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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 159/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civ. , nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 159/2021 R.G., promossa da
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Rosario Beninato, Donato De Leonardis e Marino De Leonardis
OPPONENTE contro
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PP NI
OPPOSTA
Con atto di citazione notificato il 3.2.2021, in persona del rappresentante legale p.t. ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
5/2021 R.G., chiedendo al presente Tribunale: “
1. In accoglimento della spiegata opposizione, revocare e, conseguentemente, porre nel nulla il decreto ingiuntivo n° 14/2021 emesso non provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Gela, dott.ssa Veronica Vaccaro, in data 7 gennaio 2021, notificato alla società opponente in data 11 gennaio 2021 per le ragioni esposte nel presente atto;
2. Vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio di opposizione.”.
Con comparsa depositata il 22.09.2021 si è costituita in persona del rappresentante Controparte_1 legale p.t., chiedendo al presente Tribunale: “1) Concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Rigettare tutte le eccezioni e domande sollevate in sede d'opposizione e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) In subordine accertata la natura del noleggio intercorso tra le parti, condannare controparte al
1 pagamento del corrispettivo dovuto a fronte del godimento dei beni avuto, per il periodo indicato nel documento fiscale n. 17/2019 in misura corrispondente a quella che sarà determinata secondo gli usi, equità
o dal Giudicante ex art. 1374 codice civile;
4) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento liquidandole a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di non averle percepite. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.”.
Con ordinanza del 22.9.2021, comunicata alle parti a cura della cancelleria a mezzo p.e.c. del
22.09.2025 con ricevute di accettazione e consegna in atti, è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
(CCII), per apertura della liquidazione giudiziale del creditore opposto in persona del Controparte_1 rappresentante legale p.t., previa sentenza n. 14/2025 del presente Tribunale, depositata il 4.7.2025.
Il processo non è stato riassunto nel termine perentorio di 3 mesi ex art. 305 c.p.c., decorrente ex art. 143, comma 3, CCII dalla declaratoria di interruzione per apertura della liquidazione giudiziale con ordinanza del 22.9.2021, comunicata alle parti a cura della cancelleria a mezzo p.e.c. del 22.09.2025 con ricevute di accettazione e consegna in atti, per cui va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 305 c.p.c. .
P.Q.M.
visti gli artt. 143, comma 3, CCII, e 305 c.p.c.; dichiara l'estinzione del processo.
Gela, 24/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civ. , nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 159/2021 R.G., promossa da
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Rosario Beninato, Donato De Leonardis e Marino De Leonardis
OPPONENTE contro
(p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PP NI
OPPOSTA
Con atto di citazione notificato il 3.2.2021, in persona del rappresentante legale p.t. ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
5/2021 R.G., chiedendo al presente Tribunale: “
1. In accoglimento della spiegata opposizione, revocare e, conseguentemente, porre nel nulla il decreto ingiuntivo n° 14/2021 emesso non provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Gela, dott.ssa Veronica Vaccaro, in data 7 gennaio 2021, notificato alla società opponente in data 11 gennaio 2021 per le ragioni esposte nel presente atto;
2. Vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio di opposizione.”.
Con comparsa depositata il 22.09.2021 si è costituita in persona del rappresentante Controparte_1 legale p.t., chiedendo al presente Tribunale: “1) Concedere la provvisoria esecutività del d.i. opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Rigettare tutte le eccezioni e domande sollevate in sede d'opposizione e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) In subordine accertata la natura del noleggio intercorso tra le parti, condannare controparte al
1 pagamento del corrispettivo dovuto a fronte del godimento dei beni avuto, per il periodo indicato nel documento fiscale n. 17/2019 in misura corrispondente a quella che sarà determinata secondo gli usi, equità
o dal Giudicante ex art. 1374 codice civile;
4) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento liquidandole a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di non averle percepite. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.”.
Con ordinanza del 22.9.2021, comunicata alle parti a cura della cancelleria a mezzo p.e.c. del
22.09.2025 con ricevute di accettazione e consegna in atti, è stata dichiarata l'interruzione del processo ex art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
(CCII), per apertura della liquidazione giudiziale del creditore opposto in persona del Controparte_1 rappresentante legale p.t., previa sentenza n. 14/2025 del presente Tribunale, depositata il 4.7.2025.
Il processo non è stato riassunto nel termine perentorio di 3 mesi ex art. 305 c.p.c., decorrente ex art. 143, comma 3, CCII dalla declaratoria di interruzione per apertura della liquidazione giudiziale con ordinanza del 22.9.2021, comunicata alle parti a cura della cancelleria a mezzo p.e.c. del 22.09.2025 con ricevute di accettazione e consegna in atti, per cui va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 305 c.p.c. .
P.Q.M.
visti gli artt. 143, comma 3, CCII, e 305 c.p.c.; dichiara l'estinzione del processo.
Gela, 24/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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