Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4181/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dott. Giordano Avallone - nel procedimento n.
4181/2022, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, , elettivamente domiciliato in Rossano (CS) Parte_1 CodiceFiscale_1
(87067) Viale Michelangelo 55 presso lo Studio dell'Avv. Marco Naccarato, dal quale e rappresentato e difeso giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale e
Umberto Ferrato, elettivamente domiciliata in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' ; CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente affermava di avere ricevuto in data 18.2.2022 richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2003 e 2004; quindi, previa proposizione del ricorso amministrativo, rimasto inevaso, adiva
CP_ l'intestato Tribunale eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto dell' di ripetere le somme per cui è causa e chiedendo, pertanto, l'annullamento dell'indebito intimato, con conseguente riconoscimento del diritto a trattenere le indennità pretese in restituzione.
Costituitasi la parte resistente , eccepiva, la mancata proposizione del ricorso amministrativo e CP_2 contestava la fondatezza della proposta azione, per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente dell'esistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e domandava il rigetto di tutte le domande promosse.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio è teso all'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e conseguentemente all'accertamento del diritto a trattenere quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2003 e 2004. Parte ricorrente afferma, quindi, di aver ricevuto richiesta di restituzione di indebito in data 18.2.2022 ed eccepisce, quale motivo unico di contestazione,
CP_ l'intervenuta prescrizione del diritto in capo all' di ripetere le somme erogate, con conseguente dichiarazione di illegittimità degli indebiti notificati.
Preliminarmente, le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dall' sono infondate e devono essere respinte. Ed infatti, in punto di procedibilità dell'azione CP_2
giudiziaria, la ricorrente ha puntualmente osservato il prescritto iter amministrativo attraverso la presentazione, a fronte del diniego, della domanda amministrativa per l'ottenimento del beneficio e del successivo gravame.
Ancora in via preliminare deve, altresì, ritenersi l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione poiché il termine decennale, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2946 c.c., non risulta decorso.
In effetti, la normativa in materia prevede che per le somme indebitamente erogate dall' a CP_2
qualsiasi titolo, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
Inoltre, la prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito e qualora l'indebita erogazione sia da collegare a situazioni che devono essere comunicate dagli interessati CP_ all' il termine di prescrizione decorre dalla data di comunicazione.
In particolare, nel caso di specie, risulta che, precedentemente alle richieste di indebito del 18/2/2022
(che parte ricorrente conferma di aver ricevuto), riferita alle prestazioni di disoccupazione agricola per gli anni 2003 e 2004, al lavoratore è stata notificata dall' -in data 2/7/2014- altra richiesta di CP_2
indebito relativa alla restituzione della maggior somma erogata nei medesimi periodi 29.10.2003 –
CP_ 31.12.2003 e 29.10.2004 – 31.12.2004 (v. doc. ; inoltre, l' resistente ha dato prova, con CP_1
la documentazione prodotta, che le somme relative alle prestazioni in contestazione sono state erogate, quanto alla disoccupazione agricola 2003 il 20/10/2004 e quanto a quella 2004 il 7/7/2006
(confr. assegni prestazioni depositate dall' resistente). CP_1
Dagli elementi sopra dedotti, ne consegue che i dieci anni richiesti dalla legge per la maturazione della prescrizione non possono essere ritenuti decorsi e, pertanto, nessuna prescrizione è maturata né in riferimento alla prestazione 2003 né a quella 2004, essendo il sopra richiamato atto interruttivo intervenuto certamente nei dieci anni dalla erogazione della prestazione.
2. Ad abundantiam, rispetto al sotteso accertamento giudiziale del rapporto lavorativo in agricoltura, quale strumentale alla verifica di fondatezza della domanda promossa in ipotesi di verifica della legittimità delle prestazioni erogate, nel caso di specie, per quanto parte ricorrente faccia riferimento ai rapporti lavorativi intervenuti negli anni 2003 e 2004 (coincidenti con gli anni delle prestazioni oggetto di causa), non emerge né viene fornito alcun altro elemento di prova circa la ricorrenza in capo al ricorrente dei presupposti contributivi ed assicurativi previsti dalla legge.
Invero, considerato che per l'erogazione della prestazione previdenziale è richiesta la verifica dell'esistenza di un valido rapporto di lavoro - per almeno 102 giornate- nell'anno precedente al periodo indennizzabile, la ricorrente non ha fornito nel corso del giudizio elementi di prova utili a tale verifica, non producendo né documentazione da cui evincere tale dato (come ad esempio DMAG relativi al periodo, certificazione iscrizione negli elenchi comunali dei lavoratori agricoli per il periodo di riferimento, etc…) né formulando eventuale prova testimoniale comprovante l'effettivo svolgimento di una prestazione agricola nei bienni precedenti alle prestazioni per cui è causa. Peraltro,
CP_ a fronte di tale lacuna probatoria del ricorrente, dalla documentazione offerta in giudizio dall' è, invece, desumibile l'avvenuto disconoscimento dei rapporti lavorativi in agricoltura per almeno parte dei periodi considerati (confr. allegati al fascicolo dell' : ARLA da cui risulta cancellazione CP_2
peridi lavorativi avvenuti nelle annualità 2003-2004 e 2005 e verbale ispettivo de La Nuova Rossano
Soc. Coop ARL per gli anni 2004 e 2005), con la conseguenza che neppure gli stessi possono essere ritenuti non contestati.
Nessuna valenza decisiva può, inoltre, essere riconosciuta alle ulteriori produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente, tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse, in effetti la parte ricorrente si limita alla produzione dello storico avviamenti rilasciato dal Centro per l'Impiego, che riporta la lista dei rapporti di lavoro del soggetto in base alle dichiarazioni datoriali con mero valore di autocertificazione della parte (ex art. 46 DPR 445/2000); documento, quindi, inidoneo ad assumere efficacia probante in giudizio circa la regolarità ed effettivo svolgimento del rapporto lavorativo se non ulteriormente comprovato con altra prova documentale o da eventuale prova testimoniale.
In conclusione, e per tutte le ragioni esposte, la domanda giudiziale non può trovare accoglimento.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
3. Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. che subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta per infondatezza la promossa domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Castrovillari, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021