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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/07/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 25-1/2025
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento -
Il Giudice, dott.ssa AN LO Ciulla, nel procedimento unitario iscritto al n. 25-1/2025 promosso da , c.f: , nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via dei Pescatori n° 28 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I.
(D.Lgs. 14/2019);
ritenuta la propria competenza;
letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della Crisi, avv. Luca Candela, e la relativa attestazione di legge, nonché le successive integrazioni;
presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;
ritenuta ravvisabile in capo al ricorrente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I.;
considerato che la relazione del gestore ha illustrato le ragioni del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, ha reso la propria valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, ha effettuato una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che il decreto di apertura della procedura è stato comunicato ai creditori ex articolo 70 comma 1 C.C.I.I. e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni dal creditore Pt_2
il quale ha comunicato un credito inferiore rispetto a quello preso in considerazione dal gestore
[...]
1
nella stesura della relazione particolareggiata, che è stata, conseguentemente, modificata nell'importo relativamente a tale credito;
rilevato che non sussistono condizioni ostative all'omologa del piano ex art. 69 C.C.I.I. in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né vi è alcun dato dal quale desumere che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerate le cause che hanno indotto il debitore a fare ricorso al credito e ad aggravare la sua esposizione debitoria, come evidenziate dal Gestore della Crisi in seno alla relazione, tra le quali le difficoltà dovute ai continui trasferimenti lavorativi e alle conseguenti spese di trasporto ed alloggio;
rilevato:
- che, sulla scorta della documentazione fornita dal ricorrente e dal gestore della crisi,
l'importo mensile netto a disposizione del debitore è pari ad euro 1.290,00 circa;
il nucleo familiare è composto dal debitore, dalla moglie, attualmente disoccupata e dalla figlia minorenne;
- che gli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare preventivati nel piano sono pari ad euro 1.400,00 mensili circa;
- che l'esposizione debitoria, derivante per la maggior parte da finanziamenti contratti, ammonta complessivamente ad euro 143.056,02;
- che il ricorrente è proprietario dei seguenti beni immobili:
1. proprietà di ½ casa di abitazione sita in Erice nella Via dei Pescatori, identificato al
NCEU del medesimo Comune, al foglio 154, part. 830, sub 5, cat A/3 Cl. 9, rendita cat.
174,30;
2. proprietà di 1/9 immobile sito in Erice, nella Via Catania derivante da successione ex lege di del 18.02.2019, trascrizione n. 11672.1/2019, reparto PI di Persona_1
Trapani, in atti dal 08.08.2019
- che il ricorrente, quanto ai beni mobili, è proprietario per ½ del veicolo Kia Sportage, targato
FY390TE;
2
- che, sulla scorta di quanto evidenziato ai punti precedenti e tenuto conto di quanto necessario al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare, appare evidente l'impossibilità finanziaria di far fronte a tutti i debiti pregressi, nonché lo squilibrio tra l'esposizione debitoria totale e le risorse prontamente liquidabili per farvi fronte;
dunque, sussiste una effettiva situazione di sovraindebitamento in capo al ricorrente;
- che il piano proposto, della durata di 12 anni, prevede: a) il pagamento integrale dei creditori chirografari;
b) il pagamento integrale del compenso dell'organismo di composizione della crisi;
- che il pagamento delle rate di mutuo avverrà al di fuori del piano alle scadenze concordate nel relativo contratto come da piano di ammortamento;
- che ciò consente di mettere a disposizione del ceto creditorio la complessiva somma di euro
54.720,00 ripartita in n. 144 rate, di euro 380,00 ciascuna;
ritenuto che il piano, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente;
ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti previsti dal CCII per la omologa del piano;
visto l'art. 70 C.C.I.I.;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1
c.f: , con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato dall'OCC avv. Luca C.F._1
Candela, con conseguente cessazione delle trattenute sullo stipendio ex art. 67 comma 3 CCII;
onera l'OCC, ove necessario, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
dispone la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del
Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 70 comma 8 C.C.I.I.;
dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;
3
dichiara chiusa la procedura;
pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 71 CCII;
riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.
Così deciso in Trapani il 16.07.2025.
IL CE
Dott.ssa AN LO Ciulla
4
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento -
Il Giudice, dott.ssa AN LO Ciulla, nel procedimento unitario iscritto al n. 25-1/2025 promosso da , c.f: , nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via dei Pescatori n° 28 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I.
(D.Lgs. 14/2019);
ritenuta la propria competenza;
letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della Crisi, avv. Luca Candela, e la relativa attestazione di legge, nonché le successive integrazioni;
presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;
ritenuta ravvisabile in capo al ricorrente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I.;
considerato che la relazione del gestore ha illustrato le ragioni del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, ha reso la propria valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, ha effettuato una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che il decreto di apertura della procedura è stato comunicato ai creditori ex articolo 70 comma 1 C.C.I.I. e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni dal creditore Pt_2
il quale ha comunicato un credito inferiore rispetto a quello preso in considerazione dal gestore
[...]
1
nella stesura della relazione particolareggiata, che è stata, conseguentemente, modificata nell'importo relativamente a tale credito;
rilevato che non sussistono condizioni ostative all'omologa del piano ex art. 69 C.C.I.I. in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né vi è alcun dato dal quale desumere che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerate le cause che hanno indotto il debitore a fare ricorso al credito e ad aggravare la sua esposizione debitoria, come evidenziate dal Gestore della Crisi in seno alla relazione, tra le quali le difficoltà dovute ai continui trasferimenti lavorativi e alle conseguenti spese di trasporto ed alloggio;
rilevato:
- che, sulla scorta della documentazione fornita dal ricorrente e dal gestore della crisi,
l'importo mensile netto a disposizione del debitore è pari ad euro 1.290,00 circa;
il nucleo familiare è composto dal debitore, dalla moglie, attualmente disoccupata e dalla figlia minorenne;
- che gli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare preventivati nel piano sono pari ad euro 1.400,00 mensili circa;
- che l'esposizione debitoria, derivante per la maggior parte da finanziamenti contratti, ammonta complessivamente ad euro 143.056,02;
- che il ricorrente è proprietario dei seguenti beni immobili:
1. proprietà di ½ casa di abitazione sita in Erice nella Via dei Pescatori, identificato al
NCEU del medesimo Comune, al foglio 154, part. 830, sub 5, cat A/3 Cl. 9, rendita cat.
174,30;
2. proprietà di 1/9 immobile sito in Erice, nella Via Catania derivante da successione ex lege di del 18.02.2019, trascrizione n. 11672.1/2019, reparto PI di Persona_1
Trapani, in atti dal 08.08.2019
- che il ricorrente, quanto ai beni mobili, è proprietario per ½ del veicolo Kia Sportage, targato
FY390TE;
2
- che, sulla scorta di quanto evidenziato ai punti precedenti e tenuto conto di quanto necessario al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare, appare evidente l'impossibilità finanziaria di far fronte a tutti i debiti pregressi, nonché lo squilibrio tra l'esposizione debitoria totale e le risorse prontamente liquidabili per farvi fronte;
dunque, sussiste una effettiva situazione di sovraindebitamento in capo al ricorrente;
- che il piano proposto, della durata di 12 anni, prevede: a) il pagamento integrale dei creditori chirografari;
b) il pagamento integrale del compenso dell'organismo di composizione della crisi;
- che il pagamento delle rate di mutuo avverrà al di fuori del piano alle scadenze concordate nel relativo contratto come da piano di ammortamento;
- che ciò consente di mettere a disposizione del ceto creditorio la complessiva somma di euro
54.720,00 ripartita in n. 144 rate, di euro 380,00 ciascuna;
ritenuto che il piano, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente;
ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti previsti dal CCII per la omologa del piano;
visto l'art. 70 C.C.I.I.;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1
c.f: , con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato dall'OCC avv. Luca C.F._1
Candela, con conseguente cessazione delle trattenute sullo stipendio ex art. 67 comma 3 CCII;
onera l'OCC, ove necessario, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
dispone la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del
Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 70 comma 8 C.C.I.I.;
dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;
3
dichiara chiusa la procedura;
pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 71 CCII;
riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.
Così deciso in Trapani il 16.07.2025.
IL CE
Dott.ssa AN LO Ciulla
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