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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. 24609/2022 R.G.
promossa da:
(p.IV , in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_1 P.IV_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Vincenzo Farina (c.f. Controparte_2
) e Avv. Elena Bertarelli (c.f. ), presso C.F._1 C.F._2 quest'ultima elettivamente domiciliata in Milano, Via Boccaccio n. 24 (PEC:
- FAX: 02.5457969); Email_1
-attrice/opponente- nei confronti di: (p.IV , in persona del Presidente pro Controparte_3 P.IV_2
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Farite (c.f. Controparte_4
), presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di C.F._3
Lombardia n. 1 (FAX: 02.67655600 – PEC: ; Email_2
-convenuta/opposta-
con atto di citazione notificato il 16.6.2022,
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 di
[...]
notificata in data 17.5.2022, per complessivi € 303.934,11; CP_5
conclusioni per Controparte_1
<
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità della ingiunzione opposta per i motivi tutti dedotti nell'atto di opposizione
IN VIA SUBORDINATA: previo riconoscimento della causa di forza maggiore di cui all'art. 18 della misura 312, accertare e dichiarare che la vendita del compendio immobiliare oggetto di finanziamento è stata determinata da una causa di forza maggiore e per effetto dichiarare non dovuta la somma ingiunta di Euro 303.934,11 oltre interessi. conclusioni per : Controparte_3
< in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività in quanto diretta esclusivamente a censurare profili di merito contenuti nel provvedimento di decadenza (doc.
7), non impugnato nei termini e pertanto divenuto definitivo, per i motivi esposti in atti;
nel merito:
- accertare e dichiarare il ricorso infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti;
2 Con vittoria delle spese di lite.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.- Con l'ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 notificata a il Controparte_6
17.5.2022 (doc. 4 opponente) richiamato il provvedimento di decadenza CP_5
adottato da Prot. n. 6058, notificato il 16.4.2018 (doc. 7 Controparte_7
, ha ordinato alla menzionata società di restituire la somma di € 303.934,11 CP_3
(comprensiva di “interessi legali”), la cui corresponsione a era divenuta CP_1
indebita, per essere questa decaduta dal diritto al contributo.
2.- Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'opponente ha Controparte_1
dedotto:
- di essere il soggetto succeduto, a seguito di trasformazione da alla società che Controparte_8
aveva presentato, il 27.4.2010, domanda di aiuto n. 202000169046 CUAA 03072170164 con riferimento al programma di sviluppo rurale 2007/2013 - misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese, volta a ottenere contributo a fondo perduto di Euro
300.000,00 per il recupero di un fabbricato, con realizzazione di sette unità abitative destinate a “casa vacanze per la valorizzazione del turismo rurale”;
- che il predetto finanziamento era stato erogato in due tranche da € 150.000,00 ciascuna;
- che il 13.3.2018 aveva, dopo l'erogazione del finanziamento, effettuato Controparte_3 un controllo che aveva evidenziato “criticità”, ravvisate nel “cambio dell'assetto proprietario”, non notificato all'amministrazione competente entro i 90 giorni stabiliti dal punto 12.4. del D.D.U.O. (Decreto Dirigente Unità Operativa) 16.7.2010 n. 7107;
- che il provvedimento di decadenza prot. 6058 del 16.4.2018, richiamato nell'ingiunzione di pagamento di complessivi € 303.934,11 (che l'opponente afferma notificata in data
17.5.2022), “presumibilmente non [era stato] notificato”;
3 - che perciò l'ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910, oggetto del presente giudizio di opposizione, è da ritenersi carente della necessaria motivazione;
- che il credito vantato dall'OPR di è estinto per prescrizione, a termini Controparte_3 dell'art. 94 della L.R. 14.7.2003 n. 10;
- che “in data 25.9.2013 ha effettivamente ceduto il complesso immobiliare sito CP_1
in Maccagno (VA), Piazza San Carlo n. 6 composto da 7 appartamenti e annessa piccola porzione di area comune, oggetto del finanziamento della alla società CP_3 CP_3
Lago Maggiore Development srl, con atto a rogito Notaio Persona_1 repertorio 61154 raccolta 31835”;
- che tuttavia, dato l'inadempimento dell'acquirente (che avrebbe omesso il pagamento del corrispettivo), ha chiesto al Tribunale di Varese la risoluzione di quel contratto CP_1
(RG 2152/2021);
- che l'accoglimento di tale domanda (da parte di quel Tribunale) produrrebbe il ritorno del complesso immobiliare nella proprietà e nel possesso dell'opponente;
- che in ogni caso era stata indotta alla stipulazione con Lago Maggiore CP_1
Development s.r.l. da “forza maggiore”, costituita dal proprio indebitamento (debiti tributari, previdenziali, verso banche e verso lavoratori dipendenti).
Sulla base di quanto sopra ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ingiunzione CP_1
opposta o, in subordine, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta in restituzione.
3.- rganismo Pagatore), costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_3
telematicamente il 13.1.2023, ha osservato che:
- il provvedimento di decadenza richiamato nell'ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 di opposta da è stato a questa regolarmente notificato;
CP_5 CP_1
- esso già conteneva ingiunzione di restituzione dell'importo di € 303.934,11, motivato sulla base della violazione dell'obbligo posto a carico del beneficiario (punto 12.4. del d.d.u.o. del
16 luglio 2010 n. 7107) di notificare all'amministrazione competente le variazioni intervenute
(trasferimento degli impegni assunti e/o cambio del beneficiario) entro novanta giorni continuativi dal perfezionamento della transazione;
4 - l'opponente ha pienamente ammesso di avere ceduto a terzi il complesso immobiliare oggetto di intervento, senza aver notificato la cessione alla entro i prescritti novanta CP_3
giorni;
- a termini del cit. d.d.u.o., qualora il controllo ex post sul rispetto degli impegni assunti dal beneficiario del finanziamento dia esito negativo, sorge l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite (punto 19.3);
- la normativa regionale posta a base dell'eccezione di prescrizione (L.R. 10/2003) è inapplicabile, poiché nella fattispecie non si verte in materia di recupero di “tributi regionali”, bensì di ripetizione di somme erogate a titolo di finanziamento nell'ambito della Politica
Agricola Comune (PAC);
- quand'anche il Tribunale di Varese pronunciasse la risoluzione del contratto di compravendita del complesso immobiliare, ciò non potrebbe cancellare la sussistenza della violazione del d.d.u.o. accertata nel corso del controllo in data 13.3.2018;
- parimenti irrilevanti sono le difficoltà economiche nelle quali versava . CP_1
Sulla base di quanto sopra ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza dell'opposizione.
*
4.- L'opposizione all'ingiunzione di pagamento notificata all'opponente in data 17.5.2022 deve essere respinta.
4.1.- ha ammesso di avere, nell'ambito del programma di sviluppo rurale CP_1
2007/2013 - misura 312 (Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese), ottenuto l'erogazione del finanziamento di € 300.000,00 per il recupero di un fabbricato sito in
Maccagno (VA), Piazza San Carlo n. 6.
4.2.- Non sussiste l'asserita carenza di indicazione del titolo del credito recuperatorio posto a base dell'ingiunzione opposta, atteso che questa richiama espressamente il provvedimento di decadenza prot. 6058 del 16.4.2018 (doc. 7 , nel quale si legge che CP_3 [...]
“procede al recupero del contributo elargito, anticipo pari a € 150.000,00 nel 2011 CP_3
5 e saldo pari a € 150.000,00 nel 2014, in quanto il cambio dell'assetto proprietario che non rispetti le regole di cui ai punti 12.1, 12.3, 12.4 [del D.D.U.O. 16 luglio 2010 n. 7107] è da considerarsi modifica sostanziale degli investimenti. Al punto 12.4 il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni dal perfezionamento della transizione di cui al D.D.U.O. 16 luglio 2010 n. 7107, la notifica non è mai arrivata”.
Tale provvedimento, che l'opponente dice “presumibilmente non notificato”, risulta invece notificato via PEC all'indirizzo in data 16.4.2018 (come da Email_3
ricevuta di avvenuta consegna sub doc. 7 cit.).
