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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 24.01.2025, nella causa avente n. 788/2024 R.G.;
causa pendente tra:
, (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Parte_1 via Sant'Anna II tronco presso la sede legale dell'azienda sita in Palazzo Tibi, rappresentata e difesa dall'avv. Lombardo Rosa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1 [...]
alla via Caprera 26, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Neri, dal quale è rappresentato e Pt_1 difeso giusta procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che l' si è opposta all'atto di precetto notificato in data 03.03.2024 con il Controparte_2 quale il sig. ha intimato di pagare la somma di € 129.905,26 a titolo di interessi in Parte_2 giusta sentenza n. 60/2021 del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 18.01.2021 che ha Cont condannato l' in solido con la Regione Calabria al pagamento, in favore del Sig. Parte_2
, della somma di € 436.015,00 oltre interessi legali fino al soddisfo.
[...]
A fondamento della domanda parte opponente ha dedotto come unico motivo di doglianza l'inesigibilità credito concernente gli interessi sul capitale già corrisposto tenuto conto:
- dell'accordo raggiunto tra le parti che prevedeva a garanzia della restituzione delle somme in caso di esito favorevole per l'ASP del giudizio d'appello - la prestazione da parte del sig.
di un'adeguata garanzia fideiussoria;
Pt_3
- Della circostanza che la polizza stipulata dall'opposto è risultata falsa.
In data 26.06.2024 si è costituito il sig. chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio stante Pt_2 la rinuncia da parte di quest'ultimo all'atto di precetto.
La fase cautelare si è conclusa con il rigetto della domanda per insussistenza delle ragioni d'urgenza.
La prima udienza si è celebrata il 30.10.2024.
Con ordinanza emessa fuori udienza in pari data il giudice ha rinviato la causa per precisazioni alla data del 22.01.2025.
Con ordinanza emessa fuori udienza il giudice sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21.01.2025 ha riservato la causa in decisione.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
§ 2. Tanto premesso, alla luce dell'intervenuta rinuncia al precetto deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale statuizione comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
§ 3. In primis occorre qualificare la doglianza.
All'uopo, si ritiene che la stessa rientri nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Quanto al merito.
La contestazione de qua è infondata.
Innanzitutto, giova premettere che il titolo esecutivo azionato dall'opposto ha natura giudiziale ed è rappresentato dalla sentenza n. 60/2021 del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 18.01.2021, con cui la Regione Calabria e l' sono state condannate in solido al pagamento, Controparte_2 in favore del Sig. , della somma di € 436.015,00 oltre interessi. Parte_2 Tale titolo è pienamente valido ed efficace e consacra un credito certo, liquido ed esigibile.
Né può dirsi che l'esigibilità sia venuta meno per effetto dell'accordo successivamente intervenuto Cont tra le parti, in quanto quest'ultimo mira esclusivamente a tutelare l' dal rischio di inadempimento dell'opposto senza produrre alcun effetto modificativo o estintivo del titolo (cfr. Cass. n. 3850/2011,
Cass. 27159/2006, Cass. n. 12664/2000, Cass. n. 9061/1999, Cass. n. 1935/1994).
In disparte ogni considerazione sulla mancata produzione da parte dell'opponente della nota prot. N.
52227 del 19/10/2022, contenente l'accordo tra le parti, e sul conseguente inadempimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380), deve, dunque, escludersi che la pattuizione de qua abbia prodotto un effetto novativo.
Invero, esaminando in concreto la documentazione prodotta dall'opponente risulta in modo chiaro che tale pattuizione - che pone in capo al sig. l'onere di prestare un'idonea Parte_2
Cont fideiussoria bancaria a garanzia dell'eventuale restituzione di quanto l' è tenuta a corrispondere a titolo di interessi in ipotesi di accoglimento dell'appello - non abbia privato il credito del requisito dell'esigibilità previsto dall'art. 747 c.p.c.
Trattasi, dunque, di una modifica meramente accessoria del rapporto obbligatorio, rientrante nell'alveo dell'art. 1231 c.c., che incide in via esclusiva sulle modalità di esecuzione dell'obbligazione senza intaccarne l'identità strutturale e funzionale (Cass. n. 2396/1976; Cass. n.
999/1971; Cass. n. 2133/1970; Cass. n. 4730/2001).
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione.
§4. La condotta processuale delle parti e la circostanza che l'opposto non abbia formulato una domanda di condanna al pagamento delle spese fanno ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA cessata la materia del contendere per rinuncia al precetto.
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 14.03.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione il 24.01.2025, nella causa avente n. 788/2024 R.G.;
causa pendente tra:
, (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Parte_1 via Sant'Anna II tronco presso la sede legale dell'azienda sita in Palazzo Tibi, rappresentata e difesa dall'avv. Lombardo Rosa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1 [...]
alla via Caprera 26, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Neri, dal quale è rappresentato e Pt_1 difeso giusta procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che l' si è opposta all'atto di precetto notificato in data 03.03.2024 con il Controparte_2 quale il sig. ha intimato di pagare la somma di € 129.905,26 a titolo di interessi in Parte_2 giusta sentenza n. 60/2021 del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 18.01.2021 che ha Cont condannato l' in solido con la Regione Calabria al pagamento, in favore del Sig. Parte_2
, della somma di € 436.015,00 oltre interessi legali fino al soddisfo.
[...]
A fondamento della domanda parte opponente ha dedotto come unico motivo di doglianza l'inesigibilità credito concernente gli interessi sul capitale già corrisposto tenuto conto:
- dell'accordo raggiunto tra le parti che prevedeva a garanzia della restituzione delle somme in caso di esito favorevole per l'ASP del giudizio d'appello - la prestazione da parte del sig.
di un'adeguata garanzia fideiussoria;
Pt_3
- Della circostanza che la polizza stipulata dall'opposto è risultata falsa.
In data 26.06.2024 si è costituito il sig. chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio stante Pt_2 la rinuncia da parte di quest'ultimo all'atto di precetto.
La fase cautelare si è conclusa con il rigetto della domanda per insussistenza delle ragioni d'urgenza.
La prima udienza si è celebrata il 30.10.2024.
Con ordinanza emessa fuori udienza in pari data il giudice ha rinviato la causa per precisazioni alla data del 22.01.2025.
Con ordinanza emessa fuori udienza il giudice sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21.01.2025 ha riservato la causa in decisione.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
§ 2. Tanto premesso, alla luce dell'intervenuta rinuncia al precetto deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale statuizione comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
§ 3. In primis occorre qualificare la doglianza.
All'uopo, si ritiene che la stessa rientri nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Quanto al merito.
La contestazione de qua è infondata.
Innanzitutto, giova premettere che il titolo esecutivo azionato dall'opposto ha natura giudiziale ed è rappresentato dalla sentenza n. 60/2021 del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 18.01.2021, con cui la Regione Calabria e l' sono state condannate in solido al pagamento, Controparte_2 in favore del Sig. , della somma di € 436.015,00 oltre interessi. Parte_2 Tale titolo è pienamente valido ed efficace e consacra un credito certo, liquido ed esigibile.
Né può dirsi che l'esigibilità sia venuta meno per effetto dell'accordo successivamente intervenuto Cont tra le parti, in quanto quest'ultimo mira esclusivamente a tutelare l' dal rischio di inadempimento dell'opposto senza produrre alcun effetto modificativo o estintivo del titolo (cfr. Cass. n. 3850/2011,
Cass. 27159/2006, Cass. n. 12664/2000, Cass. n. 9061/1999, Cass. n. 1935/1994).
In disparte ogni considerazione sulla mancata produzione da parte dell'opponente della nota prot. N.
52227 del 19/10/2022, contenente l'accordo tra le parti, e sul conseguente inadempimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380), deve, dunque, escludersi che la pattuizione de qua abbia prodotto un effetto novativo.
Invero, esaminando in concreto la documentazione prodotta dall'opponente risulta in modo chiaro che tale pattuizione - che pone in capo al sig. l'onere di prestare un'idonea Parte_2
Cont fideiussoria bancaria a garanzia dell'eventuale restituzione di quanto l' è tenuta a corrispondere a titolo di interessi in ipotesi di accoglimento dell'appello - non abbia privato il credito del requisito dell'esigibilità previsto dall'art. 747 c.p.c.
Trattasi, dunque, di una modifica meramente accessoria del rapporto obbligatorio, rientrante nell'alveo dell'art. 1231 c.c., che incide in via esclusiva sulle modalità di esecuzione dell'obbligazione senza intaccarne l'identità strutturale e funzionale (Cass. n. 2396/1976; Cass. n.
999/1971; Cass. n. 2133/1970; Cass. n. 4730/2001).
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione.
§4. La condotta processuale delle parti e la circostanza che l'opposto non abbia formulato una domanda di condanna al pagamento delle spese fanno ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA cessata la materia del contendere per rinuncia al precetto.
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 14.03.2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone