Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, riaperto il verbale alle ore 16.00 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 417 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Lucia Sagnella (C.F:
) elettivamente domiciliata presso il suo Studio C.F._2 in Castelvenere (BN) alla Via Petrara n° 24
-appellante-
(p.i. ) in personale del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ferro (C.F.:
) ed elettivamente dom.ta presso il suo studio C.F._3 in , Via San Gennaro n. 3 Parte_2
-appellata-
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
299/2022, con cui il giudice di pace di Guardia Sanframondi, a definizione del giudizio recante RG. 366/C/21, ha rigettato la
-1 di 7-
Nel dettaglio, in primo grado, la aveva allegato che, in Pt_1 data 5 maggio 2018 alle ore 9:00, mentre era alla guida dell'autovettura FIAT PANDA tg. FC007DK di sua proprietà, sulla
S.P. 77, -strada non illuminata che conduce da San Salvatore
Telesino (BN) a Faicchio (BN), - in prossimità di una curva aveva perso il controllo dell'autoveicolo all'altezza del numero civico 123, a causa del manto stradale reso viscido dalle piogge cadute copiose nella mattinata e per la presenza di fango e detriti accumulatisi lungo i margini della carreggiata;
in conseguenza dello sbandamento, dopo aver invaso l'altra corsia, aveva terminato la propria corsa in un terreno coltivato a vigneto, impattando il muretto confinante, per cui aveva riportato i danni a cosa di cui all'allegato preventivo, oltre che le certificate lesioni alla propria persona.
All'esito del giudizio di primo grado il giudice di pace ha ritenuto non provato il nesso causale, evidenziando l'inattendibilità dei testimoni escussi;
in particolare, evidenziando in particolare che della presenza di fango e detriti sulla carreggiata non vi era traccia nell'annotazione di servizio effettuata dal Comando dei Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino (BN), facente fede fino a querela di falso e ritenendo pertanto verosimile che l'attrice marciasse ad una velocità inadeguata al tratto di strada, come riportato dai testi escussi, concludendo per l'interruzione del nesso causale in considerazione della condotta della danneggiata.
Al fine di ottenere la riforma della gravata sentenza, e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda attorea, l'odierna appellante ha lamentato:
-2 di 7- - con il primo e con il secondo motivo di appello, che il giudice di pace non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 2051
c.c., non ritenendo assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice in primo grado con particolare riferimento al nesso eziologico e alle condizioni della strada;
- col il terzo e con il quarto motivo di appello, l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui lo stesso non aveva ritenuto attendibili i testimoni escussi in corso di causa ed aveva affermato che l'attrice aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita in “centro abitato”;
- con il quinto motivo, l'erroneo governo delle spese di lite, in ragione della condanna dell'attrice al pagamento della metà delle spese processuali.
Si è regolarmente costituita l'appellata Controparte_2
che ha istato per il rigetto del gravame.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa all'udienza odierna.
Preliminarmente va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In relazione al primo ed al secondo motivo di appello, inerenti alla qualificazione giuridica della fattispecie dedotta ed al conseguente riparto degli oneri probatori, deve osservarsi che correttamente il giudice di pace ha ritenuto applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 2051 c.c..
Occorre infatti sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente superato l'orientamento precedentemente maggioritario- tendente ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in caso di bene di uso generale e diretto da parte di terzi, quali ad esempio le strade, la cui elevata estensione
-3 di 7- impediva o rendeva eccessivamente oneroso un continuo ed efficace controllo (cfr. tra le tante Cass. sez un. n.10893 del 2001)- per affermare l'opposto principio, che questo giudice condivide, secondo cui dalla proprietà, pubblica o privata, di un bene, discende non solo l'obbligo del proprietario di provvedere alla relativa manutenzione, ma anche quello di custodia, con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051
c.c. anche alle fattispecie in cui il bene da cui sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione ( sul punto cfr.
Cass. Ord. 29632/2024 e Cass. Ord. 14930/2023).
In applicazione dei principi di cui all'art. 2051 c.c. grava comunque sul danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale, o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale (sul punto cfr. Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
In ordine alla prova del nesso di causalità tra la cosa e il danno la giurisprudenza ha chiarito che laddove la cosa ritenuta fonte del danno non sia pericolosa per sua intrinseca dinamicità ma sia inerte, il danneggiato deve allegare e provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(sul punto cfr. Cass. Ord. 11526/2017; in ordine all'onere della prova, in capo al danneggiato, del nesso di causalità cfr. anche
Cass. 33129/2024).
Tanto premesso, e ribadita la applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c., deve ritenersi che correttamente il giudice di primo grado non ha accolto la domanda dell'attrice odierna appellante, in quanto, pur essendo incontestato il fatto storico dell'uscita di strada dell'automobile guidata
-4 di 7- dall'attrice, la stessa non ha provato che il sinistro trovasse la propria causa nell'esistenza sul manto stradale di pietrisco e fango. Infatti correttamente il giudice ha ritenuto non convincenti le dichiarazioni dei testimoni in relazione alla presenza di tali materiali sul manto stradale, tenuto conto che le stesse sono del tutto prive di riscontri estrinseci: infatti occorre rilevare innanzitutto che i carabinieri, intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro, non hanno riferito dell'esistenza di fango e detriti sul manto stradale, ma solo del fatto che lo stesso era reso viscido dalla pioggia caduta poco prima;
inoltre le fotografie allegate al verbale in esame, ritraenti la curva de qua agitur, dimostrano che sulla strada non vi erano i detti materiali, in nessuna delle due direzioni di marcia (cfr. materiale fotografico allegato al verbale).
Occorre inoltre rilevare che non solo la danneggiata non ha provato che sulla strada vi era fango e detriti, causa dell'evento, ma neppure è risultato, nel corso dell'istruttoria che ella ha tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti nel caso concreto. Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che la discrasia tra quanto dichiarato dai testimoni e quanto risultante dal verbale dei carabinieri e dalle fotografie ad esso allegate, rende inattendibili le dichiarazioni testimoniali anche in ordine alla circostanza dichiarata che la ricorrente procedeva a velocità moderata. Occorre peraltro rilevare che la conoscenza da parte dell'attrice di quel tratto di strada -da lei percorso abitualmente per recarsi al lavoro- lo stato dell'asfalto, viscido per la pioggia di quella mattina, la presumibile visibilità alle 9 di una mattina di maggio, la prossimità ad una curva al momento della perdita del controllo dell'auto, il fatto che i testimoni, che precorrevano la stessa strada, non sono finiti fuori strada, sono tutte circostanze che fanno
-5 di 7- ritenere che il sinistro si sarebbe potuto evitare se l'attrice utilizzato la diligenza richiesta dalle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle ragioni esposte, neppure risultano fondate le censure relative alla scorretta valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice a quo- tenuto conto che lo stesso, come chiarito, ha correttamente ritenuto non provato, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta, il nesso di causalità tra la cosa dell'ente locale convenuto e il danno sofferto dall'attrice.
Venendo poi all'ultimo motivo di gravame, lo stesso non può che essere rigettato, avendo la stessa parte appellante richiesto la modifica delle statuizioni relative al governo delle spese solo in caso di riforma della sentenza gravata, che deve invece essere integralmente confermata.
Quanto alle spese di lite del giudizio di appello sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione di un mezzo, tenuto conto della peculiarità del caso concreto e dell'esistenza, in materia, anche di precedenti giurisprudenziali di segno difforme. Per la restante quota della metà le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Occorre infine attestare che con la presente sentenza si è proceduto all'integrale rigetto dell'appello alla luce di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente il contributo unificato iniziale . Al riguardo si rinvia a Cass.
SS.UU. 4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
-6 di 7- d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa per metà le spese di lite;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato la residua quota della metà, liquidata nella complessiva somma di € 1055,00 per spese di lite , oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
-dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 28 marzo 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-7 di 7-