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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 396/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 396/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PETTI Parte_1 Parte_2
VINCENZA PETTI VINCENZA e presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 04.03.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18/12/1993 in Angri, Sa (di cui al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Angri al n.116, parte II, s. A, anno 1993). Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 07.05.2005), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse del figlio, , nato a [...] il [...], convivente con la madre, maggiorenne CP_1 ma non autonomo ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre (euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a suo carico, con la restante parte, di pari percentuale, a carico della madre come ex lege previsto), il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 18/12/1993 in Angri, Sa, di cui al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Angri al n.116, parte II, s. A, anno 1993). tra:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2 - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
- pone a carico di la somma di euro 150,00 a titolo di Parte_3 mantenimento del figlio , da versare ad entro il giorno CP_1 Parte_2
5 di ogni mese e rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- pone, altresì, nella misura del 50%, a carico del padre, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
Prende atto, poi, dei residui accordi intervenuti tra le parti e di seguito trascritti:
“-i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore;
- i coniugi dichiarano, altresì, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale, esonerandosi reciprocamente dal deposito delle dichiarazioni reddituali e degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari”.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 396/2024, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PETTI Parte_1 Parte_2
VINCENZA PETTI VINCENZA e presso lo studio ultimo della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
All'udienza camerale del 04.03.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18/12/1993 in Angri, Sa (di cui al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Angri al n.116, parte II, s. A, anno 1993). Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 07.05.2005), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse del figlio, , nato a [...] il [...], convivente con la madre, maggiorenne CP_1 ma non autonomo ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre (euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a suo carico, con la restante parte, di pari percentuale, a carico della madre come ex lege previsto), il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 18/12/1993 in Angri, Sa, di cui al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Angri al n.116, parte II, s. A, anno 1993). tra:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2 - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
- pone a carico di la somma di euro 150,00 a titolo di Parte_3 mantenimento del figlio , da versare ad entro il giorno CP_1 Parte_2
5 di ogni mese e rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- pone, altresì, nella misura del 50%, a carico del padre, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
Prende atto, poi, dei residui accordi intervenuti tra le parti e di seguito trascritti:
“-i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore;
- i coniugi dichiarano, altresì, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale, esonerandosi reciprocamente dal deposito delle dichiarazioni reddituali e degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari”.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire