TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
601 /2025 R.G.
All'udienza del 21/05/2025 alle ore 10.11, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Valeria Di Maggio in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente . TP CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. In particolare l'Avv. Lo Presti si riporta al precedente scritto difensivo, richiamando l'art. 42 D.L. 269/2003 convertito in legge 326/2023 che consentiva di accedere ai redditi dichiarati onerando del controllo telematico dei requisiti richiamati. A tal uopo richiama altresì la sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 12608/2020. Insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Valeria Di Maggio conclude e discute riportandosi alla memoria di costituzione. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.14, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 601 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito previdenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, nella qualità di erede di nata a [...] il [...] e C.F._1 Persona_1
deceduta il 27/06/2007, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_2
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 1600,87
CP_ nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso;
vinte le spese.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, lamenta l'illegittimità del provvedimento del 23/04/2024 con il quale l' gli ha CP_2
comunicato che: “.. sulla pensione della sig.ra PE NT cat. SO n. 20039990, per il periodo dal
01/01/2005 al 31/07/2007 ha ricevuto in pagamento complessivo di euro 1.600,87 per i seguenti motivi:
E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.”
Eccepisce in prima battuta l'intervenuta prescrizione di tali somme e, comunque, l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In conclusione invoca l'intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991.
L'ente previdenziale, contestati tutti gli assunti avversari, ha preliminarmente dato atto di aver abbandonato parzialmente la pretesa creditoria, limitatamente all'indebito afferente al periodo dal gennaio all'aprile 2005, richiamando e documentando gli atti con efficacia interruttiva della prescrizione posti in essere nei confronti della de cuius, prima, e dell'odierno ricorrente, poi.
Ha poi dedotto di non essere incorso in alcuna decadenza, mancando prova dell'avvenuta comunicazione dei dati reddituali da parte della de cuius, e, richiamando infine l'onere probatorio gravante sul ricorrente,
a prescindere dalla motivazione, seppur sintetica, dell'atto impugnato.
Il procedimento, di natura documentale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
********
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Va, in primo luogo, precisato che l'asserito indebito si fonda sulla revoca della maggiorazione sociale sulla pensione cat. SO.
Deve allora ritenersi che l'indebito abbia natura previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede. In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali
(cfr. Cass. n. 16615/2024 e n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale.
Dunque, in tema d'indebito previdenziale, spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010,
n. 18046).
Orbene, la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 52 L. n. 88 del 1989 e all'art. 13 della L.
n. 412 del 1991 (come invocata da parte ricorrente), con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' del relativo doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. CP_2
13, è applicabile alla fattispecie in esame.
Nello specifico, l'art. 52 della Legge n. 88 del 1989, prevede che "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ... possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione". Il secondo comma dello stesso articolo statuisce che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...".
L'art. 13 della legge 412/1991, che ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo sopra riportato, dispone poi che "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n.88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite".
La combinata lettura dell'art. 52, commi 1 e 2, L.88/89 e dell'art. 13, comma 1 L. 412/91 (che offre l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a ritenere che l' può in ogni momento CP_2
rettificare la pensione, ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' Ente medesimo, salvo che l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato o consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall' CP_2
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione ha fatto luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca delle prestazioni rilevando che nell'ultimo decennio si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' CP_2
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la S.C., che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione CP_2
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: CP_2 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso.
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte
Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova che la pensionata abbia provveduto ad inoltrare all' le CP_2
dichiarazioni RED, così come non vi è neppure prova che abbia provveduto a presentare le relative dichiarazioni dei redditi.
Concludendo, l' non è incorso in alcuna decadenza né tanto meno è maturata alcuna prescrizione, CP_2
visti gli atti interruttivi della stessa, debitamente documentati dall' CP_2
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 601/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
601 /2025 R.G.
All'udienza del 21/05/2025 alle ore 10.11, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Valeria Di Maggio in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente . TP CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. In particolare l'Avv. Lo Presti si riporta al precedente scritto difensivo, richiamando l'art. 42 D.L. 269/2003 convertito in legge 326/2023 che consentiva di accedere ai redditi dichiarati onerando del controllo telematico dei requisiti richiamati. A tal uopo richiama altresì la sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 12608/2020. Insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Valeria Di Maggio conclude e discute riportandosi alla memoria di costituzione. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.14, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 601 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito previdenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, nella qualità di erede di nata a [...] il [...] e C.F._1 Persona_1
deceduta il 27/06/2007, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_2
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 1600,87
CP_ nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso;
vinte le spese.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, lamenta l'illegittimità del provvedimento del 23/04/2024 con il quale l' gli ha CP_2
comunicato che: “.. sulla pensione della sig.ra PE NT cat. SO n. 20039990, per il periodo dal
01/01/2005 al 31/07/2007 ha ricevuto in pagamento complessivo di euro 1.600,87 per i seguenti motivi:
E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.”
Eccepisce in prima battuta l'intervenuta prescrizione di tali somme e, comunque, l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In conclusione invoca l'intervenuta sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991.
L'ente previdenziale, contestati tutti gli assunti avversari, ha preliminarmente dato atto di aver abbandonato parzialmente la pretesa creditoria, limitatamente all'indebito afferente al periodo dal gennaio all'aprile 2005, richiamando e documentando gli atti con efficacia interruttiva della prescrizione posti in essere nei confronti della de cuius, prima, e dell'odierno ricorrente, poi.
Ha poi dedotto di non essere incorso in alcuna decadenza, mancando prova dell'avvenuta comunicazione dei dati reddituali da parte della de cuius, e, richiamando infine l'onere probatorio gravante sul ricorrente,
a prescindere dalla motivazione, seppur sintetica, dell'atto impugnato.
Il procedimento, di natura documentale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
********
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Va, in primo luogo, precisato che l'asserito indebito si fonda sulla revoca della maggiorazione sociale sulla pensione cat. SO.
Deve allora ritenersi che l'indebito abbia natura previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale- cui accede. In proposito va detto che la Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in casi di integrazione al minimo della pensione di reversibilità e di vecchiaia, entrambe prestazioni previdenziali
(cfr. Cass. n. 16615/2024 e n. 13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. n. 9734/99, Cass. n. 8609/99, e da ultimo Cass. n. 847/2024); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale.
Dunque, in tema d'indebito previdenziale, spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. S.U. 4 agosto 2010,
n. 18046).
Orbene, la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 52 L. n. 88 del 1989 e all'art. 13 della L.
n. 412 del 1991 (come invocata da parte ricorrente), con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' del relativo doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. CP_2
13, è applicabile alla fattispecie in esame.
Nello specifico, l'art. 52 della Legge n. 88 del 1989, prevede che "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ... possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione". Il secondo comma dello stesso articolo statuisce che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...".
L'art. 13 della legge 412/1991, che ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo sopra riportato, dispone poi che "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n.88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite".
La combinata lettura dell'art. 52, commi 1 e 2, L.88/89 e dell'art. 13, comma 1 L. 412/91 (che offre l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 52) induce a ritenere che l' può in ogni momento CP_2
rettificare la pensione, ma non può procedere al recupero delle somme risultanti indebitamente erogate in base ad un formale, definitivo provvedimento viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' Ente medesimo, salvo che l'indebito sia dipeso da dolo del pensionato o consegua all'incompleta o omessa segnalazione da parte di questi di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione che non siano già conosciuti dall' CP_2
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione ha fatto luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca delle prestazioni rilevando che nell'ultimo decennio si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' CP_2
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la S.C., che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione CP_2
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: CP_2 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso.
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte
Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Orbene, nel caso di specie, non vi è prova che la pensionata abbia provveduto ad inoltrare all' le CP_2
dichiarazioni RED, così come non vi è neppure prova che abbia provveduto a presentare le relative dichiarazioni dei redditi.
Concludendo, l' non è incorso in alcuna decadenza né tanto meno è maturata alcuna prescrizione, CP_2
visti gli atti interruttivi della stessa, debitamente documentati dall' CP_2
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 601/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.