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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ ConIGliere rel.
dott. EDOARDO MANCINI Giudice Ausiliario
Riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di II grado iscritta al n. 3349 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 28/11/2024, vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via R. Piria n. 9, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Franco Segnalini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
e
, tutte elettivamente CP_1 CP_2 Controparte_3 domiciliate in Roma, Via Appia Nuova n. 612, presso lo studio degli Avv.ti Virginia Iannuzzi e Sara
Polito, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Appellate
Oggetto: accertamento dell'usucapione.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, le IG.re , e la loro madre, IG.ra CP_1 CP_2 [...]
assumendo che da oltre cinquanta anni, dapprima i suoi danti causa e, successivamente, CP_3 lui stesso avevano esercitato, “uti dominus”, un possesso ininterrotto su un appezzamento di terreno di mq. 500 circa, con sovrastante piccolo manufatto, sito nel Comune di Roma e distinto in
Catasto al fg. 600, p.lla 383/p, di proprietà delle convenute e confinante con il fondo dell'attore, distinto in Catasto al fg. 600, p.lla 360; pertanto il IG. concludeva chiedendo la Pt_1 declaratoria dell'avvenuto acquisto, in proprio favore, per usucapione, del terreno di cui sopra, con la condanna delle convenute alla rifusione delle spese processuali.
Costituitesi in giudizio, le IG.re e contestavano le CP_1 CP_2 Controparte_3 asserzioni dell'attore, chiedendo il rigetto della domanda non solo per indeterminatezza dell'oggetto (avendo l'attore prodotto solo una piantina planimetrica colorata in verde, senza alcuna effettiva misurazione della estensione di terreno rivendicata), ma anche per insussistenza dei requisiti dell'usucapione; inoltre proponevano domanda riconvenzionale, chiedendo, in considerazione dei benefici tratti dall'attore dalla coltivazione e, al contempo, dei danni da costui arrecati, la rimessione in pristino del fondo e la reintegra nel possesso materiale di esso, con la condanna del IG. al pagamento di un indennizzo pari ad Euro 5.000, ovvero in altra Pt_1 misura ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma rigettava sia la domanda di usucapione presentata dal IG. sia le domande proposte in via riconvenzionale dalle Parte_1 convenute, compensando tra le parti le spese processuali.
In sostanza, il giudice di prime cure riteneva che vi fosse un difetto di prova circa l'avvenuto esercizio, da parte dell'attore, di un possesso utile ai fini dell'usucapione, non avendo egli né esplicitato le modalità secondo cui esso si era estrinsecato, né indicato il momento a partire dal quale esso era insorto, evidenziando anche che tale carenza probatoria assumeva particolare rilevanza in ragione del fatto che la vicenda si inseriva in contesto semi-rurale e che il fondo era sempre appartenuto a soggetti legati da rapporti di parentela;
a ciò, poi, andava ad aggiungersi il fatto che risultava anche impossibile identificare con certezza l'area da usucapire, in quanto la documentazione prodotta dall'attore -costituita da una planimetria e da alcune immagini fotografiche- ineriva ad una pratica amministrativa concernente la sola apposizione di una recinzione tra la particella oggetto di causa e quelle confinanti.
