Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Rita Paola Terramagra Presidente dr. Angela Notaro Giudice dr. Maura Cannella Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, nel procedimento sommario di co- gnizione (artt. 702 bis e segg. c.p.c.) iscritto al n. 2609 dell'anno 2022 pen- dente
TRA
Avv. , nato ad [...], in data [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Corso Alberto C.F._1
Amedeo, n. 74, presso lo studio dell'Avv. Rizzo Salvatore che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Sam- martino, n. 6/8presso lo studio dell'Avv. FIORE IGNAZIO C/ AVV. VARISCO
G. 90141 PALERMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
OGGETTO: Liquidazione di compenso professionale di avvocato per pre- stazioni giudiziali in materia civile.
Letti gli atti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/01/2025, svolta in modalità c.d. cartolare;
lette le note scritte depositate dalle parti nel termine assegnato e le istanze e conclusioni ivi formulate;
ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 BIS COD. PROC. CIV.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23/02/2022, l'Avv.
[...]
ha chiesto la liquidazione del compenso, in misura pari ad € Parte_1
1) svolto innanzi al Tribunale di Palermo ed iscritto al n. R.G. 7252/2011 avente ad oggetto l'annullamento del bilancio 2009 dell' Parte_2
giusta delibera di Giunta Municipale n. 83 del 25.07.2011 (doc. 1.1),
[...] ed in forza di mandato rilasciato dall'allora Sindaco del Controparte_1
Sig. (doc. 1.2). Persona_1
Per l'attività professionale svolta in tale sede il ricorrente, ha dedotto di avere trasmesso al il preavviso di parcella con pec del 10.05.2018 CP_1
(doc. 1.13) e richiesto il pagamento della somma complessiva di € 18.498,73, comprensiva di I.V.A. e C.P.A. e determinata applicando i valori minimi del
D.M. n. 55/2014, reiterata, stante l'omesso pagamento, con successiva pec del 09.10.2018 (doc. 1.16) con invito alla negoziazione assistita e con solleci- to di pagamento di cui alla pec del 01.10.2021 (1.17);
2) innanzi al Tribunale di Palermo iscritto al n. R.G. 15074/2007, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni nei confronti dei Sigg.ri Pt_3
e , giusta delibera di Giunta Municipale n. 100 del 14.12.2004 Parte_4
(doc. 2.1), e successiva delibera di integrazione n. 17 del 24.02.2005 (doc.
2.2.) ed in forza di mandato rilasciato dall'allora Sindaco del Comune di Pt_2 fonte, Sig. . Persona_1
Per l'attività professionale svolta, il ricorrente, ha dedotto di avere tra- smesso, con nota inviata a mezzo posta certificata il 10.05.2018 (doc. 2.20), copia della parcella pro forma e richiesto il pagamento della somma di €
54.046,44, comprensiva di I.V.A. e C.P.A., e spese esenti, determinata te- nendo conto del valore della controversia secondo i valori minimi del D.M. n.
55/2014, reiterata, stante l'omesso pagamento, con successiva nota a mezzo pec in data 9.10.2018 (doc. 1.16) con contestuale invito alla negoziazione as- sistita e da ultimo con sollecito di pagamento inviato mezzo pec in data
1.10.2021 (1.17);
3) innanzi al Tribunale di Palermo iscritto al n. R.G. 11760/2011, avente
- 2 - ad oggetto domanda di usucapione promosso dai Sigg.ri e Parte_5 Pt_6
giusta delibera di Giunta Municipale n. 114 del 02.11.2011 (doc. 3.1), e
[...] mandato rilasciato dall'allora Sindaco del Comune di , Sig. CP_1 [...]
. Persona_1
Per l'attività professionale svolta, il ricorrente ha allegato di avere inoltrato al di , con mail pec del 10.05.2018 (doc. 3.16), il preavviso CP_1 CP_1 di parcella con cui ha richiesto la somma di € 9.042,22 comprensiva di I.V.A.
e C.P.A., rappresentando la necessità di integrare l'iniziale impegno di spesa e di avere elaborato la parcella tenendo conto del valore della controversia, applicando i valori minimi del D.M. n 55/2014, richiesta reiterata con suc- cessivo sollecito di pagamento di cui alla pec del 9.10.2018 (doc. 1.16) con contestuale invito alla negoziazione assistita, stante il perdurare dell'inadempimento, con sollecito di cui alla pec in data 1.10.2021 (1.17);
4) innanzi al Tribunale di Palermo, iscritto al n. R.G. 2906/2011, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni promossa dal Sig. Parte_7
giusta delibera di Giunta Municipale n. 31 del 03.03.2011 (doc. 4.1) e
[...] mandato rilasciato dall'allora Sindaco del di , Sig. CP_1 CP_1 [...]
. Persona_1
Per l'attività professionale svolta, il ricorrente, ha dedotto di avere tra- smesso, con nota inviata a mezzo posta certificata del 10.05.2018, (doc.
4.16), copia della parcella pro forma - già trasmessa nel dicembre 2014 - con cui aveva richiesto la somma di € 13.197,74, comprensiva di I.V.A. e C.P.A. ed elaborata secondo il D.M. n. 140/2012 vigente ratione temporis alla data di definizione del procedimento, secondo i valori minimi, richiesta reiterata con pec del 9.10.2018 (doc. 1.16) con contestuale l'invito alla negoziazione assistita e da ultimo con pec in data 1.10.2021 (1.17);
5) innanzi al Tribunale di Palermo, iscritto al n. R.G. 6223/2012, avente ad oggetto l'opposizione a D.I. contro l' , giusta de- Controparte_2 libera di Giunta Municipale n. 28 del 20.04.2012 (doc. 5.1) e mandato rila- sciato dall'allora Sindaco del Comune di , Sig. CP_1 Persona_2 mo.
- 3 - Per l'attività professionale svolta in esecuzione del mandato rilasciato, il ricorrente ha dedotto di avere trasmesso, con nota del 31.10.2013, acquisita al protocollo del Comune di in data 7.11.2013 (doc. 5.7), la parcella CP_1
e richiesto la somma di € 4.651,88, comprensiva di I.V.A. e C.P.A., determi- nata secondo i parametri del D.M. n. 140/2012 tenendo conto del valore del- la controversia, richiesta di pagamento successivamente reiterata con nota del 13.02.2014 (doc. 5.8), pec del 17.05.2018 (doc. 5.9), pec del 9.10.2018
(doc. 1.16) con contestuale invito alla negoziazione assistita e pec del
1.10.2021 (1.17);
6) innanzi al Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, fase sommaria – iscritto al n. R.G.E. 1121/2015, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione presso terzi contro il Sig. giusta delibera di Parte_8
Giunta Municipale n. 20 del 27.03.2015 (doc. 6.1.) e mandato rilasciato dall'allora Sindaco, Sig. ; Persona_3
7) innanzi al Tribunale di Palermo iscritto al n. R.G.E. n. 14714/2015, avente ad oggetto il giudizio di merito instaurato contro il Sig. Parte_7 innanzi al Tribunale di Palermo, giusta medesima delibera di Giunta
[...]
Municipale n. 20 del 27.03.2015 (doc. 6.1), e medesimo mandato (doc. 6.2) rilasciato dal Sindaco per il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.
Per l'attività professionale svolta, il ricorrente ha dedotto di avere inviato al con pec del 24.01.2017 (doc. 7.6), la richiesta di pagamento in or- CP_1 dine alla fase sommaria ed in ordine al giudizio di merito, elaborando le par- celle secondo i valori minimi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e richiedendo, quanto alla prima fase (cfr. punto 6), la somma di € 2.186,14 comprensiva di I.V.A. e C.P.A. e, quanto alla fase a co- gnizione piena, la somma di € 12.172,11 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., per un ammontare complessivo di € 14.358,23 comprensivo di I.V.A. e C.P.A., ri- chiesta reiterata con successive pec del 16.02.2021 (doc. 7.7), del
24.01.2017, del 1.10.2021 (1.19) unitamente all'invito a procedere a negozia- zione assistita.
- 4 - Stante il perdurante inadempimento del il ricorrente dopo avere CP_1 dedotto di non avere ricevuto il compenso a lui spettante ha, quindi, conclu- so chiedendo al Tribunale di «respinta ogni contraria domanda, eccezione e di- fesa, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, nonché la propria competenza, atteso che trattasi di incarichi le cui cause sono state trat- tate da codesto Tribunale, così decidere: - Accertare e dichiarare, per quanto espresso in causa petendi, che l'Avv. ha svolto la presta- Parte_1 zione professionale per tutti i procedimenti sopra analiticamente descritti e ri- portati, come dimostrato dai documenti allegati, in favore e dietro mandato ri- lasciato dal sindaco pro tempore del , a seguito di regolare Controparte_1 delibera di GM di incarico per ciascun procedimento;
- Conseguentemente, ac- certare e dichiarare che l'Avv. ha diritto, per l'attività pro- Parte_1 fessionale svolta in favore del Comune di , ad essere retribuito, in re- CP_1 lazione a ciascun procedimento riportato in parte motiva, secondo i compensi calcolati in base ai parametri del D.M. n. 140/2012 e D.M. n. 55/2014, ovvero in ogni caso perché l'Ente ha usufruito di effettivi giovamenti in conseguenza di tale attività, utilità dell'Ente che giustifica il diritto del professionista a ve- dersi riconosciuto, anche ai sensi degli artt. 2041 c.c. e/o 1338 c.c. il risarci- mento per il lavoro svolto;
- Per tali motivi, ritenere e dichiarare che il compenso richiesto dall'Avv. pari a complessivi € 113.795,24, per Parte_1 tutte le prestazioni sopra indicate, così come analiticamente riportato in parte motiva, è consono e corretto sulla scorta dei parametri ratione temporis vigenti, sicché sussiste un'obbligazione di pagamento, anche a titolo risarcitorio, del
, in persona del Sindaco pro tempore, in favore dell'Avv. Controparte_1
, pari ad € 113.795,24 comprensivi di IVA e C.P.A. nelle mi- Parte_1 sure di legge o a quella diversa maggiore o minore, che il Tribunale vorrà de- terminare;
- Conseguentemente, sulla scorta di quanto sopra dedotto, condan- nare il resistente al pagamento della somma di € Controparte_1
113.795,24 comprensiva di IVA e C.P.A. o di quella maggiore o minore che il
Tribunale vorrà determinare, nella misura di legge, in favore dell'Avv.
[...]
per la causale di cui in narrativa, oltre interessi legali e di mora ex Parte_1
- 5 - D.lgs. n 231/2002 e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di ma- turazione del crediti al soddisfo o ad altra somma che sarà ritenuta congrua dall'On.le Tribunale adito;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali di studio, oltre IVA e CPA, ex DM
55/14».
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il e, in re- Controparte_1 lazione ai procedimenti sub 2), 6) e 7), ha eccepito la nullità dei contratti di patrocinio per violazione della forma scritta ad substantiam alla luce del combinato disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923, non potendosi tale forma ricavare dalla delibera dell'Organo collegiale dell'Ente che aveva auto- rizzato il conferimento dell'incarico e, comunque, l'omessa prova del contrat- to.
Parte resistente ha, inoltre, rilevato che, con riferimento al procedimento sub. 7), mancava agli atti non soltanto la delibera di autorizzazione del con- ferimento di incarico, ma anche la relativa procura alle liti, essendo stata prodotta esclusivamente la delibera di cui al procedimento sub 6) afferente solo al procedimento di opposizione all'esecuzione e non al giudizio di merito di cui al procedimento sub 7).
Il ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva per modifica ex lege del soggetto (passivo) del rapporto obbligatorio conseguente alla violazione dell'art. 191 comma 1 del T.U.E.L per effetto del- la mancata adozione delle determine di impegno di spesa e mancate attesta- zioni della coperture finanziaria, in violazione delle prescrizioni in materia di contabilità pubblica applicabili anche agli incarichi legali, con conseguente costituzione del rapporto obbligatorio esclusivamente con l'amministratore, funzionario o dipendente che avevano adottato i provvedimenti di conferi- mento di incarico per come affermato dalla giurisprudenza contabile, segna- tamente, in seno alla deliberazione n. 35/2021/par - Sezione Regionale di
Controllo per il Molise.
Sotto diverso profilo, il ha eccepito la manifesta “impossibilità CP_1 giuridica dell'oggetto” ex art. 1346 c.c.
- 6 - L'Ente ha, quindi, lamentato la carenza di allegazione in ricorso in merito alle domande formulate in via subordinata ex artt. 1338 e 2041 c.c. e, co- munque, ne ha contestato, nel merito, la fondatezza per carenza dei presup- posti. Quanto all'azione di ingiustificato arricchimento ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza del requisito della residualità.
