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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/09/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1064/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. 1064/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, su ricorso depositato in data 29.05.2025, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Romana (Repubblica Dominicana) il 14.01.1990 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pistoia Via Cavour n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Cristina Arcangeli (c.f. pec: CodiceFiscale_2
fax: 0573 1940098) che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Pistoia,
Piazzetta Romana n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Marica Bruni (c.f.
pec: che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.05.2025, i SInori
[...]
e chiedevano la modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di separazione attualmente disciplinate con sentenza del 05.06.2023 n.
459/2023 del Tribunale di Pistoia nei seguenti termini:
1. a modifica del punto 3) di cui alla sentenza sopra allegata, la SI.ra Pt_1 trasferirà la propria residenza nella abitazione che condurrà in locazione e nella quale vivrà con i figli;
2. a modifica del punto 6) di cui alla sentenza allegata, il SI. si Parte_2 obbliga a corrispondere alla SI.ra , a decorrere dal Parte_3 deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
e , la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) (Euro 300,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra Pt_1 acceso presso la Banca i cui dati bancari ed il cui IBAN sono già conosciuti dal
SI. Parte_2
3. la SI.ra potrà autorizzare la cancellazione della trascrizione del Pt_1 provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale, ove occorra previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
4. Le spese del presente atto saranno integralmente compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti per l'udienza del 09.07.2025 e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni della separazione dei SI.ri e Parte_1 possono quindi essere modificate in conformità alla richiesta Parte_2 delle parti, con decorrenza dalla data della domanda.
Nulla deve disporsi in punto di spese, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
2 a) dispone la modifica delle condizioni della separazione dei SInori
[...]
e come regolamentate con sentenza Parte_1 Parte_2 del 05.06.2023 n. 459/2023 del Tribunale di Pistoia in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e alle condizioni trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
b) nulla sulle spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 15.09.2025
Il Presidente
Stefano Billet
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. 1064/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, su ricorso depositato in data 29.05.2025, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Romana (Repubblica Dominicana) il 14.01.1990 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pistoia Via Cavour n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Cristina Arcangeli (c.f. pec: CodiceFiscale_2
fax: 0573 1940098) che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Pistoia,
Piazzetta Romana n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Marica Bruni (c.f.
pec: che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.05.2025, i SInori
[...]
e chiedevano la modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di separazione attualmente disciplinate con sentenza del 05.06.2023 n.
459/2023 del Tribunale di Pistoia nei seguenti termini:
1. a modifica del punto 3) di cui alla sentenza sopra allegata, la SI.ra Pt_1 trasferirà la propria residenza nella abitazione che condurrà in locazione e nella quale vivrà con i figli;
2. a modifica del punto 6) di cui alla sentenza allegata, il SI. si Parte_2 obbliga a corrispondere alla SI.ra , a decorrere dal Parte_3 deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
e , la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) (Euro 300,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato alla SI.ra Pt_1 acceso presso la Banca i cui dati bancari ed il cui IBAN sono già conosciuti dal
SI. Parte_2
3. la SI.ra potrà autorizzare la cancellazione della trascrizione del Pt_1 provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale, ove occorra previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
4. Le spese del presente atto saranno integralmente compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti per l'udienza del 09.07.2025 e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni della separazione dei SI.ri e Parte_1 possono quindi essere modificate in conformità alla richiesta Parte_2 delle parti, con decorrenza dalla data della domanda.
Nulla deve disporsi in punto di spese, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
2 a) dispone la modifica delle condizioni della separazione dei SInori
[...]
e come regolamentate con sentenza Parte_1 Parte_2 del 05.06.2023 n. 459/2023 del Tribunale di Pistoia in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e alle condizioni trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
b) nulla sulle spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 15.09.2025
Il Presidente
Stefano Billet
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