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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma III sezione Lavoro
Il giudice, dott. Francesco Rigato, spirati i termini assegnati sino al 01.07.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 C.p.c nella causa civile iscritta al n. r.g. 33358 /2024 , vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSI Sergio Massimo Parte_1
o presso il suo studio sito in Roma, al viale Giulio Cesare n. 95, come da procura in atti.
- Parte ricorrente- contro
, in persona del suo Presidente Controparte_1 eso dall'Avv. MAZZA Clotilde ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' CP_1 alla Via Cesare Beccaria n. 29, come da procura in atti.
- Parte Resistente-
ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: opposizione ad ATPO CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato ex art 445 bis, 6° comma C.p.c. e ritualmente notificato,
[...]
adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ott Parte_1 mento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92. Premetteva parte ricorrente di aver presentato ricorso per A.T.P.O. iscritto al n. rg: 39530/2023 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento delle prestazioni assistenziali invocate, per le quali aveva presentato domanda, in via amministrativa, il 25.09.2023. Precisava di avere debitamente contestato, mediante deposito telematico dell'atto di dissenso, le conclusioni delle operazioni peritali espletate nel procedimento di A.T.P.O. suindicato e sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrava. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento dei diritti azionati. L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda attorea e CP_1
c done il rigetto. Disposta la rinnovazione della perizia, nominato il c.t.u. dott. la causa Persona_1
è stata decisa all'esito della lettura delle note scritte debitamente depositate ex art. 127 ter C.p.c. La consulenza tecnica svolta in questo giudizio ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80. Secondo le valutazioni del c.t.u., il quadro morboso da cui è affetto il periziando è dato da: “Cardiopatia ischemico ipertensiva. Pregresso SCA-NSTEMI trattata con PTCA+DES su Cx (2018). Buon compenso cardiocircolatorio farmacologico (FE: 55%).”. Il c.t.u attraverso l'esame dell'insieme dei dati acquisiti dal punto di vista anamnestico, documentale e obiettivo, rilevava che “che il quadro morboso sopradescritto non determina assolutamente la perdita dell'autonomia del periziando, né quest'ultimo necessita di una accompagnatore per la deambulazione che risulta conservata ed espletabile senza appoggio. La condizione patologica sistemica rilevate e sopradescritta non determina, pertanto, neppure una condizione di Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104 del 1992.”. Considerando che le valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni di parte ricorrente che non ha inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati dal giudice. Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u. va quindi respinta la domanda attorea. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono integralmente compensate fra le parti avendo il prodotto in atti, con le note scritte sostitutive dell'udienza Pt_1 depositate il 3.06 la dichiarazione di esonero dal pagamento delle stesse in caso di soccombenza resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. Cpc. Con riferimento alle spese di lite afferenti alla precedente fase di A.t.p.o., in assenza di dichiarazione resa e sottoscritta dal ai sensi dell'art. 152 disp. att. Cpc, vengono Pt_1 poste a carico del ricorrente e liquid e da dispositivo che segue. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in ragione della dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese di giustizia ex art. 152 disp. att. Cpc, vanno poste a carico dell' CP_1
Le spese d . della precedente fase di a.t.p.o. vengono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite della precedente fase di a.t.p.o. nei confronti dell liquidate in complessivi € 800,00, CP_1 oltre accessori ove dovuti;
- compensa integralmente le spese di lite della presente fase del giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Roma, 03/07/2025
Il giudice Dott. Francesco Rigato