Ancora, il ha eccepito la prescrizione ordinaria de- Controparte_1 cennale ex art. 2946 c.c. del diritto al compenso per le prestazioni eseguite per decorso del termine prescrizionale individuando il relativo dies a quo nel- la data dall'adozione delle rispettive Delibere di Giunta, in assenza della pro- va dell'invio di validi atti interruttivi.
A tale ultimo proposito, ha rilevato che il ricorrente si era limitato a pro- durre solo una copia fotostatica in formato analogico dell'asserita accettazio- ne e consegna delle note pec asseritamente inviate, ma aveva omesso di de- positare le buste informatiche in formato .eml e non ne aveva, peraltro, atte- stato la conformità all'originale.
Infine, l'Ente resistente ha contestato anche nel quantum la pretesa azio- nata dall'Avv. il quale aveva determinato i compensi asserita- Parte_1 mente dovuti facendo applicazione del D.M. 55/14, senza, tuttavia, tenere conto dei decreti ministeriali vigenti al momento del conferimento dell'incarico ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Nel merito, in accoglimento di uno, o più, dei motivi sopra dedotti, rigettare tutte le domande spiegate dal ricorrente per le eccezioni e le ragioni sopra meglio specificate e da intendersi ivi integralmente richiamate e ritrascritte;
- Con condanna alla rifusione delle spese e compensi di lite oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) per legge».
Quindi all'udienza del 20/01/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, occorre esaminare, in primo luogo, le eccezioni preliminari formulate dalla parte resistente.
Dette eccezioni sono infondate.
Quanto alla nullità dei contratti di patrocinio per violazione della forma
- 7 - scritta ad substantiam, valga osservare che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha, anche recentemente, ribadito il principio, ormai consolidato, secondo il quale «In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della
P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al di- fensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto di- fensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrat- tuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria» (Cassa- zione civile sez. II, 30/04/2024, n.11668 che, in motivazione ha richiamato i
«precedenti di questa Corte (Cass. 3721-2015; Cass. 2266-2012) ai quali può aggiungersi Cass. SSUU 37836-2022 (in motivazione) e Sez. 2, ordinanza n.
21007 del 06-08-2019, secondo cui "In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'eser- cizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'ac- cordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria".
La Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 16/01/2024, n.1571) ha poi pure precisato che «la procura, d'altro canto, non necessita - se conferita dal sindaco - né di previa determina né di autorizzazione della Giunta perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del la procura alle liti è il Sindaco;
la delibera della Giunta comunale è CP_1 un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., Sez. I,
n. 11516 del 17/5/2007; Sez. 6 - 2, n. 5802 del 23/03/2016; Sez. 1, n.
16457 del 21/06/2018» poiché «l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista» (In motivazione: è principio, ormai conso- lidato (Cass. Sez. 6 - 3, n. 2266 del 16/02/2012; Sez. 6 - 3, n. 3721 del
24/02/2015; Sez. 2, n. 21007 del 06/08/2019), secondo cui, in tema di forma
- 8 - scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art.
83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incon- tro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta. È vero, infatti, che la procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappre- sentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con cui è conferito l'incarico al professionista. È vero altresì, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., il conferimento della procura e accettato dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giu- diziale e la sottoscrizione dell'atto di difesa, sicché in questa forma di accetta- zione del mandato alle liti apposto sull'atto è stato individuato, nella giuri- sprudenza di questa Corte, il contratto di patrocinio tra ente pubblico e profes- sionista: del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono, in- fatti, presenti tutti i requisiti necessari e, cioè, l'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-sociale (causa) del negozio, l'ogget- to e la forma scritta ad substantiam;
l'esigenza di identificarne il contenuto ne- goziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria e, infine, soddisfat- ta dal collegamento necessario, funzionale e di contenuto tra la procura alle li- ti, sottoscritta dal rappresentante dell'Ente e l'atto di difesa (citazione, ricorso o comparsa) sottoscritto dal difensore).
Nella specie, risultano versate in atti le procure rilasciate in relazione a tutti i procedimenti per i quali il ricorrente richiede la liquidazione del com- penso, ivi compresi i procedimenti di cui al sub. 6) e 7) afferenti, il primo, al- la fase sommaria e, il secondo, a quella di merito dell'unico procedimento di opposizione all'esecuzione.
Ed invero, secondo la giurisprudenza, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi (o all'esecuzione n.d.r.), alla luce delle modifiche apportate agli artt.
