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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9055 del Ruolo Generale dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Roberta Landi, ed elett.te domiciliato presso il suo Parte_1
studio in Salerno, alla via G. Guglielmi, 6
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mansi, ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio in Battipaglia alla via C. Colombo, 20
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, - ha proposto opposizione Parte_1
avverso il d.i.n. 2122/19, reso dal Tribunale di Salerno in data 1.07.19, dott. , con il quale gli CP_2 è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di €. 5.165,00, a titolo di CP_1 prestazioni professionali rese da quest'ultimo, oltre interessi legali e spese della procedura, somma concordata dalle parti con scrittura privata del 10.07.03.
Eccepiva parte opponente, preliminarmente, l'incompetenza del foro adito in favore del Tribunale di Ravenna o, in subordine di quello di Nocera Inferiore e, nel merito, l'inesistenza e, comunque, la prescrizione della pretesa creditoria. Chiedeva, dunque, la revoca del suddetto decreto e la condanna dell'opposto alle spese di giudizio.
Con propria comparsa si costituiva , il quale concludeva: “a) preliminarmente, CP_1
riconosciuta la propria competenza territoriale, rigettare ogni relativa eccezione sollevata da parte opponente, anche subordinatamente;
b) sempre in via preliminare, ritenuta la fondatezza e
l'ammissibilità della richiesta, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
c) in forza di tutto quanto dianzi eccepito e dedotto, dichiarare inammissibile, ovvero infondata in fatto e diritto, indi, rigettare l'opposizione al d.i. e confermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, per le causali e per i titoli dedotti, con ogni accessorio di legge al soddisfo;
d) in via subordinata, accertato che il sig. arch. , in virtù dell'atto ricognitivo del debito CP_1
contenuto nella scrittura del 10.07.2003, ha diritto a vedersi corrispondere dal sig. Parte_1
, la somma di €.5.165,00, condannare esso sig. a pagare detta
[...] Parte_1
somma in favore del sig. arch. , con ogni accessorio di legge ed interessi moratori al CP_1
saldo; e) in via subordinata riconvenzionale, accertato l'indebito arricchimento del sig. Parte_1
, condannare il medesimo al pagamento della stessa somma di € 5.165,00, oltre interessi
[...]
moratori al saldo, in favore del sig. arch. a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.; f) in CP_1 ogni caso, condannare l'opponente sig. al pagamento, sul capitale Parte_2
come sopra dovuto e dalla maturazione del credito, degli interessi da conteggiare nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/2002, nonché al risarcimento, in favore dell'opposto, del maggior danno ex art. 1224, 2 co., cc, dallo stesso subito a causa del prolungato inadempimento dell'opponente, in virtù del principio dell'”id quod plerumque accidit”, da liquidarsi nei parametri fissi della differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e l'inferiore saggio degli interessi legali;
g) condannare l'opponente sig.
al risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96, I e III, c.p.c. per Parte_1
l'evidente temerarietà della lite, nella misura che il Giudicante riterrà di giustizia liquidare, anche in via equitativa;
h) condannare l'opponente alle spese e competenze del presente giudizio da attribuire al sottoscritto avv. Giuseppe Mansi antistatario”.
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, la causa veniva assegnata a questo giudice con ordinanza del 19.06.23. All'udienza del
20.12.24, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito. Ed invero, secondo quanto statuito, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, cc, senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare (Cass. 4792/21). Le obbligazioni riconducibili alla categoria “obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro” di cui all'art. 1182 cc, comma 3 – che si riferisce soltanto ai debiti liquidi - , vanno adempiute al domicilio del creditore, in assenza di diverse pattuizioni. Posto che l'obbligazione sia da considerarsi liquida soltanto qualora il titolo ne quantifichi l'ammontare, ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare margine discrezionale, si può affermare che, al fine di determinare la competenza territoriale vale il principio in base al quale si dovrebbe fare riferimento esclusivamente alla domanda dell'attore (Cass. n.
12455/10). Pertanto il giudice dovrà valutare se a fondamento della pretesa attorea sia allegato un titolo che indichi una certa somma( il contratto da cui trae origine il rapporto obbligatorio ovvero un accordo transattivo successivo in cui le parti concordano l'ammontare del credito). In tal caso si rientra nella competenza del giudice del domicilio del creditore. Dall'esame degli atti di causa risulta depositato un accordo sottoscritto dalle parti e datato 10.07.2003, in cui il credito, oggetto del procedimento monitorio, risulta determinato nel suo ammontare. Trattasi di accordo in cui viene stabilito il pagamento a carico del ed in favore del , di €. 5.165,00, quale Parte_1 CP_1
compenso spettante per la gestione del contratto di appalto stipulato tra e Parte_1
, per i lavori di costruzione del fabbricato sito in via Corezolo (RA). Il detto Controparte_3
contratto di appalto, stipulato tra il e i sigg. e è da considerare del tutto Parte_1 CP_3 CP_4 svincolato dal successivo accordo del 10.07.23, in quanto stipulato tra soggetti diversi ( l'accoro ha infatti dato luogo ad una obbligazione tra il e il ).Il contratto di appalto costituisce, Parte_1 CP_1
infatti, un negozio giuridico a sé di natura e oggetto diverso da quello obbligatorio ( riguardante l'accordo tra il sig. e il sig. ). Di conseguenza, il foro di competenza dell'uno Parte_1 CP_1
(contratto di appalto) non è lo stesso dell'altro (accordo del 10.07.23).
