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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA NA;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ND ME;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza dell'11.07.2025 il Tribunale ha dichiarato il divorzio tra le parti.
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figli minori, le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 13.11.2025 per come indicate nella comparsa di costituzione in
1 base alle quali: “1) i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori con abitazione e residenza principale presso la madre per quanto riguarda la figlia RA, e con abitazione e residenza principale presso il padre per quanto riguarda;
2) Per_1
e RA dovranno entrambi intrattenersi con i genitori con le seguenti Per_1 modalità: a) trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni e precisamente il primo ed il terzo di ogni mese e trascorreranno con la madre un fine settimana ogni quindici giorni e precisamente il secondo ed il quarto;
b) per quanto attiene le ferie estive trascorreranno, anche eventualmente con possibilità di invertirne la permanenza, con la madre dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto col padre;
c) per le festività natalizie resteranno, ad anni alterni, con il padre dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e con la madre a decorrere dal 2025. Il tutto salvo diversi accordi che saranno di volta in volta valutati secondo le esigenze primarie dei figli e dal consenso dai medesimi manifestato;
3) i coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascun figlio, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé; 4) ciascun coniuge provvederà al mantenimento del figlio collocato prevalentemente presso di sé - il padre provvederà per e la madre per Per_1
RA - e percepirà per intero l'assegno unico familiare previsto per il figlio collocato presso di sé. Entrambi i coniugi, fino a che i figli non saranno economicamente autosufficiente, provvederanno al 50% alle spese scolastiche, mediche, ed in genere straordinarie ovvero afferenti attività extrascolastiche, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, ed esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per ciascun figlio.”.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
2 Il Giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA NA;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ND ME;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza dell'11.07.2025 il Tribunale ha dichiarato il divorzio tra le parti.
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figli minori, le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 13.11.2025 per come indicate nella comparsa di costituzione in
1 base alle quali: “1) i figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori con abitazione e residenza principale presso la madre per quanto riguarda la figlia RA, e con abitazione e residenza principale presso il padre per quanto riguarda;
2) Per_1
e RA dovranno entrambi intrattenersi con i genitori con le seguenti Per_1 modalità: a) trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni e precisamente il primo ed il terzo di ogni mese e trascorreranno con la madre un fine settimana ogni quindici giorni e precisamente il secondo ed il quarto;
b) per quanto attiene le ferie estive trascorreranno, anche eventualmente con possibilità di invertirne la permanenza, con la madre dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto col padre;
c) per le festività natalizie resteranno, ad anni alterni, con il padre dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e con la madre a decorrere dal 2025. Il tutto salvo diversi accordi che saranno di volta in volta valutati secondo le esigenze primarie dei figli e dal consenso dai medesimi manifestato;
3) i coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascun figlio, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé; 4) ciascun coniuge provvederà al mantenimento del figlio collocato prevalentemente presso di sé - il padre provvederà per e la madre per Per_1
RA - e percepirà per intero l'assegno unico familiare previsto per il figlio collocato presso di sé. Entrambi i coniugi, fino a che i figli non saranno economicamente autosufficiente, provvederanno al 50% alle spese scolastiche, mediche, ed in genere straordinarie ovvero afferenti attività extrascolastiche, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, ed esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per ciascun figlio.”.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
2 Il Giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
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