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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 15503/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2020 da: nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
Marocco (C.F. ) CodiceFiscale_1 nato a OU M'RA (Marocco) in [...] 1° gennaio 1997 e residente in Parte_2
Marocco (C.F. ) CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati dal procuratore speciale in virtù di procura Parte_3 notarile 9 gennaio 2020 allegata all'atto di citazione (C.F. ) CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avvocato Gennaro Lupo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 5/1 nei confronti di:
in persona del Procuratore dott. , con Parte_4 CP_1 CP_2 sede in Bologna, Via Stalingrado 45 (P. IVA ) P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di risposta, dall'avvocato Dario
Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Largo Matteotti n. 16/b nonché nei confronti di:
(C.F. ), contumace CP_3 CodiceFiscale_4
(C.F. ), contumace Controparte_4 CodiceFiscale_5
in punto a: sinistro stradale;
risarcimento danni vittime riflesse.
pagina 1 di 21 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice: come da foglio di p.c. depositato in data 16 aprile 2024 e quindi:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
A. accertare che nell'incidente di cui in premessa avvenuto in data 10 novembre 2010, e nei conseguenti danni psicofisici riportati dal sig. (che è rimasto LE) vi è stata Parte_5 responsabilità esclusiva del veicolo del convenuto sig. ; Controparte_4
B. condannare in solido i convenuti al risarcimento a favore degli attori, di tutti i danni risentiti, sia in tenera età che all'attualità, quali figli legati strettissimi rapporti di vita ed affettivi con il LE, siano essi patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, psichici e psicofisici, diretti ed indiretti, presenti e futuri, ed ogni altro danno che ne risulterà scaturito, nella misura e mediante pagamento della somma che risulterà di giustizia;
C. condannare inoltre la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno da responsabilità aggravata per aver resistito in aperta malafede, e da liquidarsi secondo equità;
D. applicare alle voci di danno una congrua rivalutazione degli importi in base agli indici dell'intercorsa svalutazione e gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
parte convenuta Parte_4 come da foglio di p.c. depositato in data 15 aprile 2024 e quindi:
“Voglia l'adito Tribunale, in via principale e nel merito respingere la domanda attrice proposta nei riguardi della concludente perché infondata e non provata;
Pt_6 in subordine, e salvo gravame, riconoscere ai signori e il ristoro del Parte_1 Pt_2 rispettivo danno da lesione del rapporto parentale, o come meglio identificato, nella giusta misura e nel rispetto di tutte le risultanze di causa.
Vinte, quantomeno integralmente compensate, le spese di lite”.
pagina 2 di 21 FATTO E DIRITTO
A)
e (rappresentati dal procuratore speciale Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2020 convenivano C.F._6 Pt_3
, e avanti al Parte_4 CP_3 Controparte_4
Tribunale intestato, esponendo in fatto:
-di essere figli di il quale rimaneva coinvolto in un incidente stradale verificatosi in Parte_5 data 10 novembre 2010, all'esito del quale riportava gravissime lesioni rimanendo tetraplegico e invalido totale;
-che il sinistro si verificava mentre il proprio padre era trasportato su autocarro Ford di proprietà del convenuto , condotto dal convenuto e assicurato con CP_3 CP_4 Parte_4
-che il medico legale di riconosceva in capo a un danno biologico Parte_4 Parte_5 permanente pari al 90%, tanto che poi lo risarciva mediante la corresponsione della somma di euro
1.035.000,00;
-che tra i soggetti risarciti da si annoveravano anche (figlio italiano Parte_4 CP_5 minorenne del , euro 40.000,00), (figlio convivente secondogenito del , Pt_5 Parte_7 Pt_5 euro 60.000,00) e (figlio convivente primogenito del , euro 60.000,00); Parte_3 Pt_5
-che gli attori, figli del , non ricevevano alcun risarcimento, nonostante avessero visto sconvolta la Pt_5 propria crescita psicofisica;
per anni non poterono vedere il padre tornare con la solita periodicità in
Marocco; perdevano i contributi economici che egli inviava loro da quando era immigrato in Italia;
soffrivano nel sapere quali fossero le gravissime condizioni del padre.
Deducevano: di avere patito un danno di tipo non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che si aggiungeva al danno morale originato dal dolore di aver visto il padre ridotto in quello stato (quantificabile in euro
150.000,00 a favore di ciascuno dei due attori); di avere patito anche danni patrimoniali “per gli eventuali mancati guadagni”, da liquidare in via equitativa.
Documentavano di avere attivato la procedura di negoziazione assistita, senza esito.
Concludevano quindi come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
A. accertare che nell'incidente di cui in premessa, e nei conseguenti danni psicofisici riportati dal sig.
(che è rimasto LE) vi è stata responsabilità esclusiva del veicolo del Parte_5 convenuto sig. ; Controparte_4
pagina 3 di 21 B. condannare in solido i convenuti al risarcimento a favore degli attori, di tutti i danni risentiti quali figli più piccoli del LE, siano essi patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, psichici e psicofisici, diretti ed indiretti, presenti e futuri, ed ogni altro danno che ne risulterà scaturito, nella misura e mediante pagamento della somma che risulterà di giustizia;
C. applicare alle voci di danno una congrua rivalutazione degli importi in base agli indici dell'intercorsa svalutazione e gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Veniva così instaurata la causa intestata, originariamente assegnata al Giudice dott. Maria Laura
Benini.
Con decreto emesso in data 16 marzo 2021 il Giudice Onorario dott. Giuseppina Annalisa Benenati disponeva che l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 29 aprile 2021 indicata nell'atto di citazione si svolgesse con trattazione cartolare.
In data 1° aprile 2021 la causa veniva riassegnata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Annalisa
Benenati.
La convenuta costituitasi in data 22 aprile 2021: Parte_4
-quanto al danno non patrimoniale della c.d. vittima riflessa, richiamava la giurisprudenza sul punto evidenziando in particolare: che è necessaria la sussistenza di un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria;
che la mera titolarità di un rapporto familiare non è idoneo a determinare automaticamente il diritto al risarcimento del danno;
che la convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria è utile elemento probatorio al fine di dimostrare ampiezza e profondità del vincolo affettivo;
-quanto al dedotto danno patrimoniale, ne deduceva la genericità e il difetto di prova.
Inoltre, evidenziava:
-che il padre degli attori per motivi di lavoro si era trasferito dal Marocco in Italia nel 1988 unitamente ai figli e Pt_7 Pt_3
-che il sinistro si verificava in data 10 novembre 2010;
-che gli attori dalla nascita erano stati sempre residenti in [...]unitamente alla loro madre
[...]
e al fratello e ivi ancora risiedevano;
Per_1 Per_2
-che il dopo essersi trasferito in Italia si metteva a convivere continuativamente e per molti anni Pt_5 con un'altra donna, tale;
dalla loro relazione nasceva;
Persona_3 CP_5
pagina 4 di 21 -che il a seguito del sinistro e dei postumi invalidanti veniva assistito continuativamente dai figli Pt_5
e che col medesimo risiedevano;
Pt_7 Pt_3
-di avere integralmente risarcito gli aventi diritto (il LE , il figlio naturale e i Pt_5 CP_5 figli e;
Pt_7 Pt_3
-che solo in data 30 giugno 2016 la madre degli attori unitamente al figlio si trasferiva dal Per_2
Marocco in Italia;
dopodiché instaurava una causa civile avanti al Tribunale di Piacenza al fine di conseguire il risarcimento del danno quale vittima riflessa (causa n. 2671/2019 R.G. ancora pendente);
-che la parte attrice all'epoca del sinistro occorso al padre era già maggiorenne, mentre Pt_1
l'attore aveva 13 anni;
Pt_2
-che era pressoché certo che essi non avessero più avuto rapporti col genitore quantomeno a far tempo dal gennaio 2010 se non da prima (pareva che il si fosse recato in Marocco l'ultima volta nel Pt_5
2007);
-che da tutto ciò emergeva la minore intensità del vincolo familiare per la famiglia di origine del , Pt_5 lasciata in Marocco da diversi anni;
-che in caso di risarcimento occorreva considerare la presenza nel nucleo familiare del dei figli Pt_5
e dediti alle sue cure;
Pt_7 Pt_3
-che per il calcolo andavano applicate le Tabelle di Roma.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia il Giudice adito, in via principale e nel merito respingere la domanda attrice proposta nei riguardi dei convenuti perché illegittima, infondata e pure perché non provata;
in subordine, e salvo gravame, riconoscere ai signori e il Parte_1 Parte_2 ristoro del rispettivo danno da compromissione del rapporto parentale, o come meglio definito, nella giusta misura e nel rispetto delle risultanze di causa.
Vinte le spese di lite”.
In data 21 aprile 2021 parte attrice depositava note scritte.
La convenuta n data 26 aprile 2021 depositava note scritte (tardive). Parte_4
All'udienza ex art. 183 c.p.c. svoltasi con trattazione cartolare in data 29 aprile 2021 il Giudice onorario:
-dichiarava la contumacia del convenuto;
CP_4
pagina 5 di 21 -disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto , CP_3 fissando udienza di prosecuzione in data 18 novembre 2021.
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante prendeva possesso in Terza Sezione Civile subentrando nel ruolo del Giudice dott. Benini nel frattempo trasferitasi, su domanda, presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Anche la causa intestata veniva riassegnata alla scrivente Giudicante.
Con ordinanza emessa in data 4 novembre 2021 la scrivente Giudicante disponeva che l'udienza del 18 novembre 2021 si svolgesse in presenza.
All'udienza del 18 novembre 2021:
-veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto , non essendo stato CP_3 rispettato il termine a comparire mediante la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. in data 13 luglio 2021;
-veniva fissata udienza di prosecuzione in data 9 giugno 2022.
In data 30 maggio 2022 parte attrice documentava il perfezionamento della notifica in data 13 dicembre
2021 nei confronti del . CP_3
All'udienza del 9 giugno 2022:
-veniva dichiarata la contumacia del convenuto;
CP_3
-veniva evidenziata l'opportunità di esiti conciliativi e fissata udienza di prosecuzione in data 24 novembre 2022.
All'udienza del 24 novembre 2022, stante la pendenza di trattative, la causa era aggiornata all'11 maggio 2023.
All'udienza dell'11 maggio 2023 venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e fissata udienza di prosecuzione in data 14 dicembre 2023.
Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
pagina 6 di 21 All'udienza del 14 dicembre 2023 veniva ammessa la prova per testi capitolata dalla parte attrice nella memoria n. 2 e fissata udienza in data 4 marzo 2024 per l'assunzione avanti al Giudice onorario.
All'udienza del 4 marzo 2024, svoltasi avanti al Giudice Onorario dott. Giuseppina Benenati:
-venivano esaminati i testi attorei e Parte_7 Persona_4
-la causa era rimessa avanti alla scrivente Giudicante per le susseguenti determinazioni.
Con ordinanza emessa in data 8 marzo 2024 la scrivente Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 18 aprile 2024.
All'udienza del 18 aprile 2024:
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti depositavano gli scritti difensivi conclusivi entro i termini assegnati.
B)
Le domande attoree vanno accolte, nei limiti che si diranno.
1. - La domanda attorea.
Gli odierni attori agiscono iure proprio al fine di vedere accertato e risarcito:
-il danno non patrimoniale da grave compromissione del rapporto con il padre (nato il 19 maggio Pt_5
1968), coinvolto -quale trasportato- in un gravissimo incidente stradale occorso in data 10 novembre
2010 che lo rendeva tetraplegico, necessitante di assistenza intensa in tutte le attività di vita quotidiana, negli spostamenti e nei trasferimenti, con neurovescica e neurointestino (documenti attorei 1,3,5,6,7 e
14) e necessitante sin dall'inizio dei presidi elencati nel documento 1 attoreo;
-il danno patrimoniale per non poter più godere degli emolumenti dal medesimo in precedenza versati.
pagina 7 di 21 Essi hanno invocato, quanto alla prima voce di danno, la relazione medico-legale redatta in data 3 giugno 2011 dal dottor su incarico della Compagnia assicuratrice del mezzo su cui il era CP_6 Pt_5 trasportato ora odierna convenuta). CP_7 Parte_4 Parte_4
Da tale relazione emerge la valutazione del danno biologico permanente nella misura del 90%.
Nell'ultima pagina, il perito assicurativo elenca i costi sostenuti per i presidi (carrozzina elettrica, letto a tre snodi elettrico, materasso antidecubito, contenimento laterale, carrozzina superleggera, sedia wc e doccia basculante e sollevatore elettrico pieghevole con imbragatura).
2. – La qualità degli attori.
Gli odierni attori debbono considerarsi a tutti gli effetti figli legittimi del e di Pt_5 Persona_1 coniugata con il medesimo in Marocco in data 21 giugno 1986 (doc. 20 attoreo).
In tal senso depone innanzitutto il tenore delle prime difese di non contestative della Parte_4 qualità allegata dagli attori nell'atto di citazione. al netto delle dissertazioni in diritto, alle pagine 6 e 7 della comparsa di risposta ha dato Parte_4 infatti per pacifico che il sia padre degli attori e che la ne sia la madre. Pt_5 Per_1
Identicamente è accaduto in odo espresso in tutte le memorie depositate ex art. 183/6 c.p.c. da
Parte_4
Inoltre, dal documento 31 attoreo si evince che sia l'attrice (nata il 1° novembre 1991) sia Pt_1
l'attore (nato il 1° gennaio 1997) sono figli della coppia. Pt_2
Costituisce quindi una tardiva e inconferente contestazione, quella rinvenibile nella comparsa conclusionale di a pagina 6, laddove la convenuta ha iniziato a mettere in dubbio la Parte_4 qualità di figli della coppia in capo agli attori;
ivi, per la prima volta e ovviamente tardivamente ha contestato i documenti n. 20 e 32 prodotti da parte attrice con la memoria n. 1 ex art. Parte_4
183/6; ivi, ha dedotto per la prima volta che “Mancherebbero … in causa gli originali in Parte_4 lingua araba e francese degli estratti di nascita dei richiedenti debitamente apostillati … Il che ingenera forti dubbi sulla stessa titolarità del diritto azionato dagli attori …”.
pagina 8 di 21 3. - Danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale.
3.a.
Trattasi di tipologia di danno riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
A fronte di un fatto illecito, gli effetti negativi possono riverberarsi sia sulla c.d. vittima primaria, sia su soggetti ad essa legati da un vincolo parentale, coniugale o di affinità o comunque da un vincolo affettivo (si pensi ai conviventi di fatto).
Nel secondo caso (c.d. vittima secondaria) si ha a che fare con il danno c.d. riflesso o di rimbalzo, costituente anch'esso la conseguenza diretta dell'illecito, per effetto del fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito;
quindi, anche tale tipologia di danno costituisce conseguenza immediata e diretta dell'illecito ex art. 1223 c.c. richiamato dall'articolo 2056 co. 1 c.c.
Il pregiudizio subito dal soggetto danneggiato di rimbalzo può atteggiarsi sia quale danno morale da intendersi quale sofferenza soggettiva interiore patita nell'immediato e nel corso della intera vita, sia quale danno dinamico-relazionale consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana, purché il danno sia serio e la lesione sia grave (vedasi Cass. 2019/28220: “Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata. …”), nel senso che va superata la soglia della tollerabilità e del pregiudizio futile.
Il pregiudizio sofferto dai congiunti non è mai in re ipsa, pertanto va provato in concreto, anche per presunzioni.
A tal proposito giova richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994: “È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o
pagina 9 di 21 privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere
(equitativamente) commisurato”.
Nel contesto della valutazione equitativa, il requisito della convivenza rileva considerevolmente avuto riguardo alla componente del danno della vittima riflessa che abbia connotazione dinamico-relazionale: di regola infatti è proprio il familiare convivente con il LE che deve sostenere il massimo sforzo di accudimento e cura, vita natural durante, e che quindi subisce massimamente il danno per vedersi la vita definitivamente sconvolta.
Invece, il danno morale o sofferenziale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
17058/2017), può essere dimostrato con presunzioni: “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico- deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato. …”.
In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che tale danno, “consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà esser provato in concreto con le prove c.d. storiche, per l'ovvia ragione che solo in interiore homine habitat veritas”, sicché è dato ricorrere alla prova presuntiva ex art. 2727 c.c.
Analogamente, si veda Cass. 25541/2022: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”.
Più di recente, sul danno patito dalla c.d. vittima secondaria, si veda Cass. n. 13540/2023 la quale ha scandito i seguenti principi di diritto:
“Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato pagina 10 di 21 in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto LE, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti" in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del LE "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all. 2 delle tabelle milanesi ed.
2022)”.
In motivazione la Suprema Corte mediante la citata sentenza ha evidenziato, per quanto qui di interesse
(punto 12.1) che “E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. pagina 11 di 21 In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità
(già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno
"iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto
(Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008;
Cass. n. 25541 del 2022)”.
Si vede bene come la S.C. mediante tale ultima pronuncia abbia espressamente indicato come pertinente l'utilizzo delle Tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale riflesso, varate dal
Tribunale di Roma nel 2023.
In questo giudizio, anche a fronte di precedenti specifici di questa Sezione Terza Civile del Tribunale intestato, il danno patito dalle vittime riflesse (v. infra) potrà essere liquidato applicando le Tabelle di
Roma del 2023, contenenti il capitolo “Danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni” (il Tribunale di Milano sta procedendo a raccogliere precedenti per redigere a propria volta Tabelle a punti in tema di danno delle vittime riflesse). Con le dovute precisazioni relative al caso di specie, di cui si dirà.
pagina 12 di 21 3.b.
E' pacifico che gli odierni attori sono nati e hanno sempre vissuto in Marocco.
Ciò è stato ammesso dai medesimi in tutti gli scritti difensivi.
E' altresì pacifico che essi né prima né dopo il sinistro, che ha visto coinvolto il padre , si sono Pt_5 recati in Italia per visitarlo o assisterlo.
E' infine pacifico in causa che la cura e assistenza del è stata assunta dapprima dai figli e Pt_5 Pt_7
e poi dalla coniuge la quale risulta immigrata in Italia nel 2016 (doc. 8 Pt_3 Persona_1 convenuta).
veniva nominato amministratore di sostegno del padre con provvedimento del Giudice Pt_7
Tutelare di Piacenza in data 20 maggio 2014 (doc. 30 attoreo).
La convivenza col dapprima dei figli e e poi anche della moglie marocchina Pt_5 Pt_7 Pt_3 sono desumibili dai certificati di stato di famiglia datati dal 2013 al 2020 (in ordine cronologico, si vedano i documenti 13,2,24,25 attorei e 7,9,18 convenuta).
Ciò significa che di ogni attività di cura e assistenza si sono esclusivamente fatti carico i figli e Pt_7
e la moglie marocchina. Pt_3
E' impossibile che la cura e assistenza sia gravata sugli odierni attori, sempre rimasti in Marocco.
Né può dirsi minimamente provato ciò che enfaticamente parte attrice ha prospettato, e cioè che il Pt_5 si sarebbe recato dopo l'incidente, e tuttora si recherebbe periodicamente, in Marocco per interi mesi, per essere colà accudito anche dagli odierni attori.
A ciò ostano in modo assoluto le seguenti circostanze:
-le condizioni del rendono inverosimile e anche pericoloso e assai difficoltoso il suo trasporto (in Pt_5 aereo) dall'Italia al Marocco e viceversa;
si consideri a tal proposito che il tetraplegico necessita Pt_5 sin dall'inizio di svariati presidi (carrozzina elettrica, letto a tre snodi elettrico, materasso antidecubito, contenimento laterale, carrozzina superleggera, sedia wc e doccia basculante e sollevatore elettrico pieghevole con imbragatura); non si comprende come tali presidi potrebbero essere portati in Marocco
e riportati in Italia;
né vi è il seppur minimo principio di prova che consenta di presumere che in
Marocco siano presenti nella dimora del e/o dei figli odierni attori presidi analoghi a quelli Pt_5 italiani;
pagina 13 di 21 -parte attrice non ha provato per tabulas i dedotti viaggi del da e per il Marocco, dopo l'incidente Pt_5
e a tutt'oggi; in forza del principio di vicinanza della prova, sarebbe stato agevole per gli attori
(procurandosi il tutto per il tramite del loro procuratore speciale loro fratello che ha sempre Pt_3 vissuto in Italia al fianco del padre;
o anche per il tramite della madre marocchina) i biglietti di Pt_5 viaggio e ogni altro titolo di spesa in tesi sostenuta per gli spostamenti, ma così non hanno fatto e imputent sibi.
In senso contrario non valgono le deposizioni testimoniali rese dall figlio del e da tale Pt_7 Pt_5 professatosi fratello di moglie marocchina del , inattendibili Persona_4 Persona_1 Pt_5
(laddove descrivono viaggi continui del da e per il Marocco, da dopo il sinistro e a tutt'oggi) e Pt_5 disancorate da riscontri oggettivi.
Inattendibili, in quanto il consistente risarcimento direttamente conseguito dal LE parrebbe Pt_5 essere stato per così dire “acquisito” quasi nella sua interezza dall'allora convivente italiana (doc. 3 convenuta); nel difetto di introiti pecuniari da parte del , e nella dispersione dei denari conseguiti a Pt_5 titolo risarcitorio dal , vi è da chiedersi come egli potrebbe, con almeno una persona al proprio Pt_5 seguito durante il viaggio, prendere aerei e sostenere ogni correlata spesa.
Disancorate da riscontri oggettivi, stante la totale mancanza di titoli di viaggio e di prove documentali delle spese correlate.
Né giova a parte attrice il documento 33 prodotto con la memoria n. 2: si tratta di una “dichiarazione sull'onore” che sembra essere stata rilasciata dal in data 20 ottobre 2023, in forza della quale egli Pt_5 sembra affermare che sia egli, sia la moglie marocchina, sia i figli e sia i figli Pt_7 Pt_3 odierni attori abiterebbero nella casa del Marocco.
Contro tale assunto depone la totale mancanza di titoli di viaggio del verso il Marocco. Pt_5
Pertanto, va escluso che gli odierni attori abbiano patito un danno quali vittime riflesse nella componente dinamico-relazionale, poiché difetta la prova che essi abbiano mai accudito il padre Pt_5 dopo il sinistro, cosicché va escluso che la loro vita (a differenza di quella dei loro fratelli e Per_5
e della loro madre moglie del ) abbia subito una compromissione quanto ad Pt_3 Per_1 Pt_5 appesantimento delle attività quotidiane e a rinuncia ad occuparsi di attività amene o di svago o di frequentazioni familiari e amicali con altri soggetti.
pagina 14 di 21 Invece, deve ritenersi raggiunta la prova del danno patito dagli attori quali vittime riflesse, nella sua componente di sofferenza soggettiva interiore, in quanto:
-si tratta pur sempre di figli del;
Pt_5
-secondo le regole di comune esperienza, qualsiasi figlio soffre moltissimo nel sapere che il proprio genitore è definitivamente costretto a letto o al più in una carrozzella, sempre dipendente dai care givers, con gravissime lesioni e compromissione degli organi, con un quadro clinico che non potrà che peggiorare de die in diem con minori aspettative di vita rispetto a un soggetto sano;
e nel caso in esame non vi sono elementi che consentano di operare ragionamenti di diverso segno per gli odierni attori;
-la circostanza che gli attori abbiano sempre vissuto in Marocco non consente di escludere qualsiasi legale effettivo col padre, potendosi presuntivamente ritenere che prima dell'incidente il con tutti i Pt_5 limiti del caso (distanza, costi, famiglia di fatto italiana etc.) fosse riuscito a mantenere contatti anche diretti con i figli odierni attori;
-ora, gli attori riescono al più a sentire telefonicamente il padre, anche se è fondato ritenere che questi sia debole ed enormemente in difficoltà nell'eloquio, essendo risultato il suo quadro clinico abbastanza compromesso già poco tempo dopo il sinistro (cfr. la relazione medico-legale di cui al doc. 4 attoreo, pag. 3, laddove il alla data del 16 maggio 2011 viene descritto come “Psicologicamente lucido, Pt_5 orientato ma depresso, sguardo fisso, tende ad isolarsi dalla realtà”; non è difficile immaginare i peggioramenti che oggettivamente il deve avere subito sino ad oggi). Pt_5
3.c.
Occorre ora procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva, da ritenersi identica nei due figli odierni attori nel difetto di elementi idonei alla differenziazione.
Vi è da rilevare che la parte attrice nella comparsa conclusionale, a pagina 9, ha così scritto:
“Appare pertanto equo che agli attori sia liquidato il danno nella misura già riconosciuta a favore dei germani più grandi e già risarcito dalla Compagnia convenuta nella somma di € 60.000,00, mentre al contrario apparirebbe non giusto e discriminatorio applicare un trattamento differenziato - rispetto agli altri figli - proprio a loro che, essendo in più tenera età, maggiormente avevano bisogno della figura di riferimento paterna.
Nella denegata ipotesi in cui tale importo non dovesse reputarsi congruo, si evidenzia nuovamente che al figlio naturale del LE, , l'ass.ne ha liquidato e corrisposto € 40.000,00 per il CP_5 sol fatto di essere figlio e, come innanzi detto, all'epoca presumibilmente convivente con il LE pagina 15 di 21 il quale, in realtà, come confermato dai testi e dalla documentazione in atti (v. doc. Parte_5
31- 7), continuava identicamente a coltivare i legami familiari e di affetto con la propria famiglia in
Marocco (cui faceva ritorno ogni volta che ne aveva la possibilità).”.
Orbene, a dire il vero, come fatto notare dalla convenuta e come emerge anche dal Parte_4 documento 21 attoreo, dei 60.000,00 euro complessivi riconosciuti dall'Assicurazione ante causam, in Part via transattiva, all e al med figli del , euro 50.000,00 cadauno sono stati liquidati a Pt_7 Pt_5 titolo di danno riflesso, mentre i restanti euro 10.000,00 cadauno sono stati liquidati per rifusione spese legali.
Quindi, la somma di cui la pate attrice può correttamente appagarsi ammonta a euro 50.000,00 per ciascuno dei 2 attori.
La somma richiesta alfine dagli attori è certamente inferiore al danno risarcibile calcolabile secondo le
Tabelle di Roma del 2023.
Si consideri infatti quanto segue.
I parametri romani che andrebbero applicati per la liquidazione del danno non patrimoniale patito dalla c.d. vittima riflessa (quale il coniuge del danneggiato) sarebbero i seguenti: A) relazione di parentela con il danneggiato;
B) numero dei soggetti del nucleo familiare e coefficienti connessi;
età del danneggiato;
età del parente da risarcire;
C) percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Le Tabelle romane spiegano le modalità di calcolo dell'importo, in particolare evidenziando per quanto qui di interesse (al punto 72) che “Una volta determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito”.
Nel caso di specie sono questi i passaggi da effettuare:
-15 punti per la relazione parentale (figli)
-6 punti per l'età della vittima primaria (nato il [...]) al momento del fatto (10 Pt_5 novembre 2010), pari ad anni 42
-9 punti per l'età del danneggiato (nato il [...], quindi di anni 13 alla data del fatto) Pt_2
pagina 16 di 21 -9 punti per l'età della danneggiata (nata il [...], quindi di anni 19 alla data del Pt_1 fatto), per un totale di 39 punti per ciascuno dei due attori.
Nessuna moltiplicazione va effettuata con riguardo ai soggetti tenuti all'assistenza, visto che è stata esclusa la componente dinamico-relazionale.
Il valore del punto delle Tabelle romane è pari a euro 3.000,00 per il danno relativo all'aspetto interiore.
Nel caso di specie ci si attesta sui 3.000 euro base del valore punto dato che si ha a che fare con il solo danno da sofferenza interiore.
Occorre quindi moltiplicare 39 punti x 3.000 euro.
Il totale ammonta a euro 117.000,00.
Va però operato il conteggio al 90% (biologico permanente del Said).
Il risultato è pari a euro 105.300,00.
Si vede bene come si tratti di importo circa doppio rispetto a quello infine domandato dagli attori.
Ergo (anche al fine di evitare ultrapetizione) ci si attesta sulla somma equitativa di euro 50.000,00 in favore di ciascuno dei due attori, tenuto conto della somma alfine richiesta.
Di meno non è possibile liquidare, anche perché le somme erogate ai figli e sono Pt_7 Pt_3 state il frutto di una transazione (aliquid datum aliquid retentum) e quindi non rispecchiano l'entità risarcitoria cui si sarebbe pervenuti se si fossero applicate pedissequamente le tabelle romane ante causam a costoro.
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi per il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (calcolati sulla somma devalutata al 10 novembre 2010 pari a euro 38.669,76) via via rivalutata a oggi, pari a euro 58.740,80 (per ciascuno dei due attori) di cui euro 11.330,24 per rivalutazione ed euro 8.740,80 per interessi.
Trattandosi ora di debito di valuta, sulla somma finale spettano agli attori gli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
pagina 17 di 21 4. - Danno patrimoniale (perdita emolumenti).
Nulla spetta agli attori per dedotto danno patrimoniale in quanto:
-la domanda già per come formulata era vaga;
-gli attori non hanno fornito alcun principio di prova (per tabulas) rispetto all'attività lavorativa in tesi svolta dal alla data del sinistro;
Pt_5
-quindi non è possibile azzardare alcuna ipotesi sul punto;
-del tutto indimostrato è risultato anche il dedotto flusso di denari che si sarebbe verificato a favore degli attori per effetto dell'invio di somme dall'Italia al Marocco;
sarebbe stato assai agevole dimostrare la circostanza, atteso il principio di vicinanza della prova (bonifici, vaglia postali), ma ciò gli attori non hanno fatto;
ergo difetta la prova che la qualità di tetraplegico in capo al abbia Pt_5 generato la perdita di somme in capo agli attori;
-da ultimo gli attori negli scritti conclusivi non hanno dedotto alcunché di specifico rispetto a tale punto di domanda, sostanzialmente abbandonandola.
Pertanto, tale punto di domanda va rigettato.
5. - Conclusioni.
Conclusivamente, i convenuti vanno condannati in solido fra loro a corrispondere a ciascuno degli odierni attori qui rappresentati dal procuratore speciale la somma di euro Parte_8
58.740,80 calcolata ad oggi, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
La condanna è in solido in quanto:
-la dinamica del sinistro non è in sé contestata da né è stata contrastata dai convenuti Parte_4 rimasti contumaci;
al momento del sinistro era trasportato su mezzo di proprietà del (responsabile civile), CP_8 CP_3 condotto dal (che per colpa cagionava il sinistro;
il convenuto teneva una velocità non CP_4 adeguata al fondo stradale bagnato e perdeva il controllo del mezzo e dopo ripetuti ribaltamenti urtava violentemente e si schiantava contro il guard rail autostradale) e assicurato con Parte_4
pagina 18 di 21 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste in solido a carico dei convenuti.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte delle somme complessivamente accertate come dovute, si applica lo scaglione da euro
52.000,01 a euro 260.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 9.900,80 come da nota spese (euro 7.616,00 ivi richiesti per le 4 fasi + euro 2.284,80 potendosi liquidare l'aumento richiesto ex art. 4 comma 2 D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento …”), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 585,50 (euro 545 per C.U. e marca + euro
31,95 notifiche iniziali atto di citazione + euro 8,55 rinnovazione notifica nei confronti del CP_3 come da deposito telematico effettuato in data 30 maggio 2022).
2.
Come da richiesta formulata ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. nell'atto di citazione dall'avvocato Dario
Mazzoni (e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni), va pronunciata la distrazione, in favore pagina 19 di 21 di tale difensore, dell'onorario che lo stesso ha dichiarato di non avere riscosso e delle spese che lo stesso ha dichiarato di avere anticipato.
A tale proposito giova richiamare il principio di diritto in forza del quale “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa” (Cass. 21070/2009).
Si veda anche Cass. 8436/2019: “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. …”.
3.
Nel complesso difettano i presupposti per emettere condanna di x art. 96 c.p.c. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Accertato che gli attori e anno patito un Parte_1 Parte_2 danno non patrimoniale (da sofferenza soggettiva) a seguito del sinistro occorso in data 10 novembre 2010 che rendeva tetraplegico e invalido al 90% il loro padre , Parte_5 condanna i convenuti , e Parte_4 CP_3 in solido fra loro al pagamento in favore di ciascuno dei due attori Controparte_4 qui rappresentati dal procuratore speciale della somma di euro Parte_3
58.740,80 calcolata ad oggi, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
• Rigetta ogni altra domanda attorea.
• Condanna i convenuti , e Parte_4 CP_3 in solido fra loro al pagamento in favore degli attori Controparte_4
e qui rappresentati dal procuratore Parte_1 Parte_2
pagina 20 di 21 speciale delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_3
9.900,80 per compenso di avvocato ed euro 585,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA come per legge. Visto l'articolo 93 c.p.c., distrae in favore dell'avvocato
Dario Mazzoni difensore degli attori gli onorari non riscossi e le spese che il medesimo ha dichiarato di avere anticipato, liquidati come sopra e il cui pagamento grava in solido sui tre convenuti.
• Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dagli attori nei confronti di Controparte_9
.
[...]
Così deciso in Bologna il 6 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2020 da: nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
Marocco (C.F. ) CodiceFiscale_1 nato a OU M'RA (Marocco) in [...] 1° gennaio 1997 e residente in Parte_2
Marocco (C.F. ) CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati dal procuratore speciale in virtù di procura Parte_3 notarile 9 gennaio 2020 allegata all'atto di citazione (C.F. ) CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avvocato Gennaro Lupo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 5/1 nei confronti di:
in persona del Procuratore dott. , con Parte_4 CP_1 CP_2 sede in Bologna, Via Stalingrado 45 (P. IVA ) P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di risposta, dall'avvocato Dario
Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Largo Matteotti n. 16/b nonché nei confronti di:
(C.F. ), contumace CP_3 CodiceFiscale_4
(C.F. ), contumace Controparte_4 CodiceFiscale_5
in punto a: sinistro stradale;
risarcimento danni vittime riflesse.
pagina 1 di 21 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice: come da foglio di p.c. depositato in data 16 aprile 2024 e quindi:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
A. accertare che nell'incidente di cui in premessa avvenuto in data 10 novembre 2010, e nei conseguenti danni psicofisici riportati dal sig. (che è rimasto LE) vi è stata Parte_5 responsabilità esclusiva del veicolo del convenuto sig. ; Controparte_4
B. condannare in solido i convenuti al risarcimento a favore degli attori, di tutti i danni risentiti, sia in tenera età che all'attualità, quali figli legati strettissimi rapporti di vita ed affettivi con il LE, siano essi patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, psichici e psicofisici, diretti ed indiretti, presenti e futuri, ed ogni altro danno che ne risulterà scaturito, nella misura e mediante pagamento della somma che risulterà di giustizia;
C. condannare inoltre la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno da responsabilità aggravata per aver resistito in aperta malafede, e da liquidarsi secondo equità;
D. applicare alle voci di danno una congrua rivalutazione degli importi in base agli indici dell'intercorsa svalutazione e gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
parte convenuta Parte_4 come da foglio di p.c. depositato in data 15 aprile 2024 e quindi:
“Voglia l'adito Tribunale, in via principale e nel merito respingere la domanda attrice proposta nei riguardi della concludente perché infondata e non provata;
Pt_6 in subordine, e salvo gravame, riconoscere ai signori e il ristoro del Parte_1 Pt_2 rispettivo danno da lesione del rapporto parentale, o come meglio identificato, nella giusta misura e nel rispetto di tutte le risultanze di causa.
Vinte, quantomeno integralmente compensate, le spese di lite”.
pagina 2 di 21 FATTO E DIRITTO
A)
e (rappresentati dal procuratore speciale Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2020 convenivano C.F._6 Pt_3
, e avanti al Parte_4 CP_3 Controparte_4
Tribunale intestato, esponendo in fatto:
-di essere figli di il quale rimaneva coinvolto in un incidente stradale verificatosi in Parte_5 data 10 novembre 2010, all'esito del quale riportava gravissime lesioni rimanendo tetraplegico e invalido totale;
-che il sinistro si verificava mentre il proprio padre era trasportato su autocarro Ford di proprietà del convenuto , condotto dal convenuto e assicurato con CP_3 CP_4 Parte_4
-che il medico legale di riconosceva in capo a un danno biologico Parte_4 Parte_5 permanente pari al 90%, tanto che poi lo risarciva mediante la corresponsione della somma di euro
1.035.000,00;
-che tra i soggetti risarciti da si annoveravano anche (figlio italiano Parte_4 CP_5 minorenne del , euro 40.000,00), (figlio convivente secondogenito del , Pt_5 Parte_7 Pt_5 euro 60.000,00) e (figlio convivente primogenito del , euro 60.000,00); Parte_3 Pt_5
-che gli attori, figli del , non ricevevano alcun risarcimento, nonostante avessero visto sconvolta la Pt_5 propria crescita psicofisica;
per anni non poterono vedere il padre tornare con la solita periodicità in
Marocco; perdevano i contributi economici che egli inviava loro da quando era immigrato in Italia;
soffrivano nel sapere quali fossero le gravissime condizioni del padre.
Deducevano: di avere patito un danno di tipo non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che si aggiungeva al danno morale originato dal dolore di aver visto il padre ridotto in quello stato (quantificabile in euro
150.000,00 a favore di ciascuno dei due attori); di avere patito anche danni patrimoniali “per gli eventuali mancati guadagni”, da liquidare in via equitativa.
Documentavano di avere attivato la procedura di negoziazione assistita, senza esito.
Concludevano quindi come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
A. accertare che nell'incidente di cui in premessa, e nei conseguenti danni psicofisici riportati dal sig.
(che è rimasto LE) vi è stata responsabilità esclusiva del veicolo del Parte_5 convenuto sig. ; Controparte_4
pagina 3 di 21 B. condannare in solido i convenuti al risarcimento a favore degli attori, di tutti i danni risentiti quali figli più piccoli del LE, siano essi patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, psichici e psicofisici, diretti ed indiretti, presenti e futuri, ed ogni altro danno che ne risulterà scaturito, nella misura e mediante pagamento della somma che risulterà di giustizia;
C. applicare alle voci di danno una congrua rivalutazione degli importi in base agli indici dell'intercorsa svalutazione e gli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Veniva così instaurata la causa intestata, originariamente assegnata al Giudice dott. Maria Laura
Benini.
Con decreto emesso in data 16 marzo 2021 il Giudice Onorario dott. Giuseppina Annalisa Benenati disponeva che l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 29 aprile 2021 indicata nell'atto di citazione si svolgesse con trattazione cartolare.
In data 1° aprile 2021 la causa veniva riassegnata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Annalisa
Benenati.
La convenuta costituitasi in data 22 aprile 2021: Parte_4
-quanto al danno non patrimoniale della c.d. vittima riflessa, richiamava la giurisprudenza sul punto evidenziando in particolare: che è necessaria la sussistenza di un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria;
che la mera titolarità di un rapporto familiare non è idoneo a determinare automaticamente il diritto al risarcimento del danno;
che la convivenza tra vittima primaria e vittima secondaria è utile elemento probatorio al fine di dimostrare ampiezza e profondità del vincolo affettivo;
-quanto al dedotto danno patrimoniale, ne deduceva la genericità e il difetto di prova.
Inoltre, evidenziava:
-che il padre degli attori per motivi di lavoro si era trasferito dal Marocco in Italia nel 1988 unitamente ai figli e Pt_7 Pt_3
-che il sinistro si verificava in data 10 novembre 2010;
-che gli attori dalla nascita erano stati sempre residenti in [...]unitamente alla loro madre
[...]
e al fratello e ivi ancora risiedevano;
Per_1 Per_2
-che il dopo essersi trasferito in Italia si metteva a convivere continuativamente e per molti anni Pt_5 con un'altra donna, tale;
dalla loro relazione nasceva;
Persona_3 CP_5
pagina 4 di 21 -che il a seguito del sinistro e dei postumi invalidanti veniva assistito continuativamente dai figli Pt_5
e che col medesimo risiedevano;
Pt_7 Pt_3
-di avere integralmente risarcito gli aventi diritto (il LE , il figlio naturale e i Pt_5 CP_5 figli e;
Pt_7 Pt_3
-che solo in data 30 giugno 2016 la madre degli attori unitamente al figlio si trasferiva dal Per_2
Marocco in Italia;
dopodiché instaurava una causa civile avanti al Tribunale di Piacenza al fine di conseguire il risarcimento del danno quale vittima riflessa (causa n. 2671/2019 R.G. ancora pendente);
-che la parte attrice all'epoca del sinistro occorso al padre era già maggiorenne, mentre Pt_1
l'attore aveva 13 anni;
Pt_2
-che era pressoché certo che essi non avessero più avuto rapporti col genitore quantomeno a far tempo dal gennaio 2010 se non da prima (pareva che il si fosse recato in Marocco l'ultima volta nel Pt_5
2007);
-che da tutto ciò emergeva la minore intensità del vincolo familiare per la famiglia di origine del , Pt_5 lasciata in Marocco da diversi anni;
-che in caso di risarcimento occorreva considerare la presenza nel nucleo familiare del dei figli Pt_5
e dediti alle sue cure;
Pt_7 Pt_3
-che per il calcolo andavano applicate le Tabelle di Roma.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia il Giudice adito, in via principale e nel merito respingere la domanda attrice proposta nei riguardi dei convenuti perché illegittima, infondata e pure perché non provata;
in subordine, e salvo gravame, riconoscere ai signori e il Parte_1 Parte_2 ristoro del rispettivo danno da compromissione del rapporto parentale, o come meglio definito, nella giusta misura e nel rispetto delle risultanze di causa.
Vinte le spese di lite”.
In data 21 aprile 2021 parte attrice depositava note scritte.
La convenuta n data 26 aprile 2021 depositava note scritte (tardive). Parte_4
All'udienza ex art. 183 c.p.c. svoltasi con trattazione cartolare in data 29 aprile 2021 il Giudice onorario:
-dichiarava la contumacia del convenuto;
CP_4
pagina 5 di 21 -disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto , CP_3 fissando udienza di prosecuzione in data 18 novembre 2021.
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante prendeva possesso in Terza Sezione Civile subentrando nel ruolo del Giudice dott. Benini nel frattempo trasferitasi, su domanda, presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Anche la causa intestata veniva riassegnata alla scrivente Giudicante.
Con ordinanza emessa in data 4 novembre 2021 la scrivente Giudicante disponeva che l'udienza del 18 novembre 2021 si svolgesse in presenza.
All'udienza del 18 novembre 2021:
-veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto , non essendo stato CP_3 rispettato il termine a comparire mediante la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. in data 13 luglio 2021;
-veniva fissata udienza di prosecuzione in data 9 giugno 2022.
In data 30 maggio 2022 parte attrice documentava il perfezionamento della notifica in data 13 dicembre
2021 nei confronti del . CP_3
All'udienza del 9 giugno 2022:
-veniva dichiarata la contumacia del convenuto;
CP_3
-veniva evidenziata l'opportunità di esiti conciliativi e fissata udienza di prosecuzione in data 24 novembre 2022.
All'udienza del 24 novembre 2022, stante la pendenza di trattative, la causa era aggiornata all'11 maggio 2023.
All'udienza dell'11 maggio 2023 venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e fissata udienza di prosecuzione in data 14 dicembre 2023.
Le parti depositavano le memorie entro i termini assegnati.
pagina 6 di 21 All'udienza del 14 dicembre 2023 veniva ammessa la prova per testi capitolata dalla parte attrice nella memoria n. 2 e fissata udienza in data 4 marzo 2024 per l'assunzione avanti al Giudice onorario.
All'udienza del 4 marzo 2024, svoltasi avanti al Giudice Onorario dott. Giuseppina Benenati:
-venivano esaminati i testi attorei e Parte_7 Persona_4
-la causa era rimessa avanti alla scrivente Giudicante per le susseguenti determinazioni.
Con ordinanza emessa in data 8 marzo 2024 la scrivente Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 18 aprile 2024.
All'udienza del 18 aprile 2024:
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti depositavano gli scritti difensivi conclusivi entro i termini assegnati.
B)
Le domande attoree vanno accolte, nei limiti che si diranno.
1. - La domanda attorea.
Gli odierni attori agiscono iure proprio al fine di vedere accertato e risarcito:
-il danno non patrimoniale da grave compromissione del rapporto con il padre (nato il 19 maggio Pt_5
1968), coinvolto -quale trasportato- in un gravissimo incidente stradale occorso in data 10 novembre
2010 che lo rendeva tetraplegico, necessitante di assistenza intensa in tutte le attività di vita quotidiana, negli spostamenti e nei trasferimenti, con neurovescica e neurointestino (documenti attorei 1,3,5,6,7 e
14) e necessitante sin dall'inizio dei presidi elencati nel documento 1 attoreo;
-il danno patrimoniale per non poter più godere degli emolumenti dal medesimo in precedenza versati.
pagina 7 di 21 Essi hanno invocato, quanto alla prima voce di danno, la relazione medico-legale redatta in data 3 giugno 2011 dal dottor su incarico della Compagnia assicuratrice del mezzo su cui il era CP_6 Pt_5 trasportato ora odierna convenuta). CP_7 Parte_4 Parte_4
Da tale relazione emerge la valutazione del danno biologico permanente nella misura del 90%.
Nell'ultima pagina, il perito assicurativo elenca i costi sostenuti per i presidi (carrozzina elettrica, letto a tre snodi elettrico, materasso antidecubito, contenimento laterale, carrozzina superleggera, sedia wc e doccia basculante e sollevatore elettrico pieghevole con imbragatura).
2. – La qualità degli attori.
Gli odierni attori debbono considerarsi a tutti gli effetti figli legittimi del e di Pt_5 Persona_1 coniugata con il medesimo in Marocco in data 21 giugno 1986 (doc. 20 attoreo).
In tal senso depone innanzitutto il tenore delle prime difese di non contestative della Parte_4 qualità allegata dagli attori nell'atto di citazione. al netto delle dissertazioni in diritto, alle pagine 6 e 7 della comparsa di risposta ha dato Parte_4 infatti per pacifico che il sia padre degli attori e che la ne sia la madre. Pt_5 Per_1
Identicamente è accaduto in odo espresso in tutte le memorie depositate ex art. 183/6 c.p.c. da
Parte_4
Inoltre, dal documento 31 attoreo si evince che sia l'attrice (nata il 1° novembre 1991) sia Pt_1
l'attore (nato il 1° gennaio 1997) sono figli della coppia. Pt_2
Costituisce quindi una tardiva e inconferente contestazione, quella rinvenibile nella comparsa conclusionale di a pagina 6, laddove la convenuta ha iniziato a mettere in dubbio la Parte_4 qualità di figli della coppia in capo agli attori;
ivi, per la prima volta e ovviamente tardivamente ha contestato i documenti n. 20 e 32 prodotti da parte attrice con la memoria n. 1 ex art. Parte_4
183/6; ivi, ha dedotto per la prima volta che “Mancherebbero … in causa gli originali in Parte_4 lingua araba e francese degli estratti di nascita dei richiedenti debitamente apostillati … Il che ingenera forti dubbi sulla stessa titolarità del diritto azionato dagli attori …”.
pagina 8 di 21 3. - Danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale.
3.a.
Trattasi di tipologia di danno riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
A fronte di un fatto illecito, gli effetti negativi possono riverberarsi sia sulla c.d. vittima primaria, sia su soggetti ad essa legati da un vincolo parentale, coniugale o di affinità o comunque da un vincolo affettivo (si pensi ai conviventi di fatto).
Nel secondo caso (c.d. vittima secondaria) si ha a che fare con il danno c.d. riflesso o di rimbalzo, costituente anch'esso la conseguenza diretta dell'illecito, per effetto del fenomeno della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito;
quindi, anche tale tipologia di danno costituisce conseguenza immediata e diretta dell'illecito ex art. 1223 c.c. richiamato dall'articolo 2056 co. 1 c.c.
Il pregiudizio subito dal soggetto danneggiato di rimbalzo può atteggiarsi sia quale danno morale da intendersi quale sofferenza soggettiva interiore patita nell'immediato e nel corso della intera vita, sia quale danno dinamico-relazionale consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana, purché il danno sia serio e la lesione sia grave (vedasi Cass. 2019/28220: “Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata. …”), nel senso che va superata la soglia della tollerabilità e del pregiudizio futile.
Il pregiudizio sofferto dai congiunti non è mai in re ipsa, pertanto va provato in concreto, anche per presunzioni.
A tal proposito giova richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994: “È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o
pagina 9 di 21 privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere
(equitativamente) commisurato”.
Nel contesto della valutazione equitativa, il requisito della convivenza rileva considerevolmente avuto riguardo alla componente del danno della vittima riflessa che abbia connotazione dinamico-relazionale: di regola infatti è proprio il familiare convivente con il LE che deve sostenere il massimo sforzo di accudimento e cura, vita natural durante, e che quindi subisce massimamente il danno per vedersi la vita definitivamente sconvolta.
Invece, il danno morale o sofferenziale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
17058/2017), può essere dimostrato con presunzioni: “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico- deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato. …”.
In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che tale danno, “consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà esser provato in concreto con le prove c.d. storiche, per l'ovvia ragione che solo in interiore homine habitat veritas”, sicché è dato ricorrere alla prova presuntiva ex art. 2727 c.c.
Analogamente, si veda Cass. 25541/2022: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”.
Più di recente, sul danno patito dalla c.d. vittima secondaria, si veda Cass. n. 13540/2023 la quale ha scandito i seguenti principi di diritto:
“Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato pagina 10 di 21 in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008).
In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto LE, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti" in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del LE "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all. 2 delle tabelle milanesi ed.
2022)”.
