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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 28/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 07/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GUIDOLIN SAMUELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GUIDOLIN SAMUELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso e che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto il 26/12/1971 e trascritto al n. 69, Parte Parte_2
2, Serie A, Anno 1971 del registro degli atti di matrimonio del Comune di LORIA alle seguenti condizioni:
1) Si dà atto che la casa coniugale, di proprietà dei coniugi, rimarrà nella disponibilità
della sig.ra . Più precisamente, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_1
volendo definire in questa sede ogni aspetto di natura patrimoniale tra loro
[...]
pendente, si impegnano a cedere in favore delle figlie, e Controparte_1 CP_2
in egual misura ciascuna, per quanto concerne il sig. la
[...] Parte_2
propria quota di proprietà mentre per quanto riguarda la sig.ra la Parte_1
propria quota di nuda proprietà, con conseguente riserva del relativo diritto di usufrutto in proprio favore, della casa familiare sita in Castello di Godego (TV), Via Giuseppe
Garibaldi n. 13, catastalmente censita al N.C.E.U. di Castello di Godego (TV), Fg. 12,
particella 794, subb. 2 e 3, oltre al Fg. 12, particella 1626 Relit. Strad. nonché del terreno sito in Castello di Godego, al N.C.T. Fg. 12, particella 1628, sup. 23 ca.
2 2) Si dà atto che i coniugi chiedono sin d'ora che il suddetto atto di trasferimento con riserva di usufrutto venga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della legge 6 marzo 1987 n.74, art.19, regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154 depositata il 10 maggio 1999 ed in conformità
alle Circolari Ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
3) si dà atto che il sig. si impegna a trasferirsi dalla casa coniugale Parte_2
non appena reperirà un altro immobile e comunque entro e non oltre mesi 12 dal deposito del presente ricorso. I coniugi si danno sin d'ora reciprocamente atto che il sig. , Parte_2
sino al suo trasferimento in altra abitazione, continuerà a sostenere al 50% i costi e le spese per utenze e consumi.
4) A titolo di concorso nel mantenimento della moglie sig.ra , non Parte_1
economicamente autosufficiente, riconosce un importo mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con corresponsione entro e non oltre il giorno 15
di ogni mese, a partire dal deposito del presente ricorso.
5) si dà atto che i beni mobili contenuti nella residenza familiare rimarranno nella stessa e diverranno di proprietà esclusiva della sig.ra rinunciando, per Parte_1
l'effetto, il sig. agli stessi e a qualsivoglia indennità e/o rimborso del valore Parte_2
della propria quota.
Si dà atto che con l'avvenuto adempimento alle obbligazioni sopra indicate, le parti non avranno nulla a pretendere l'una dall'altro reciprocamente avendo voluto definire in questa sede ogni aspetto di natura patrimoniale tra loro pendente.
6) si dà atto che il sig. rimarrà intestatario e nella piena disponibilità Parte_2
dell'autovettura Fiat Alfa Romeo 147 Targata DJ304WJ.
7) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
3 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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