Articolo 7 della Legge 12 agosto 1982, n. 569
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 agosto 1982
Art. 7.
Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l' articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 .
Ai prefetti provenienti dalla Polizia di Stato o dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza o dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza.
I prefetti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono equiparati, agli effetti di cui al ventesimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121 , ai prefetti preposti ad uffici del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 20 agosto 1982
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