Analoghe ragioni avevano indotto il Tribunale a rigettare anche la domanda riconvenzionale spiegata dalle convenute, stante la mancata dimostrazione sia del diritto all'indennizzo e/o al risarcimento del danno asseritamente subito, sia del preteso spoglio. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. proponeva appello avverso tale Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un unico motivo di doglianza, l'appellante lamentava la mancata ammissione delle prove documentali che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbero potuto essere sottoposte ai testimoni direttamente in sede di escussione;
inoltre contestava l'affermazione del giudicante di prime cure, che aveva ritenuto ostativa all'accoglimento della domanda di usucapione la realtà semi rurale in cui si era insorta la vicenda, in quanto i presupposti per un acquisto a titolo originario avrebbero potuto verificarsi anche in relazione ad “un bene di proprietà di persone legate da vincolo di parentela”.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accertamento dell'acquisto della proprietà del terreno di cui al fg 600, p.lla 383/p per maturata usucapione, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio le IG.re e e la IG.ra si limitavano CP_1 CP_2 Controparte_3
a resistere, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione;
inoltre, nel merito, chiedevano il rigetto del gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nelle more del giudizio, il difensore dell'appellante depositava in telematico delle note con cui evidenziava che le parti, nell'ambito “di un più ampio respiro relativo alle rispettive proprietà”, avevano raggiunto un accordo transattivo con cui, tra l'altro, le IG.re e e la CP_1 CP_2 IG.ra avevano ammesso che il IG. aveva “avuto quel possesso Controparte_3 Parte_1 utile all'usucapione del terreno sito nel Comune di Roma, distinto in catasto terreni al fg. 600,
p.lla 383/a, di mq. 217, così come definitivamente individuato nella piantina planimetrica” che era stata ad esso allegata;
inoltre il difensore dell'appellante faceva presente che tale accordo, per essere perfezionato, necessitava di un'apposita sentenza della Corte di Appello con cui fosse dichiarata l'avvenuta usucapione, da parte del proprio assistito, della porzione di terreno oggetto di causa, rendendosi tale provvedimento indispensabile per il relativo frazionamento e per la successiva trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.
All'udienza del 4.07.2024 il IG. chiedeva il giuramento decisorio delle appellate;
la Parte_1
Corte, pertanto, concedeva termine per la formulazione dei relativi capitoli.
Ammesso il giuramento decisorio, all'udienza del 28.11.2024 le appellate rendevano il medesimo;
quindi, su richiesta delle parti, la Corte tratteneva immediatamente la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle note conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle IG.re e e dalla IG.ra CP_1 CP_2 Controparte_3
Infatti dall'esame dell'atto di appello si possono evincere non solo le specifiche censure che il IG. ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo Parte_1 dell'operata ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo della loro valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che l'appellante ha inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a fondamento della decisione.
Inoltre, sempre in via pregiudiziale, va rilevato che le IGg.re e e la IG.ra CP_1 CP_2 non hanno proposto appello incidentale avverso la statuizione della sentenza Controparte_3 di primo grado con cui è stata rigettata la loro domanda riconvenzionale volta ad ottenere la rimessione in pristino del fondo, la reintegra nel possesso materiale di esso e la condanna del IG. al pagamento di un indennizzo in loro favore, sicchè in relazione a detti profili oramai deve Pt_1 ritenersi intervenuto il giudicato.
Nel merito, l'appello è infondato e, come tale, dev'essere respinto.
Premesso che la documentazione prodotta dal IG. in questo grado di giudizio, oltre ad Pt_1 essere inammissibile perché in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., è comunque del tutto inconferente ai fini del decidere, si osserva che all'esito del giuramento decisorio deferito alle odierne appellate non sono emersi elementi atti a dimostrare la fondatezza delle pretese del IG. Pt_1
Infatti, pur dato atto che il giuramento è stato prestato in conformità alla formula con la quale è stato deferito, che in precedenza questa Corte aveva valutato come effettivamente idonea a definire la lite, si rileva che la IG.ra nel rendere il giuramento, ha contestato che il IG. Controparte_3 abbia mai recintato il terreno oggetto di causa, ammettendo solo che costui, qualche volta, Pt_1 lo avrebbe “spianato”, dichiarando altresì di non essere “in grado di dire il periodo in cui il Pt_1
[avrebbe] parzialmente utilizzato” il medesimo;
inoltre la IG.ra , pur avendo CP_2 genericamente dichiarato di confermare i capitoli in cui si sostanziava il mezzo istruttorio, ha dichiarato di non ricordare “la data precisa di quando è stato recintato il fondo”, e che l'attività di piantumazione e di spianamento sarebbe avvenuta “circa 20 anni fa, forse un po' meno”; infine analoghe dichiarazioni sono state formulate dalla IG.ra , che ha dichiarato di non CP_1 ricordare con precisione né quando venne realizzata la recinzione, né quando furono piantati alcuni alberi (“credo negli anni '90”).
Ciò premesso, affinché fosse possibile accertare “an iuratum sit”, sarebbe stato necessario che tutte e tre le convenute avessero ammesso i fatti su cui il giuramento verteva, in modo tale da rendere ineluttabile l'accertamento dell'avvenuto esercizio, da parte del IG. di un possesso Pt_1 pubblico pacifico sul fondo oggetto di causa, svolto ad immagine del diritto di proprietà e protrattosi per almeno un ventennio.
Tale accertamento, però, all'esito delle risposte fornite dalle convenute, deve ritenersi non intervenuto, tenuto conto che la IG.ra non ha confermato l'esercizio di un Controparte_3 potere in tal senso da parte dell'odierno appellante, essendosi limitata ad ammettere che quest'ultimo avrebbe solo parzialmente utilizzato il fondo oggetto di causa, effettuando solo alcuni interventi di spianatura e contestando l'apposizione di qualsiasi recinzione.
Il tenore del giuramento reso dalla IG.ra che si pone in contrasto con le risposte rese CP_3 dalle IGg.re e , è già di per sé sufficiente per escludere che possa ritenersi CP_2 CP_1 raggiunta la prova della fondatezza della domanda proposta dal IG. prova che, comunque, Pt_1 non sarebbe potuta discendere neanche dalle risposte rese dalle altre appellate, caratterizzate da estrema genericità e laconicità e che, comunque, non sono state in grado di fornire certezze circa il periodo ultraventennale di esercizio dell'asserito possesso.
Da quanto premesso deriva che, permanendo il difetto di prova circa la fondatezza della domanda originariamente proposta dal IG. l'appello non può che essere rigettato. Pt_1
In ordine alle spese del grado, stante l'ondivago contegno processuale osservato dalle parti, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le stesse.
In ogni caso, trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21376/2018, che conferma: Controparte_3
compensa integralmente le spese del grado tra le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 19/2/2025
Il ConIGliere rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ ConIGliere rel.
dott. EDOARDO MANCINI Giudice Ausiliario
Riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di II grado iscritta al n. 3349 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 28/11/2024, vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via R. Piria n. 9, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Franco Segnalini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
e
, tutte elettivamente CP_1 CP_2 Controparte_3 domiciliate in Roma, Via Appia Nuova n. 612, presso lo studio degli Avv.ti Virginia Iannuzzi e Sara
Polito, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Appellate
Oggetto: accertamento dell'usucapione.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, le IG.re , e la loro madre, IG.ra CP_1 CP_2 [...]
assumendo che da oltre cinquanta anni, dapprima i suoi danti causa e, successivamente, CP_3 lui stesso avevano esercitato, “uti dominus”, un possesso ininterrotto su un appezzamento di terreno di mq. 500 circa, con sovrastante piccolo manufatto, sito nel Comune di Roma e distinto in
Catasto al fg. 600, p.lla 383/p, di proprietà delle convenute e confinante con il fondo dell'attore, distinto in Catasto al fg. 600, p.lla 360; pertanto il IG. concludeva chiedendo la Pt_1 declaratoria dell'avvenuto acquisto, in proprio favore, per usucapione, del terreno di cui sopra, con la condanna delle convenute alla rifusione delle spese processuali.
Costituitesi in giudizio, le IG.re e contestavano le CP_1 CP_2 Controparte_3 asserzioni dell'attore, chiedendo il rigetto della domanda non solo per indeterminatezza dell'oggetto (avendo l'attore prodotto solo una piantina planimetrica colorata in verde, senza alcuna effettiva misurazione della estensione di terreno rivendicata), ma anche per insussistenza dei requisiti dell'usucapione; inoltre proponevano domanda riconvenzionale, chiedendo, in considerazione dei benefici tratti dall'attore dalla coltivazione e, al contempo, dei danni da costui arrecati, la rimessione in pristino del fondo e la reintegra nel possesso materiale di esso, con la condanna del IG. al pagamento di un indennizzo pari ad Euro 5.000, ovvero in altra Pt_1 misura ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma rigettava sia la domanda di usucapione presentata dal IG. sia le domande proposte in via riconvenzionale dalle Parte_1 convenute, compensando tra le parti le spese processuali.
In sostanza, il giudice di prime cure riteneva che vi fosse un difetto di prova circa l'avvenuto esercizio, da parte dell'attore, di un possesso utile ai fini dell'usucapione, non avendo egli né esplicitato le modalità secondo cui esso si era estrinsecato, né indicato il momento a partire dal quale esso era insorto, evidenziando anche che tale carenza probatoria assumeva particolare rilevanza in ragione del fatto che la vicenda si inseriva in contesto semi-rurale e che il fondo era sempre appartenuto a soggetti legati da rapporti di parentela;
a ciò, poi, andava ad aggiungersi il fatto che risultava anche impossibile identificare con certezza l'area da usucapire, in quanto la documentazione prodotta dall'attore -costituita da una planimetria e da alcune immagini fotografiche- ineriva ad una pratica amministrativa concernente la sola apposizione di una recinzione tra la particella oggetto di causa e quelle confinanti.
Analoghe ragioni avevano indotto il Tribunale a rigettare anche la domanda riconvenzionale spiegata dalle convenute, stante la mancata dimostrazione sia del diritto all'indennizzo e/o al risarcimento del danno asseritamente subito, sia del preteso spoglio. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. proponeva appello avverso tale Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un unico motivo di doglianza, l'appellante lamentava la mancata ammissione delle prove documentali che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbero potuto essere sottoposte ai testimoni direttamente in sede di escussione;
inoltre contestava l'affermazione del giudicante di prime cure, che aveva ritenuto ostativa all'accoglimento della domanda di usucapione la realtà semi rurale in cui si era insorta la vicenda, in quanto i presupposti per un acquisto a titolo originario avrebbero potuto verificarsi anche in relazione ad “un bene di proprietà di persone legate da vincolo di parentela”.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accertamento dell'acquisto della proprietà del terreno di cui al fg 600, p.lla 383/p per maturata usucapione, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio le IG.re e e la IG.ra si limitavano CP_1 CP_2 Controparte_3
a resistere, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione;
inoltre, nel merito, chiedevano il rigetto del gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nelle more del giudizio, il difensore dell'appellante depositava in telematico delle note con cui evidenziava che le parti, nell'ambito “di un più ampio respiro relativo alle rispettive proprietà”, avevano raggiunto un accordo transattivo con cui, tra l'altro, le IG.re e e la CP_1 CP_2 IG.ra avevano ammesso che il IG. aveva “avuto quel possesso Controparte_3 Parte_1 utile all'usucapione del terreno sito nel Comune di Roma, distinto in catasto terreni al fg. 600,
p.lla 383/a, di mq. 217, così come definitivamente individuato nella piantina planimetrica” che era stata ad esso allegata;
inoltre il difensore dell'appellante faceva presente che tale accordo, per essere perfezionato, necessitava di un'apposita sentenza della Corte di Appello con cui fosse dichiarata l'avvenuta usucapione, da parte del proprio assistito, della porzione di terreno oggetto di causa, rendendosi tale provvedimento indispensabile per il relativo frazionamento e per la successiva trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.
All'udienza del 4.07.2024 il IG. chiedeva il giuramento decisorio delle appellate;
la Parte_1
Corte, pertanto, concedeva termine per la formulazione dei relativi capitoli.
Ammesso il giuramento decisorio, all'udienza del 28.11.2024 le appellate rendevano il medesimo;
quindi, su richiesta delle parti, la Corte tratteneva immediatamente la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle note conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle IG.re e e dalla IG.ra CP_1 CP_2 Controparte_3
Infatti dall'esame dell'atto di appello si possono evincere non solo le specifiche censure che il IG. ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo Parte_1 dell'operata ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo della loro valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che l'appellante ha inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a fondamento della decisione.
Inoltre, sempre in via pregiudiziale, va rilevato che le IGg.re e e la IG.ra CP_1 CP_2 non hanno proposto appello incidentale avverso la statuizione della sentenza Controparte_3 di primo grado con cui è stata rigettata la loro domanda riconvenzionale volta ad ottenere la rimessione in pristino del fondo, la reintegra nel possesso materiale di esso e la condanna del IG. al pagamento di un indennizzo in loro favore, sicchè in relazione a detti profili oramai deve Pt_1 ritenersi intervenuto il giudicato.
Nel merito, l'appello è infondato e, come tale, dev'essere respinto.
Premesso che la documentazione prodotta dal IG. in questo grado di giudizio, oltre ad Pt_1 essere inammissibile perché in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., è comunque del tutto inconferente ai fini del decidere, si osserva che all'esito del giuramento decisorio deferito alle odierne appellate non sono emersi elementi atti a dimostrare la fondatezza delle pretese del IG. Pt_1
Infatti, pur dato atto che il giuramento è stato prestato in conformità alla formula con la quale è stato deferito, che in precedenza questa Corte aveva valutato come effettivamente idonea a definire la lite, si rileva che la IG.ra nel rendere il giuramento, ha contestato che il IG. Controparte_3 abbia mai recintato il terreno oggetto di causa, ammettendo solo che costui, qualche volta, Pt_1 lo avrebbe “spianato”, dichiarando altresì di non essere “in grado di dire il periodo in cui il Pt_1
[avrebbe] parzialmente utilizzato” il medesimo;
inoltre la IG.ra , pur avendo CP_2 genericamente dichiarato di confermare i capitoli in cui si sostanziava il mezzo istruttorio, ha dichiarato di non ricordare “la data precisa di quando è stato recintato il fondo”, e che l'attività di piantumazione e di spianamento sarebbe avvenuta “circa 20 anni fa, forse un po' meno”; infine analoghe dichiarazioni sono state formulate dalla IG.ra , che ha dichiarato di non CP_1 ricordare con precisione né quando venne realizzata la recinzione, né quando furono piantati alcuni alberi (“credo negli anni '90”).
Ciò premesso, affinché fosse possibile accertare “an iuratum sit”, sarebbe stato necessario che tutte e tre le convenute avessero ammesso i fatti su cui il giuramento verteva, in modo tale da rendere ineluttabile l'accertamento dell'avvenuto esercizio, da parte del IG. di un possesso Pt_1 pubblico pacifico sul fondo oggetto di causa, svolto ad immagine del diritto di proprietà e protrattosi per almeno un ventennio.
Tale accertamento, però, all'esito delle risposte fornite dalle convenute, deve ritenersi non intervenuto, tenuto conto che la IG.ra non ha confermato l'esercizio di un Controparte_3 potere in tal senso da parte dell'odierno appellante, essendosi limitata ad ammettere che quest'ultimo avrebbe solo parzialmente utilizzato il fondo oggetto di causa, effettuando solo alcuni interventi di spianatura e contestando l'apposizione di qualsiasi recinzione.
Il tenore del giuramento reso dalla IG.ra che si pone in contrasto con le risposte rese CP_3 dalle IGg.re e , è già di per sé sufficiente per escludere che possa ritenersi CP_2 CP_1 raggiunta la prova della fondatezza della domanda proposta dal IG. prova che, comunque, Pt_1 non sarebbe potuta discendere neanche dalle risposte rese dalle altre appellate, caratterizzate da estrema genericità e laconicità e che, comunque, non sono state in grado di fornire certezze circa il periodo ultraventennale di esercizio dell'asserito possesso.
Da quanto premesso deriva che, permanendo il difetto di prova circa la fondatezza della domanda originariamente proposta dal IG. l'appello non può che essere rigettato. Pt_1
In ordine alle spese del grado, stante l'ondivago contegno processuale osservato dalle parti, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le stesse.
In ogni caso, trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21376/2018, che conferma: Controparte_3
compensa integralmente le spese del grado tra le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 19/2/2025
Il ConIGliere rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Gisella Dedato