Versione
20 agosto 1982
20 agosto 1982
Art. 7.
Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l' articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 .
Ai prefetti provenienti dalla Polizia di Stato o dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza o dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza.
I prefetti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono equiparati, agli effetti di cui al ventesimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121 , ai prefetti preposti ad uffici del Ministero dell'interno.
Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l' articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 .
Ai prefetti provenienti dalla Polizia di Stato o dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza o dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza.
I prefetti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono equiparati, agli effetti di cui al ventesimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121 , ai prefetti preposti ad uffici del Ministero dell'interno.
Giurisprudenza • 104
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 23/02/2021, n. 123Provvedimento: […] 6 della legge 1543/1963 in ragione della previsione dell'art. 7 della legge 569 del 1982 che avrebbe fatti salvi gli effetti della normativa del 63 per gli agenti appartenenti al disciolto corpo del personale di pubblica sicurezza rilevando di essere nei ruoli dal 1981 e quindi coperto dalla disposizione normativa citata che continua ad applicarsi al personale assunto prima dell'entrata in vigore della legge 569/1982. […] è implicitamente abrogata dal nuovo rinvio del DPR 1092/1973 che disciplina ex novo il trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici civili e militari. L'art. 7 della legge 569/1982 comporta che la citata normativa venga nuovamente in vigore (elemento che si deduce dalla dicitura “continua ad applicarsi”) per il personale di determinate categorie. […]Leggi di più...
- art. 6 bis decreto-legge 387/1987·
- spese legali·
- trattamento previdenziale·
- Polizia di Stato·
- risarcimento danno·
- pensione·
- art. 54 TU 1092/1973·
- abrogazione implicita·
- legge 569/1982·
- legge 1543/1963