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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3507 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Leonida Cadoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisa Osanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/09/2008 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di Assemini, anno 2008, numero 26, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto il 14 settembre 2008, nel Comune di Cagliari con atto trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 26, parte I, anno 2008, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile
Pag. 2 di 3 del Comune di Cagliari perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
4. Dare atto che la signora si impegna al pagamento delle Parte_2 rate non ancora saldate, pregresse e future, dei mutui ipotecari n. 44006746 e n. 44040556 in essere presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., provvedendo in via esclusiva al pagamento delle stesse per capitale e interessi fino alla scadenza originariamente pattuita.
La signora sarà altresì obbligata a tenere indenne il signor Parte_2 da qualsivoglia pretesa passata, presente e futura, nascente in Parte_1 capo alla Intesa San Paolo S.p.A. in conseguenza e/o dipendente dai mutui ipotecari sopra indicati.
5. Dare atto che la signora si impegna a richiedere, ove Parte_2 possibile, l'estinzione dei mutui ipotecari n. 44006746 e n. 44040556 della Banca Intesa San Paolo S.p.A. con l'erogazione di un nuovo mutuo alla medesima intestato, in sostituzione di quelli attualmente in essere, liberando così definitivamente il signor Parte_1
Solo laddove non possano essere soddisfatte le condizioni richieste dall'Istituto di credito per la sostituzione dei mutui ipotecari n. 44006746 e n. 44040556 della Intesa San Paolo S.p.A., e la signora avesse Parte_2 la possibilità di richiedere la rinegoziazione dei predetti mutui, il signor Pt_1 si impegna sin d'ora a sottoscrivere l'eventuale richiesta.
[...]
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3507 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Leonida Cadoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisa Osanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/09/2008 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di Assemini, anno 2008, numero 26, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto il 14 settembre 2008, nel Comune di Cagliari con atto trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 26, parte I, anno 2008, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile
Pag. 2 di 3 del Comune di Cagliari perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
4. Dare atto che la signora si impegna al pagamento delle Parte_2 rate non ancora saldate, pregresse e future, dei mutui ipotecari n. 44006746 e n. 44040556 in essere presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., provvedendo in via esclusiva al pagamento delle stesse per capitale e interessi fino alla scadenza originariamente pattuita.
La signora sarà altresì obbligata a tenere indenne il signor Parte_2 da qualsivoglia pretesa passata, presente e futura, nascente in Parte_1 capo alla Intesa San Paolo S.p.A. in conseguenza e/o dipendente dai mutui ipotecari sopra indicati.
5. Dare atto che la signora si impegna a richiedere, ove Parte_2 possibile, l'estinzione dei mutui ipotecari n. 44006746 e n. 44040556 della Banca Intesa San Paolo S.p.A. con l'erogazione di un nuovo mutuo alla medesima intestato, in sostituzione di quelli attualmente in essere, liberando così definitivamente il signor Parte_1
Solo laddove non possano essere soddisfatte le condizioni richieste dall'Istituto di credito per la sostituzione dei mutui ipotecari n. 44006746 e n. 44040556 della Intesa San Paolo S.p.A., e la signora avesse Parte_2 la possibilità di richiedere la rinegoziazione dei predetti mutui, il signor Pt_1 si impegna sin d'ora a sottoscrivere l'eventuale richiesta.
[...]
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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