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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 804 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Rotondi, Alessandro Paone del Foro di
Milano e dall'Avv. MA Pati Clausi del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (LabLaw) in Napoli, Via dei Mille n. 16, giusta procura in atti
Appellante
E
, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 108, CP_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni De Francesco che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata al ricorso ex art. 414 c.p.c.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 8253/2022 depositata il 12 ottobre 2022 Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c e 700 c.p.c. esponeva di lavorare a CP_1 tempo pieno ed indeterminato sin dal 1.11.2008 presso il Tribunale Lavoro di
Roma, con mansioni di commesso qualificato di 3° livello di cui al Ccnl
alle dipendenze delle società che si sono succedute nel tempo nel Parte_2 relativo appalto e da ultimo della soc. dal 1.3.2014; di essere stato Parte_1 licenziato con lettera del 11 maggio 2021 dalla perché, secondo la società, Pt_1 senza alcun motivo aveva aggredito e malmenato in maniera violenta ed irrazionale un collega di lavoro, Parte_3
Allegava ancora che con precedente ricorso aveva impugnato il licenziamento davanti al Tribunale del Lavoro di Roma;
che il G.d.L. aveva annullato il licenziamento per insussistenza dei fatti, ordinando alla datrice di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre alla condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate;
che l'azienda aveva provveduto alla reintegrazione in data 26.10.2021 assegnandolo, prima alla sezione Tutele di via
Lepanto, poi a quella di provenienza, dove era stato sempre assegnato fino al momento del licenziamento, e cioè la prima sezione del Tribunale Lavoro.
Precisava che in data 15.11.2021 l'azienda consegnava a mano una lettera di trasferimento e adibizione a nuove mansioni, datata 11/11/2021, del seguente tenore
: < seguito alla Sua condotta sono di fatto impeditive alla Sua permanenza presso il medesimo luogo di lavoro, ove si è anzi riscontrata una incompatibilità ambientale.
Ciò posto, Le comunichiamo il Suo trasferimento presso il prestigioso appalto con assegnazione specifica alla sede locale di Roma Tuscolano, alla via CP_2
IC De MA n. 18 a far data dal 17.12.2021. Presso la sede di destinazione di
Roma Tuscolano, ove non eroghiamo il servizio di facchinaggio ma quello di pulizia, v'è infatti esigenza di personale con qualifica di “pulitore”. Per i medesimi motivi connessi alla suddetta incompatibilità ambientale, La dispensiamo, con decorrenza immediata, dalla prestazione sino al 16.12.2021. Per tale periodo, Lei godrà di ferie e permessi a disposizione>>.
Con lettere del 15 e 16 novembre 2021 l'attuale parte appellata impugnava il provvedimento della chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro presso Pt_1 la sede di provenienza così come disposto dal Tribunale e, comunque, di conoscere i motivi del trasferimento;
nessuna risposta era pervenuta dall'azienda. Rappresentava di essere rappresentante sindacale dell'O.S. AI AL nonché titolare dei benefici ex legge 104/92 riconosciuti al figlio minore Persona_1 sosteneva che la sede di trasferimento – di Roma Tuscolano – fosse disagiata CP_2
e non facilmente raggiungibile come invece via Lepanto;
che l'appalto di destinazione era in scadenza al 31 dicembre 2021.
Precisata l'ultima retribuzione globale di fatto percepita ( €. 1.311,46), allegato che la occupava più di 15 dipendenti sul territorio comunale e comunque più di Pt_1
60 su quello nazionale il chiedeva in via d'urgenza l'annullamento del CP_1 trasferimento e la reintegra nella sede di assegnazione e, cioè, il Tribunale del
Lavoro di Roma, viale UL CE/via Lepanto, istanza respinta per carenza del di periculum in mora.
Nel merito sosteneva l'inefficacia del trasferimento per mancanza di motivazione e per non aver mai conosciuto i motivi del trasferimento pur avendoli richiesti;
la violazione dell'art. 2103 c.c. stante l'assenza delle comprovate ragioni tecnico, organizzative o produttive ed essendo emersa, all'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, la insussistenza dei fatti a lui imputati asseritamente giustificanti la dedotta (dall'azienda) incompatibilità ambientale;
la in violazione della legge 104/92 sussistendo il proprio diritto a rimanere presso la sede del Tribunale Lavoro di via UL CE / via Lepanto in quanto sede di lavoro più agevole al raggiungimento del domicilio della persona portatrice di handicap che assiste (il figlio minore riconosciuto portatore di handicap Per_1 grave ex art. 3, comma 3); per essere stato trasferito un dirigente sindacale in violazione art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, in assenza del nulla osta del sindacato (AI AL); per essergli state assegnate mansioni inferiori con evidente demansionamento per essere stato assegnato a mansioni di “pulitore”, rientranti nell'inferiore 2° livello;
per essere i provvedimenti ritorsivi e pretestuosi, in frode alla legge, con violazione dell'art. 1344 c.c.
Tanto dedotto l'appellato concludeva chiedendo al Tribunale di voler “… contrariis rejectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva, e per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in premessa da intendersi qui integralmente trascritti: A) dichiarare illegittimo, nullo, inefficace e annullabile ogni atto o dichiarazione eventualmente sottoscritti dalla ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti;
B) accertare e dichiarare invalido il provvedimento di trasferimento e di modifica delle mansioni intimato dalla soc. al sig. con lettera Parte_1 CP_1 datata 11.11.2021 poiché inefficace, ritorsivo, discriminatorio, illecito, nullo, illegittimo e comunque annullabile;
conseguentemente disporre l'immediata reintegra del ricorrente presso la sede del Tribunale del Lavoro di via Lepanto /viale
UL CE e nelle mansioni di appartenenza ivi svolte;
C) ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna dell'azienda su cinque giornali quotidiani a diffusione nazionale e su quattro a diffusione regionale (Il Corriere della Sera, La
Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Fatto Quotidiano, Il Mattino, Il
Messaggero, Il Tirreno, La Nazione), a cura del ricorrente ed a spese della società resistente;
D) in tutti i casi condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze, onorari, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato antistatario…”.
Si costituiva in giudizio la la quale, premesso di aver dato Controparte_3 tempestiva e puntuale ottemperanza all'ordine giudiziale di reintegrazione in servizio del medesimo - contenuto nell'ordinanza ex art. 1, co. 47 e ss. della legge n. 92/2012 - con la reintegrazione del lavoratore nel precedente luogo di lavoro - benchè con assegnazione ad una sezione diversa (quella “Tutele”) per evitare che ci fossero nuovi scontri con i colleghi di lavoro, come avvenuto in precedenza - deduceva che il aveva “subito mostrato un atteggiamento scontroso ed CP_1 irriguardoso nei confronti dei colleghi e dei superiori” causando “delle inevitabili disfunzioni nell'organizzazione quotidiana del lavoro” che avevano costretto l'azienda al trasferimento dello stesso alla sede dell' – Direzione Regionale CP_2
Lazio (Lotto 10) con assegnazione alla sede locale di “Roma Tuscolano”, per lo svolgimento delle mansioni di operatore addetto alle pulizie, riconducibili al II livello del CCNL Multiservizi, da sempre riconosciuto al ricorrente;
che la lettera del 15 novembre 2021 era stata consegnata al ricorrente in pari data e dallo stesso era stata sottoscritta per ricevuta ed accettazione;
che la nuova sede di lavoro era vicina all'abitazione del ricorrente in Roma, alla via Trivento, n. 12; che il ricorrente non era titolare dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, godendo degli stessi il figlio minore;
che il ricorrente era stato nominato rappresentante sindacale nel lontano 2015 dall'O.S. AI RSA, ma che tale carica non era stata mai confermata negli anni successivi e neppure a seguito del ripristino del rapporto di lavoro.
Dedotta la piena efficacia del trasferimento, ricevuto “per accettazione” dal lavoratore (che pertanto non avrebbe più potuto impugnarlo) e l'infondatezza di ogni ragione di impugnazione spesa in ricorso - per essere stato legittimamente operato il trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale, resisteva al ricorso - infondato anche quanto al dedotto demansionamento, stante l'adibizione del a mansioni rientranti nel profilo professionale nel quale era inquadrato CP_1
- chiedendone l'integrale rigetto (“… accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza, sia in fatto sia in diritto, delle domande avversarie, per le ragioni dedotte in narrativa e, di conseguenza, rigettare il ricorso avversario, mandando assolta da ogni e qualsiasi pretesa e/o conseguenza per essa Parte_1 pregiudizievole, per le ragioni dedotte in narrativa. Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di trasferimento adottato da
[...] in data 15 novembre 2021. Con vittoria di spese, compensi ed Parte_1 onorari del presente giudizio”).
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: <Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe: - dichiara l'inefficacia del trasferimento del ricorrente disposto con provvedimento dell'11.11.2021 dalla
ordinando alla convenuta il ripristino dell'assegnazione del Parte_1 alla sede di provenienza;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la CP_1
in persona del l.r.p.t., alla rifusione di due terzi delle spese Parte_1 di giudizio - liquidate, per i detti due terzi, in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge - in favore del resistente,
[...]
e da distrarsi>>. CP_1
Secondo il giudice di primo grado il trasferimento è inefficace per violazione dell'art.2 della L. 604/66. Richiamato il contenuto dell'art. 2103 (che subordina il trasferimento alla sussistenza di “comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive”) ha ritenuto che l'interpretazione dell'aggettivo “comprovate”, dopo la riforma RO (l. n. 92/2012), che ha modificato il citato art. 2 e imposto che la giustificazione dell'atto di licenziamento debba essere contestuale alla sua irrogazione, non impone l'indicazione contestuale dei motivi - in quanto assegnerebbe al datore di lavoro oneri estranei al tenore letterale dell'art. 2103 c.c., dovendo sussistere unicamente le comprovate ragioni che la norma testualmente cita.
Per il Tribunale l'aggettivo “comprovate” non avrebbe una valenza meramente processuale, per cui il datore di lavoro sarebbe tenuto ad esplicare le ragioni sottese al provvedimento solo nel caso di impugnativa giudiziale ma imporrebbe al datore di lavoro, pur non obbligato a enunciare le ragioni del trasferimento contestualmente alla sua adozione, di fornire i motivi ove ne sia formalmente richiesto dal destinatario nei termini previsti.
Si aggiunge che essendo la legittimità dell'atto inscindibilmente collegata alle ragioni oggettive che devono supportare il trasferimento stesso, vengono in emersione ed applicazione i principi e criteri di correttezza e buona fede che caratterizzano l'esecuzione del contratto di lavoro, che impongono quantomeno che il lavoratore sia portato a conoscenza delle ragioni giustificanti l'esercizio dello ius variandi datoriale prima dell'impugnazione del relativo provvedimento, per apprezzarne, in primo luogo, la non arbitrarietà.
Del resto nulla di concreto viene specificato quanto alle ragioni del trasferimento del lavoratore, essendosi limitata la datrice di lavoro “le disfunzioni e le disorganizzazioni venutesi a creare in quel contesto in seguito alla Sua condotta sono di fatto impeditive alla Sua permanenza presso il medesimo luogo di lavoro, ove si è anzi riscontrata una incompatibilità ambientale”.
A fronte della ritenuta inefficacia le ulteriori censure sono state assorbite.
Quanto al demansionamento del lavoratore perché adibito in sede di trasferimento a “mansioni inferiori rispetto a quelle alle quali era assegnato presso la sede di provenienza”, se ne è esclusa la sussistenza, ai fini della reintegra nelle mansioni precedentemente svolte.
Con il gravame la ha lamentato l'erroneità della decisione Parte_1 chiedendone la riforma con rigetto delle avverse domande.
Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Con il primo motivo si censura l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da avendo il Parte_1 lavoratore accettato il trasferimento.
La relativa domanda sarebbe inammissibile ma sul punto il giudice nulla avrebbe detto.
Ribadisce l'appellante che all'atto della comunicazione del trasferimento il dipendente, in data 15 novembre 2021, nel ricevere a mano la missiva, firmava “per ricevuta e accettazione”.
Quindi il avrebbe prestato acquiescenza al trasferimento perché la CP_1 sottoscrizione, nel caso in esame, implica una manifestazione di volontà adesiva relativamente al contenuto della dichiarazione medesima e quindi al trasferimento.
Con il secondo motivo si lamenta da parte del primo giudice la violazione dell'art. 2103, comma 8, cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto dirimente il fatto che antecedentemente alla proposizione del presente giudizio, Parte_1 non ha riscontrato la richiesta avanzata dal signor con cui chiedeva di CP_1 conoscere i motivi posti alla base del trasferimento. Il Tribunale avrebbe aderito ad un orientamento giurisprudenziale interpretativo secondo cui «il datore di lavoro, pur non obbligato a enunciare le ragioni del trasferimento contestualmente alla sua adozione, è certamente tenuto a farlo ove il lavoratore ne faccia richiesta nei termini previsti».
L'inefficacia del trasferimento è stato fatto dipendere dal solo mancato riscontro, da parte di alla richiesta dei motivi del trasferimento. Parte_1
Secondo l'appellante l'unico onere del datore di lavoro sarebbe quello di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, ove ne venga contestata dal lavoratore la legittimità in sede giudiziale.
Con le ulteriori doglianze l'appellante ha affrontato gli ulteriori motivi di impugnazione del trasferimento ritenuti assorbiti dal primo giudice, sostenendone l'infondatezza.
Osserva la Cort che le rinunce e le transazioni riguardanti diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo non sottoscritte nelle c.d. “sedi protette” sono annullabili e quindi impugnabili dal lavoratore solo entro il termine previsto nell'articolo 2113 del codice civile.
Sul primo profilo osserva la Corte che ove anche si volesse attribuire valore negoziale abdicativo all'intervenuta sottoscrizione da parte del lavoratore dell'atto datato 11.11.2021, dove lo si trasferiva ad altra sede con mansioni diverse ed in tesi deteriori, non può che rilevarsi come la pretesa “l'accettazione” sia stata impugnata con la stessa azione giudiziaria.
Come è noto l'impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto da cui emerga chiaramente la volontà del lavoratore;
essa dunque può consistere sia in un ricorso al giudice che in un atto stragiudiziale.
All'evidenza il contenuto del ricorso ha reso chiara la volontà dell'appellato di risolvere l'eventuale consenso al trasferimento, invero “prestato” senza che possa ragionevolmente ritenersi che via sia stata una effettiva ponderazione considerato che la dicitura “per ricevuta e accettazione” è in calce alla missiva ed i termini possono apparite, nella concitazione del momento, come sinonimi ed indicativi solo dell'accettazione della missiva ma non anche del contenuto precettivo e modificativo del rapporto di lavoro.
Anche il secondo motivo va respinto.
Secondo l'appellante il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad un alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda.
Sarebbe poi da escludersi l'applicazione in via analogica l'art. 2, L. n. 604/1966, attinente esclusivamente all'atto di licenziamento.
La ragione giustificatrice del trasferimento dovrà essere dimostrata in sede giudiziale, non essendo, peraltro, necessario che dette ragioni siano esplicitate in maniera specifica al lavoratore, nemmeno su sua richiesta.
Premette la Corte che non si è di fronte ad un ordinario trasferimento ma all'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento dell'insussistenza in fatto della ragioni di un intimato licenziamento disciplinare.
Tale ordine implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie.
E' fatta salva per il datore di lavoro, una volta ottemperato, disporre successivamente il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
E' pacifico che ove sia contestata giudizialmente la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro abbia l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e dovrà comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.
E' altrettanto chiaro che ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso.
Invece meno chiaro è se a fronte di una espressa richiesta dei motivi del trasferimento il datore di lavoro li debba fornire prima del processo e quali siano le conseguenze ove non lo faccia.
Come già ricordato dal primo giudice, secondo una lettura interpretativa, il mancato adempimento alla richiesta del lavoratore determinerebbe l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento.
Ciò non in ragione, come prima si riteneva, dell'analogia con la disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento (Cass. n. 8628 del 2004, n.
1912 del 1998; cfr., Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2021, n. 19143) perché la l.
n. 92/2012, che ha modificato il citato art. 2 ed imposto che la giustificazione dell'atto di licenziamento debba essere contestuale alla sua irrogazione, non consente più si sostenere l'applicazione analogica all'istituto del trasferimento del nuovo obbligo previsto dal novellato art. 2 l. 604/1966, ossia l'indicazione contestuale dei motivi, in quanto assegnerebbe al datore di lavoro oneri estranei al tenore letterale dell'art. 2103 c.c., unica norma in materia di trasferimento, che impone esclusivamente la sussistenza delle comprovate ragioni di cui sopra.
Tuttavia ritiene la Corte che sussistano ragioni interpretative del sistema che militano in favore della tesi adottata dal primo giudice.
La diversa soluzione secondo cui non sussisterebbe alcun obbligo del datore di rispondere alla richiesta avanzata dal lavoratore in ordine alle motivazioni del trasferimento non si concilia con le esigenze di controllo anticipato della non arbitrarietà dell'atto di trasferimento, della immutabilità delle ragioni che lo giustificano e del nesso di causalità del provvedimento con la singola posizione lavorativa.
In diretta applicazione dei principi di correttezza e buona fede che caratterizzano l'esecuzione del contratto di lavoro, trattandosi di ragioni oggettive e predeterminate (sia pur categorialmente) che devono preeesiste e sussistere al momento del trasferimento, non si vedono ragioni per escludere un dovere di collaborazione e salvaguardia anticipata dell'interesse della controparte a conoscerle così da effettuare, anche non agendo in giudizio e comunque prima di questo, le dovute valutazioni.
Il rispondere alla richiesta si pone pienamente nell'ambito degli obblighi di solidarietà che impongono a ciascuna delle parti ( e specie al datore di lavoro ove agisca utilizzando il penetrante ius variandi) di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra (anche a prescindere da specifici obblighi contrattuali) nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio.
Apprezzabile sacrificio che non pare sussistere ove si considerino comparativamente da un lato la posizione di soggezione del prestatore di lavoro alle determinazioni della controparte contrattuale, dall'altro la necessaria precondizione per l'esercizio delle prerogative del datore di lavoro costituite dalle comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive.
Bilanciamento che, considerato l'esercizione di diritti potestativi, impone di considerare contrario a buona fede il diniego di fornire al lavoratore le ragioni giustificanti l'esercizio dello ius variandi datoriale prima dell'impugnazione del relativo provvedimento datoriale.
Pertanto, è per i motivi suesposti che si condivide la interpretazione in forza della quale il datore di lavoro non è obbligato a enunciare le ragioni del trasferimento contestualmente alla sua adozione, ma è certamente tenuto a farlo ove il lavoratore ne faccia richiesta nei termini previsti (Cass. n. 24260/2013).
Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 804 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Rotondi, Alessandro Paone del Foro di
Milano e dall'Avv. MA Pati Clausi del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (LabLaw) in Napoli, Via dei Mille n. 16, giusta procura in atti
Appellante
E
, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 108, CP_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni De Francesco che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata al ricorso ex art. 414 c.p.c.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 8253/2022 depositata il 12 ottobre 2022 Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c e 700 c.p.c. esponeva di lavorare a CP_1 tempo pieno ed indeterminato sin dal 1.11.2008 presso il Tribunale Lavoro di
Roma, con mansioni di commesso qualificato di 3° livello di cui al Ccnl
alle dipendenze delle società che si sono succedute nel tempo nel Parte_2 relativo appalto e da ultimo della soc. dal 1.3.2014; di essere stato Parte_1 licenziato con lettera del 11 maggio 2021 dalla perché, secondo la società, Pt_1 senza alcun motivo aveva aggredito e malmenato in maniera violenta ed irrazionale un collega di lavoro, Parte_3
Allegava ancora che con precedente ricorso aveva impugnato il licenziamento davanti al Tribunale del Lavoro di Roma;
che il G.d.L. aveva annullato il licenziamento per insussistenza dei fatti, ordinando alla datrice di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre alla condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate;
che l'azienda aveva provveduto alla reintegrazione in data 26.10.2021 assegnandolo, prima alla sezione Tutele di via
Lepanto, poi a quella di provenienza, dove era stato sempre assegnato fino al momento del licenziamento, e cioè la prima sezione del Tribunale Lavoro.
Precisava che in data 15.11.2021 l'azienda consegnava a mano una lettera di trasferimento e adibizione a nuove mansioni, datata 11/11/2021, del seguente tenore
: < seguito alla Sua condotta sono di fatto impeditive alla Sua permanenza presso il medesimo luogo di lavoro, ove si è anzi riscontrata una incompatibilità ambientale.
Ciò posto, Le comunichiamo il Suo trasferimento presso il prestigioso appalto con assegnazione specifica alla sede locale di Roma Tuscolano, alla via CP_2
IC De MA n. 18 a far data dal 17.12.2021. Presso la sede di destinazione di
Roma Tuscolano, ove non eroghiamo il servizio di facchinaggio ma quello di pulizia, v'è infatti esigenza di personale con qualifica di “pulitore”. Per i medesimi motivi connessi alla suddetta incompatibilità ambientale, La dispensiamo, con decorrenza immediata, dalla prestazione sino al 16.12.2021. Per tale periodo, Lei godrà di ferie e permessi a disposizione>>.
Con lettere del 15 e 16 novembre 2021 l'attuale parte appellata impugnava il provvedimento della chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro presso Pt_1 la sede di provenienza così come disposto dal Tribunale e, comunque, di conoscere i motivi del trasferimento;
nessuna risposta era pervenuta dall'azienda. Rappresentava di essere rappresentante sindacale dell'O.S. AI AL nonché titolare dei benefici ex legge 104/92 riconosciuti al figlio minore Persona_1 sosteneva che la sede di trasferimento – di Roma Tuscolano – fosse disagiata CP_2
e non facilmente raggiungibile come invece via Lepanto;
che l'appalto di destinazione era in scadenza al 31 dicembre 2021.
Precisata l'ultima retribuzione globale di fatto percepita ( €. 1.311,46), allegato che la occupava più di 15 dipendenti sul territorio comunale e comunque più di Pt_1
60 su quello nazionale il chiedeva in via d'urgenza l'annullamento del CP_1 trasferimento e la reintegra nella sede di assegnazione e, cioè, il Tribunale del
Lavoro di Roma, viale UL CE/via Lepanto, istanza respinta per carenza del di periculum in mora.
Nel merito sosteneva l'inefficacia del trasferimento per mancanza di motivazione e per non aver mai conosciuto i motivi del trasferimento pur avendoli richiesti;
la violazione dell'art. 2103 c.c. stante l'assenza delle comprovate ragioni tecnico, organizzative o produttive ed essendo emersa, all'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, la insussistenza dei fatti a lui imputati asseritamente giustificanti la dedotta (dall'azienda) incompatibilità ambientale;
la in violazione della legge 104/92 sussistendo il proprio diritto a rimanere presso la sede del Tribunale Lavoro di via UL CE / via Lepanto in quanto sede di lavoro più agevole al raggiungimento del domicilio della persona portatrice di handicap che assiste (il figlio minore riconosciuto portatore di handicap Per_1 grave ex art. 3, comma 3); per essere stato trasferito un dirigente sindacale in violazione art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, in assenza del nulla osta del sindacato (AI AL); per essergli state assegnate mansioni inferiori con evidente demansionamento per essere stato assegnato a mansioni di “pulitore”, rientranti nell'inferiore 2° livello;
per essere i provvedimenti ritorsivi e pretestuosi, in frode alla legge, con violazione dell'art. 1344 c.c.
Tanto dedotto l'appellato concludeva chiedendo al Tribunale di voler “… contrariis rejectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva, e per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in premessa da intendersi qui integralmente trascritti: A) dichiarare illegittimo, nullo, inefficace e annullabile ogni atto o dichiarazione eventualmente sottoscritti dalla ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti;
B) accertare e dichiarare invalido il provvedimento di trasferimento e di modifica delle mansioni intimato dalla soc. al sig. con lettera Parte_1 CP_1 datata 11.11.2021 poiché inefficace, ritorsivo, discriminatorio, illecito, nullo, illegittimo e comunque annullabile;
conseguentemente disporre l'immediata reintegra del ricorrente presso la sede del Tribunale del Lavoro di via Lepanto /viale
UL CE e nelle mansioni di appartenenza ivi svolte;
C) ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna dell'azienda su cinque giornali quotidiani a diffusione nazionale e su quattro a diffusione regionale (Il Corriere della Sera, La
Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Fatto Quotidiano, Il Mattino, Il
Messaggero, Il Tirreno, La Nazione), a cura del ricorrente ed a spese della società resistente;
D) in tutti i casi condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze, onorari, IVA e CPA da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato antistatario…”.
Si costituiva in giudizio la la quale, premesso di aver dato Controparte_3 tempestiva e puntuale ottemperanza all'ordine giudiziale di reintegrazione in servizio del medesimo - contenuto nell'ordinanza ex art. 1, co. 47 e ss. della legge n. 92/2012 - con la reintegrazione del lavoratore nel precedente luogo di lavoro - benchè con assegnazione ad una sezione diversa (quella “Tutele”) per evitare che ci fossero nuovi scontri con i colleghi di lavoro, come avvenuto in precedenza - deduceva che il aveva “subito mostrato un atteggiamento scontroso ed CP_1 irriguardoso nei confronti dei colleghi e dei superiori” causando “delle inevitabili disfunzioni nell'organizzazione quotidiana del lavoro” che avevano costretto l'azienda al trasferimento dello stesso alla sede dell' – Direzione Regionale CP_2
Lazio (Lotto 10) con assegnazione alla sede locale di “Roma Tuscolano”, per lo svolgimento delle mansioni di operatore addetto alle pulizie, riconducibili al II livello del CCNL Multiservizi, da sempre riconosciuto al ricorrente;
che la lettera del 15 novembre 2021 era stata consegnata al ricorrente in pari data e dallo stesso era stata sottoscritta per ricevuta ed accettazione;
che la nuova sede di lavoro era vicina all'abitazione del ricorrente in Roma, alla via Trivento, n. 12; che il ricorrente non era titolare dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, godendo degli stessi il figlio minore;
che il ricorrente era stato nominato rappresentante sindacale nel lontano 2015 dall'O.S. AI RSA, ma che tale carica non era stata mai confermata negli anni successivi e neppure a seguito del ripristino del rapporto di lavoro.
Dedotta la piena efficacia del trasferimento, ricevuto “per accettazione” dal lavoratore (che pertanto non avrebbe più potuto impugnarlo) e l'infondatezza di ogni ragione di impugnazione spesa in ricorso - per essere stato legittimamente operato il trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale, resisteva al ricorso - infondato anche quanto al dedotto demansionamento, stante l'adibizione del a mansioni rientranti nel profilo professionale nel quale era inquadrato CP_1
- chiedendone l'integrale rigetto (“… accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza, sia in fatto sia in diritto, delle domande avversarie, per le ragioni dedotte in narrativa e, di conseguenza, rigettare il ricorso avversario, mandando assolta da ogni e qualsiasi pretesa e/o conseguenza per essa Parte_1 pregiudizievole, per le ragioni dedotte in narrativa. Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di trasferimento adottato da
[...] in data 15 novembre 2021. Con vittoria di spese, compensi ed Parte_1 onorari del presente giudizio”).
Con la sentenza gravata il Tribunale ha così statuito: <Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe: - dichiara l'inefficacia del trasferimento del ricorrente disposto con provvedimento dell'11.11.2021 dalla
ordinando alla convenuta il ripristino dell'assegnazione del Parte_1 alla sede di provenienza;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la CP_1
in persona del l.r.p.t., alla rifusione di due terzi delle spese Parte_1 di giudizio - liquidate, per i detti due terzi, in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge - in favore del resistente,
[...]
e da distrarsi>>. CP_1
Secondo il giudice di primo grado il trasferimento è inefficace per violazione dell'art.2 della L. 604/66. Richiamato il contenuto dell'art. 2103 (che subordina il trasferimento alla sussistenza di “comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive”) ha ritenuto che l'interpretazione dell'aggettivo “comprovate”, dopo la riforma RO (l. n. 92/2012), che ha modificato il citato art. 2 e imposto che la giustificazione dell'atto di licenziamento debba essere contestuale alla sua irrogazione, non impone l'indicazione contestuale dei motivi - in quanto assegnerebbe al datore di lavoro oneri estranei al tenore letterale dell'art. 2103 c.c., dovendo sussistere unicamente le comprovate ragioni che la norma testualmente cita.
Per il Tribunale l'aggettivo “comprovate” non avrebbe una valenza meramente processuale, per cui il datore di lavoro sarebbe tenuto ad esplicare le ragioni sottese al provvedimento solo nel caso di impugnativa giudiziale ma imporrebbe al datore di lavoro, pur non obbligato a enunciare le ragioni del trasferimento contestualmente alla sua adozione, di fornire i motivi ove ne sia formalmente richiesto dal destinatario nei termini previsti.
Si aggiunge che essendo la legittimità dell'atto inscindibilmente collegata alle ragioni oggettive che devono supportare il trasferimento stesso, vengono in emersione ed applicazione i principi e criteri di correttezza e buona fede che caratterizzano l'esecuzione del contratto di lavoro, che impongono quantomeno che il lavoratore sia portato a conoscenza delle ragioni giustificanti l'esercizio dello ius variandi datoriale prima dell'impugnazione del relativo provvedimento, per apprezzarne, in primo luogo, la non arbitrarietà.
Del resto nulla di concreto viene specificato quanto alle ragioni del trasferimento del lavoratore, essendosi limitata la datrice di lavoro “le disfunzioni e le disorganizzazioni venutesi a creare in quel contesto in seguito alla Sua condotta sono di fatto impeditive alla Sua permanenza presso il medesimo luogo di lavoro, ove si è anzi riscontrata una incompatibilità ambientale”.
A fronte della ritenuta inefficacia le ulteriori censure sono state assorbite.
Quanto al demansionamento del lavoratore perché adibito in sede di trasferimento a “mansioni inferiori rispetto a quelle alle quali era assegnato presso la sede di provenienza”, se ne è esclusa la sussistenza, ai fini della reintegra nelle mansioni precedentemente svolte.
Con il gravame la ha lamentato l'erroneità della decisione Parte_1 chiedendone la riforma con rigetto delle avverse domande.
Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Con il primo motivo si censura l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da avendo il Parte_1 lavoratore accettato il trasferimento.
La relativa domanda sarebbe inammissibile ma sul punto il giudice nulla avrebbe detto.
Ribadisce l'appellante che all'atto della comunicazione del trasferimento il dipendente, in data 15 novembre 2021, nel ricevere a mano la missiva, firmava “per ricevuta e accettazione”.
Quindi il avrebbe prestato acquiescenza al trasferimento perché la CP_1 sottoscrizione, nel caso in esame, implica una manifestazione di volontà adesiva relativamente al contenuto della dichiarazione medesima e quindi al trasferimento.
Con il secondo motivo si lamenta da parte del primo giudice la violazione dell'art. 2103, comma 8, cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto dirimente il fatto che antecedentemente alla proposizione del presente giudizio, Parte_1 non ha riscontrato la richiesta avanzata dal signor con cui chiedeva di CP_1 conoscere i motivi posti alla base del trasferimento. Il Tribunale avrebbe aderito ad un orientamento giurisprudenziale interpretativo secondo cui «il datore di lavoro, pur non obbligato a enunciare le ragioni del trasferimento contestualmente alla sua adozione, è certamente tenuto a farlo ove il lavoratore ne faccia richiesta nei termini previsti».
L'inefficacia del trasferimento è stato fatto dipendere dal solo mancato riscontro, da parte di alla richiesta dei motivi del trasferimento. Parte_1
Secondo l'appellante l'unico onere del datore di lavoro sarebbe quello di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, ove ne venga contestata dal lavoratore la legittimità in sede giudiziale.
Con le ulteriori doglianze l'appellante ha affrontato gli ulteriori motivi di impugnazione del trasferimento ritenuti assorbiti dal primo giudice, sostenendone l'infondatezza.
Osserva la Cort che le rinunce e le transazioni riguardanti diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo non sottoscritte nelle c.d. “sedi protette” sono annullabili e quindi impugnabili dal lavoratore solo entro il termine previsto nell'articolo 2113 del codice civile.
Sul primo profilo osserva la Corte che ove anche si volesse attribuire valore negoziale abdicativo all'intervenuta sottoscrizione da parte del lavoratore dell'atto datato 11.11.2021, dove lo si trasferiva ad altra sede con mansioni diverse ed in tesi deteriori, non può che rilevarsi come la pretesa “l'accettazione” sia stata impugnata con la stessa azione giudiziaria.
Come è noto l'impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto da cui emerga chiaramente la volontà del lavoratore;
essa dunque può consistere sia in un ricorso al giudice che in un atto stragiudiziale.
All'evidenza il contenuto del ricorso ha reso chiara la volontà dell'appellato di risolvere l'eventuale consenso al trasferimento, invero “prestato” senza che possa ragionevolmente ritenersi che via sia stata una effettiva ponderazione considerato che la dicitura “per ricevuta e accettazione” è in calce alla missiva ed i termini possono apparite, nella concitazione del momento, come sinonimi ed indicativi solo dell'accettazione della missiva ma non anche del contenuto precettivo e modificativo del rapporto di lavoro.
Anche il secondo motivo va respinto.
Secondo l'appellante il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad un alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda.
Sarebbe poi da escludersi l'applicazione in via analogica l'art. 2, L. n. 604/1966, attinente esclusivamente all'atto di licenziamento.
La ragione giustificatrice del trasferimento dovrà essere dimostrata in sede giudiziale, non essendo, peraltro, necessario che dette ragioni siano esplicitate in maniera specifica al lavoratore, nemmeno su sua richiesta.
Premette la Corte che non si è di fronte ad un ordinario trasferimento ma all'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento dell'insussistenza in fatto della ragioni di un intimato licenziamento disciplinare.
Tale ordine implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie.
E' fatta salva per il datore di lavoro, una volta ottemperato, disporre successivamente il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
E' pacifico che ove sia contestata giudizialmente la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro abbia l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e dovrà comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.
E' altrettanto chiaro che ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso.
Invece meno chiaro è se a fronte di una espressa richiesta dei motivi del trasferimento il datore di lavoro li debba fornire prima del processo e quali siano le conseguenze ove non lo faccia.
Come già ricordato dal primo giudice, secondo una lettura interpretativa, il mancato adempimento alla richiesta del lavoratore determinerebbe l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento.
Ciò non in ragione, come prima si riteneva, dell'analogia con la disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento (Cass. n. 8628 del 2004, n.
1912 del 1998; cfr., Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2021, n. 19143) perché la l.
n. 92/2012, che ha modificato il citato art. 2 ed imposto che la giustificazione dell'atto di licenziamento debba essere contestuale alla sua irrogazione, non consente più si sostenere l'applicazione analogica all'istituto del trasferimento del nuovo obbligo previsto dal novellato art. 2 l. 604/1966, ossia l'indicazione contestuale dei motivi, in quanto assegnerebbe al datore di lavoro oneri estranei al tenore letterale dell'art. 2103 c.c., unica norma in materia di trasferimento, che impone esclusivamente la sussistenza delle comprovate ragioni di cui sopra.
Tuttavia ritiene la Corte che sussistano ragioni interpretative del sistema che militano in favore della tesi adottata dal primo giudice.
La diversa soluzione secondo cui non sussisterebbe alcun obbligo del datore di rispondere alla richiesta avanzata dal lavoratore in ordine alle motivazioni del trasferimento non si concilia con le esigenze di controllo anticipato della non arbitrarietà dell'atto di trasferimento, della immutabilità delle ragioni che lo giustificano e del nesso di causalità del provvedimento con la singola posizione lavorativa.
In diretta applicazione dei principi di correttezza e buona fede che caratterizzano l'esecuzione del contratto di lavoro, trattandosi di ragioni oggettive e predeterminate (sia pur categorialmente) che devono preeesiste e sussistere al momento del trasferimento, non si vedono ragioni per escludere un dovere di collaborazione e salvaguardia anticipata dell'interesse della controparte a conoscerle così da effettuare, anche non agendo in giudizio e comunque prima di questo, le dovute valutazioni.
Il rispondere alla richiesta si pone pienamente nell'ambito degli obblighi di solidarietà che impongono a ciascuna delle parti ( e specie al datore di lavoro ove agisca utilizzando il penetrante ius variandi) di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra (anche a prescindere da specifici obblighi contrattuali) nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio.
Apprezzabile sacrificio che non pare sussistere ove si considerino comparativamente da un lato la posizione di soggezione del prestatore di lavoro alle determinazioni della controparte contrattuale, dall'altro la necessaria precondizione per l'esercizio delle prerogative del datore di lavoro costituite dalle comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive.
Bilanciamento che, considerato l'esercizione di diritti potestativi, impone di considerare contrario a buona fede il diniego di fornire al lavoratore le ragioni giustificanti l'esercizio dello ius variandi datoriale prima dell'impugnazione del relativo provvedimento datoriale.
Pertanto, è per i motivi suesposti che si condivide la interpretazione in forza della quale il datore di lavoro non è obbligato a enunciare le ragioni del trasferimento contestualmente alla sua adozione, ma è certamente tenuto a farlo ove il lavoratore ne faccia richiesta nei termini previsti (Cass. n. 24260/2013).
Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa