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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°663 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi La Valle elettivamente domiciliato Parte_1 presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Palermo via Del Fante n.58/D appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Onorato e dall'Avv.to Controparte_1
Giovanni Di Mitri presso il cui studio in Palermo, via Raffaello n.9 è elettivamente domiciliato appellato OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia I.N.A.I.L. o equivalente – all'udienza di discussione del 17 aprile 2025 le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.2347/2024 il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., accolse parzialmente il ricorso proposto da volto ad ottenere la liquidazione di Controparte_1 un danno biologico nella misura del 16% o, comunque, superiore a quello del 14% riconosciuto in sede amministrativa, in dipendenza dell'infortunio del 16.2.2013. In particolare, il Tribunale diede atto dell'esito della disposta c.t.u. giungendo alla conclusione che il danno biologico fosse valutabile nella misura del 23% (superiore a quella del 14% già riconosciuta dall' in sede amministrativa in seguito alla Parte_1 domanda di aggravamento). Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato in Parte_1
Cancelleria il 9.6.2024, chiedendone la riforma. Deduce, anzitutto, nullità della sentenza di primo grado, in ragione del mancato rispetto dei termini da parte del c.t.u. che non avevano consentito una disamina dei chiarimenti ed un efficace contestazione degli stessi.
Pag.1 Nel merito, lamenta un'erronea valutazione, ad opera del Tribunale, del materiale probatorio e l'illegittimità del riconoscimento di postumi infortunistici nella percentuale del 23%; che in ogni caso, rispetto alla domanda di controparte del 27.7.2021, occorreva soltanto valutare se, alla data della visita di revisione del settembre 2021, i postumi infortunistici fossero o meno peggiorati senza procedere ad una nuova valutazione del danno già accertato.
si è costituito in giudizio resistendo al gravame del quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto. Espletata c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è parzialmente fondato e, come tale, deve essere accolto, avendo il nominato C.T.U. accertato, tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita, che il soffre di “esiti di trauma cervicale avvenuto in occasione di lavoro in soggetto con CP_1 mielopatia cervicale ed esiti di intervento di discectomia c6-c6”. Tale accertamento è stato effettuato, in conformità al mandato ricevuto, in relazione alla data di domanda aggravamento del luglio 2021 e il dott. ha Persona_1 ritenuto di poter concludere che “l'evento acuto adesso denunziato dal sig. non sia la CP_1 causa di quanto avvenuto a seguito dell'infortunio lavorativo … ma certamente è da interpretare come peggioramento di patologia cronica pregresso nota …. globalmente classificabile con il codice 193 ed in misura del 35%, a ciò va sottratta la componente preesistente che valuto in misura del 17%, ritengo pertanto che il danno attuale determina una invalidità del 18% con decorrenza sin dalla data della presentazione della revisione” (cfr. relazione depositata il 5/6.3.2025 redatta dal c.t.u. dr.
. Persona_1
Ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado (rimaste prive di contestazione e che hanno tenuto conto dell'aggravamento rispetto alla domanda amministrativa del luglio 2021) siano, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento (anche complessivo) delle patologie diagnosticate e, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. Sicchè, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve ridursi e rideterminarsi il danno biologico riconosciuto al in primo grado nella misura del 18% (superiore CP_1
a quello del 14% accertato in sede amministrativa ed inferiore a quello del 23% riconosciuto nella sentenza qui impugnata) con condanna dell' appellante al Pt_2 pagamento della corrispondente rendita, oltre accessori di legge, dalla data della domanda di aggravamento del 27 luglio 2021.
3) Residua il regolamento delle spese del doppio grado. In ragione del complessivo esito del giudizio e del ridimensionamento, in questa sede, del danno biologico, si ritiene conforme a giustizia la parziale compensazione delle stesse nella misura di 1/3.
Pag.2 La restante quota, in ossequio al principio della soccombenza, deve porsi a carico dell' e si liquida come da dispositivo in favore di parte appellata. Parte_1
I compensi di consulenza di entrambi i gradi, già liquidati con separati decreti, vanno definitivamente posti a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2347/2024 emessa in data 27.5.2024 dal Tribunale G.L. di Palermo, riduce e ridetermina il danno biologico riconosciuto a in detta sentenza nella Controparte_1 misura del 18% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento del 27.7.2021 e per l'effetto condanna l' al pagamento della corrispondente Parte_1 rendita con decorrenza 27.7.2021, oltre accessori come per legge. Compensa parzialmente tra le parti, in ragione di 1/3, le spese di entrambi i gradi di giudizio, e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dell'appellato della Parte_1 restante quota liquidata, per il primo grado, in complessivi €1.700,00 e, per il secondo grado, in complessivi €1.900,00 per compensi ed onorari oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.; Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separati Parte_1 decreti. Palermo, 17 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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