Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Sentenza 5 agosto 2025
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 05/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2024, proposto da
VO D'LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico de Nardis e Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Comune dell’Aquila prot. n. 81021 del 2.8.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un fondo destinato dal vigente PRG del Comune dell’Aquila, in parte a zona destinata a “ uso pubblico, di interesse generale e viabilità ” ex art. 27 delle NTA del PRG (in catasto al foglio 80, particella n. 2103) e in parte a zona per l’” attuazione del PEEP ” (in catasto al foglio 80, part.lle n. 2101 e 2102), ai sensi dell’art. 85 delle NTA del PRG che lo ha recepito.
Il vincolo preordinato all’esproprio previsto dall’art. 27 delle NTA del PRG è decaduto per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2, l. 19 novembre 1968, n. 1187 e la delibera consiliare n. 138/2015, che aveva approvato la riqualificazione urbanistica delle zone a vincolo decaduto, è stata annullata con sentenza n. 422/2022 del 24.11.2022 dal TAR Abruzzo L’Aquila.
L’annullamento giurisdizionale del PEEP del 1973, recepito dal PRG del 1979 (T.A.R. Abruzzo- L’Aquila 24.3.1982, n. 126, Cons. di Stato sez. V 30.1.1984, n. 35) ha privato le particelle n. 2101 e 2103 di conformazione urbanistica.
L’istanza del 29.7.2024 del ricorrente di assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alle particelle di sua proprietà è stata respinta dal Comune dell’Aquila con provvedimento prot. n. 81021 del 2.8.2024 che viene impugnato per “ Elusione del giudicato - Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della Legge 865/1971 e delle NTA del 5 PRG di L’Aquila – Eccesso di potere per falsità dei presupposti ”.
Il ricorrente censura il rigetto dell’istanza di ritipizzazione dell’area adottato sul presupposto che la destinazione di zona per l’insediamento di opere di edilizia economica e popolare, nonostante l’annullamento giurisdizionale del PEEP del 1973, persisterebbe grazie all’approvazione delle delibere consiliari concernenti le modalità di applicazione dell’art. 51 della legge 865/1971, perché il Comune non avrebbe considerato:
- che la localizzazione sulle aree ex PEEP di interventi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 51 l. 865/1971, che il Comune giustifica come rimedio alla mancanza del PEEP, presuppone che il programma costruttivo – in quanto strumento attuativo privo di valenza pianificatoria - sia localizzato in una zona già conformata con tale destinazione d’uso, mentre il terreno del ricorrente, nella parte in origine prenotata dal PEEP, è oggi privo di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento giurisdizionale del PEEP del 1973 che ha caducato ex tunc anche la destinazione a opere di edilizia economico-popolare;
- che manca quindi la condizione essenziale per l’applicazione del citato art. 51, ovvero che il programma costruttivo, finanziato e completo nelle sue parti essenziali, sia localizzato in un’area a vocazione edificatoria;
- che la delibera consiliare n. 138/2015 intervenuta, a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi di PRG, per dettare la nuova disciplina generale delle “aree bianche”, è stata annullata con sentenza n. 422/2022 dal TAR Abruzzo – L’Aquila e quindi la particella n. 2103, destinata dal PRG del 1979 a vincolo decaduto (uso pubblico, interesse generale e viabilità), è ancora priva di destinazione urbanistica;
- che l’obbligo di attribuire una nuova disciplina urbanistica alla proprietà del ricorrente ha titolo in sentenze di questo TAR passate in giudicato (n. 126/1982 e n. 422/2022).
Il Comune dell’Aquila resiste al ricorso deducendo che il terreno in questione (part.lle n. 2101 e 2102), ricadente in zona edificabile con opere di EEP, ai sensi dell’art. 85 delle NN.TT.A. del P.R.G. e per una piccola porzione (part. n. 2103) in zona destinata a viabilità – ex art. 27 NN.TT.A. - ha una destinazione urbanistica suscettibile di attuazione ad iniziativa privata e aggiunge che tale conformazione deriva dall’approvazione, con più delibere consiliari, delle modalità di applicazione de programmi costruttivi ex art. 51 l. 865/1971.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
La questione controversa inter partes verte sul rigetto opposto dal Comune dell’Aquila all’istanza del ricorrente di assegnazione di nuova destinazione urbanistica a suoli di sua proprietà gravati da vincoli espropriativi – attuazione del PEEP e uso pubblico, di interesse generale e viabilità - da tempo decaduti e non reiterati, né sostituiti da nuove destinazioni di zona.
Occorre premettere che il PEEP del 1973 è stato recepito dal PRG del Comune dell’Aquila in vigore dal 1979.
L’annullamento del PEEP, con sentenza di questo TAR n. 126/1982, confermata con sentenza n. 35/1984 del Consiglio di Stato, ha quindi travolto anche la localizzazione delle aree PEEP individuata dal PRG che lo ha recepito come atto presupposto.
Più specificamente, la disciplina, che il PRG con l’art. 85 delle NTA ha attribuito alle aeree perimetrate dal PEEP per la sua stessa natura di atto successivo e derivato (dal PEEP) è destinata ad essere caducata dall’annullamento del PEEP.
In un giudizio analogo, promosso per l’annullamento di deliberazioni del Comune dell’Aquila che avevano approvato programmi costruttivi su iniziativa privata, ai sensi dell’art. 51 l. 865/1971, sulla base del recepimento del PEEP del 1973 nell’art. 85 delle NTA del PRG, il Consiglio di Stato ha ritenuto “ illegittima l'operazione condotta dal Comune, volta a ricondurre le aree de quibus, già ricomprese in tale strumento attuativo [il PEEP del 1973], nella previsione di cui all'articolo 85 del P.R.G., con cui venivano sostanzialmente recepite le destinazioni previste dai PEEP; quando tale disposizione è stata scritta, nel 1979, il PEEP in questione era vigente, ma una volta annullato lo stesso in sede giurisdizionale con la sentenza n. 35 del 1 febbraio 1984, è evidente che l'articolo 85 non è più ad esso applicabile, e per le aree in esso ricomprese si è riespansa la destinazione a servizi prevista dagli articoli 29 e 30 del P.R.G….. Non era dunque possibile per il Comune accogliere la proposta dell'odierna appellante facendo applicazione - sia pure indirettamente, per tramite del richiamo di cui al ricordato articolo 85 delle NTA - di un PEEP non più esistente fin dal 1984 ” (Consiglio di Stato 15.3.2022, n. 1822).
Il venir meno, per effetto dell’annullamento del PEEP, della disciplina dettata dall’art. 85 delle NTA e quindi della stessa destinazione urbanistica delle zone perimetrate dal PEEP, preclude la realizzazione del programma costruttivo ex art. 51 l. n. 865/1971 che presuppone invece proprio l’esistenza di una destinazione urbanistica compatibile con tale intervento.
Le stesse considerazioni valgono ove si ritenga, come nel citato precedente del Consiglio di Stato, che per le aree comprese nel PEEP annullato si riespanda la destinazione a servizi prevista dagli articoli 29 e 30 delle NTA del P.R.G., entrambi costitutivi di un vincolo ablatorio sulla proprietà fondiaria destinati a decadere dopo un quinquiennio.
Ne consegue che le particelle n. 2101 e 2012, già prive di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento del PEEP, seppure ricondotte al regime dei vincoli ablatori ex artt. 29 e 30 delle NTA del PRG sarebbero ancora nella medesima condizione, per scadenza di detti vincoli, condizione non superata dalla deliberazione consiliare n. 138/2015 recante la nuova disciplina generale delle “aree bianche”.
Infatti l’annullamento della deliberazione n. 138/2015 con sentenza n. 422/2022 dal TAR Abruzzo – L’Aquila avrebbe comunque riportato le particelle nn. 2101 e 2102 alla condizione di aree bianche, tuttora in attesa di riqualificazione urbanistica.
Anche la particella n. 2103 ha la stessa natura di area bianca perché è pacifico che la destinazione a viabilità pubblica ad essa impressa costituisce un vincolo espropriativo, parimenti scaduto per decorso del termine quinquennale stabilito dall’art. 9 d.P.R. n. 380/2001.
Per queste ragioni il Comune, essendo tenuto a dettare una pianificazione urbanistica su tutte le aree comprese nel suo territorio (fra le tante si rinvia a Consiglio di Stato sez. IV, 29/05/2015, n.2688) non può esimersi dall’adottare una variante speciale che attribuisca una nuova destinazione urbanistica alle aree che ne sono prive per scadenza dei vincoli ablatori ad esse impressi e a seguito dell’annullamento del PEEP.
Pertanto il provvedimento del Comune dell’Aquila prot. n. 81021 del 2.8.2024 che ha respinto l’istanza del ricorrente di riqualificazione urbanistica del suolo di sua proprietà sul presupposto, errato, che esso abbia ancora una destinazione, deve essere annullato.
Ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) del codice del processo amministrativo il Collegio assegna al Comune il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza, per concludere il procedimento di riqualificazione (delle particelle n. 2101, 2102 e 2103 censite al foglio 80 del catasto del Comune dell’Aquila) avviato con l’istanza del 29.7.2024, con espressa avvertenza che, decorso detto termine senza che il procedimento sia stato concluso, sarà nominato, su istanza della parte ricorrente, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune dell’Aquila al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO