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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4903 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall' avv. to Parte_1
BAGLIVO ANNA LISA, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26.09.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo che il CTU aveva omesso di valutare e considerare il reale quadro patologico da cui risulta essere affetta. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge 104/92, vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, disposta una integrazione della ctu espletata nella fase di atpo alla luce della documentazione sanitaria successiva alla detta fase, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7.03.2025, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass.
n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr Cass. n. 10281 del 2003; Cass. n. 12521 del 2009; Cass., 7273 del 2011; Cass. 15882/2015 : nel caso in esame la Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto;
Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n.
10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo
2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass.
11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora ricordare che, in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate (cfr Sez. L - , Sentenza n. 24953 del 15/09/2021).
Lo stato di handicap in sé considerato ha assunto nell'ordinamento uno specifico rilievo con la legge n. 104 del 1992 il cui art. 3 prevede che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [...]. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici » .
La definizione della legge è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione.
Si è osservato in dottrina che il sistema normativo di tutela dei disabili ha una struttura a
"doppio binario, nel senso che insieme ad un corpus articolato di disposizioni di natura assistenziale mostra forte attenzione alla necessità dell'inclusione oltre la mera assistenza.
La legge n.104/1992, in particolare, affronta complessivamente il fenomeno della disabilità, favorendo una visione unitaria della persona dal suo inizio ( così l'art. 6, rubricato
"Prevenzione e diagnosi precoce"); essa contiene i principi generali sulla tutela delle persone con disabilità, previsioni specifiche in relazione a vari ambiti: prevenzione, cura e riabilitazione, interventi sociosanitari, integrazione sociale, necessità di prevedere momenti e luoghi di ricreazione, esercizio del diritto di voto, trasporto collettivo urbano e ferroviario e quello privato, nonché formazione ed integrazione lavorativa, accessibilità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019;
Cass. n. 29311 del 2020), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 1, attribuisce ad un soggetto ("colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione") nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n.
104 del 1992, art. 17, art. 19, art. 33 e ss..
Ciò premesso, rileva questo Giudice, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie da cui il medesimo è affetto e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
A ben vedere, dagli elementi emersi dall'evidenza clinica e dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale e portata in visione il Ctu ha formulato la seguente diagnosi: “poliartrosi in connettivite indifferenziaa, sindrome fibromialgica, esiti di quadrantectomia mammella destra (2015) per K in follow stato depressivo, glaucome bilaterale, remota colcistectomia, remota frattura destra operata”.
Il Ctu nel corso dell'accertamento peritale ha rilevato una poliartrosi in connettivite indifferenziata insorta in tempi recenti e in attuale trattamento farmacologico, stabile e non evolutiva, incidente sulla funzionalità articolare con lieve deficit della prensione e della motilità articolare del rachide ma non compromettente in maniera significativa la deambulazione autonoma. Ha precisato che la fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica interessante i muscoli scheletrici con documentata interrelazione reciproca tra condizioni patologiche e infiammatoria e disturbo del tono dell'umore; che la sindrome depressiva è di tipo reattivo ed è legata alla pregressa patologia neoplastica;
che il glaucoma è stabile, con buona risposa terapeutica, con compromissione non significativa della funzione visiva;
che la patologia neoplastica è stata risolta con l'intervento chirurgico e non sono evidenti segni di recidiva o diffusione metastica;
che la colecistectomia ha risolto la problematica di base e non ha determinato ulteriori disturbi della funzione digestiva;
che la remota frattura di spalla destra non compromette in maniera significativa la funzionalità del segmento in esame.
Si legge altresì nella perizia che al colloquio la ricorrente è risultata vigile, orientata, senza evidenti deficit cognitivi, e, quanto all'apparato osteoarticolare, avente stazione eretta ben mantenuta, deambulazione e passaggi posturali liberi, lenti ed autonomi.
Ed invero, ad avviso del ctu, parte attrice non necessita di intervento assistenziale
“permanente” e “continuativo”, e non configura nel corso della giornata periodi di assistenza attiva e periodi di assistenza passiva, di attesa. Il complesso patologico è cronico, stabile e non richiede una assistenza continuativa e permanente da parte dei familiari poiché la ricorrente è in grado deambulare autonomamente e di attendere ai propri bisogni.
In sede di integrazione della ctu, l'ausiliario ha esaminato la documentazione sopravvenuta onde verificare la sussistenza di un eventuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c.
Trattasi della certificazione del DSM di Roccadaspide-Capaccio del 19/09/2024 dal seguente contenuto: “Certifico che la sig. nata ad [...] il Parte_1
14/11/1945, ivi residente a[...], inviata dal medico curante, e da me visitata in data odierna, è affetta da Demenza Senile di probabile origine mista (vascolare e degenerativa) paziente con anamnesi di Depressione Cronica, intervento per K mammario dx, connettivopatia indifferenziata con osteoporosi e glaucoma. Il quadro clinico è peggiorato rispetto alla precedente visita ed è caratterizzato da astenia, apatia, poca reattività agli stimoli (passa intere giornate a letto), lamenta cefalea continua e soprattutto dolori artrosici invalidanti, insonnia, disorientamento temporo-spaziele gravi disturbi mnesici, assente la memoria di fissazione e presenza lacunare della memoria antica. Tale quadro compromette la normale vita di relazione e l'autonomia stessa della persona, per cui ha bisogno del supporto dei familiari”.
Ebbene, ad avviso del Ctu, tale documentazione non è sufficiente al fine di modificare il parere espresso in precedenza. L'ausiliario, specialista in neurologia e psichiatria, con competenze specifiche nelle patologie neurodegenerative dell'anziano ha precisato che il termine "demenza senile" è un'espressione obsoleta e imprecisa utilizzata in passato per indicare una forma di declino cognitivo legato all'invecchiamento, che porta alla perdita di funzioni mentali come la memoria, il linguaggio, la capacità di orientamento e il ragionamento. In presenza di queste manifestazioni sono indispensabili indagini cliniche, strumentali e di laboratorio nonché una valutazione neuropsicologica qualificata e un'accurata anamnesi volta a individuare eventuali cause removibili.
Il Ctu evidenzia che, nella documentazione clinica della ricorrente, come già descritto nella precedente valutazione, sono state esibite una TC che evidenziava una “tenue ipodensità della sostanza bianca periventricolare e dei centri semiovali da iniziale sofferenza sottocorticale cronica su base vascolare”, una visita neurologica che evidenziava una
“sindrome depressivo ansiosa”, confermata da una visita psichiatrica che la descriveva come “secondaria a condizioni mediche generali”, ribadendo che l' esame clinico non evidenziava deficit cognitivi e confermava un umore deflesso.
Si legge nella perizia che la ricorrente presenta severe menomazioni motorie causate da severo e diffuso quadro flogistico sistemico con particolare espressività a livello dell'apparato osteoarticolare e muscolare causato dalla connettivite indifferenziata di cui è affetta da molti anni con associato quadro osteoporotico e artrosico. Tali molteplici artropatie non solo determinano sindrome algica persistente con associato deficit articolare a carico delle articolazioni coinvolte ma sono causa di notevole deficit deambulatorio che avviene solo con ausili e assistenza di terzi (vedasi visita fisiatrica). È presente anche deficit della spalla destra protesizzata”.
All'esame del luglio 2023 il riscontro obiettivo era “rachide in asse con limitazione della funzionalità ai gradi estremi. Grosse articolazioni con scrosci, più evidenti a livello dell'ASO, con movimenti liberi e conservati. Stazione eretta ben mantenuta, deambulazione e passaggi posturali liberi, lenti e autonomi”. Formulata la diagnosi di poliartrosi in connettivite indifferenziata in discussione veniva affermato che si tratta di “patologia insorta in tempi remoti e in attuale trattamento farmacologico, stabile e non evolutiva incide sulla funzionalità articolare con lieve deficit della prensione e della motilità articolare del rachide ma non compromette in maniera significativa la deambulazione autonoma”
L'ulteriore documentazione presentata, precisa il Ctu, è del tutto silente circa la problematica osteoarticolare e infiammatoria per cui è ragionevole supporre che non siano intervenuti eventi peggiorativi, acuti o cronici.
Ha pertanto ribadito la diagnosi in precedente formulata: ”poliartrosi in connettivite indifferenziata, sindrome fibromialgica, esiti di quadrantectomia mammella destra (2015) per
K in follow-up, stato depressivo, glaucoma bilaterale, remota colecistectomia, remota frattura spalla destra operata” e l'insussistenza dei requisiti previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici relativi all'art.3 comma 3 della L.104/92
Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi condivisibile la conclusione del c.t.u. riscontrata, come sopra chiarito, dal puntuale esame della documentazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese processuali
In Salerno lì 07.03.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino