Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8882
CASS
Sentenza 29 marzo 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Rieti, con la relazione del consigliere relatore Mario Bertuzzi. Le parti in causa sono un ricorrente, che ha impugnato la sentenza di primo grado, e il Comune di Fara Sabina, che ha presentato un controricorso. Il ricorrente contestava la validità della notifica di un verbale di violazione del codice della strada, sostenendo che fosse tardiva e quindi inammissibile, e chiedeva l'annullamento della sanzione accessoria. Il Comune, al contrario, sosteneva la correttezza della notifica e la legittimità della sanzione.

Il giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi addotti dal ricorrente. Ha argomentato che il pagamento in misura ridotta della sanzione principale non estingue la sanzione accessoria, e che l'opponente non ha dimostrato la tempestività della notifica. Inoltre, ha sottolineato che il proprietario del veicolo ha l'obbligo di conoscere l'identità di chi lo guida, e che la giustificazione fornita dal ricorrente era generica e non sufficiente. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, confermando la decisione di primo grado con alcune precisazioni giuridiche.

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Commentario1

  • 1Cosa succede se non si comunica il nome del conducente?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 aprile 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8882
Data del deposito : 29 marzo 2023

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