618 c.p.c. e 185 disp. att. c.p.c. dalla legge n. 52 del 2006, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito è in collegamento con la fase sommaria. Ne consegue che la procura, ri-
- 9 - lasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi (o all'esecuzione n.d.r.) dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il suc- cessivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria;
l'atto di citazione per il giudizio di merito che segue la fase sommaria dinanzi al giudice dell'ese- cuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura al- le liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che ne limiti la validità alla prima fase (cfr. Cassazione ci- vile , sez. III , 20/04/2015, n. 7997).
In ordine al difetto di legittimazione passiva per carenza degli impegni di spesa espressamente previsti dall'art. 191 co. 1 TUEL, con conseguente ap- plicazione del comma 4 della citata disposizione, vale poi osservare che la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cassazione civile sez. II,
30/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 30/11/2020), n. 27309) ha da tempo affermato che «il principio (…) affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
12195/2005 poi ribadito anche in seguito (ex multis, Cass. n. 17469/2013) è chiaramente riferibile al contratto relativo all'incarico di progettazione ovvero di direzione di lavori per opere pubbliche. Nel diverso caso in cui invece il manda- to attenga allo svolgimento di attività difensiva per conto dell'ente in controver- sie giudiziarie, le Sezioni Unite hanno invece affermato che (Cass. n.
11098/2002) la nullità di diritto prevista dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art.
55, comma 5, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 15 maggio
1997, n. 127, art. 6), per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non af- ferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territo- riali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente co- pertura. Tale affermazione è stata poi ribadita anche dalla successiva giuri- sprudenza, avendo questa Sezione di recente sostenuto che (Cass. n.
- 10 - 21007/2019; Cass. n. 22652/2020) la Delib. dell'ente territoriale che autoriz- za il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedi- menti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta in- cidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite (conf. Cass. n. 8646/1993; Cass. n. 13963/2006; Cass. n.
11859/1999)» [vedi anche Cassazione civile sez. II, 19/10/2020, (ud.
02/07/2020, dep. 19/10/2020), n.22652, in motivazione: «Quanto ai requisi- ti di regolarità contabile del rapporto, deve ribadirsi che la Delib. dell'ente terri- toriale che autorizzi il proprio rappresentante a stare in giudizio, non necessita dell'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte. Tali requisiti non ope- rano rispetto ai provvedimenti riguardanti la partecipazione alle controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico, condiziona- to alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite (Cass. 21007/2019; Cass. S.U.
10098/2002)»].
In tale stato di cose, ritiene il Collegio di dover dare continuità ai principi espressi dal Supremo Collegio e di non potere condividere la ricostruzione of- ferta dalla difesa del così come espressa in seno alla deliberazione CP_1
n. 35/2021/par - Sezione Regionale di Controllo per il Molise.
Deve ritenersi, pertanto, provato tanto il rapporto di mandato quanto l'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale, peraltro non contestata dalla controparte e documentata dal deposito di tutti gli atti e verbali dei giudizi e delle relative sentenze.
Quanto all'eccezione di prescrizione va, in primo luogo, riaffermato il prin- cipio secondo cui sebbene la prescrizione presuntiva e quella estintiva siano due istituti notoriamente differenti, in quanto la prima triennale ex artt.
2956 e 2957 c.c. suppone una difesa fondata su una mera presunzione lega- le di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, mentre la or-
- 11 - dinaria ex art. 2946 c.c. suppone una difesa volta a determinare l'estinzione dell'avverso diritto (cfr. Cass. n. 1203 del 2017) «Deve comunque riaffermarsi il principio secondo cui nell'applicare le norme sulla prescrizione ordinaria ad un credito per prestazioni professionali di avvocato, come nel caso in esame, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza, ex art. 2935 c.c., può comun- que farsi correttamente riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 2957 c.c. (Cass. n.
2275 del 1974), ispirandosi tale ultima norma al generale principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 2957 c.c., il termine di prescrizio- ne decorre "dalla decisione della lite" (la quale coincide con la data di pubbli- cazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa), ovvero dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
al contrario,
"per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio. In giurisprudenza ed in dottrina si considera, inoltre, che, sempre ai fini della decorrenza del termine della prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, l'affare si considera terminato non solo nei casi espressamente previsti nell'art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale la morte del cliente o del difensore, la cessazione da parte di quest'ultimo dell'esercizio della professione, l'estinzione del processo, la ri- nuncia al mandato (Cass. n. 965 del 1964; n. 7281 del 2012; n. 40626 del
2021)» (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/06/2023, n.17924).
Pertanto, la decorrenza della prescrizione del diritto dell'avvocato al com- penso decorre, non dall'adozione delle singole Delibere di Giunta, ma dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'in- carico, stante il carattere unitario della prestazione difensiva (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n.5893).
La difesa dell'Ente resistente ha poi dedotto che il ricorrente , al fine di da- re prova dell'invio di validi atti interruttivi si sarebbe limitato a depositare un copia della pec del 10.05.2018 prodotta al doc. 1.13, copia della nota del
- 12 - 9.10.18 di cui al doc.
1.16 ed copia della nota del 1.10.21 di cui al doc.
1.17 del fascicolo di parte ricorrente, nonché le copie fotostatiche in formato ana- logico delle asserite ricevute di accettazione e consegna di dette PEC, senza depositare le correlative buste informatiche in formato .eml ed ha, quindi, contestato di averle mai ricevute.
L'affermazione è smentita dall'esame della produzione del ricorrente in se- no alla quale risultano prodotte le ricevute di accettazione consegna delle no- te PEC del 9/10/2018 e del 1/10/2021 contenenti le richieste di pagamento con costituzione in mora e l'invito alla negoziazione assistita.
L'eccezione di prescrizione, pertanto, deve ritenersi infondata.
Passando all'esame del merito, per quanto concerne il quantum, va osser- vato che, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., il criterio principale per la determi- nazione del compenso è costituito dall'accordo tra le parti, in mancanza del quale deve aversi riguardo alle tariffe professionali (oggi sostituire dai para- metri ministeriali), tenuto conto della disciplina vigente al momento del completamento della prestazione professionale (cfr. Cass. n.2748/16, n.
23318/2012 e S.U. n. 17405/2012) e non, contrariamente a quanto soste- nuto dalla difesa del al momento del conferimento Controparte_1 dell'incarico.
Alla luce della documentazione offerta dal ricorrente – per gli incarichi di cui ai procedimenti sub. 1), 3), 4) e 5) è stato sottoscritto un "disciplinare di incarico" (cfr. allegati della produzione dell'Avv.to , dal professio- Parte_1 nista e dal Responsabile Settore Affari Generali dell'Ente.
In relazione ai procedimenti sub. 1) e 3), sono stati ivi concordati i criteri di determinazione del compenso e, in particolare, è stata prevista l'applica- zione dell'onorario della tariffa professionale nei suoi valori medi (art. 2), sal- vo che in ipotesi di soccombenza, nel quale caso è prevista l'applicazione del- la tariffa in base ai valori minimi (art. 3).
Per quanto attiene al procedimento sub. 4), le parti hanno, invece, concor- dato l'applicazione della tariffa professionale nei suoi valori minimi (art. 2) e, in caso di vittoria con condanna dell'avversario al pagamento delle spese in
- 13 - favore del la determinazione del compenso nella somma riconosciu- CP_1 ta dall'A.G. (art. 3).
Infine, quanto al procedimento sub. 5), il disciplinare non indica alcun pa- rametro per la determinazione del compenso dell'avvocato.
In assenza di una pattuizione sul compenso, dovrà, pertanto, aversi ri- guardo ai parametri ministeriali vigenti al momento del completamento della prestazione professionale.
Orbene, passando alla determinazione del compenso, l'avv. Parte_1 risulta avere patrocinato nell'interesse del qua-
[...] Controparte_1 le interveniente il giudizio innanzi al Tribunale di Palermo iscritto al R.G. n.
7252/2011 avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della delibera di ap- provazione del Bilancio 2009 dell' in- Parte_9 staurato dal contro la suddetta società e defi- Controparte_3 nito con sentenza n. 113/2015 (doc. 1.9).
Il ricorrente ha indicato il valore della controversia (indeterminabile di par- ticolare importanza), documentato le attività svolte e determinato il compen- so nella somma complessiva di € 18.498,73, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. applicando i valori minimi del D.M. n. 55/2014.
Posta la correttezza dell'applicazione ratione temporis del D.M. n. 55/2014 nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, ritiene il Collegio che, letti gli atti di causa, il compenso va- da determinato secondo i parametri minimi previsti dalla tabella per le cause di valore indeterminabile di alta complessità per un importo complessivo di €
11.373,84 incluse spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il ricorrente ha, altresì, richiesto il compenso per l'attività difensiva svolta nell'interesse del resistente nel procedimento svolto innanzi al Tri- CP_1 bunale di Palermo (R.G. n. 15074/2007) avente ad oggetto la domanda di ri- sarcimento danni nei confronti dei Sigg.ri e , definito con Pt_3 Parte_4 sentenza n. 504/2015 (doc. 2.14) con la quale il Tribunale di Palermo ha condannato i convenuti al pagamento in solido in favore del Controparte_4 fonte della complessiva somma di € 300.000,00 (detratti gli importi even-
- 14 - tualmente già ricevuti a titolo di provvisionale), oltre interessi dalla sentenza fino al soddisfo e delle spese di lite sostenute.
L'Avv. ha indicato il valore della controversia (oltre € 5 milioni), Parte_1 documentato le attività svolte e determinato il compenso nella somma com- plessiva di € 54.046,44, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. e spese esenti, calco- lata secondo i valori minimi del D.M. n. 55/2014.
Posta la correttezza dell'applicazione ratione temporis del D.M. n. 55/2014 nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, ritiene il Collegio che, letti gli atti di causa, il valore della domanda indicato nell'atto introduttivo appaia sproporzionato al suo valore effettivo e, pertanto, il compenso vada determinato applicando i parametri minimi previsti dalla tabella per le cause ricadenti nello scaglione da €
260.001,00 a € 520.000,00 per un importo complessivo di € 18.498,73, in- cluse spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre € 1216,08 per spese esenti.
L'avv. ha poi patrocinato innanzi al Tribunale di Palermo il Parte_1 procedimento (R.G. n. 11760/2011) avente ad oggetto domanda di usuca- pione promosso dai Sigg.ri e conclusosi con sentenza n. Parte_5 Pt_10
6285/2014 del 6/11-24/12/2014, con la quale il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'acquisto per usucapione ventennale della proprietà dell'immobile da parte degli attori, ha rigettato le domande riconvenzionali avanzate dal e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite e di C.T.U. CP_1
Ritiene il Collegio che il ricorrente abbia correttamente indicato il valore della controversia (indeterminabile complessità media), documentato le atti- vità svolte e quindi abbia esattamente determinato il compenso nella somma complessiva di € 9.042,22, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. applicando i valori minimi del D.M. n. 55/2014.
In merito al procedimento svolto innanzi al Tribunale di Palermo (R.G. n.
2906/2011) avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni promossa dal Sig. contro il conclusa con sen- Parte_8 Controparte_1 tenza n. 4088/2013 con la quale il Tribunale di Palermo ha condannato il
- 15 - al pagamento in favore dell'attore della somma di € 128.260,23 ol- CP_1 tre interessi legali dalla decisione al saldo ed al pagamento delle spese di lite, ponendo a suo carico anche le spese di C.T.U. e l'imposta prenotata a debito, il ricorrente ha indicato il valore della controversia (€ 719.402,25), documen- tato le attività svolte e determinato il compenso nella somma complessiva di
€ 13.197,74, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. applicando i valori minimi del
D.M. n. 140/2012.
Il Collegio ritiene corretta l'applicazione ratione temporis del D.M. n.
140/2012, nonché dei valori minimi come da disciplinare di incarico. Tutta- via, quanto al valore della domanda, anche in questo caso, il compenso deve essere determinato secondo i parametri medi previsti dalla tabella per le cause ricadenti nello scaglione da € 100.001,00 a € 500.000,00, per un im- porto complessivo di € 6.914,96 comprensivo di spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, tenuto conto del fatto che il valore della domanda ap- pare sproporzionato rispetto a quello reale.
Per l'attività professionale svolta innanzi al Tribunale di Palermo nel pro- cedimento iscritto al n. R.G. 6223/2012, avente ad oggetto l'opposizione av- verso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della
[...]
“Hansel e Graetel” contro il Comune re- Controparte_5 sistente, definito con sentenza a verbale n. 3883/2013 (doc. 5.5), con la qua- le il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione confermando il D.I. emesso e compensato le spese del giudizio, il ricorrente ha richiesto la som- ma di € 4.651,88, comprensiva di I.V.A. e C.P.A. e spese esenti, redatta se- condo i parametri del D.M. n. 140/2012.
Ritiene il Tribunale che sia corretta l'applicazione ratione temporis del
D.M. n. 140/2012, nonché la determinazione del compenso secondo i para- metri medi previsti dalla tabella per le cause ricadenti nello scaglione da €
25.001,00 a € 50.000,00 per importo complessivo di € 4.187,04, incluse spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre € 464,84 per spese esenti.
Infine, l'avv. risulta avere patrocinato nell'interesse del Comu- Parte_1
- 16 - ne di la fase sommaria del procedimento innanzi al Tribunale di CP_1
Palermo, sez. esecuzioni iscritto al n. R.G.E. n. 1121/2015, avente ad ogget- to l'opposizione all'esecuzione presso terzi promossa dal Sig. Parte_7
conclusasi con ordinanza del G.E. del 17.05.2015 (doc. 6.5) di so-
[...] spensione del processo esecutivo, dichiarazione della cessazione della mate- ria del contendere sulle richieste cautelari di cui all'art. 615 e 624 c.p.c. e assegnazione alle parti del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, nonché tale ultimo giudizio, svolto innanzi al Tribunale di Palermo ed iscritto al n. R.G.E. n. 14714/2015, concluso con sentenza n. 6825/2016
(doc. 7.3), con la quale il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'azione ese- cutiva, cessata la materia del contendere ed estinta la procedura, compen- sando le spese di lite tra le parti.
Per tale attività professionale il ricorrente ha calcolato il compenso facendo applicazione dei valori minimi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia (da € 52.000,00 a € 260.000,00) e richiedendo, quanto al- la prima fase, la somma di € 2.186,14 compresa di I.V.A. e C.P.A. e, quanto alla fase a cognizione piena, la somma di € 12.172,11 comprensiva di I.V.A. e
C.P.A., per un ammontare complessivo di € 14.358,23 comprese I.V.A. e
C.P.A.
Orbene, posta la correttezza dell'applicazione ratione temporis del D.M. n.
55/2014 nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, ritiene il Collegio che appaia corretta anche la determinazione del compenso per la fase sommaria di € 2.149,29 comprensi- vi di spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre € 36,72 per spese esenti e per la fase a cognizione piena di € 11.373,84 comprensivi di spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre € 798,27 per spese esenti.
In conclusione, spetta all'avv. un compenso complessivo di € Parte_1
66.055,94, sul quale vanno calcolati gli interessi di cui al D.lgs. 231/02 con decorrenza dalla data di ricezione del sollecito di pagamento del 9/10/2018 per i compensi relativi ai procedimenti sub. 1), 2) 3), 4), e 5) e dell'01/10/2021 per i compensi relativi ai procedimenti sub. 6) e 7), fino al
- 17 - soddisfo.
Infine, il procedimento giudiziale di liquidazione di cui alla L. 794/1942 non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento spe- ciale, attenendosi al principio della soccombenza (così Cass. civ. n.
13570/2008).
In base a tale principio, parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano, nella misu- ra indicata in dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formula- zione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del
13/08/2022, scaglione fino ad € 260.000,00 applicando i valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
liquida in favore dell'avv. la somma di € 66.055,94, in- Parte_1 cluse spese generali del 15% I.V.A. e C.P.A., ed oltre gli interessi di cui al
D.lgs. 231/02 con decorrenza dalla data di ricezione del sollecito di paga- mento del 9/10/2018 per i compensi relativi ai procedimenti sub. 1), 2) 3),
4), e 5) e dell'01/10/2021 per i compensi relativi ai procedimenti sub. 6) e 7) fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa;
condanna la parte resistente al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. della somma di € 66.055,94, incluse spese gene- Parte_1 rali del 15% I.V.A. e C.P.A., ed oltre gli interessi di cui al D.lgs. 231/02 con decorrenza dalla data di ricezione del sollecito di pagamento del 9/10/2018 per i compensi relativi ai procedimenti sub. 1), 2) 3), 4), e 5) e dell'01/10/2021 per i compensi relativi ai procedimenti sub. 6) e 7) fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa;
condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente procedi- mento sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi €
14.103,00, oltre € 406,00 per esborsi ed oltre rimborso spese generali del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- 18 - Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 10/04/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Rita Paola Terramagra
Maura Cannella
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 19 -