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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, Terza Sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott. Francesco FONTANA Presidente
dott. Stefania ABBATE Giudice
dott. Fabio D'AMORE Giudice rel.
nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c iscritto al n. 4665 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promosso da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti FABIAN ANTONIO e BANTERLE ALESSANDRO
- reclamante -
contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti DIMASI STEFANIA e IMBARDELLI FABIOLA
- reclamata -
sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. (resistente nella prima Parte_1 fase) ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 17.7.2024 nel procedimento iscritto al n. 6571/23 R.G. promosso da con la quale il Controparte_1 giudice designato: a) ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento all'apertura del varco nel muro;
b) ha ordinato ad esso resistente il ripristino del muro di
1 cui è causa, con riferimento alle mensole in pietra forata da riposizionare sul lato di pertinenza della ricorrente;
c) ha condannato esso resistente a rifondere alla ricorrente / reclamata due terzi delle spese processuali.
Il reclamante lamenta che il giudice di prime cure: a) avrebbe erroneamente dato per scontato che si sia trattato di una deliberata demolizione del muro a confine tra le due proprietà, escludendo che lo stesso potesse essere crollato per cause non dipendenti da volontà di esso resistente (ritenendo non contestata la demolizione del muro e che, per altro verso, la stessa sarebbe attestata dall'avvenuta ricostruzione del muro nelle more del giudizio); b) avrebbe omesso di esaminare i documenti prodotti ed errato nell'interpretazione e valutazione delle prove orali (ritenendo verosimili le dichiarazioni degli informatori introdotti dalla ricorrente ed ignorando o sminuendo le dichiarazioni degli informatori introdotti da esso resistente e ritenendo utilizzabile la deposizione di
, nonostante l'eccepita incapacità a testimoniare e inattendibilità della Testimone_1 medesima) con riferimento sia alla demolizione del muro che allo spostamento delle mensole;
c) avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell'animus spoliandi in capo ad esso resistente.
Sostiene, in particolare, che il muro, quasi completamente ricoperto da vegetazione, era già da tempo lesionato e di altezza inferiore rispetto a quella originaria e, in particolare, in corrispondenza del varco era interessato dalla presenza di una pianta di fico, le cui radici erano cresciute all'interno del muro e avevano cagionato nel tempo il parziale crollo della parte sommitale (come attestato dalle fotografie scattate prima dei fatti di cui è causa, prodotte sub doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte resistente).
Sostiene, inoltre, che il muro era ulteriormente crollato a causa della repentina inclinazione della pianta di fico per effetto degli agenti atmosferici e che lo sradicamento della pianta di fico aveva determinato un ulteriore parziale allargamento del varco, impossibile da evitare perché le radici avevano ormai infestato il muro.
Costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del Controparte_1 reclamo, chiedendone il rigetto, ed ha chiesto altresì la condanna del reclamante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente va osservato che esula dal presente giudizio ogni questione attinente alla proprietà / comproprietà del muro a confine tra le proprietà delle parti, trattandosi di questioni di natura petitoria che non possono trovare ingresso nel presente giudizio possessorio.
Per il resto il reclamo è infondato e va respinto.
2 Se è vero, infatti, che ha contestato di aver demolito il muro Parte_1 di cui è causa sin dalla sua costituzione in giudizio e che l'avvenuta ricostruzione del muro nelle more del giudizio ad opera del medesimo non è circostanza idonea a dimostrare la precedente volontaria demolizione dello stesso, va comunque osservato che le risultanze dell'istruttoria orale hanno fornito adeguata conferma dell'avvenuta demolizione del muro ad opera del resistente / odierno reclamante.
Al riguardo va preliminarmente esclusa la sussistenza dell'eccepita incapacità a testimoniare della informatrice . Testimone_1
In disparte la questione relativa all'applicabilità dell'art. 246 c.p.c. agli informatori assunti in un procedimento possessorio, è noto che per pacifica giurisprudenza l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria ad intervenire nel giudizio nel quale il testimone è chiamato a deporre, essendo invece irrilevante l'interesse, di mero fatto, che lo stesso possa avere a che la controversia pendente fra altre parti venga decisa in un certo modo.
Ciò posto, va osservato che l'informatrice non è in alcun Testimone_1 modo legittimata ad intervenire nel presente procedimento (avente ad oggetto la reintegrazione della ricorrente nel possesso/compossesso del muro a confine CP_1 tra le proprietà delle parti) e che le domande che, per quanto dedotto da parte reclamante, la medesima sarebbe legittimata a proporre nei confronti Testimone_1 del , a tutela del diritto di passo dalla stessa esercitato a lato del muro di cui è Pt_1 causa, sono diverse per petitum e causa petendi da quelle oggetto del presente procedimento.
Venendo quindi alle risultanze dell'istruttoria sommaria espletata, va osservato che, se pure dalla stessa è emerso che il muro era già lesionato in più punti e ridotto all'altezza di circa un metro / un metro e mezzo, risulta adeguatamente provato che la demolizione del muro per l'apertura del varco ben visibile nelle fotografie in atti è avvenuta ad opera del resistente / reclamante.
L'informatrice (ben a conoscenza dello stato dei luoghi Testimone_1 poiché residente nelle vicinanze e della cui attendibilità non è ragione di dubitare dal momento che quanto da essa dichiarato ha trovato conforto anche nelle dichiarazioni degli altri informatori) ha riferito, infatti, di aver visto il con degli operai che Pt_1 ha fatto parzialmente abbattere il muro, per un tratto di circa 4 o 5 metri, affermando che gli stessi hanno fatto rumore tutto il pomeriggio ed alle 17 circa il muro ha ceduto,
3 precisando che “prima è stato buttato giù il muro con la ruspa, poi con una corda attaccata al camioncino è stata abbattuta la pianta di fico”.
Anche l'informatore ha riferito di aver visto che “prima è Testimone_2 stato buttato giù il muro con la ruspa, poi con una corda attaccata al camioncino è stata abbattuta la pianta di fico”.
Del resto, la tesi del resistente, secondo la quale il muro sarebbe crollato per effetto dello sradicamento della pianta di fico non ha trovato riscontro, ed anzi risulta smentita, anche dalle dichiarazioni rese dall'informatore di parte resistente
[...]
, presente al momento dei fatti di cui è causa e proprietario del camion Tes_3 utilizzato per estirpare la radice della pianta di fico, il quale, pur avendo confermato che “a settembre la pianta aveva già determinato il crollo di una parte del muro” e che
“la parte sopra era crollata ed il muro era ad un metro di altezza”, ha sconfessato l'affermazione di parte ricorrente che il crollo del muro e l'apertura del varco attraverso di esso sarebbe stata determinata dallo sradicamento della pianta di fico, affermando, di contro, che “il muro è rimasto come era, però nel togliere la radice qualche pietra è venuta via e qualche pietra è rimasta addirittura attaccata alla radice” e che “quando abbiamo tolto la radice il muro non è crollato tutto e non si è aperto nessun varco”, il che consente di escludere che lo sradicamento della pianta di fico possa aver causato l'apertura di un varco dell'ampiezza di circa 4 metri e dai contorni troppo ben definiti, quale è quello visibile nelle fotografie prodotte in atti.
Quanto invece al lamentato spostamento delle mensole in pietra, va osservato che l'informatrice , pur avendo dichiarato di non aver visto chi ha Testimone_1 spostato le mensole, ha riferito in termini di assoluta certezza che “le mensole sono sempre state dalla parte di , le usavano una volta e le ha usate anche mio padre CP_1 quando lavorava i terreni” e che “un giorno ad ottobre sono tornata a casa da lavoro e ho visto che erano state spostate dalla parte di ”, precisando che “le mensole Pt_1 spostate dalla parte di alla parte di sono sulla parte di muro ancora in CP_1 Pt_1 piedi, semplicemente sono state trasferite da una parte all'altra”.
Di contro, nessuno degli informatori introdotti dal resistente è stato in grado di confermare che vi fossero delle mensole anche dal lato della proprietà del Pt_1 poiché l'informatore che pure ha dichiarato di aver visto delle Testimone_2 mensole, ha riferito di non saper dire dove fossero posizionate perché non attenevano al suo intervento, finalizzato alle piante e al ripristino della porzione di muro caduta, mentre l'informatore ha dichiarato di non sapere se ci fossero delle Testimone_3 mensole nel lato . Pt_1
4 È peraltro significativo che dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti, raffigurante lo stato dei luoghi prima dell'intervento effettuato dal reclamante, non risulti la presenza di mensole sul lato del muro rivolto verso la proprietà . Pt_1
Neppure può essere sostenuta l'indeterminatezza della statuizione di condanna di a riposizionare le mensole in pietra forata sul lato del muro di Parte_1 pertinenza di poiché la stessa si riferisce, evidentemente, a tutte le mensole CP_1 attualmente rivolte verso la proprietà . Pt_1
Quanto infine al motivo di reclamo relativo all'asserita carenza di animus spoliandi va osservato che tale requisito deve ritenersi in re ipsa nella consapevolezza del possesso del muro da parte di e nel violento sovvertimento del preesistente CP_1 stato dei luoghi (dove per la sussistenza del requisito della violenza dello spoglio non è necessario che questo sia compiuto con forza fisica, essendo sufficiente che sia avvenuto senza o contro la volontà del possessore) contro la volontà espressa o presunta della predetta società.
Non vi è, infatti, alcuna prova dell'asserito consenso di all'esecuzione CP_1 dell'intervento di cui è causa, quale causa astrattamente idonea ad escludere la sussistenza dell'animus spoliandi, perché l'ing. professionista incaricato Tes_2 dal , pur avendo riferito di aver cercato l'ing. di e di aver Pt_1 Per_1 CP_1 comunicato l'opera di ripristino e manutenzione della muratura, ha dichiarato di non ricordare la conversazione avuta con l'ing. mentre quest'ultima ha negato Per_1 fermamente di aver autorizzato l'intervento di cui è causa, affermando che l'ingegnere del aveva parlato solo di “intervento di pulizia e rimozione sterpaglie” e Pt_1 di averli “avvisati che il muro era storico e bisognava usare adeguate cautele”.
La sussistenza dell'animus spoliandi non sarebbe neppure esclusa dall'eventuale comproprietà del muro né dall'asserito convincimento del di agire nell'ambito Pt_1 del compossesso di tale manufatto perché, avendo comportato la demolizione di una parte del muro e l'asportazione delle mensole in pietra presenti sul lato della proprietà
, l'intervento realizzato dal eccede evidentemente i limiti di un CP_1 Pt_1 eventuale compossesso.
In conseguenza di quanto precede, il reclamo va rigettato ed il reclamante va condannato a rifondere alla controparte le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
Va invece respinta la domanda di condanna del reclamante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (che presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza ma anche quello soggettivo della mala fede o colpa grave della parte
5 soccombente) perché, pur essendo lo stesso totalmente soccombente, non si ravvisa l'ulteriore requisito del dolo o della colpa grave sottesi alla sua condotta processuale.
In conseguenza del rigetto del reclamo deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui al comma 1 bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna il reclamante a rifondere alla reclamata le spese del presente procedimento che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, C.p.a. ed
IVA (se dovuta) come per legge;
c) rigetta la domanda di condanna del reclamante ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
d) da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui al comma 1 bis del medesimo articolo.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Presidente
(dott. Francesco Fontana)
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