 2020 e 2021, aveva integralmente raggiunto gli obiettivi prefissati ai fini della produttività ed aveva corrisposto a tutti i propri dipendenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) collocati nel settore recapito-sportelleria, con la busta paga di giugno 2021, il Premio di Risultato relativo all'anno 2020 e, con la busta paga di giugno 2022, il Premio di Risultato relativo all'anno 2021; che, tuttavia, egli non aveva percepito alcuna somma a tale titolo;
che i dipendenti di , sia tempo indeterminato che a _2 tempo determinato, inquadrati nel livello D, avevano percepito, con la busta paga di aprile 2020, l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2019 e, con la busta paga di luglio 2021, l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2020, nonchè l'anticipazione sui miglioramenti contrattuali nelle misure indicate per livello retributivo dagli allegati 9 e 10 al C.C.N.L. 23.6.2021; che aveva percepito ad aprile 2020 l'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2019, sotto la voce “una tantum” (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente), mentre alcuna somma a tale titolo era stata versata in suo favore per l'anno 2020.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto in diritto: a) la nullità dei contratti dedotti in giudizio, siccome nulli per “frode alla legge e/o abuso del tipo negoziale”, evidenziando, in particolare, che la reiterazione di una pluralità di contratti a termine di durata inferiore all'anno integrava una violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 81/2015, tanto nella formulazione antecedente, che in quella successiva al D.L. 87/2018, nonché della Direttiva 1999/70/CE, con conseguente illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 c.c. ed imputazione del rapporto in capo all'utilizzatore, ex art. 19, comma 1-bis, D.lgs. n. 81/2015, come modificato dal c.d. Decreto Dignità; b) la violazione dell'art. 38, commi 1 e 2, D.lgs. n. 81/2015, poiché, per un verso, non era stato stipulato in forma scritta il contratto commerciale di somministrazione, mentre, per altro verso, la società 3 utilizzatrice non aveva effettuato la valutazione dei rischi, come prescritta dall'art. 32, comma 1, lett. d) del medesimo decreto legislativo;
c) il superamento della percentuale di contingentamento, invocando, pertanto, la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo alla società utilizzatrice, nonché il pagamento di una indennità risarcitoria;
d) la violazione del principio di parità di trattamento, alla luce della omessa corresponsione del premio di risultato e dell'indennità di vacanza contrattuale.
Pag. 3 di 9 3. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato e delle proroghe dedotti in giudizio e, ove occorra, accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva di termine ai rapporti intercorsi fra le parti;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e , tutt'ora in essere in
Controparte_2 carenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, e/o costituire un rapporto di lavoro alle dipendenze di con effetto dall'inizio dei rapporti di lavoro indicati nella parte
Controparte_2 in fatto o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3) ordinare a la immediata
Controparte_2 reintegrazione e/o riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
4) condannare al pagamento in favore del ricorrente, ex art. 39,
Controparte_2 comma 2 della Legge n. 81/2015 di una indennità, pari € 26.948,60 ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966. in ogni caso 5) accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento del premio di produzione relativo all'anno 2020 e 2021; 6) per l'effetto, condannare e , in via tra loro solidale,
Controparte_2 Parte_1
o secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente le somme richieste per i titoli descritti;
7) accertare e dichiarare, previo se ritenuto necessario l'accertamento e la declaratoria di nullità della disposizione contenuta nell'allegato 9 e 10 al ccnl 23 giugno 2021 di , il diritto del ricorrente Controparte_2 al pagamento l'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali;
8) per l'effetto, condannarsi e e, Controparte_2 Parte_1 in via tra loro solidale o secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente le somme richieste per i titoli descritti;
9) condannare inoltre le convenute a pagare alla ricorrente, su tutte le somme che risulteranno da ognuna dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi da quando ciascuna di esse spettava sino al pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
4. ha eccepito, preliminarmente, la decadenza del ricorrente Controparte_2 dall'impugnativa dei contratti di lavoro somministrato, e ha contestato, nel merito, la fondatezza del ricorso.
5. si è costituita – tardivamente – soltanto in data 18.12.2023, proponendo Parte_1 eccezione di decadenza dall'impugnazione del primo contratto di somministrazione ed argomentando, nel merito, per l'infondatezza dell'avversa domanda, chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna di a manlevare o tenere comunque indenne o _2 rimborsare delle somme cui eventualmente sia condannata a versare al ricorrente per i Pt_1 titoli di cui al ricorso>>.
§2.2
Per la parte che qui interessa, in assenza di gravame incidentale del lavoratore in relazione alle domande respinte, il Tribunale perviene a tali conclusioni alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…35. È, invece, fondata e va accolta la domanda di pagamento degli emolumenti retributivi.
36. In proposito, si richiama il condivisibile percorso argomentativo seguito da Corte d'Appello di
Milano-Sez. Lav. 12.4.2023, n. 431, di seguito riprodotto, per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “L'art. 35,1^ comma, del D.L.vo n. 81/15 sancisce il diritto dei
Pag. 4 di 9 lavoratori somministrati, a parità di mansioni, di ricevere il medesimo trattamento economico e normativo del personale in forza alla utilizzatrice. L'art. 35, 3^ comma, del citato decreto demanda alla contrattazione collettiva osservata dall'utilizzatore le modalità ed i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni collegate ai risultati dell'andamento economico della impresa. L'art. 30, 8^ comma, del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione del 27/2/14 e del 15/10/19, rubricato “Premi di produzione o di risultato”, dispone che “In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell'arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l'anno precedente ai dipendenti dell'utilizzatore […]“. Infine, gli accordi collettivi integrativi aziendali del 2019 e del 2020 di
[...] istituiscono un premio di risultato al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, Controparte_2 costituente “ad ogni effetto di legge e di contratto retribuzione variabile correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendale” a favore del personale assunto da Controparte_2 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato in forza al 31 dicembre 2019, sia
[...]
a quello a tempo determinato che abbia prestato “almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell'anno di competenza del premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo”; per la quantificazione della somma da erogare ai dipendenti viene utilizzata una formula che prende in espressa considerazione nel divisore “il numero medio di dipendenti FTE”
(Full Time Equivalent). Ciò posto, è condivisibile ad avviso del Collegio l'interpretazione dell'art. 35, 1^ comma del D.L.vo n. 81/15 offerta dal Tribunale di Milano, in quanto conforme alla fonte eurounitaria (art. 5 par. 3 della Direttiva 2008/104/CE), dovendo la sopra citata disposizione essere letta nel senso che alla contrattazione collettiva è rimesso unicamente il compito di disciplinare i tempi ed i modi di corresponsione del premio ai lavoratori somministrati. Le parti sociali non possono cioè incidere sull'an della erogazione ai lavoratori somministrati degli emolumenti collegati ai risultati o alla produttività dell'impresa, essendo tale effetto giuridico già sancito dalla fonte primaria. È infatti il legislatore a stabilire che al personale inviato in somministrazione spettino pure i compensi correlati ai risultati collegati all'andamento economico aziendale, per cui l'ambito di regolamentazione demandato alla contrattazione collettiva può riguardare solo le modalità e/o i criteri per la individuazione e corresponsione di detti compensi. In ogni caso, va ricordato come nella fattispecie concreta sia proprio la contrattazione collettiva applicata da – ovvero dalla somministratrice - a Parte_1 riconoscere il diritto dei propri dipendenti a ricevere anche le voci retributive variabili e accessorie correlate agli obiettivi conseguiti, là dove siano previste per il personale in forza alla utilizzatrice - come è appunto per il premio di risultato relativo gli anni 2019 e 2020 di cui è causa - essendo inequivoco il tenore letterale dell'art. 30, 8^ comma citato. Pertanto, non è preclusivo al riconoscimento del diritto azionato dagli odierni appellati il fatto che gli accordi integrativi di prevedano il premio di risultato solo per i lavoratori dalla stessa Controparte_2 assunti (con le caratteristiche sopra ricordate) e non lo estendano espressamente ai somministrati (semmai avrebbe dovuto essere inserita una clausola in senso contrario); così come, allo stesso modo, non è preclusivo il richiamo alle modalità di computo, essendo evidente che il calcolo venga eseguito con riferimento unicamente al personale in forza a Controparte_2
Come sintetizzato in modo condivisibile dalla difesa degli attuali appellati, “...sia ritenendo
[...] che l'art. 35 comma 3 d. lgs. 81/15 non possa consentire ai contratti collettivi degli utilizzatori di
Pag. 5 di 9 escludere sic et simpliciter i lavoratori somministrati dal diritto a percepire il premio, sia ammettendo tale facoltà (ma davvero non si vede come), sussiste comunque il diritto rivendicato dagli appellati considerato che: - gli accordi 12 collettivi di del 30.07.2019 e del _2
23.07.2020 non sono affatto in contrasto con l'art. 35 comma 3 d.lgs. 81/2015, in quanto non contengono alcuna esplicita esclusione dei lavoratori somministrati, e si limitano a regolare i criteri di riconoscimento dei premi distinguendo tra lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato;
- in ogni caso, come esposto, il diritto a percepire i premi corrisposti ai dipendenti dell'utilizzatore è riconosciuto inequivocabilmente, a prescindere da ciò che eventualmente disponga in proposito il contratto collettivo dell'utilizzatore, dal contratto collettivo applicabile alle Società di Somministrazione e quindi, per l'effetto, ai rapporti individuali di lavoro intercorsi tra gli appellati ed che da detto contratto Parte_1 collettivo sono regolati””.
37. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per quel che concerne le somme rivendicate a titolo di vacanza contrattuale, ossia quelle previste dagli allegati 9 e 10 al C.C.N.L. 23.6.2021 (doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente), posto che – come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Ancona, sentenza n. 21/2023 del 23.1.2023) – “non può giovare alle Società la comparazione dei diritti del ricorrente a quelli dei dipendenti delle POSTE assunti a tempo determinato, implicita nella deduzione per cui la citata indennità è riservata per disposizioni contrattuali « esclusivamente al personale con contratto a tempo indeterminato»; tale disposizione infatti non può comunque applicarsi poichè illegittimamente in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 25 del citato D. L.vo 81/15”.
38. Occorre, tuttavia, precisare che, sul punto, deve essere pronunciata una condanna generica, così come lo è la domanda formulata dal ricorrente, il quale non ha quantificato l'ammontare rivendicato a titolo di differenze retributive.
39. La statuizione di condanna, inoltre, deve essere emessa nei confronti delle parti resistenti, in via solidale tra loro, giusta la disposizione di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 81/2015, secondo la quale “2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
40. Non può, invece, essere esaminata la domanda con la quale la ha chiesto di essere Pt_1 manlevata o comunque tenuta indenne da , trattandosi di riconvenzionale _2 trasversale che, pur non necessitando di istanza di differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c., deve essere proposta, a pena di decadenza, nel rispetto del termine di costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.
41. Nel caso di specie, tuttavia, come già accennato, si è costituita tardivamente nelle Pt_1 more del giudizio, ossia in data 18.12.2023, ben oltre la prima udienza di discussione, fissata per il 15.2.2023.
42. L'accoglimento limitato delle pretese del ricorrente ed il rigetto della domanda finalizzata ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo alla società utilizzatrice realizzano un'ipotesi di soccombenza reciproca, di per sé idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.>>
§3
Pag. 6 di 9 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 20 giugno 2024. Parte_1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_2
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, non si è costituito Controparte_4 in giudizio.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, critica la sentenza, limitatamente alla parte in cui Parte_1 viene affermata la solidarietà tra se medesima e quanto alla corresponsione Controparte_2 del premio di risultato, sotto il profilo della qualificazione in termine di riconvenzionale trasversale della spiegata deduzione difensiva, consistente nell'avere chiesto di essere tenuta indenne o manlevata dall'obbligo di corresponsione del premio di risultato: <<…Adecco infatti… altro non ha fatto se non chiedere che la legge trovasse piana applicazione e che dunque essa, pur obbligata al versamento di quanto richiesto dal lavoratore, fosse poi rimborsata da
[...]
, in base alla normale e piana applicazione dell' art.33 del D.lgs. n. 81/2015 *** Va subito _2 detto come rivesta la posizione di datore di lavoro e come pertanto su di essa incomba Pt_1
l'obbligo di versare la retribuzione al lavoratore, compreso, ove ritenuto spettante, anche il premio di produzione e l'indennità di vacanza contrattuale. non intende minimamente Pt_1 sottrarsi a tale obbligo. Intende solamente dare applicazione alla disciplina che governa la somministrazione di lavoro che impone che la retribuzione sia versata dalla società di somministrazione, ma che questa poi sia rimborsata dall'utilizzatore. In questa causa non si chiede né più e né meno che sia applicata la disciplina che governa il contratto di somministrazione, che prevede che la società di somministrazione sia rimborsata dall'utilizzatore di quanto effettivamente versato a titolo di retribuzione al lavoratore….la legge pone in capo all'utilizzatore un obbligo di rimborso nei confronti della società di somministrazione che ha una portata generale, essendo riferito alla generalità degli “oneri retributivi e contributivi da questo effettivamente sostenuti in favore di lavoratori”. Ed analoga obbligazione è contenuta nel contratto di somministrazione. Un obbligo di rimborso è comunque esistente, essendo contemplato dalla legge ed avendo formato oggetto di una specifica clausola del contratto commerciale di somministrazione intercorso tra e . Ed un tale obbligo è Pt_1 _2 concepito dalla legge e dalle stesse parti come un obbligo avente una portata generale, tale da abbracciare ogni e qualsiasi somma che la società di somministrazione si trovi a dover corrispondere ai lavoratori avviati presso l'impresa utilizzatrice. Ove mai infatti fosse riconosciuto, 10 successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto di questi ultimi a percepire delle somme per l'effettuazione di lavoro festivo o straordinario, l'impresa utilizzatrice dovrebbe poi rimborsare, in base alle norme di legge o del contratto di somministrazione, quanto la società di somministrazione fosse obbligata corrispondere ai lavoratori. E non si vede per quale ragione per il premio di risultato dovrebbe accogliersi una soluzione diversa. La tesi che si basa sull'art. 30 comma 8 del CCNL richiede che molte, ed anzi troppe, condizioni siano soddisfatte: che il principio di parità di trattamento abbia una portata relativa;
che il comma 8 dell'art. 30 CCNL istituisca un obbligo nuovo a carico della società di somministrazione di corrispondere il premio di produzione al posto della impresa utilizzatrice;
che un tale obbligo gravi solo ed esclusivamente sulla società di somministrazione;
che gli
Pag. 7 di 9 obblighi di rimborso sanciti dalla legge o dal contratto commerciale intercorso tra le parti abbiano una portata limitata. Il tutto senza che vi siano adeguati supporti testuali. Non vi è dunque alcuna ragione per discostarsi da una piana interpretazione delle norme di legge e di contratto, in base alla quale ove sia riconosciuto che i lavoratori in somministrazione abbiano diritto al PdR, esso sarà corrisposto da , ma a quest' ultima dovrà poi essere concesso di Pt_1 rivalersi su , e non il contrario. È il comma 2 dell'art. 33 a prevederlo, così come è lo _2 stesso contratto di somministrazione siglato da a confermarlo. ha _2 _2 contrattualmente e legislativamente un obbligo di rimborsare ad gli oneri economici da Pt_1 questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori in somministrazione. È dunque a Pt_1 vantare un diritto ad essere rimborsata degli oneri che abbia “effettivamente sostenuto” in favore del ricorrente: così dice la legge e così dice anche il contratto di somministrazione firmato da Poste Italiane…>>.
§4.1
eccepisce l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, non avendo _2 controparte espresso formale critica con riferimento alla qualificazione in termini di riconvenzionale trasversale della domanda di manleva/rivalsa, con conseguente obbligo di proposizione nei termini di cui all'art. 416 cpc.
§5
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, concordemente all'eccezione avanzata da
[...]
. _2
§5.1
Occorre premettere che <le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza acquiescenza della parte legittimata dolersene. ne consegue procedimento ove il convenuto si costituisca tardivamente formuli domanda riconvenzionale (di rivalsa, nella specie) nei confronti altro convenuto,
l'inammissibilità di tale domanda è sempre rilevabile d'ufficio, tanto nell'ipotesi in cui il destinatario della domanda riconvenzionale si sia costituito (salva l'ipotesi, eccezionale, in cui sia chiesta ed assumesse la rimessione in termini), quanto - a maggior ragione - in quella in cui sia rimasto contumace>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008); <<in tema di confisca in sede penale quote s.r.l. per reati criminalità organizzata, nel caso cui lo stato, qualità socio pubblico, promuova l'azione responsabilità prevista dagli artt. 2476 e 2407 c.c. nei confronti degli amministratori dei sindaci, la "chiamata giudizio" dello stesso attore ad opera esponenti aziendali convenuti, che ne alleghino corresponsabilità formulando domanda manleva, non rientra nella fattispecie dell'art. 106 c.p.c. ma, essendo proposta chi è già parte causa, costituisce una riconvenzionale che, ai sensi 167, comma 2, c.p.c., deve essere proposta, a pena decadenza, comparsa risposta. (principio diritto enunciato nell'interesse della legge, 363, 3, c.p.c.)>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 191 del 05/01/2022).
In sostanza, domanda di rivalsa e di manleva sono qualificate dalla Corte di Cassazione (come si evince dalle massime sopra riportate), in termini di riconvenzionale;
pertanto, anche quando sono “trasversali” (ossia formulare da un convenuto nei confronti di altro convenuto, come nel
Pag. 8 di 9 caso di specie) sono soggette alle preclusioni processuali dei riti di volta in volta applicabili;
dunque, nel caso di specie, quella proposta dall'odierna appellante andava avanzata nel termine di cui all'art. 416 cpc, mentre, pacificamente, si è costituita tardivamente. Parte_1
Invero, lo sforzo motivazionale dell'appellante è tutto volto a dimostrare la sussistenza dell'obbligo di manleva/rivalsa di nei propri confronti;
si tratta però di argomenti che non _2 confutano la qualificazione giuridica della corrispondente domanda, quale operata da Tribunale, che, in quanto non oggetto di espressa censura, va reputata irretrattabile.
§5.2
L'appello si palesa inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata.
§6
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 20 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 1060/2023, resa in data 20 dicembre 2023, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di Controparte_2 lite, che liquida in euro 1458,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 683 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. prof. Roberto Romei e dall'avv. Francesco Mirigliani come da procura allegata al ricorso in appello, conferita dal Dott. , Amministratore delegato della Controparte_1
Società, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mirigliani, in Catanzaro Via Argento n. 14
appellante e
(C.F.: ), in persona della dott.ssa nella Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 qualità di procuratore della società, in forza dei poteri alla stessa conferiti in atti Notaio Per_1
del 18 novembre 2024 n. rep. 57011 - raccolta n. 16799 – reg.to a Roma 5 in data
[...]
20 novembre 2024 al n. 11407 serie 1/T, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, dal prof. avv. Angelo Pandolfo, presso il cui indirizzo di p.e.c.
è elettivamente domiciliata appellata nonché
appellato non costituito Controparte_4
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Responsabilità solidale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per < Parte_1 ed eccezione disattesa, - revocare e/o annullare per la parte impugnata la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro meglio indicata in epigrafe, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: - condannare la Soc. in persona del legale rappresentante p.t. a _2 manlevare o tenere comunque indenne e/o a rimborsare le somme versate al sig. Pt_1
in esecuzione della sentenza impugnata per i titoli di cui al ricorso Con vittoria di CP_4 spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi>>; per <voglia l'ecc.ma corte d'appello di catanzaro, sezione lavoro, controparte_2 disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione difesa: - a conferma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile per le ragioni sopra esposte il gravame e, comunque, respingerlo in quanto infondato fatto ed diritto con condanna dell'appellante rifondere all'appellata spese del grado giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Catanzaro, Giudice del lavoro, in parziale accoglimento di ricorso di CP_4
nei confronti di e “condanna e
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute Parte_1
a titolo di premio di produzione per gli anni 2020 e 2021, di indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
- - rigetta nel resto;
compensa le spese di lite”.
§2.1
Questa è la vicenda processuale per come sintetizzata nella sentenza gravata:
<
1. L'odierno ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa in favore di Controparte_2 per il periodo dal 10.9.2019 al 31.12.2021 in forza di contratti di somministrazione a
[...] tempo determinato stipulati con – ha esposto: che la suddetta attività era Parte_1 stata espletata presso la sede di Reggio Calabria in via Barlaam da Seminara n. 2 e poi presso la sede di Lamezia Terme in via SS 18 – Zona Ind. San Pietro Lametino con mansione di autista, orario di lavoro di 36 ore settimanali ed inquadramento nel gruppo C del C.C.N.L. delle Agenzie del Lavoro e nel livello D del C.C.N.L. personale non dirigente, in forza di contratti _2 di lavoro somministrato a tempo determinato e delle sue proroghe (segnatamente, dal
10.9.2019 al 31.12.2019, dal 01.01.2020 al 31.3.2020, dal 01.4.2020 al 30.6.2020, dal 01.7.2020 al 30.8.2020), nonché presso la sede di AN (CZ) con qualifica di portalettere, orario di lavoro di 36 ore settimanali ed inquadramento nel gruppo C del C.C.N.L. delle Agenzie del Lavoro e nel livello D del C.C.N.L. personale non dirigente, in forza di contratto di lavoro _2 somministrato a termine (segnatamente, dal 22.2.2021 al 31.12.2021); che esso istante era stato utilizzato da per 23 mesi al fine di soddisfare esigenze stabili e durevoli;
che _2
, nel periodo dal 01.9.2019 al 31.12.2021, aveva fatto ricorso massiccio al lavoro _2 somministrato, superando i limiti quantitativi fissati dall'art. 26, comma 2, C.C.N.L. 30.11.2017 e
Pag. 2 di 9 C.C.N.L. 23.6.2021, pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio nell'ambito della stessa regione alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione e, in ogni caso, i limiti quantitativi fissati dall'art. 22, comma 7, del C.C.N.L. cit., che dispone che nel caso di “contemporaneo ricorso in a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 26 ed al Controparte_2 contratto a tempo determinato, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nell'ambito della stessa regione al 1° gennaio dell'anno di assunzione”; che non era stato sottoscritto un precedente e sottostante contratto di somministrazione, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n. 81/2015; che
[...]
nel periodo dal 01.9.2019 al 31.12.2021, non aveva effettuato, presso le sedi di Controparte_2
Reggio Calabria e di Lamezia Terme, la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 81 del 2008, né, tanto meno, provveduto agli opportuni aggiornamenti per la valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2; che la medesima società utilizzatrice, a decorrere da settembre 2019, non aveva formato, ex art. 35, comma 4, D.lgs. n. 81/2015, i lavoratori somministrati, né li aveva addestrati all'uso dei dispositivi di sicurezza;
che egli aveva impugnato i contratti innanzi indicati ed offerto le proprie energie lavorative, giusta lettera raccomandata spedita in data 28.2.2022; che esso istante aveva svolto le stesse mansioni disbrigate dai dipendenti di aventi il medesimo inquadramento _2 contrattuale;
che la società utilizzatrice, negli anni 2020 e 2021, aveva integralmente raggiunto gli obiettivi prefissati ai fini della produttività ed aveva corrisposto a tutti i propri dipendenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) collocati nel settore recapito-sportelleria, con la busta paga di giugno 2021, il Premio di Risultato relativo all'anno 2020 e, con la busta paga di giugno 2022, il Premio di Risultato relativo all'anno 2021; che, tuttavia, egli non aveva percepito alcuna somma a tale titolo;
che i dipendenti di , sia tempo indeterminato che a _2 tempo determinato, inquadrati nel livello D, avevano percepito, con la busta paga di aprile 2020, l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2019 e, con la busta paga di luglio 2021, l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2020, nonchè l'anticipazione sui miglioramenti contrattuali nelle misure indicate per livello retributivo dagli allegati 9 e 10 al C.C.N.L. 23.6.2021; che aveva percepito ad aprile 2020 l'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2019, sotto la voce “una tantum” (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente), mentre alcuna somma a tale titolo era stata versata in suo favore per l'anno 2020.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto in diritto: a) la nullità dei contratti dedotti in giudizio, siccome nulli per “frode alla legge e/o abuso del tipo negoziale”, evidenziando, in particolare, che la reiterazione di una pluralità di contratti a termine di durata inferiore all'anno integrava una violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 81/2015, tanto nella formulazione antecedente, che in quella successiva al D.L. 87/2018, nonché della Direttiva 1999/70/CE, con conseguente illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 c.c. ed imputazione del rapporto in capo all'utilizzatore, ex art. 19, comma 1-bis, D.lgs. n. 81/2015, come modificato dal c.d. Decreto Dignità; b) la violazione dell'art. 38, commi 1 e 2, D.lgs. n. 81/2015, poiché, per un verso, non era stato stipulato in forma scritta il contratto commerciale di somministrazione, mentre, per altro verso, la società 3 utilizzatrice non aveva effettuato la valutazione dei rischi, come prescritta dall'art. 32, comma 1, lett. d) del medesimo decreto legislativo;
c) il superamento della percentuale di contingentamento, invocando, pertanto, la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo alla società utilizzatrice, nonché il pagamento di una indennità risarcitoria;
d) la violazione del principio di parità di trattamento, alla luce della omessa corresponsione del premio di risultato e dell'indennità di vacanza contrattuale.
Pag. 3 di 9 3. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato e delle proroghe dedotti in giudizio e, ove occorra, accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva di termine ai rapporti intercorsi fra le parti;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e , tutt'ora in essere in
Controparte_2 carenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, e/o costituire un rapporto di lavoro alle dipendenze di con effetto dall'inizio dei rapporti di lavoro indicati nella parte
Controparte_2 in fatto o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3) ordinare a la immediata
Controparte_2 reintegrazione e/o riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
4) condannare al pagamento in favore del ricorrente, ex art. 39,
Controparte_2 comma 2 della Legge n. 81/2015 di una indennità, pari € 26.948,60 ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966. in ogni caso 5) accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al pagamento del premio di produzione relativo all'anno 2020 e 2021; 6) per l'effetto, condannare e , in via tra loro solidale,
Controparte_2 Parte_1
o secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente le somme richieste per i titoli descritti;
7) accertare e dichiarare, previo se ritenuto necessario l'accertamento e la declaratoria di nullità della disposizione contenuta nell'allegato 9 e 10 al ccnl 23 giugno 2021 di , il diritto del ricorrente Controparte_2 al pagamento l'indennità di vacanza contrattuale relativa all'anno 2020 e di anticipazione sui miglioramenti contrattuali;
8) per l'effetto, condannarsi e e, Controparte_2 Parte_1 in via tra loro solidale o secondo il diverso grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa, a corrispondere al ricorrente le somme richieste per i titoli descritti;
9) condannare inoltre le convenute a pagare alla ricorrente, su tutte le somme che risulteranno da ognuna dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi da quando ciascuna di esse spettava sino al pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
4. ha eccepito, preliminarmente, la decadenza del ricorrente Controparte_2 dall'impugnativa dei contratti di lavoro somministrato, e ha contestato, nel merito, la fondatezza del ricorso.
5. si è costituita – tardivamente – soltanto in data 18.12.2023, proponendo Parte_1 eccezione di decadenza dall'impugnazione del primo contratto di somministrazione ed argomentando, nel merito, per l'infondatezza dell'avversa domanda, chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna di a manlevare o tenere comunque indenne o _2 rimborsare delle somme cui eventualmente sia condannata a versare al ricorrente per i Pt_1 titoli di cui al ricorso>>.
§2.2
Per la parte che qui interessa, in assenza di gravame incidentale del lavoratore in relazione alle domande respinte, il Tribunale perviene a tali conclusioni alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…35. È, invece, fondata e va accolta la domanda di pagamento degli emolumenti retributivi.
36. In proposito, si richiama il condivisibile percorso argomentativo seguito da Corte d'Appello di
Milano-Sez. Lav. 12.4.2023, n. 431, di seguito riprodotto, per quanto di interesse, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “L'art. 35,1^ comma, del D.L.vo n. 81/15 sancisce il diritto dei
Pag. 4 di 9 lavoratori somministrati, a parità di mansioni, di ricevere il medesimo trattamento economico e normativo del personale in forza alla utilizzatrice. L'art. 35, 3^ comma, del citato decreto demanda alla contrattazione collettiva osservata dall'utilizzatore le modalità ed i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni collegate ai risultati dell'andamento economico della impresa. L'art. 30, 8^ comma, del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione del 27/2/14 e del 15/10/19, rubricato “Premi di produzione o di risultato”, dispone che “In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell'arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l'anno precedente ai dipendenti dell'utilizzatore […]“. Infine, gli accordi collettivi integrativi aziendali del 2019 e del 2020 di
[...] istituiscono un premio di risultato al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, Controparte_2 costituente “ad ogni effetto di legge e di contratto retribuzione variabile correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendale” a favore del personale assunto da Controparte_2 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato in forza al 31 dicembre 2019, sia
[...]
a quello a tempo determinato che abbia prestato “almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell'anno di competenza del premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo”; per la quantificazione della somma da erogare ai dipendenti viene utilizzata una formula che prende in espressa considerazione nel divisore “il numero medio di dipendenti FTE”
(Full Time Equivalent). Ciò posto, è condivisibile ad avviso del Collegio l'interpretazione dell'art. 35, 1^ comma del D.L.vo n. 81/15 offerta dal Tribunale di Milano, in quanto conforme alla fonte eurounitaria (art. 5 par. 3 della Direttiva 2008/104/CE), dovendo la sopra citata disposizione essere letta nel senso che alla contrattazione collettiva è rimesso unicamente il compito di disciplinare i tempi ed i modi di corresponsione del premio ai lavoratori somministrati. Le parti sociali non possono cioè incidere sull'an della erogazione ai lavoratori somministrati degli emolumenti collegati ai risultati o alla produttività dell'impresa, essendo tale effetto giuridico già sancito dalla fonte primaria. È infatti il legislatore a stabilire che al personale inviato in somministrazione spettino pure i compensi correlati ai risultati collegati all'andamento economico aziendale, per cui l'ambito di regolamentazione demandato alla contrattazione collettiva può riguardare solo le modalità e/o i criteri per la individuazione e corresponsione di detti compensi. In ogni caso, va ricordato come nella fattispecie concreta sia proprio la contrattazione collettiva applicata da – ovvero dalla somministratrice - a Parte_1 riconoscere il diritto dei propri dipendenti a ricevere anche le voci retributive variabili e accessorie correlate agli obiettivi conseguiti, là dove siano previste per il personale in forza alla utilizzatrice - come è appunto per il premio di risultato relativo gli anni 2019 e 2020 di cui è causa - essendo inequivoco il tenore letterale dell'art. 30, 8^ comma citato. Pertanto, non è preclusivo al riconoscimento del diritto azionato dagli odierni appellati il fatto che gli accordi integrativi di prevedano il premio di risultato solo per i lavoratori dalla stessa Controparte_2 assunti (con le caratteristiche sopra ricordate) e non lo estendano espressamente ai somministrati (semmai avrebbe dovuto essere inserita una clausola in senso contrario); così come, allo stesso modo, non è preclusivo il richiamo alle modalità di computo, essendo evidente che il calcolo venga eseguito con riferimento unicamente al personale in forza a Controparte_2
Come sintetizzato in modo condivisibile dalla difesa degli attuali appellati, “...sia ritenendo
[...] che l'art. 35 comma 3 d. lgs. 81/15 non possa consentire ai contratti collettivi degli utilizzatori di
Pag. 5 di 9 escludere sic et simpliciter i lavoratori somministrati dal diritto a percepire il premio, sia ammettendo tale facoltà (ma davvero non si vede come), sussiste comunque il diritto rivendicato dagli appellati considerato che: - gli accordi 12 collettivi di del 30.07.2019 e del _2
23.07.2020 non sono affatto in contrasto con l'art. 35 comma 3 d.lgs. 81/2015, in quanto non contengono alcuna esplicita esclusione dei lavoratori somministrati, e si limitano a regolare i criteri di riconoscimento dei premi distinguendo tra lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato;
- in ogni caso, come esposto, il diritto a percepire i premi corrisposti ai dipendenti dell'utilizzatore è riconosciuto inequivocabilmente, a prescindere da ciò che eventualmente disponga in proposito il contratto collettivo dell'utilizzatore, dal contratto collettivo applicabile alle Società di Somministrazione e quindi, per l'effetto, ai rapporti individuali di lavoro intercorsi tra gli appellati ed che da detto contratto Parte_1 collettivo sono regolati””.
37. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per quel che concerne le somme rivendicate a titolo di vacanza contrattuale, ossia quelle previste dagli allegati 9 e 10 al C.C.N.L. 23.6.2021 (doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente), posto che – come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Ancona, sentenza n. 21/2023 del 23.1.2023) – “non può giovare alle Società la comparazione dei diritti del ricorrente a quelli dei dipendenti delle POSTE assunti a tempo determinato, implicita nella deduzione per cui la citata indennità è riservata per disposizioni contrattuali « esclusivamente al personale con contratto a tempo indeterminato»; tale disposizione infatti non può comunque applicarsi poichè illegittimamente in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 25 del citato D. L.vo 81/15”.
38. Occorre, tuttavia, precisare che, sul punto, deve essere pronunciata una condanna generica, così come lo è la domanda formulata dal ricorrente, il quale non ha quantificato l'ammontare rivendicato a titolo di differenze retributive.
39. La statuizione di condanna, inoltre, deve essere emessa nei confronti delle parti resistenti, in via solidale tra loro, giusta la disposizione di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 81/2015, secondo la quale “2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
40. Non può, invece, essere esaminata la domanda con la quale la ha chiesto di essere Pt_1 manlevata o comunque tenuta indenne da , trattandosi di riconvenzionale _2 trasversale che, pur non necessitando di istanza di differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c., deve essere proposta, a pena di decadenza, nel rispetto del termine di costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.
41. Nel caso di specie, tuttavia, come già accennato, si è costituita tardivamente nelle Pt_1 more del giudizio, ossia in data 18.12.2023, ben oltre la prima udienza di discussione, fissata per il 15.2.2023.
42. L'accoglimento limitato delle pretese del ricorrente ed il rigetto della domanda finalizzata ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo alla società utilizzatrice realizzano un'ipotesi di soccombenza reciproca, di per sé idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.>>
§3
Pag. 6 di 9 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 20 giugno 2024. Parte_1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_2
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, non si è costituito Controparte_4 in giudizio.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, critica la sentenza, limitatamente alla parte in cui Parte_1 viene affermata la solidarietà tra se medesima e quanto alla corresponsione Controparte_2 del premio di risultato, sotto il profilo della qualificazione in termine di riconvenzionale trasversale della spiegata deduzione difensiva, consistente nell'avere chiesto di essere tenuta indenne o manlevata dall'obbligo di corresponsione del premio di risultato: <<…Adecco infatti… altro non ha fatto se non chiedere che la legge trovasse piana applicazione e che dunque essa, pur obbligata al versamento di quanto richiesto dal lavoratore, fosse poi rimborsata da
[...]
, in base alla normale e piana applicazione dell' art.33 del D.lgs. n. 81/2015 *** Va subito _2 detto come rivesta la posizione di datore di lavoro e come pertanto su di essa incomba Pt_1
l'obbligo di versare la retribuzione al lavoratore, compreso, ove ritenuto spettante, anche il premio di produzione e l'indennità di vacanza contrattuale. non intende minimamente Pt_1 sottrarsi a tale obbligo. Intende solamente dare applicazione alla disciplina che governa la somministrazione di lavoro che impone che la retribuzione sia versata dalla società di somministrazione, ma che questa poi sia rimborsata dall'utilizzatore. In questa causa non si chiede né più e né meno che sia applicata la disciplina che governa il contratto di somministrazione, che prevede che la società di somministrazione sia rimborsata dall'utilizzatore di quanto effettivamente versato a titolo di retribuzione al lavoratore….la legge pone in capo all'utilizzatore un obbligo di rimborso nei confronti della società di somministrazione che ha una portata generale, essendo riferito alla generalità degli “oneri retributivi e contributivi da questo effettivamente sostenuti in favore di lavoratori”. Ed analoga obbligazione è contenuta nel contratto di somministrazione. Un obbligo di rimborso è comunque esistente, essendo contemplato dalla legge ed avendo formato oggetto di una specifica clausola del contratto commerciale di somministrazione intercorso tra e . Ed un tale obbligo è Pt_1 _2 concepito dalla legge e dalle stesse parti come un obbligo avente una portata generale, tale da abbracciare ogni e qualsiasi somma che la società di somministrazione si trovi a dover corrispondere ai lavoratori avviati presso l'impresa utilizzatrice. Ove mai infatti fosse riconosciuto, 10 successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto di questi ultimi a percepire delle somme per l'effettuazione di lavoro festivo o straordinario, l'impresa utilizzatrice dovrebbe poi rimborsare, in base alle norme di legge o del contratto di somministrazione, quanto la società di somministrazione fosse obbligata corrispondere ai lavoratori. E non si vede per quale ragione per il premio di risultato dovrebbe accogliersi una soluzione diversa. La tesi che si basa sull'art. 30 comma 8 del CCNL richiede che molte, ed anzi troppe, condizioni siano soddisfatte: che il principio di parità di trattamento abbia una portata relativa;
che il comma 8 dell'art. 30 CCNL istituisca un obbligo nuovo a carico della società di somministrazione di corrispondere il premio di produzione al posto della impresa utilizzatrice;
che un tale obbligo gravi solo ed esclusivamente sulla società di somministrazione;
che gli
Pag. 7 di 9 obblighi di rimborso sanciti dalla legge o dal contratto commerciale intercorso tra le parti abbiano una portata limitata. Il tutto senza che vi siano adeguati supporti testuali. Non vi è dunque alcuna ragione per discostarsi da una piana interpretazione delle norme di legge e di contratto, in base alla quale ove sia riconosciuto che i lavoratori in somministrazione abbiano diritto al PdR, esso sarà corrisposto da , ma a quest' ultima dovrà poi essere concesso di Pt_1 rivalersi su , e non il contrario. È il comma 2 dell'art. 33 a prevederlo, così come è lo _2 stesso contratto di somministrazione siglato da a confermarlo. ha _2 _2 contrattualmente e legislativamente un obbligo di rimborsare ad gli oneri economici da Pt_1 questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori in somministrazione. È dunque a Pt_1 vantare un diritto ad essere rimborsata degli oneri che abbia “effettivamente sostenuto” in favore del ricorrente: così dice la legge e così dice anche il contratto di somministrazione firmato da Poste Italiane…>>.
§4.1
eccepisce l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, non avendo _2 controparte espresso formale critica con riferimento alla qualificazione in termini di riconvenzionale trasversale della domanda di manleva/rivalsa, con conseguente obbligo di proposizione nei termini di cui all'art. 416 cpc.
§5
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, concordemente all'eccezione avanzata da
[...]
. _2
§5.1
Occorre premettere che <le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza acquiescenza della parte legittimata dolersene. ne consegue procedimento ove il convenuto si costituisca tardivamente formuli domanda riconvenzionale (di rivalsa, nella specie) nei confronti altro convenuto,
l'inammissibilità di tale domanda è sempre rilevabile d'ufficio, tanto nell'ipotesi in cui il destinatario della domanda riconvenzionale si sia costituito (salva l'ipotesi, eccezionale, in cui sia chiesta ed assumesse la rimessione in termini), quanto - a maggior ragione - in quella in cui sia rimasto contumace>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008); <<in tema di confisca in sede penale quote s.r.l. per reati criminalità organizzata, nel caso cui lo stato, qualità socio pubblico, promuova l'azione responsabilità prevista dagli artt. 2476 e 2407 c.c. nei confronti degli amministratori dei sindaci, la "chiamata giudizio" dello stesso attore ad opera esponenti aziendali convenuti, che ne alleghino corresponsabilità formulando domanda manleva, non rientra nella fattispecie dell'art. 106 c.p.c. ma, essendo proposta chi è già parte causa, costituisce una riconvenzionale che, ai sensi 167, comma 2, c.p.c., deve essere proposta, a pena decadenza, comparsa risposta. (principio diritto enunciato nell'interesse della legge, 363, 3, c.p.c.)>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 191 del 05/01/2022).
In sostanza, domanda di rivalsa e di manleva sono qualificate dalla Corte di Cassazione (come si evince dalle massime sopra riportate), in termini di riconvenzionale;
pertanto, anche quando sono “trasversali” (ossia formulare da un convenuto nei confronti di altro convenuto, come nel
Pag. 8 di 9 caso di specie) sono soggette alle preclusioni processuali dei riti di volta in volta applicabili;
dunque, nel caso di specie, quella proposta dall'odierna appellante andava avanzata nel termine di cui all'art. 416 cpc, mentre, pacificamente, si è costituita tardivamente. Parte_1
Invero, lo sforzo motivazionale dell'appellante è tutto volto a dimostrare la sussistenza dell'obbligo di manleva/rivalsa di nei propri confronti;
si tratta però di argomenti che non _2 confutano la qualificazione giuridica della corrispondente domanda, quale operata da Tribunale, che, in quanto non oggetto di espressa censura, va reputata irretrattabile.
§5.2
L'appello si palesa inammissibile, con conseguente conferma della sentenza gravata.
§6
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 20 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 1060/2023, resa in data 20 dicembre 2023, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di Controparte_2 lite, che liquida in euro 1458,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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