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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresento e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Taglia, elettivamente domiciliato in Piacenza, via San Marco n. 14, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in proprio e in qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
(C.F. – P.I. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente:
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 20.11.2021, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 23.11.2021, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, previa sospensione della sua Parte_1 CP_1 efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 385 2021 00000975 57 000, notificato in data 16.10.2021, il quale aveva, a monte, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
PC00001/2019-061-02 del 28.02.2020, redatto dall'ITL di Piacenza, dall' e dall' nei CP_1 CP_3 confronti dell'azienda , con sede legale in Vernasca (PC), via Controparte_4
Colombara n.
1. Assumeva l'erroneità di tale verbale ispettivo per essere lo stesso “fondato sull'erroneo presupposto della cessazione dell'azienda agricola Controparte_4
per accertata carenza di fondi coltivati con perdita dei requisiti di legge previsti per attività di agriturismo e conseguente prosecuzione di attività di ristorazione non agrituristica”. Contestava, in particolare, le conclusioni cui erano giunti gli ispettori verbalizzanti avuto riguardo alla cessazione dell'attività agricola per perdita dei requisiti di legge, evidenziando come la metodologia di indagine adottata fosse illegittima, laddove i soggetti legittimati ad accertare e/o verificare la sussistenza o meno dei requisiti degli agriturismi ed attività connesse erano solo indicati dalla Legge Regionale
31.03.2009, n. 4, ovverosia le Province ed i Comuni. Rilevava, quindi, come i verbalizzanti avessero commesso errori metodologici ed omissioni.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) All'udienza del 09.03.2022, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e disponeva un rinvio per la trattazione della causa. Seguivano numerosi rinvii, disposti in attesa della decisione dell'ITL sulle memorie difensive depositate da parte ricorrente.
All'esito, all'udienza del 20.03.205, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 05.06.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva il giudizio come da sentenza contestuale depositata nel fascicolo telematico.
2) La presente controversia tra l'origine dall'accertamento ispettivo effettuato dai funzionari dell' , CP_1 dell' e dai funzionari di vigilanza dell'ITL di Piacenza presso l'azienda CP_3 Controparte_4
onde verificare l'osservanza, da parte di detta società agricola, delle norme di natura
[...]
assicurativo-previdenziale, nonché per accertare l'effettiva natura dell'attività connessa di somministrazione di cibi e bevande esercitata contestualmente a quella strettamente agricola ai fini del corretto inquadramento previdenziale di detta attività e del personale dipendente annualmente occupato. Invero, tale accertamento aveva, a sua volta, a monte il verbale prot. n. 15992 del
31.10.2019, non opposto, con il quale era stata chiusa la posizione (cioè, la matricola) Per_1 dell'azienda agricola facente capo a con decorrenza dal 31.12.2015 per accertata carenza Parte_1
2/7 di fondi coltivati e conseguente perdita dei requisiti di legge per l'attività di agriturismo. Era stato, quindi, appurato che, anche se , titolare della ditta, si era già cancellato dall'elenco dei Parte_1
Coltivatori Diretti dal 22.04.2018: l'attività agricola era sussidiaria e comunque non prevalente rispetto a quella (principale) di ristorazione;
quanto alla connessa attività agrituristica svolta dall'azienda agricola individuale, la stessa era prevalente rispetto a quella agricola, sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo del fatturato;
l'attività di lavoro svolta con abitualità e prevalenza era assimilabile a quella di mera somministrazione dei pasti, bevande, come tale inquadrabile nel settore terziario/ristorazione, attività per nulla connessa a quella agricola secondariamente esercitata.
Dall'attività ispettiva a fondamento del verbale opposto con il presente giudizio è, invece, emerso che:
“negli anni 2017 e 2018, pur avendo assunto ed utilizzato personale dipendente, la ditta non ha trasmesso all' alcuna denuncia Uniemens. Nell'anno 2019, nonostante la ditta avesse dichiarato CP_1 all' l'inizio attività con dipendenti a partire dal 26 gennaio, non sono state trasmesse all' le CP_1 CP_1
denunce obbligatorie mensili di gennaio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. I contributi dovuti all' risultano parzialmente pagati soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2019, per i CP_1 quali sono stati versati i rispettivi importi di 28 e 98 euro”.
In particolare, gli ispettori hanno rilevato che:
- per l'anno 2017: “la ditta, pur non avendo trasmesso alcuna denuncia contributiva all' e non CP_1 avendo elaborato/esibito il LUL, ha comunicato al Centro per l'Impiego l'assunzione di n. 4 dipendenti fra il 25 luglio e il 31 dicembre, stipulando contratti a tempo determinato di 24 ore settimanali per qualifiche di cameriere e aiuto cameriere”;
- per l'anno 2018: “la ditta, pur non avendo trasmesso alcuna denuncia contributiva all' e non CP_1 avendo elaborato/esibito il LUL, ha comunicato al Centro per l'Impiego l'assunzione di n. 3 dipendenti fra il 28 giugno e il 31 dicembre, stipulando contratti a tempo determinato di 24 ore settimanali per qualifiche di aiuto cameriere […] Sulla base del raffronto fra le dichiarazioni raccolte
e la documentazione esaminata è stato accertato che aiuto cameriera, ha iniziato Parte_2 effettivamente a lavorare “in nero” a partire dal 6 gennaio 2018 senza essere regolarmente assicurata all' né prima né dopo la formale assunzione a tempo determinato per 24 ore settimanali con CP_1
inizio il 28 giugno scadenza al 31 dicembre 2018. Le giornate di lavoro nero accertato ammontano a
88 complessive. La stessa non risulta essere più stata chiamata al lavoro a partire dall'8 settembre
2018, ma non essendosi dimessa, né essendo stata licenziata prima del termine previsto dal contratto, la contribuzione è comunque dovuta fino al termine del contratto stipulato, come previsto CP_1 dall'art. 1 della Legge 389/89 già richiamata e dalla giurisprudenza consolidata in materia. La SIa , aiuto cameriera, formalmente assunta con contratto part – time dal mese di Persona_2
3/7 giugno 2018, ha lavorato “in nero” per un giorno a settimana (4 ore) anche nel periodo gennaio – maggio 2018 per un totale di 5 giornate. Si rammenta che in caso di lavoro nero il rapporto si considera a tempo indeterminato, anche ai fini previdenziali e per la corretta attribuzione delle aliquote contributive previste dalla legge”;
- per l'anno 2019: “la ditta ha dichiarato al Centro per l'Impiego ed all' l'inizio attività con CP_1
dipendenti a partire dal 26 gennaio 2019, con apertura di apposita matricola aziendale con n.
6102475133 per attività di ristorazione con somministrazione/pubblico esercizio non agricolo. Nel corso dell'anno ha assunto e/o prorogato/trasformato contratti di lavoro a n. 9 dipendenti complessivi, alcuni dei quali con rapporto di lavoro intermittente, altri con contratti di lavoro part – time di 20 o 24 ore settimanali. Tutti i rapporti di lavoro subordinato risultano comunque cessati alla data del
31/12/2019. Per i mesi di gennaio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 non risultano trasmesse all' le denunce Uniemens e pertanto il personale risulta soltanto parzialmente CP_1 assoggettato all'assicurazione obbligatoria. L'esame del LUL elaborato dallo studio di consulenza
Casagrande ha permesso inoltre di rilevare che la paga oraria attribuita ai lavoratori intermittenti non contiene i ratei di 13^, ferie e le maggiorazioni dovute per lavoro festivo;
inoltre, le denunce
Uniemens trasmesse all' in diversi casi non contengono i codici previsti per lavoro intermittente e CP_1 per i contratti a tempo determinato”.
E', quindi, evidente, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che gli addebiti contributivi di cui al verbale di accertamento opposto non sono affatto esclusivamente dovuti a differenze di imponibile per diversa classificazione dell'attività, bensì sono determinati dal fatto che , Parte_1
in qualità di titolare della azienda , ha comunicato al Controparte_4 Parte_3
l'assunzione dei vari dipendenti nei periodi sopra indicati, stipulando i relativi contratti di
[...] lavoro, salvo poi non trasmettere all' le denunce contributive del caso, obbligatorie per legge, e CP_1
non pagare la relativa contribuzione.
In ogni caso, giova considerare, in punto di diritto, che per coltivatore diretto debba identificarsi il piccolo imprenditore che si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione di fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e ad attività connesse
(artt. 1 e 2 della L. n. 1047/1957, come integrati e modificati dalla L. n. 9/1963).
La qualifica di coltivatore diretto presuppone la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 9/1963 sono coltivatori diretti coloro che coltivano fondi per i quali il lavoro corrente non sia inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo del coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda. Tra i requisiti soggettivi è previsto che l'attività debba essere svolta con abitualità e
4/7 prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 della L. n. 1047/1957). Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 9/1963, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che la verifica operata dagli Ispettori e dell'ITL di CP_1
Piacenza con il verbale prot. n. 15992 del 31.10.2019 era diretta a valutare se l'attività agrituristica dichiarata come connessa a quella agricola fosse effettivamente tale o non dovesse, al contrario, ritenersi come l'attività prevalente, circostanza che avrebbe avuto conseguenze circa il corretto inquadramento previdenziale dell'attività agrituristica, dei dipendenti della stessa, nonché in merito alla possibilità, per il titolare della azienda , di mantenere la qualifica Controparte_4
di coltivatore diretto, atteso che, qualora l'attività prevalente si fosse accertato essere quella di ristorazione, lo stesso avrebbero perso la qualifica stessa.
I verbalizzanti hanno, in quel caso, accertato che: “1) L'azienda agricola ha trasmesso l'ultima denuncia DMAGR all' per il IV trimestre 2015; 2) Non ha dichiarato nuove assunzioni al Centro CP_1 per l'Impiego dal 1 gennaio 2016 fino al 29 luglio 2017; 3) L'azienda risulta tuttora iscritta, a seguito di delibera della giunta regionale n. 1693 del 2 novembre 2009, al registro dell'agriturismo, per un totale di 822 giornate e 10.500 pasti annui, grazie ai terreni agricoli che all'epoca erano nella sua disponibilità; 4) Il SI , titolare della ditta, si è cancellato dall'elenco dei CP_4 Parte_4
dal 22 aprile 2018, non dispone di terreni agricoli nei comuni di Gropparello e Morfasso dal
[...]
10 maggio 2014 per scadenza degli affitti, risulta occupato a tempo pieno come elettricista dipendente di altra azienda dal 23 aprile 2018; 5) L'azienda dispone ancora di alcuni terreni agricoli in affitto nel comune di Vernasca con scadenza al 1° settembre 2022. Il totale della superficie di tali terreni ammonta complessivamente a quanto di seguito indicato: superficie prati e pascoli: Ha 04, Aa 23, Ca
25; tare incolti e fabbricati: Ha 00, Aa 32, Ca 89. La stima tecnica di lavoro occorrente alla conduzione del fondo in affitto nel comune di Vernasca, in relazione all'ordinamento colturale dei lavori dichiarati nell'usi del suolo, non giustifica la sussistenza dell'attività agrituristica. Quanto accertato verrà segnalato a parte agli uffici competenti per le relative determinazioni”. Hanno, quindi, contestando le seguenti violazioni amministrative: “Il sig. , in qualità di titolare, non ha CP_4 dichiarato all' che l'attività agricola era cessata per perdita dei requisiti di legge e che la CP_1 conduzione dei numerosi fondi era scaduta con i contratti d'affitto dal mese di maggio del 2014”.
Nonostante quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta che gli ispettori sono giunti alle suddette conclusioni dopo aver effettuato un accesso in azienda, dopo aver stabilito la consistenza dei terreni coltivati in base alla dichiarazione di consistenza aziendale e dopo aver effettuato una corretta stima del
5/7 fabbisogno aziendale conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. 126/2009, dall'art. 9 ter, CP_1
comma III, della L. n. 608/1996 e all'art. 8 del d.lgs. n. 375/1993, ossia provvedendo non solo ad applicare i parametri tabellari previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1693 del 02.11.2009, ma ad operare altresì una stima tecnica c.d. “agronomica”, ovvero valutando i tempi lavoro di ogni singola operazione relativa alle colture aziendali in concreto praticate.
All'esito del giudizio, anche in considerazione dell'attività istruttoria ivi svolta, non emergono elementi per ritenere che l'attività esercitata dall'azienda che fa capo al ricorrente possa considerarsi agrituristica, bensì di ristorazione, del tutto prevalente rispetto all'attività agricola, ad essa funzionale.
In proposito, si osserva che l'attività agrituristica è regolata dall'art. 2, comma 1, della L. n. 96/2006 che ne fornisce la definizione: “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. Quanto al rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle di agriturismo, la medesima legge, all'art. 4, commi 1 e 2, stabilisce che: “
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”.
Ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 26/1994, l'attività agricola deve, comunque, rimanere quella principale rispetto all'attività agrituristica e la prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto delle diversità di tipologie di lavorazioni (“Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica 1. Le attività di cui all'art. 2 sono svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.
2. Il volume dell'attività agrituristica deve essere inferiore al limite massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l'attività agricola. La determinazione delle giornate di lavoro deve tenere conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e delle tecniche colturali adottate”).
Risulta, quindi, che gli ispettori verbalizzanti, nel caso di specie, hanno accertato un maggior fabbisogno di manodopera (e, pertanto, di GLA) necessario all'attività di ristorazione rispetto a quello necessario allo svolgimento dei lavori strettamente agricoli. E' stata, quindi, appurata una carenza di
6/7 prevalenza di tempo lavoro nell'esercizio dell'attività strettamente agricola, ragione per la quale l'attività di somministrazione di cibi e bevande non soltanto non può intendersi meramente connessa a quella agricola ma, nella vicenda in esame, costituisce l'attività principale.
Ciò anche avuto riguardo al titolare , in relazione al quale non è emerso con certezza che Parte_1
l'attività strettamente agricola lo occupi in maniera prevalente, ossia per il maggior periodo dell'anno e che la stessa rappresenti la sua maggior fonte di reddito.
In merito, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha affermato che “il disposto di cui alla L. 9.1.1963, n.
9, art. 2, che nel definire il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dalla L. 26 ottobre 1957, n. 1047, artt. 1 e 2”, stabilisce che tale requisito “si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività” (comma 2), aggiungendo (comma 3) che “per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito” (cfr. in tal senso, Cass., n. 6934/2015).
La circostanza pacifica per cui si è cancellato, dal 2018, dalla Gestione Parte_1 Parte_4
costituisce, quindi, un ulteriore elemento a riprova della sostanziale prevalenza dell'attività
[...]
agrituristica (di ristorazione) rispetto a quella agricola.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto il ricorso non può che essere rigettato, confermandosi l'avviso di addebito opposto.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
4.638,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 06.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresento e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Taglia, elettivamente domiciliato in Piacenza, via San Marco n. 14, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in proprio e in qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
(C.F. – P.I. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente:
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 20.11.2021, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 23.11.2021, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, previa sospensione della sua Parte_1 CP_1 efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 385 2021 00000975 57 000, notificato in data 16.10.2021, il quale aveva, a monte, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
PC00001/2019-061-02 del 28.02.2020, redatto dall'ITL di Piacenza, dall' e dall' nei CP_1 CP_3 confronti dell'azienda , con sede legale in Vernasca (PC), via Controparte_4
Colombara n.
1. Assumeva l'erroneità di tale verbale ispettivo per essere lo stesso “fondato sull'erroneo presupposto della cessazione dell'azienda agricola Controparte_4
per accertata carenza di fondi coltivati con perdita dei requisiti di legge previsti per attività di agriturismo e conseguente prosecuzione di attività di ristorazione non agrituristica”. Contestava, in particolare, le conclusioni cui erano giunti gli ispettori verbalizzanti avuto riguardo alla cessazione dell'attività agricola per perdita dei requisiti di legge, evidenziando come la metodologia di indagine adottata fosse illegittima, laddove i soggetti legittimati ad accertare e/o verificare la sussistenza o meno dei requisiti degli agriturismi ed attività connesse erano solo indicati dalla Legge Regionale
31.03.2009, n. 4, ovverosia le Province ed i Comuni. Rilevava, quindi, come i verbalizzanti avessero commesso errori metodologici ed omissioni.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) All'udienza del 09.03.2022, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto e disponeva un rinvio per la trattazione della causa. Seguivano numerosi rinvii, disposti in attesa della decisione dell'ITL sulle memorie difensive depositate da parte ricorrente.
All'esito, all'udienza del 20.03.205, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 05.06.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva il giudizio come da sentenza contestuale depositata nel fascicolo telematico.
2) La presente controversia tra l'origine dall'accertamento ispettivo effettuato dai funzionari dell' , CP_1 dell' e dai funzionari di vigilanza dell'ITL di Piacenza presso l'azienda CP_3 Controparte_4
onde verificare l'osservanza, da parte di detta società agricola, delle norme di natura
[...]
assicurativo-previdenziale, nonché per accertare l'effettiva natura dell'attività connessa di somministrazione di cibi e bevande esercitata contestualmente a quella strettamente agricola ai fini del corretto inquadramento previdenziale di detta attività e del personale dipendente annualmente occupato. Invero, tale accertamento aveva, a sua volta, a monte il verbale prot. n. 15992 del
31.10.2019, non opposto, con il quale era stata chiusa la posizione (cioè, la matricola) Per_1 dell'azienda agricola facente capo a con decorrenza dal 31.12.2015 per accertata carenza Parte_1
2/7 di fondi coltivati e conseguente perdita dei requisiti di legge per l'attività di agriturismo. Era stato, quindi, appurato che, anche se , titolare della ditta, si era già cancellato dall'elenco dei Parte_1
Coltivatori Diretti dal 22.04.2018: l'attività agricola era sussidiaria e comunque non prevalente rispetto a quella (principale) di ristorazione;
quanto alla connessa attività agrituristica svolta dall'azienda agricola individuale, la stessa era prevalente rispetto a quella agricola, sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo del fatturato;
l'attività di lavoro svolta con abitualità e prevalenza era assimilabile a quella di mera somministrazione dei pasti, bevande, come tale inquadrabile nel settore terziario/ristorazione, attività per nulla connessa a quella agricola secondariamente esercitata.
Dall'attività ispettiva a fondamento del verbale opposto con il presente giudizio è, invece, emerso che:
“negli anni 2017 e 2018, pur avendo assunto ed utilizzato personale dipendente, la ditta non ha trasmesso all' alcuna denuncia Uniemens. Nell'anno 2019, nonostante la ditta avesse dichiarato CP_1 all' l'inizio attività con dipendenti a partire dal 26 gennaio, non sono state trasmesse all' le CP_1 CP_1
denunce obbligatorie mensili di gennaio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. I contributi dovuti all' risultano parzialmente pagati soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2019, per i CP_1 quali sono stati versati i rispettivi importi di 28 e 98 euro”.
In particolare, gli ispettori hanno rilevato che:
- per l'anno 2017: “la ditta, pur non avendo trasmesso alcuna denuncia contributiva all' e non CP_1 avendo elaborato/esibito il LUL, ha comunicato al Centro per l'Impiego l'assunzione di n. 4 dipendenti fra il 25 luglio e il 31 dicembre, stipulando contratti a tempo determinato di 24 ore settimanali per qualifiche di cameriere e aiuto cameriere”;
- per l'anno 2018: “la ditta, pur non avendo trasmesso alcuna denuncia contributiva all' e non CP_1 avendo elaborato/esibito il LUL, ha comunicato al Centro per l'Impiego l'assunzione di n. 3 dipendenti fra il 28 giugno e il 31 dicembre, stipulando contratti a tempo determinato di 24 ore settimanali per qualifiche di aiuto cameriere […] Sulla base del raffronto fra le dichiarazioni raccolte
e la documentazione esaminata è stato accertato che aiuto cameriera, ha iniziato Parte_2 effettivamente a lavorare “in nero” a partire dal 6 gennaio 2018 senza essere regolarmente assicurata all' né prima né dopo la formale assunzione a tempo determinato per 24 ore settimanali con CP_1
inizio il 28 giugno scadenza al 31 dicembre 2018. Le giornate di lavoro nero accertato ammontano a
88 complessive. La stessa non risulta essere più stata chiamata al lavoro a partire dall'8 settembre
2018, ma non essendosi dimessa, né essendo stata licenziata prima del termine previsto dal contratto, la contribuzione è comunque dovuta fino al termine del contratto stipulato, come previsto CP_1 dall'art. 1 della Legge 389/89 già richiamata e dalla giurisprudenza consolidata in materia. La SIa , aiuto cameriera, formalmente assunta con contratto part – time dal mese di Persona_2
3/7 giugno 2018, ha lavorato “in nero” per un giorno a settimana (4 ore) anche nel periodo gennaio – maggio 2018 per un totale di 5 giornate. Si rammenta che in caso di lavoro nero il rapporto si considera a tempo indeterminato, anche ai fini previdenziali e per la corretta attribuzione delle aliquote contributive previste dalla legge”;
- per l'anno 2019: “la ditta ha dichiarato al Centro per l'Impiego ed all' l'inizio attività con CP_1
dipendenti a partire dal 26 gennaio 2019, con apertura di apposita matricola aziendale con n.
6102475133 per attività di ristorazione con somministrazione/pubblico esercizio non agricolo. Nel corso dell'anno ha assunto e/o prorogato/trasformato contratti di lavoro a n. 9 dipendenti complessivi, alcuni dei quali con rapporto di lavoro intermittente, altri con contratti di lavoro part – time di 20 o 24 ore settimanali. Tutti i rapporti di lavoro subordinato risultano comunque cessati alla data del
31/12/2019. Per i mesi di gennaio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 non risultano trasmesse all' le denunce Uniemens e pertanto il personale risulta soltanto parzialmente CP_1 assoggettato all'assicurazione obbligatoria. L'esame del LUL elaborato dallo studio di consulenza
Casagrande ha permesso inoltre di rilevare che la paga oraria attribuita ai lavoratori intermittenti non contiene i ratei di 13^, ferie e le maggiorazioni dovute per lavoro festivo;
inoltre, le denunce
Uniemens trasmesse all' in diversi casi non contengono i codici previsti per lavoro intermittente e CP_1 per i contratti a tempo determinato”.
E', quindi, evidente, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che gli addebiti contributivi di cui al verbale di accertamento opposto non sono affatto esclusivamente dovuti a differenze di imponibile per diversa classificazione dell'attività, bensì sono determinati dal fatto che , Parte_1
in qualità di titolare della azienda , ha comunicato al Controparte_4 Parte_3
l'assunzione dei vari dipendenti nei periodi sopra indicati, stipulando i relativi contratti di
[...] lavoro, salvo poi non trasmettere all' le denunce contributive del caso, obbligatorie per legge, e CP_1
non pagare la relativa contribuzione.
In ogni caso, giova considerare, in punto di diritto, che per coltivatore diretto debba identificarsi il piccolo imprenditore che si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione di fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta e/o all'allevamento e ad attività connesse
(artt. 1 e 2 della L. n. 1047/1957, come integrati e modificati dalla L. n. 9/1963).
La qualifica di coltivatore diretto presuppone la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 9/1963 sono coltivatori diretti coloro che coltivano fondi per i quali il lavoro corrente non sia inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo del coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda. Tra i requisiti soggettivi è previsto che l'attività debba essere svolta con abitualità e
4/7 prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2 della L. n. 1047/1957). Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 9/1963, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che la verifica operata dagli Ispettori e dell'ITL di CP_1
Piacenza con il verbale prot. n. 15992 del 31.10.2019 era diretta a valutare se l'attività agrituristica dichiarata come connessa a quella agricola fosse effettivamente tale o non dovesse, al contrario, ritenersi come l'attività prevalente, circostanza che avrebbe avuto conseguenze circa il corretto inquadramento previdenziale dell'attività agrituristica, dei dipendenti della stessa, nonché in merito alla possibilità, per il titolare della azienda , di mantenere la qualifica Controparte_4
di coltivatore diretto, atteso che, qualora l'attività prevalente si fosse accertato essere quella di ristorazione, lo stesso avrebbero perso la qualifica stessa.
I verbalizzanti hanno, in quel caso, accertato che: “1) L'azienda agricola ha trasmesso l'ultima denuncia DMAGR all' per il IV trimestre 2015; 2) Non ha dichiarato nuove assunzioni al Centro CP_1 per l'Impiego dal 1 gennaio 2016 fino al 29 luglio 2017; 3) L'azienda risulta tuttora iscritta, a seguito di delibera della giunta regionale n. 1693 del 2 novembre 2009, al registro dell'agriturismo, per un totale di 822 giornate e 10.500 pasti annui, grazie ai terreni agricoli che all'epoca erano nella sua disponibilità; 4) Il SI , titolare della ditta, si è cancellato dall'elenco dei CP_4 Parte_4
dal 22 aprile 2018, non dispone di terreni agricoli nei comuni di Gropparello e Morfasso dal
[...]
10 maggio 2014 per scadenza degli affitti, risulta occupato a tempo pieno come elettricista dipendente di altra azienda dal 23 aprile 2018; 5) L'azienda dispone ancora di alcuni terreni agricoli in affitto nel comune di Vernasca con scadenza al 1° settembre 2022. Il totale della superficie di tali terreni ammonta complessivamente a quanto di seguito indicato: superficie prati e pascoli: Ha 04, Aa 23, Ca
25; tare incolti e fabbricati: Ha 00, Aa 32, Ca 89. La stima tecnica di lavoro occorrente alla conduzione del fondo in affitto nel comune di Vernasca, in relazione all'ordinamento colturale dei lavori dichiarati nell'usi del suolo, non giustifica la sussistenza dell'attività agrituristica. Quanto accertato verrà segnalato a parte agli uffici competenti per le relative determinazioni”. Hanno, quindi, contestando le seguenti violazioni amministrative: “Il sig. , in qualità di titolare, non ha CP_4 dichiarato all' che l'attività agricola era cessata per perdita dei requisiti di legge e che la CP_1 conduzione dei numerosi fondi era scaduta con i contratti d'affitto dal mese di maggio del 2014”.
Nonostante quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta che gli ispettori sono giunti alle suddette conclusioni dopo aver effettuato un accesso in azienda, dopo aver stabilito la consistenza dei terreni coltivati in base alla dichiarazione di consistenza aziendale e dopo aver effettuato una corretta stima del
5/7 fabbisogno aziendale conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. 126/2009, dall'art. 9 ter, CP_1
comma III, della L. n. 608/1996 e all'art. 8 del d.lgs. n. 375/1993, ossia provvedendo non solo ad applicare i parametri tabellari previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1693 del 02.11.2009, ma ad operare altresì una stima tecnica c.d. “agronomica”, ovvero valutando i tempi lavoro di ogni singola operazione relativa alle colture aziendali in concreto praticate.
All'esito del giudizio, anche in considerazione dell'attività istruttoria ivi svolta, non emergono elementi per ritenere che l'attività esercitata dall'azienda che fa capo al ricorrente possa considerarsi agrituristica, bensì di ristorazione, del tutto prevalente rispetto all'attività agricola, ad essa funzionale.
In proposito, si osserva che l'attività agrituristica è regolata dall'art. 2, comma 1, della L. n. 96/2006 che ne fornisce la definizione: “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”. Quanto al rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle di agriturismo, la medesima legge, all'art. 4, commi 1 e 2, stabilisce che: “
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”.
Ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 26/1994, l'attività agricola deve, comunque, rimanere quella principale rispetto all'attività agrituristica e la prevalenza dell'attività agricola si realizza quando il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto delle diversità di tipologie di lavorazioni (“Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica 1. Le attività di cui all'art. 2 sono svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.
2. Il volume dell'attività agrituristica deve essere inferiore al limite massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l'attività agricola. La determinazione delle giornate di lavoro deve tenere conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e delle tecniche colturali adottate”).
Risulta, quindi, che gli ispettori verbalizzanti, nel caso di specie, hanno accertato un maggior fabbisogno di manodopera (e, pertanto, di GLA) necessario all'attività di ristorazione rispetto a quello necessario allo svolgimento dei lavori strettamente agricoli. E' stata, quindi, appurata una carenza di
6/7 prevalenza di tempo lavoro nell'esercizio dell'attività strettamente agricola, ragione per la quale l'attività di somministrazione di cibi e bevande non soltanto non può intendersi meramente connessa a quella agricola ma, nella vicenda in esame, costituisce l'attività principale.
Ciò anche avuto riguardo al titolare , in relazione al quale non è emerso con certezza che Parte_1
l'attività strettamente agricola lo occupi in maniera prevalente, ossia per il maggior periodo dell'anno e che la stessa rappresenti la sua maggior fonte di reddito.
In merito, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha affermato che “il disposto di cui alla L. 9.1.1963, n.
9, art. 2, che nel definire il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dalla L. 26 ottobre 1957, n. 1047, artt. 1 e 2”, stabilisce che tale requisito “si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività” (comma 2), aggiungendo (comma 3) che “per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito” (cfr. in tal senso, Cass., n. 6934/2015).
La circostanza pacifica per cui si è cancellato, dal 2018, dalla Gestione Parte_1 Parte_4
costituisce, quindi, un ulteriore elemento a riprova della sostanziale prevalenza dell'attività
[...]
agrituristica (di ristorazione) rispetto a quella agricola.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto il ricorso non può che essere rigettato, confermandosi l'avviso di addebito opposto.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
4.638,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 06.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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