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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1881/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1881/2024
Oggi 17 aprile 2025, alle ore 12.51, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. BALDUCCI ANDREA Parte_1
Per nessuno CP_1
Il giudice, preliminarmente, rilevato che parte ricorrente ha depositato in data 15.4.2025 nota difensiva non autorizzata, dichiara la inammissibilità di detta nota e dispone che la Cancelleria si attivi ai fini della sua espunzione dal fascicolo telematico.
Il difensore della parte attrice si riporta ai propri scritti difensivi;
dà atto che l'immobile è stato liberato in ambito della procedura esecutiva sulla base dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.; insiste per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni di locazione insoluti che ammontano ad oggi 16.000,00 corrispondenti a sedici mensilità, con vittoria di spese;
chiede la condanna della convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1881/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. BALDUCCI ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. CASTALDI LUCIANO ) CP_1 P.IVA_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per convalida di sfratto per morosità notificata il 12.07.2024, il sig. Parte_1 ha intimato sfratto per morosità alla , in persona dell'Amministratore Unico sig.
[...] CP_1
, con sede in Via Toti n. 21/A-23 Montecatini Terme (PT); CP_2
Parte intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio di difensore, opponendosi alla convalida di sfratto per morosità.
Il giudice precedente assegnatario del procedimento, ritenuta non contestata la sussistenza della morosità dedotta dall'intimante e dunque ravvisate le condizioni previste dall'art. 665 c.p.c., ha ordinato all'intimata il rilascio dell'immobile locato, ha disposto il mutamento del rito assegnando alle parti termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi e fissato udienza ex art. 420 c.p.c. La causa è passata in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
1. Preliminarmente si osserva che, a seguito di mutamento del rito, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento.
In tale ambito, occorre previamente accertare l'eventuale sussistenza della lamentata morosità ed il suo preciso ammontare al fine di stabilire se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 L. 392/1978, sussistono gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento.
2. Nel merito, va premesso che: a) la stipulazione del contratto di locazione ad uso commerciale per cui
è causa in data 2.8.2021, rappresenta una circostanza documentalmente provata (cfr. doc. fase sommaria);
b) ugualmente documentato è che il contratto de quo sia stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescia (cfr. doc. fase sommaria).
Tanto premesso, rileva il Tribunale come, a fronte dell'inadempimento dedotto dalla controparte e sottraendosi all'onere probatorio su essa incombente (cfr. Cass. Sez.Un. 13533/2001), parte convenuta non ha dimostrato di avere tempestivamente e correttamente adempiuto alla propria obbligazione
(principale) di pagamento del canone di locazione nei termini e secondo le modalità contrattualmente fissate.
Tenuto conto, pertanto, che il mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento di canoni ad opera del conduttore risulta serio, grave, totale e prolungato nel tempo (per sedici mensilità – si v. dichiarazioni in tal senso rese dal difensore di parte attrice all'udienza odierna), va dichiarata, ex artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto de quo agitur per inadempimento della parte convenuta.
Nulla deve essere disposto in ordine al rilascio del bene, avendo la parte conduttrice provveduto, in corso di causa, alla liberazione dell'immobile locato (cfr. verbale di rilascio in atti).
Per altro verso, infine, in accoglimento della ulteriore domanda di condanna proposta fin dall'atto introduttivo dell'odierno giudizio, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo complessivo di euro 16.000,00, a titolo di canoni di locazione impagati (si v. allegazione attorea di cui alla udienza odierna), oltre agli interessi al saggio legale previsto dal codice civile dalla data di costituzione in mora (16.4.2024) e fino al soddisfo (cfr. art. 1282, comma 2, cod. civ.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale compiuta, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi per tutte le fasi tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza istruttoria orale). Non si ravvisano i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto:
2. dichiara risolto, per le causali di cui in motivazione, il contratto di locazione ad uso diverso stipulato tra le parti in data 02.08.2021 ed avente ad oggetto l'immobile ad uso commerciale sito in Via Toti n.
21/A e 23 – Montecatini Terme (PT);
3. condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice e per le causali di cui in motivazione, di complessivi euro 16.000,00, oltre interessi al saggio legale previsto dal codice civile, a decorrere dalla costituzione in mora e fino al soddisfo,
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
5. condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre euro 662,00 per compensi della fase di mediazione, oltre euro 335,00 per spese (inclusa mediazione), oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 17 aprile 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1881/2024
Oggi 17 aprile 2025, alle ore 12.51, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. BALDUCCI ANDREA Parte_1
Per nessuno CP_1
Il giudice, preliminarmente, rilevato che parte ricorrente ha depositato in data 15.4.2025 nota difensiva non autorizzata, dichiara la inammissibilità di detta nota e dispone che la Cancelleria si attivi ai fini della sua espunzione dal fascicolo telematico.
Il difensore della parte attrice si riporta ai propri scritti difensivi;
dà atto che l'immobile è stato liberato in ambito della procedura esecutiva sulla base dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.; insiste per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni di locazione insoluti che ammontano ad oggi 16.000,00 corrispondenti a sedici mensilità, con vittoria di spese;
chiede la condanna della convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1881/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. BALDUCCI ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. CASTALDI LUCIANO ) CP_1 P.IVA_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per convalida di sfratto per morosità notificata il 12.07.2024, il sig. Parte_1 ha intimato sfratto per morosità alla , in persona dell'Amministratore Unico sig.
[...] CP_1
, con sede in Via Toti n. 21/A-23 Montecatini Terme (PT); CP_2
Parte intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio di difensore, opponendosi alla convalida di sfratto per morosità.
Il giudice precedente assegnatario del procedimento, ritenuta non contestata la sussistenza della morosità dedotta dall'intimante e dunque ravvisate le condizioni previste dall'art. 665 c.p.c., ha ordinato all'intimata il rilascio dell'immobile locato, ha disposto il mutamento del rito assegnando alle parti termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi e fissato udienza ex art. 420 c.p.c. La causa è passata in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
1. Preliminarmente si osserva che, a seguito di mutamento del rito, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento.
In tale ambito, occorre previamente accertare l'eventuale sussistenza della lamentata morosità ed il suo preciso ammontare al fine di stabilire se, in conformità del disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 L. 392/1978, sussistono gli estremi della risoluzione contrattuale per inadempimento.
2. Nel merito, va premesso che: a) la stipulazione del contratto di locazione ad uso commerciale per cui
è causa in data 2.8.2021, rappresenta una circostanza documentalmente provata (cfr. doc. fase sommaria);
b) ugualmente documentato è che il contratto de quo sia stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescia (cfr. doc. fase sommaria).
Tanto premesso, rileva il Tribunale come, a fronte dell'inadempimento dedotto dalla controparte e sottraendosi all'onere probatorio su essa incombente (cfr. Cass. Sez.Un. 13533/2001), parte convenuta non ha dimostrato di avere tempestivamente e correttamente adempiuto alla propria obbligazione
(principale) di pagamento del canone di locazione nei termini e secondo le modalità contrattualmente fissate.
Tenuto conto, pertanto, che il mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento di canoni ad opera del conduttore risulta serio, grave, totale e prolungato nel tempo (per sedici mensilità – si v. dichiarazioni in tal senso rese dal difensore di parte attrice all'udienza odierna), va dichiarata, ex artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto de quo agitur per inadempimento della parte convenuta.
Nulla deve essere disposto in ordine al rilascio del bene, avendo la parte conduttrice provveduto, in corso di causa, alla liberazione dell'immobile locato (cfr. verbale di rilascio in atti).
Per altro verso, infine, in accoglimento della ulteriore domanda di condanna proposta fin dall'atto introduttivo dell'odierno giudizio, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo complessivo di euro 16.000,00, a titolo di canoni di locazione impagati (si v. allegazione attorea di cui alla udienza odierna), oltre agli interessi al saggio legale previsto dal codice civile dalla data di costituzione in mora (16.4.2024) e fino al soddisfo (cfr. art. 1282, comma 2, cod. civ.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale compiuta, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi per tutte le fasi tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria (assenza istruttoria orale). Non si ravvisano i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto:
2. dichiara risolto, per le causali di cui in motivazione, il contratto di locazione ad uso diverso stipulato tra le parti in data 02.08.2021 ed avente ad oggetto l'immobile ad uso commerciale sito in Via Toti n.
21/A e 23 – Montecatini Terme (PT);
3. condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice e per le causali di cui in motivazione, di complessivi euro 16.000,00, oltre interessi al saggio legale previsto dal codice civile, a decorrere dalla costituzione in mora e fino al soddisfo,
4. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
5. condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre euro 662,00 per compensi della fase di mediazione, oltre euro 335,00 per spese (inclusa mediazione), oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 17 aprile 2025
Il Giudice Emanuele Venzo