Si osserva che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. Nella vicenda in esame, il con il ricorso per CP_1
ingiunzione ha scelto di agire davanti al tribunale di Salerno, quale forum destinatae solutionis, avuto riguardo al luogo del domicilio del creditore e ciò nel rispetto delle regole sopradette. Si conferma dunque la competenza territoriale del Tribunale adito.
Passando al merito della controversia, l'opposizione risulta infondata.
L'opponente eccepisce la prescrizione del credito, atteso che, trattandosi di pretesa creditoria di natura professionale si prescriverebbe in linea generale in tre anni;
in ogni caso eccepisce la mancata interruzione della prescrizione poiché la missiva prodotta in sede monitoria dall'opposto risulta indirizzata alla Cooperativa e non al . CP_5 Parte_1
Nella specie, il disconosce la scrittura privata prodotta in sede monitoria dal , ma Parte_1 CP_1
si tratta di un disconoscimento privo di efficacia in quanto del tutto generico e non supportato da alcuna prova, poiché essa scrittura contiene l'oggetto dell'accordo, risulta scritta in data 10.07.03 e sottoscritta da entrambe le parti. È noto che la scrittura privata non solo funge da contratto, ma anche da prova di diverse situazioni, come l'ammissione di un debito o la rinuncia di un credito o una transazione. Poiché il valore della scrittura è dato dalla sottoscrizione della stessa, essa, in base all'art. 2702 cc, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta. Pertanto, essa rappresenta una prova legale vincolante di un accordo, rendendo ogni termine e condizione in essa contenuti esecutivi e legalmente rilevanti.
Passando all'esame della prescrizione presuntiva, è noto che le prescrizioni presuntive fanno riferimento a dei crediti che, sebbene, siano sottoposti in via generale alla prescrizione ordinaria decennale, si presumono prescritti entro un tempo più breve.
Si osserva che il termine di prescrizione della scrittura privata, o meglio del diritto in essa consacrato, è di 10 anni e cioè vale il termine di prescrizione ordinario per tutte le obbligazioni che originano da un contratto.
Nel caso di specie, la scrittura privata è stata stipulata da un professionista e sancisce il diritto di credito di quest'ultimo per una prestazione professionale;
in questo caso la prescrizione è di 3 anni.
Nel caso di specie, però, la missiva, documentata agli atti e inviata dal al contente CP_1 Parte_1
i solleciti di pagamento, costituisce documentazione idonea a provocare l'interruzione della prescrizione. Si tratta di lettere di messa in mora inviate con raccomandata (datate dal 2004 al
2016). Esse costituiscono atti idonei ai fini interruttivi, poiché tali solleciti di pagamento, che valgono come richiesta scritta di adempimento, sono indirizzati al debitore, contengono l'importo richiesto e la formale intimazione ( tali ultimi due requisiti possono anche mancare, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 7835/22).
A nulla vale l'eccezione sollevata dall'opponente relativa all' inidoneità dell'interruzione della prescrizione della missiva prodotta in sede monitoria indirizzata alla società Cooperativa
e non al sig. . Infatti, i solleciti di pagamento iniziati nell'anno 2004 sono CP_5 Parte_1 diretti al sig. , amministratore unico della Cooperativa “ , ed inviati Controparte_6 CP_5 con raccomandata presso l'indirizzo di residenza dello stesso. Così come anche la missiva del
12.12.14 viene indirizzata al domicilio personale del . Il tutto risulta essere in linea con Parte_1
l'atto introduttivo del giudizio monitorio e dell'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo n.
2122/19).
Non trova accoglimento la richiesta dell'opposto di condanna dell'opponente ex art. 96 cpc.
A tal proposito è importante sottolineare che, affinchè la parte soccombente sia condannata per lite temeraria, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate e infondate. Pertanto, “ sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. n.
19948/23).
Allo stesso modo, non trova accoglimento la domanda per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc non ricorrendone i presupposti.
L'opposizione, per le motivazioni esposte, va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 2122/2019;
2) Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc;
3) Rigetta la richiesta ex art. 2041 cc;
4) Condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposto, che liquida in complessive €.1.780,00, di cui €. 80,00 per spese ed €. 1.700,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed
IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 13.03.25
il gop dott.ssa Paola Corabi