Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da P.E.C. enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Di Maio, Gianluca Tellone e Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di giustizia;
per l’accertamento,
- del diritto al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e all’art. 1911, comma 3, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, quindi, alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.), includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dalle norme sopra richiamate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il dott. LU SS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-seguente, il deducente ha chiesto l’accertamento del diritto all’applicazione dei benefici di cui all’art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e all’art. 1911, comma 3, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
1.1. Al riguardo, lo stesso, assumendo di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge, ha chiesto il riconoscimento nella base di calcolo del trattamento di fine servizio dei cd. “ sei scatti stipendiali ” e, conseguentemente, la rideterminazione del trattamento di fine servizio.
2. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., con articolata memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica dell’-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, può prescindersi dall’esame delle questioni sollevate in rito dall’Ente resistente.
5. Difatti, il beneficio in questione può essere riconosciuto al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile ed è pacifico che debbano sussistere entrambi i citati presupposti (cfr. Consiglio di Stato, 28 ottobre 2024, n. 8594).
6. Nel caso di specie, il primo requisito anagrafico risulta insussistente, come emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. “ prospetto pensione ” – allegato n. 012 al ricorso); nello specifico, il deducente è nato il -OMISSIS- ed è cessato dal servizio il -OMISSIS-, quindi, con un’età di 54 anni, 10 mesi e 13 giorni.
6. Ciò posto, alla luce di quanto precede, il proposto gravame è destituito di fondamento e va, pertanto, respinto
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all’I.N.P.S. le spese del presente in giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla segreteria per la comunicazione del provvedimento alle parti e per l’oscuramento.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.