In motivazione la Suprema Corte mediante la citata sentenza ha evidenziato, per quanto qui di interesse
(punto 12.1) che “E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. pagina 11 di 21 In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità
(già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno
"iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto
(Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023).
La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008;
Cass. n. 25541 del 2022)”.
Si vede bene come la S.C. mediante tale ultima pronuncia abbia espressamente indicato come pertinente l'utilizzo delle Tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale riflesso, varate dal
Tribunale di Roma nel 2023.
In questo giudizio, anche a fronte di precedenti specifici di questa Sezione Terza Civile del Tribunale intestato, il danno patito dalle vittime riflesse (v. infra) potrà essere liquidato applicando le Tabelle di
Roma del 2023, contenenti il capitolo “Danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni” (il Tribunale di Milano sta procedendo a raccogliere precedenti per redigere a propria volta Tabelle a punti in tema di danno delle vittime riflesse). Con le dovute precisazioni relative al caso di specie, di cui si dirà.
pagina 12 di 21 3.b.
E' pacifico che gli odierni attori sono nati e hanno sempre vissuto in Marocco.
Ciò è stato ammesso dai medesimi in tutti gli scritti difensivi.
E' altresì pacifico che essi né prima né dopo il sinistro, che ha visto coinvolto il padre , si sono Pt_5 recati in Italia per visitarlo o assisterlo.
E' infine pacifico in causa che la cura e assistenza del è stata assunta dapprima dai figli e Pt_5 Pt_7
e poi dalla coniuge la quale risulta immigrata in Italia nel 2016 (doc. 8 Pt_3 Persona_1 convenuta).
veniva nominato amministratore di sostegno del padre con provvedimento del Giudice Pt_7
Tutelare di Piacenza in data 20 maggio 2014 (doc. 30 attoreo).
La convivenza col dapprima dei figli e e poi anche della moglie marocchina Pt_5 Pt_7 Pt_3 sono desumibili dai certificati di stato di famiglia datati dal 2013 al 2020 (in ordine cronologico, si vedano i documenti 13,2,24,25 attorei e 7,9,18 convenuta).
Ciò significa che di ogni attività di cura e assistenza si sono esclusivamente fatti carico i figli e Pt_7
e la moglie marocchina. Pt_3
E' impossibile che la cura e assistenza sia gravata sugli odierni attori, sempre rimasti in Marocco.
Né può dirsi minimamente provato ciò che enfaticamente parte attrice ha prospettato, e cioè che il Pt_5 si sarebbe recato dopo l'incidente, e tuttora si recherebbe periodicamente, in Marocco per interi mesi, per essere colà accudito anche dagli odierni attori.
A ciò ostano in modo assoluto le seguenti circostanze:
-le condizioni del rendono inverosimile e anche pericoloso e assai difficoltoso il suo trasporto (in Pt_5 aereo) dall'Italia al Marocco e viceversa;
si consideri a tal proposito che il tetraplegico necessita Pt_5 sin dall'inizio di svariati presidi (carrozzina elettrica, letto a tre snodi elettrico, materasso antidecubito, contenimento laterale, carrozzina superleggera, sedia wc e doccia basculante e sollevatore elettrico pieghevole con imbragatura); non si comprende come tali presidi potrebbero essere portati in Marocco
e riportati in Italia;
né vi è il seppur minimo principio di prova che consenta di presumere che in
Marocco siano presenti nella dimora del e/o dei figli odierni attori presidi analoghi a quelli Pt_5 italiani;
pagina 13 di 21 -parte attrice non ha provato per tabulas i dedotti viaggi del da e per il Marocco, dopo l'incidente Pt_5
e a tutt'oggi; in forza del principio di vicinanza della prova, sarebbe stato agevole per gli attori
(procurandosi il tutto per il tramite del loro procuratore speciale loro fratello che ha sempre Pt_3 vissuto in Italia al fianco del padre;
o anche per il tramite della madre marocchina) i biglietti di Pt_5 viaggio e ogni altro titolo di spesa in tesi sostenuta per gli spostamenti, ma così non hanno fatto e imputent sibi.
In senso contrario non valgono le deposizioni testimoniali rese dall figlio del e da tale Pt_7 Pt_5 professatosi fratello di moglie marocchina del , inattendibili Persona_4 Persona_1 Pt_5
(laddove descrivono viaggi continui del da e per il Marocco, da dopo il sinistro e a tutt'oggi) e Pt_5 disancorate da riscontri oggettivi.
Inattendibili, in quanto il consistente risarcimento direttamente conseguito dal LE parrebbe Pt_5 essere stato per così dire “acquisito” quasi nella sua interezza dall'allora convivente italiana (doc. 3 convenuta); nel difetto di introiti pecuniari da parte del , e nella dispersione dei denari conseguiti a Pt_5 titolo risarcitorio dal , vi è da chiedersi come egli potrebbe, con almeno una persona al proprio Pt_5 seguito durante il viaggio, prendere aerei e sostenere ogni correlata spesa.
Disancorate da riscontri oggettivi, stante la totale mancanza di titoli di viaggio e di prove documentali delle spese correlate.
Né giova a parte attrice il documento 33 prodotto con la memoria n. 2: si tratta di una “dichiarazione sull'onore” che sembra essere stata rilasciata dal in data 20 ottobre 2023, in forza della quale egli Pt_5 sembra affermare che sia egli, sia la moglie marocchina, sia i figli e sia i figli Pt_7 Pt_3 odierni attori abiterebbero nella casa del Marocco.
Contro tale assunto depone la totale mancanza di titoli di viaggio del verso il Marocco. Pt_5
Pertanto, va escluso che gli odierni attori abbiano patito un danno quali vittime riflesse nella componente dinamico-relazionale, poiché difetta la prova che essi abbiano mai accudito il padre Pt_5 dopo il sinistro, cosicché va escluso che la loro vita (a differenza di quella dei loro fratelli e Per_5
e della loro madre moglie del ) abbia subito una compromissione quanto ad Pt_3 Per_1 Pt_5 appesantimento delle attività quotidiane e a rinuncia ad occuparsi di attività amene o di svago o di frequentazioni familiari e amicali con altri soggetti.
pagina 14 di 21 Invece, deve ritenersi raggiunta la prova del danno patito dagli attori quali vittime riflesse, nella sua componente di sofferenza soggettiva interiore, in quanto:
-si tratta pur sempre di figli del;
Pt_5
-secondo le regole di comune esperienza, qualsiasi figlio soffre moltissimo nel sapere che il proprio genitore è definitivamente costretto a letto o al più in una carrozzella, sempre dipendente dai care givers, con gravissime lesioni e compromissione degli organi, con un quadro clinico che non potrà che peggiorare de die in diem con minori aspettative di vita rispetto a un soggetto sano;
e nel caso in esame non vi sono elementi che consentano di operare ragionamenti di diverso segno per gli odierni attori;
-la circostanza che gli attori abbiano sempre vissuto in Marocco non consente di escludere qualsiasi legale effettivo col padre, potendosi presuntivamente ritenere che prima dell'incidente il con tutti i Pt_5 limiti del caso (distanza, costi, famiglia di fatto italiana etc.) fosse riuscito a mantenere contatti anche diretti con i figli odierni attori;
-ora, gli attori riescono al più a sentire telefonicamente il padre, anche se è fondato ritenere che questi sia debole ed enormemente in difficoltà nell'eloquio, essendo risultato il suo quadro clinico abbastanza compromesso già poco tempo dopo il sinistro (cfr. la relazione medico-legale di cui al doc. 4 attoreo, pag. 3, laddove il alla data del 16 maggio 2011 viene descritto come “Psicologicamente lucido, Pt_5 orientato ma depresso, sguardo fisso, tende ad isolarsi dalla realtà”; non è difficile immaginare i peggioramenti che oggettivamente il deve avere subito sino ad oggi). Pt_5
3.c.
Occorre ora procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva, da ritenersi identica nei due figli odierni attori nel difetto di elementi idonei alla differenziazione.
Vi è da rilevare che la parte attrice nella comparsa conclusionale, a pagina 9, ha così scritto:
“Appare pertanto equo che agli attori sia liquidato il danno nella misura già riconosciuta a favore dei germani più grandi e già risarcito dalla Compagnia convenuta nella somma di € 60.000,00, mentre al contrario apparirebbe non giusto e discriminatorio applicare un trattamento differenziato - rispetto agli altri figli - proprio a loro che, essendo in più tenera età, maggiormente avevano bisogno della figura di riferimento paterna.
Nella denegata ipotesi in cui tale importo non dovesse reputarsi congruo, si evidenzia nuovamente che al figlio naturale del LE, , l'ass.ne ha liquidato e corrisposto € 40.000,00 per il CP_5 sol fatto di essere figlio e, come innanzi detto, all'epoca presumibilmente convivente con il LE pagina 15 di 21 il quale, in realtà, come confermato dai testi e dalla documentazione in atti (v. doc. Parte_5
31- 7), continuava identicamente a coltivare i legami familiari e di affetto con la propria famiglia in
Marocco (cui faceva ritorno ogni volta che ne aveva la possibilità).”.
Orbene, a dire il vero, come fatto notare dalla convenuta e come emerge anche dal Parte_4 documento 21 attoreo, dei 60.000,00 euro complessivi riconosciuti dall'Assicurazione ante causam, in Part via transattiva, all e al med figli del , euro 50.000,00 cadauno sono stati liquidati a Pt_7 Pt_5 titolo di danno riflesso, mentre i restanti euro 10.000,00 cadauno sono stati liquidati per rifusione spese legali.
Quindi, la somma di cui la pate attrice può correttamente appagarsi ammonta a euro 50.000,00 per ciascuno dei 2 attori.
La somma richiesta alfine dagli attori è certamente inferiore al danno risarcibile calcolabile secondo le
Tabelle di Roma del 2023.
Si consideri infatti quanto segue.
I parametri romani che andrebbero applicati per la liquidazione del danno non patrimoniale patito dalla c.d. vittima riflessa (quale il coniuge del danneggiato) sarebbero i seguenti: A) relazione di parentela con il danneggiato;
B) numero dei soggetti del nucleo familiare e coefficienti connessi;
età del danneggiato;
età del parente da risarcire;
C) percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Le Tabelle romane spiegano le modalità di calcolo dell'importo, in particolare evidenziando per quanto qui di interesse (al punto 72) che “Una volta determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito”.
Nel caso di specie sono questi i passaggi da effettuare:
-15 punti per la relazione parentale (figli)
-6 punti per l'età della vittima primaria (nato il [...]) al momento del fatto (10 Pt_5 novembre 2010), pari ad anni 42
-9 punti per l'età del danneggiato (nato il [...], quindi di anni 13 alla data del fatto) Pt_2
pagina 16 di 21 -9 punti per l'età della danneggiata (nata il [...], quindi di anni 19 alla data del Pt_1 fatto), per un totale di 39 punti per ciascuno dei due attori.
Nessuna moltiplicazione va effettuata con riguardo ai soggetti tenuti all'assistenza, visto che è stata esclusa la componente dinamico-relazionale.
Il valore del punto delle Tabelle romane è pari a euro 3.000,00 per il danno relativo all'aspetto interiore.
Nel caso di specie ci si attesta sui 3.000 euro base del valore punto dato che si ha a che fare con il solo danno da sofferenza interiore.
Occorre quindi moltiplicare 39 punti x 3.000 euro.
Il totale ammonta a euro 117.000,00.
Va però operato il conteggio al 90% (biologico permanente del Said).
Il risultato è pari a euro 105.300,00.
Si vede bene come si tratti di importo circa doppio rispetto a quello infine domandato dagli attori.
Ergo (anche al fine di evitare ultrapetizione) ci si attesta sulla somma equitativa di euro 50.000,00 in favore di ciascuno dei due attori, tenuto conto della somma alfine richiesta.
Di meno non è possibile liquidare, anche perché le somme erogate ai figli e sono Pt_7 Pt_3 state il frutto di una transazione (aliquid datum aliquid retentum) e quindi non rispecchiano l'entità risarcitoria cui si sarebbe pervenuti se si fossero applicate pedissequamente le tabelle romane ante causam a costoro.
Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi per il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento (calcolati sulla somma devalutata al 10 novembre 2010 pari a euro 38.669,76) via via rivalutata a oggi, pari a euro 58.740,80 (per ciascuno dei due attori) di cui euro 11.330,24 per rivalutazione ed euro 8.740,80 per interessi.
Trattandosi ora di debito di valuta, sulla somma finale spettano agli attori gli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
pagina 17 di 21 4. - Danno patrimoniale (perdita emolumenti).
Nulla spetta agli attori per dedotto danno patrimoniale in quanto:
-la domanda già per come formulata era vaga;
-gli attori non hanno fornito alcun principio di prova (per tabulas) rispetto all'attività lavorativa in tesi svolta dal alla data del sinistro;
Pt_5
-quindi non è possibile azzardare alcuna ipotesi sul punto;
-del tutto indimostrato è risultato anche il dedotto flusso di denari che si sarebbe verificato a favore degli attori per effetto dell'invio di somme dall'Italia al Marocco;
sarebbe stato assai agevole dimostrare la circostanza, atteso il principio di vicinanza della prova (bonifici, vaglia postali), ma ciò gli attori non hanno fatto;
ergo difetta la prova che la qualità di tetraplegico in capo al abbia Pt_5 generato la perdita di somme in capo agli attori;
-da ultimo gli attori negli scritti conclusivi non hanno dedotto alcunché di specifico rispetto a tale punto di domanda, sostanzialmente abbandonandola.
Pertanto, tale punto di domanda va rigettato.
5. - Conclusioni.
Conclusivamente, i convenuti vanno condannati in solido fra loro a corrispondere a ciascuno degli odierni attori qui rappresentati dal procuratore speciale la somma di euro Parte_8
58.740,80 calcolata ad oggi, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
La condanna è in solido in quanto:
-la dinamica del sinistro non è in sé contestata da né è stata contrastata dai convenuti Parte_4 rimasti contumaci;
al momento del sinistro era trasportato su mezzo di proprietà del (responsabile civile), CP_8 CP_3 condotto dal (che per colpa cagionava il sinistro;
il convenuto teneva una velocità non CP_4 adeguata al fondo stradale bagnato e perdeva il controllo del mezzo e dopo ripetuti ribaltamenti urtava violentemente e si schiantava contro il guard rail autostradale) e assicurato con Parte_4
pagina 18 di 21 C)
1.
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste in solido a carico dei convenuti.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte delle somme complessivamente accertate come dovute, si applica lo scaglione da euro
52.000,01 a euro 260.000,00 (Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 9.900,80 come da nota spese (euro 7.616,00 ivi richiesti per le 4 fasi + euro 2.284,80 potendosi liquidare l'aumento richiesto ex art. 4 comma 2 D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento …”), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 585,50 (euro 545 per C.U. e marca + euro
31,95 notifiche iniziali atto di citazione + euro 8,55 rinnovazione notifica nei confronti del CP_3 come da deposito telematico effettuato in data 30 maggio 2022).
2.
Come da richiesta formulata ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. nell'atto di citazione dall'avvocato Dario
Mazzoni (e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni), va pronunciata la distrazione, in favore pagina 19 di 21 di tale difensore, dell'onorario che lo stesso ha dichiarato di non avere riscosso e delle spese che lo stesso ha dichiarato di avere anticipato.
A tale proposito giova richiamare il principio di diritto in forza del quale “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa” (Cass. 21070/2009).
Si veda anche Cass. 8436/2019: “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. …”.
3.
Nel complesso difettano i presupposti per emettere condanna di x art. 96 c.p.c. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Accertato che gli attori e anno patito un Parte_1 Parte_2 danno non patrimoniale (da sofferenza soggettiva) a seguito del sinistro occorso in data 10 novembre 2010 che rendeva tetraplegico e invalido al 90% il loro padre , Parte_5 condanna i convenuti , e Parte_4 CP_3 in solido fra loro al pagamento in favore di ciascuno dei due attori Controparte_4 qui rappresentati dal procuratore speciale della somma di euro Parte_3
58.740,80 calcolata ad oggi, oltre interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo.
• Rigetta ogni altra domanda attorea.
• Condanna i convenuti , e Parte_4 CP_3 in solido fra loro al pagamento in favore degli attori Controparte_4
e qui rappresentati dal procuratore Parte_1 Parte_2
pagina 20 di 21 speciale delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_3
9.900,80 per compenso di avvocato ed euro 585,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA come per legge. Visto l'articolo 93 c.p.c., distrae in favore dell'avvocato
Dario Mazzoni difensore degli attori gli onorari non riscossi e le spese che il medesimo ha dichiarato di avere anticipato, liquidati come sopra e il cui pagamento grava in solido sui tre convenuti.
• Rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dagli attori nei confronti di Controparte_9
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Così deciso in Bologna il 6 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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