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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 30 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL DA sono comparsi l'avv. Georgia Ponzio in sostituzione dell'avv. Pierpaolo Ristori per parte opponente e l'avv. Antonio Arcadi dell'avv. FF Zurlo e dell'avv. Andrea Ornati per parte opposta.
L'Avv. Ponzio, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Arcadi, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia dandone lettura, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Ristori, sito in Anguillara Sabazia via Anguillarese n. 16, che lo rappresenta e lo difende, unitamente all'avv. Federico Francesco Ristori, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
e C.F. Controparte_2 P.IVA_2 liata presso l . FF P.IVA_3
Zurlo e dell'avv. Andrea Ornati, sito in La Spezia via Paolo Emilio Taviani n. 170, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 752/2023 che lo vedeva ingiunto al pagamento in favore di e per essa, quale Controparte_1 mandataria, ,81 oltre interessi e Controparte_2 spese per a titolo di debito derivante dal rapporto contrattuale n. 0000000016106631 intrattenuto con , la quale CP_3 poi aveva ceduto il credito a Controparte_1
Deduceva, in particolare: ntivo era stato notificato successivamente al termine di 60 giorni e quindi aveva perso efficacia;
-che il quantum richiesto era eccessivo rispetto al dovuto e vi era necessità di ctu contabile per la verifica della legittimità del tae e del taeg;
-che non era indicato il tae e il regime finanziario per l'elaborazione del piano di ammortamento. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “A. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare nullo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo avente Rg. 2291/2023 e n. 752/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 01/08/2023 poiché notificato alla opponente oltre il 60esimo giorno dalla sua emissione ex art 644 cpc;
B. Sempre in via principale e nel merito accertare che l'applicazione degli interessi composti applicati al contratto di finanziamento hanno prodotto la moltiplicazione di costi ed interessi in misura non pattuita e, per l'effetto dichiarare nulla la clausola che determina il tasso di interessi e ricalcolare l'effettivo dovuto, con la maggiorazione dei soli interessi al tasso legale e non di mora. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, atto era contenente Controparte_2 tutte le con e del rapporto finanziario;
-che non vi era indeterminatezza del piano di ammortamento;
-che la mancata indicazione del tae e del taeg non erano fonte di nullità. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “In via pregiudiziale, - Concedere alla il termine per Controparte_1 attivare il procedimento di mediazione;
n v ito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_1 della teressi legali sulla sola sorte CP_4 capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
[...]
al pagamento in favore della società Parte_1 [...]
a, maggiore o minore somma che risulterà all Controparte_1 tività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
3.Assegnato il termine per la mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 4.La notifica del decreto ingiuntivo risulta pacificamente tardiva in quanto occorsa oltre il termine di 60 giorni dalla sua adozione. Tuttavia, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cassazione Civile sez. III del 29/02/2016, n. 3908).
5.Deve, quindi, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
6.Nel caso di specie la parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dall'ingiunto contenente la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, del tasso di interesse predeterminato, delle spese e del taeg. Viceversa, l'opponente non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adempiuto all'importo ingiunto. Le contestazioni “se TAN e TAEG applicati siano leciti o se vi sono degli interessi contra legem che per la natura del credito debbono essere espunti con rivalutazione del quantum” risultano generiche e prive di un qualche riscontro probatorio, dunque anche la richiesta di ctu sotto tale profilo è esplorativa ed inammissibile.
7.Sul piano di ammortamento la Suprema Corte ha escluso “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 27/02/2024) 29/05/2024, n. 15130).
8.Sull'omessa indicazione del Tae occorre premettere che il tasso annuale effettivo (TAE) è un indicatore che include solo gli interessi, mentre il tasso annuale effettivo globale (TAEG) è un indicatore che include interessi e spese. L'ammortamento alla francese non viola i principi dell'anatocismo e ciò comporta la correttezza della mancata indicazione di un TAE che tenga conto di detto fenomeno (cfr anche Sentenza Corte di Appello di Roma n. 3128/2025 del 20.05.2025). Come rilevato dalla sentenza sopra citata delle SSUU della Suprema Corte “In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120- octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori")”. L'art. 6 della Del.CICR del 9 febbraio 2000 prevede che "i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto", non trova riferimento al contratto di finanziamento in esame ove non vi è prevista una capitalizzazione infrannuale. L'art. 125 bis Tub che per i contratti stipulati con i consumatori prevede a pena di nullità la previsione del Taeg non contiene riferimento all'indice del Tae.
9.In conclusione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 752/2023, in quanto notificato tardivamente, e condannato al Parte_1 pagamento in favore di le Controparte_1 mandataria, della somma di euro 63.195,81 oltre agli Controparte_2 interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio.
10.Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 752/2023 e CONDANNA al Parte_1 pagamento in favore di e per essa, quale Controparte_1 mandataria, 63.195,81 oltre agli Controparte_2 interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 ndataria, Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 10.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
EL DA
All'udienza del giorno 30 ottobre 2025 dinanzi al G.I. dott. EL DA sono comparsi l'avv. Georgia Ponzio in sostituzione dell'avv. Pierpaolo Ristori per parte opponente e l'avv. Antonio Arcadi dell'avv. FF Zurlo e dell'avv. Andrea Ornati per parte opposta.
L'Avv. Ponzio, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Arcadi, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. EL DA,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia dandone lettura, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Ristori, sito in Anguillara Sabazia via Anguillarese n. 16, che lo rappresenta e lo difende, unitamente all'avv. Federico Francesco Ristori, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
e C.F. Controparte_2 P.IVA_2 liata presso l . FF P.IVA_3
Zurlo e dell'avv. Andrea Ornati, sito in La Spezia via Paolo Emilio Taviani n. 170, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 752/2023 che lo vedeva ingiunto al pagamento in favore di e per essa, quale Controparte_1 mandataria, ,81 oltre interessi e Controparte_2 spese per a titolo di debito derivante dal rapporto contrattuale n. 0000000016106631 intrattenuto con , la quale CP_3 poi aveva ceduto il credito a Controparte_1
Deduceva, in particolare: ntivo era stato notificato successivamente al termine di 60 giorni e quindi aveva perso efficacia;
-che il quantum richiesto era eccessivo rispetto al dovuto e vi era necessità di ctu contabile per la verifica della legittimità del tae e del taeg;
-che non era indicato il tae e il regime finanziario per l'elaborazione del piano di ammortamento. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “A. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare nullo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo avente Rg. 2291/2023 e n. 752/2023 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 01/08/2023 poiché notificato alla opponente oltre il 60esimo giorno dalla sua emissione ex art 644 cpc;
B. Sempre in via principale e nel merito accertare che l'applicazione degli interessi composti applicati al contratto di finanziamento hanno prodotto la moltiplicazione di costi ed interessi in misura non pattuita e, per l'effetto dichiarare nulla la clausola che determina il tasso di interessi e ricalcolare l'effettivo dovuto, con la maggiorazione dei soli interessi al tasso legale e non di mora. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, atto era contenente Controparte_2 tutte le con e del rapporto finanziario;
-che non vi era indeterminatezza del piano di ammortamento;
-che la mancata indicazione del tae e del taeg non erano fonte di nullità. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “In via pregiudiziale, - Concedere alla il termine per Controparte_1 attivare il procedimento di mediazione;
n v ito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_1 della teressi legali sulla sola sorte CP_4 capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
[...]
al pagamento in favore della società Parte_1 [...]
a, maggiore o minore somma che risulterà all Controparte_1 tività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
3.Assegnato il termine per la mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 4.La notifica del decreto ingiuntivo risulta pacificamente tardiva in quanto occorsa oltre il termine di 60 giorni dalla sua adozione. Tuttavia, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cassazione Civile sez. III del 29/02/2016, n. 3908).
5.Deve, quindi, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
6.Nel caso di specie la parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dall'ingiunto contenente la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, del tasso di interesse predeterminato, delle spese e del taeg. Viceversa, l'opponente non ha dimostrato, come era suo onere, di avere adempiuto all'importo ingiunto. Le contestazioni “se TAN e TAEG applicati siano leciti o se vi sono degli interessi contra legem che per la natura del credito debbono essere espunti con rivalutazione del quantum” risultano generiche e prive di un qualche riscontro probatorio, dunque anche la richiesta di ctu sotto tale profilo è esplorativa ed inammissibile.
7.Sul piano di ammortamento la Suprema Corte ha escluso “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 27/02/2024) 29/05/2024, n. 15130).
8.Sull'omessa indicazione del Tae occorre premettere che il tasso annuale effettivo (TAE) è un indicatore che include solo gli interessi, mentre il tasso annuale effettivo globale (TAEG) è un indicatore che include interessi e spese. L'ammortamento alla francese non viola i principi dell'anatocismo e ciò comporta la correttezza della mancata indicazione di un TAE che tenga conto di detto fenomeno (cfr anche Sentenza Corte di Appello di Roma n. 3128/2025 del 20.05.2025). Come rilevato dalla sentenza sopra citata delle SSUU della Suprema Corte “In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120- octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori")”. L'art. 6 della Del.CICR del 9 febbraio 2000 prevede che "i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto", non trova riferimento al contratto di finanziamento in esame ove non vi è prevista una capitalizzazione infrannuale. L'art. 125 bis Tub che per i contratti stipulati con i consumatori prevede a pena di nullità la previsione del Taeg non contiene riferimento all'indice del Tae.
9.In conclusione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 752/2023, in quanto notificato tardivamente, e condannato al Parte_1 pagamento in favore di le Controparte_1 mandataria, della somma di euro 63.195,81 oltre agli Controparte_2 interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio.
10.Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 752/2023 e CONDANNA al Parte_1 pagamento in favore di e per essa, quale Controparte_1 mandataria, 63.195,81 oltre agli Controparte_2 interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 ndataria, Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 10.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
EL DA