4.3.- Con riguardo al merito del credito restitutorio vantato da con Controparte_3
l'ingiunzione di pagamento notificata il 17.5.2022 e con il provvedimento di decadenza prot.
n. 6058 notificato il 16.4.2018, deve considerarsi che, come rilevato dalla difesa dell'opposta,
ha pienamente ammesso (e documentato) di avere ceduto a terzi, il 25.9.2013, CP_1
con atto a rogito Notaio repertorio 61154 raccolta 31835 (doc. 5 Persona_1 opponente), il complesso immobiliare oggetto dell'intervento finanziato, senza avere notificato la cessione alla entro i novanta giorni successivi. CP_3
Ciò costituisce violazione dell'obbligo imposto dal punto 12.4. del d.d.u.o. del 16 luglio 2010
n. 7107 (doc. 6 . CP_3
L'esito del controllo eseguito dall'Organismo Delegato è stato perciò “negativo”, con conseguente obbligo di di “restituzione delle somme indebitamente percepite” CP_1
(punto 19.3. d.d.u.o. 16 luglio 2010 cit.).
4.4.- Non integra “forza maggiore” (cui resisti non potest) l'indebitamento (costituito da debiti tributari, previdenziali, verso banche e verso lavoratori dipendenti) che CP_1
allega quale causa di giustificazione della stipulazione della compravendita con Lago
Maggiore Development s.r.l. La situazione finanziaria dell'opponente non può infatti essere ricondotta causalmente ad altro che alle scelte gestionali compiute.
In ogni caso, detta causa di giustificazione della condotta di certamente non ha CP_1
potuto costituire in alcun modo impedimento (né assoluto, né relativo) al compimento della
6 prescritta notifica all'amministrazione competente (punto 12.4. del d.d.u.o. del 16 luglio 2010
n. 7107).
4.5.- La domanda di risoluzione del contratto di compravendita (datato 25.9.2013) del complesso immobiliare, proposta da al Tribunale di Varese (nel luglio 2021), CP_1
non è idonea a escludere la sussistenza, al momento del controllo del 13.3.2018, della violazione dell'obbligo di notificazione di cui al punto 12.4. del d.d.u.o. cit. Nonostante la retroattività degli effetti della risoluzione (art. 1458 c.c.), che peraltro l'opponente non ha né dedotto né dimostrato essere stata dichiarata, l'eventuale pronuncia di quel Giudice comunque non eliminerebbe il fatto storico della precedentemente avvenuta (rispetto al momento del controllo) violazione dell'obbligo di cui sopra. Tanto basta a fondare la decadenza della beneficiaria dal finanziamento a essa erogato.
4.6.- Infine, come osservato anche dalla difesa di parte opposta, la disciplina della prescrizione di cui all'art. 94 della L.R. 14.7.2003 n. 10, invocata dall'opponente, è dettata con riguardo all'accertamento e alla riscossione dei tributi regionali.
Essa non è invece applicabile alla presente fattispecie, che – come detto – concerne l'essenzialmente diverso credito restitutorio dell'OPR conseguito alla decadenza della beneficiaria dal finanziamento ottenuto.
L'azione di ripetizione di indebito si prescrive in dieci anni, certamente non trascorsi nel caso in esame: il dies a quo è infatti da individuarsi nella data del controllo negativo (13.3.2018) e la prescrizione è stata interrotta con le notifiche del provvedimento di decadenza prot. 6058 del 16.4.2018 (doc. 7 e dell'ingiunzione opposta (17.5.2022). CP_3
5.- Dunque, come anticipato, l'opposizione deve essere respinta.
Ne discende la condanna di , soccombente, a rifondere all'opposta le spese CP_1
processuali (art. 91 c.p.c.), liquidate in dispositivo, secondo il DM 147/2022.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 24609/2022 R.G., ogni altra domanda rigetta
o eccezione assorbita o disattesa:
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta da Controparte_1 condanna a rifondere a le spese processuali, liquidate in € Controparte_1 Controparte_3
22.457,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 10.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
8
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. 24609/2022 R.G.
promossa da:
(p.IV , in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_1 P.IV_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Vincenzo Farina (c.f. Controparte_2
) e Avv. Elena Bertarelli (c.f. ), presso C.F._1 C.F._2 quest'ultima elettivamente domiciliata in Milano, Via Boccaccio n. 24 (PEC:
- FAX: 02.5457969); Email_1
-attrice/opponente- nei confronti di: (p.IV , in persona del Presidente pro Controparte_3 P.IV_2
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Farite (c.f. Controparte_4
), presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di C.F._3
Lombardia n. 1 (FAX: 02.67655600 – PEC: ; Email_2
-convenuta/opposta-
con atto di citazione notificato il 16.6.2022,
avente a oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 di
[...]
notificata in data 17.5.2022, per complessivi € 303.934,11; CP_5
conclusioni per Controparte_1
<
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità della ingiunzione opposta per i motivi tutti dedotti nell'atto di opposizione
IN VIA SUBORDINATA: previo riconoscimento della causa di forza maggiore di cui all'art. 18 della misura 312, accertare e dichiarare che la vendita del compendio immobiliare oggetto di finanziamento è stata determinata da una causa di forza maggiore e per effetto dichiarare non dovuta la somma ingiunta di Euro 303.934,11 oltre interessi. conclusioni per : Controparte_3
< in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività in quanto diretta esclusivamente a censurare profili di merito contenuti nel provvedimento di decadenza (doc.
7), non impugnato nei termini e pertanto divenuto definitivo, per i motivi esposti in atti;
nel merito:
- accertare e dichiarare il ricorso infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti;
2 Con vittoria delle spese di lite.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.- Con l'ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 notificata a il Controparte_6
17.5.2022 (doc. 4 opponente) richiamato il provvedimento di decadenza CP_5
adottato da Prot. n. 6058, notificato il 16.4.2018 (doc. 7 Controparte_7
, ha ordinato alla menzionata società di restituire la somma di € 303.934,11 CP_3
(comprensiva di “interessi legali”), la cui corresponsione a era divenuta CP_1
indebita, per essere questa decaduta dal diritto al contributo.
2.- Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'opponente ha Controparte_1
dedotto:
- di essere il soggetto succeduto, a seguito di trasformazione da alla società che Controparte_8
aveva presentato, il 27.4.2010, domanda di aiuto n. 202000169046 CUAA 03072170164 con riferimento al programma di sviluppo rurale 2007/2013 - misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese, volta a ottenere contributo a fondo perduto di Euro
300.000,00 per il recupero di un fabbricato, con realizzazione di sette unità abitative destinate a “casa vacanze per la valorizzazione del turismo rurale”;
- che il predetto finanziamento era stato erogato in due tranche da € 150.000,00 ciascuna;
- che il 13.3.2018 aveva, dopo l'erogazione del finanziamento, effettuato Controparte_3 un controllo che aveva evidenziato “criticità”, ravvisate nel “cambio dell'assetto proprietario”, non notificato all'amministrazione competente entro i 90 giorni stabiliti dal punto 12.4. del D.D.U.O. (Decreto Dirigente Unità Operativa) 16.7.2010 n. 7107;
- che il provvedimento di decadenza prot. 6058 del 16.4.2018, richiamato nell'ingiunzione di pagamento di complessivi € 303.934,11 (che l'opponente afferma notificata in data
17.5.2022), “presumibilmente non [era stato] notificato”;
3 - che perciò l'ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910, oggetto del presente giudizio di opposizione, è da ritenersi carente della necessaria motivazione;
- che il credito vantato dall'OPR di è estinto per prescrizione, a termini Controparte_3 dell'art. 94 della L.R. 14.7.2003 n. 10;
- che “in data 25.9.2013 ha effettivamente ceduto il complesso immobiliare sito CP_1
in Maccagno (VA), Piazza San Carlo n. 6 composto da 7 appartamenti e annessa piccola porzione di area comune, oggetto del finanziamento della alla società CP_3 CP_3
Lago Maggiore Development srl, con atto a rogito Notaio Persona_1 repertorio 61154 raccolta 31835”;
- che tuttavia, dato l'inadempimento dell'acquirente (che avrebbe omesso il pagamento del corrispettivo), ha chiesto al Tribunale di Varese la risoluzione di quel contratto CP_1
(RG 2152/2021);
- che l'accoglimento di tale domanda (da parte di quel Tribunale) produrrebbe il ritorno del complesso immobiliare nella proprietà e nel possesso dell'opponente;
- che in ogni caso era stata indotta alla stipulazione con Lago Maggiore CP_1
Development s.r.l. da “forza maggiore”, costituita dal proprio indebitamento (debiti tributari, previdenziali, verso banche e verso lavoratori dipendenti).
Sulla base di quanto sopra ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ingiunzione CP_1
opposta o, in subordine, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta in restituzione.
3.- rganismo Pagatore), costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_3
telematicamente il 13.1.2023, ha osservato che:
- il provvedimento di decadenza richiamato nell'ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 di opposta da è stato a questa regolarmente notificato;
CP_5 CP_1
- esso già conteneva ingiunzione di restituzione dell'importo di € 303.934,11, motivato sulla base della violazione dell'obbligo posto a carico del beneficiario (punto 12.4. del d.d.u.o. del
16 luglio 2010 n. 7107) di notificare all'amministrazione competente le variazioni intervenute
(trasferimento degli impegni assunti e/o cambio del beneficiario) entro novanta giorni continuativi dal perfezionamento della transazione;
4 - l'opponente ha pienamente ammesso di avere ceduto a terzi il complesso immobiliare oggetto di intervento, senza aver notificato la cessione alla entro i prescritti novanta CP_3
giorni;
- a termini del cit. d.d.u.o., qualora il controllo ex post sul rispetto degli impegni assunti dal beneficiario del finanziamento dia esito negativo, sorge l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite (punto 19.3);
- la normativa regionale posta a base dell'eccezione di prescrizione (L.R. 10/2003) è inapplicabile, poiché nella fattispecie non si verte in materia di recupero di “tributi regionali”, bensì di ripetizione di somme erogate a titolo di finanziamento nell'ambito della Politica
Agricola Comune (PAC);
- quand'anche il Tribunale di Varese pronunciasse la risoluzione del contratto di compravendita del complesso immobiliare, ciò non potrebbe cancellare la sussistenza della violazione del d.d.u.o. accertata nel corso del controllo in data 13.3.2018;
- parimenti irrilevanti sono le difficoltà economiche nelle quali versava . CP_1
Sulla base di quanto sopra ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza dell'opposizione.
*
4.- L'opposizione all'ingiunzione di pagamento notificata all'opponente in data 17.5.2022 deve essere respinta.
4.1.- ha ammesso di avere, nell'ambito del programma di sviluppo rurale CP_1
2007/2013 - misura 312 (Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese), ottenuto l'erogazione del finanziamento di € 300.000,00 per il recupero di un fabbricato sito in
Maccagno (VA), Piazza San Carlo n. 6.
4.2.- Non sussiste l'asserita carenza di indicazione del titolo del credito recuperatorio posto a base dell'ingiunzione opposta, atteso che questa richiama espressamente il provvedimento di decadenza prot. 6058 del 16.4.2018 (doc. 7 , nel quale si legge che CP_3 [...]
“procede al recupero del contributo elargito, anticipo pari a € 150.000,00 nel 2011 CP_3
5 e saldo pari a € 150.000,00 nel 2014, in quanto il cambio dell'assetto proprietario che non rispetti le regole di cui ai punti 12.1, 12.3, 12.4 [del D.D.U.O. 16 luglio 2010 n. 7107] è da considerarsi modifica sostanziale degli investimenti. Al punto 12.4 il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni dal perfezionamento della transizione di cui al D.D.U.O. 16 luglio 2010 n. 7107, la notifica non è mai arrivata”.
Tale provvedimento, che l'opponente dice “presumibilmente non notificato”, risulta invece notificato via PEC all'indirizzo in data 16.4.2018 (come da Email_3
ricevuta di avvenuta consegna sub doc. 7 cit.).
4.3.- Con riguardo al merito del credito restitutorio vantato da con Controparte_3
l'ingiunzione di pagamento notificata il 17.5.2022 e con il provvedimento di decadenza prot.
n. 6058 notificato il 16.4.2018, deve considerarsi che, come rilevato dalla difesa dell'opposta,
ha pienamente ammesso (e documentato) di avere ceduto a terzi, il 25.9.2013, CP_1
con atto a rogito Notaio repertorio 61154 raccolta 31835 (doc. 5 Persona_1 opponente), il complesso immobiliare oggetto dell'intervento finanziato, senza avere notificato la cessione alla entro i novanta giorni successivi. CP_3
Ciò costituisce violazione dell'obbligo imposto dal punto 12.4. del d.d.u.o. del 16 luglio 2010
n. 7107 (doc. 6 . CP_3
L'esito del controllo eseguito dall'Organismo Delegato è stato perciò “negativo”, con conseguente obbligo di di “restituzione delle somme indebitamente percepite” CP_1
(punto 19.3. d.d.u.o. 16 luglio 2010 cit.).
4.4.- Non integra “forza maggiore” (cui resisti non potest) l'indebitamento (costituito da debiti tributari, previdenziali, verso banche e verso lavoratori dipendenti) che CP_1
allega quale causa di giustificazione della stipulazione della compravendita con Lago
Maggiore Development s.r.l. La situazione finanziaria dell'opponente non può infatti essere ricondotta causalmente ad altro che alle scelte gestionali compiute.
In ogni caso, detta causa di giustificazione della condotta di certamente non ha CP_1
potuto costituire in alcun modo impedimento (né assoluto, né relativo) al compimento della
6 prescritta notifica all'amministrazione competente (punto 12.4. del d.d.u.o. del 16 luglio 2010
n. 7107).
4.5.- La domanda di risoluzione del contratto di compravendita (datato 25.9.2013) del complesso immobiliare, proposta da al Tribunale di Varese (nel luglio 2021), CP_1
non è idonea a escludere la sussistenza, al momento del controllo del 13.3.2018, della violazione dell'obbligo di notificazione di cui al punto 12.4. del d.d.u.o. cit. Nonostante la retroattività degli effetti della risoluzione (art. 1458 c.c.), che peraltro l'opponente non ha né dedotto né dimostrato essere stata dichiarata, l'eventuale pronuncia di quel Giudice comunque non eliminerebbe il fatto storico della precedentemente avvenuta (rispetto al momento del controllo) violazione dell'obbligo di cui sopra. Tanto basta a fondare la decadenza della beneficiaria dal finanziamento a essa erogato.
4.6.- Infine, come osservato anche dalla difesa di parte opposta, la disciplina della prescrizione di cui all'art. 94 della L.R. 14.7.2003 n. 10, invocata dall'opponente, è dettata con riguardo all'accertamento e alla riscossione dei tributi regionali.
Essa non è invece applicabile alla presente fattispecie, che – come detto – concerne l'essenzialmente diverso credito restitutorio dell'OPR conseguito alla decadenza della beneficiaria dal finanziamento ottenuto.
L'azione di ripetizione di indebito si prescrive in dieci anni, certamente non trascorsi nel caso in esame: il dies a quo è infatti da individuarsi nella data del controllo negativo (13.3.2018) e la prescrizione è stata interrotta con le notifiche del provvedimento di decadenza prot. 6058 del 16.4.2018 (doc. 7 e dell'ingiunzione opposta (17.5.2022). CP_3
5.- Dunque, come anticipato, l'opposizione deve essere respinta.
Ne discende la condanna di , soccombente, a rifondere all'opposta le spese CP_1
processuali (art. 91 c.p.c.), liquidate in dispositivo, secondo il DM 147/2022.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 24609/2022 R.G., ogni altra domanda rigetta
o eccezione assorbita o disattesa:
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta da Controparte_1 condanna a rifondere a le spese processuali, liquidate in € Controparte_1 Controparte_3
22.457,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 10.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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