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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati
1) Dott. Giulio Cataldi Presidente
2) Dott. Michele Caccese Consigliere
3) Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 387/2019 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pucino Filippo (c.f.
), come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E
(c.f.: , in persona del legale rapp.te pt., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Errico Edoardo (C.F. , in virtù di virtù di procura C.F._2 generale alle liti, autenticata per notar del 18 dicembre 2014, rep. Persona_1
186905, racc. 30367; APPELLATA
P_ Controparte_3
(c.f.: ), in persona del
[...] P.IVA_3 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti De Gennaro Francesco (C.F.
) Manzo Diego (c.f. ) e BELLENCHI C.F._3 C.F._4
ANDREA (C.f. ), in virtù di procura su foglio separato;
C.F._5
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 19/03/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. (di seguito ) conveniva in Parte_1 Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la società
[...]
(di seguito ) e la compagnia di Controparte_4 P_ assicurazioni chiedendo: Controparte_1
1 - in via principale, la condanna di al risarcimento del danno per responsabilità P_ precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, a seguito della revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal D. Lgs. 185/2000;
- in via ulteriormente principale, la condanna in solido di entrambe le convenute al pagamento dell'indennizzo assicurativo di € 39.726,00, conseguente al furto di beni strumentali acquistati con i fondi ricevuti. In punto di fatto, l'attrice esponeva:
- di aver presentato, nel 2007, istanza per la concessione di agevolazioni per microimpresa, accolta con delibera dell'11 giugno 2008;
- che in data 17 febbraio 2009, otteneva l'erogazione dell'importo di € 22.252,40, di cui € 11.126,20 a titolo di contributo a fondo perduto e € 11.126,20 quale mutuo agevolato, obbligandosi alla restituzione di quest'ultimo in 28 rate trimestrali;
- di aver proceduto all'acquisto dei beni strumentali previsti nel programma, come da fatture versate in atti, sottoscrivendo anche apposita polizza assicurativa contro furto e incendio, contenente clausola di vincolo a favore di;
P_
- che, con provvedimento del 25 maggio 2011, revocava le agevolazioni in quanto, P_ dalla consultazione dei registri IVA, si deduceva che, già prima della ammissione ai finanziamenti agevolati, la era in attività, in violazione del requisito della “non Parte_1 occupazione” del suo titolare, richiesto dagli art. 17-19 del D. Lgs 185/2000. L'attrice, tuttavia, contestava tale valutazione, sostenendo che, almeno uno dei soci, era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e che la condotta dell'ente avesse generato un legittimo affidamento, integrando gli estremi della responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c. Inoltre, l'attrice, riferiva che, a seguito del furto dei beni verificatosi tra il 30 dicembre 2011 e il 2 gennaio 2012, veniva esperita perizia estimativa in contraddittorio con il fiduciario della compagnia , con quantificazione del danno in € 39.726,00 ma, nonostante ciò, Controparte_1
l'assicurazione rifiutava di corrispondere l'indennizzo, in ragione della mancata autorizzazione da parte del beneficiario vincolato . P_
L'attrice deduceva che tale inerzia dell'ente vincolatario impediva l'adempimento da parte della compagnia assicurativa, con conseguente pregiudizio economico a proprio carico, avendo sostenuto l'acquisto dei beni senza poter beneficiare né del saldo del finanziamento né della copertura assicurativa attivata a proprie spese.
1.2. si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande proposte da P_
, ritenendole infondate in fatto e in diritto e, nella memoria ex art. 183 comma 6 Parte_1
n. 2 c.p.c., eccepiva anche la carenza di giurisdizione del Giudice adito.
1.3. Si costituiva in giudizio anche la compagnia deducendo l'insussistenza Controparte_1 di qualsivoglia inadempimento a proprio carico e, in ogni caso, sostenendo che la prestazione indennitaria fosse dovuta nei limiti del 70% dell'importo liquidato. Contestava la legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla pretesa risarcitoria, in quanto la clausola di vincolo contenuta nella polizza assicurativa attribuiva esclusivamente a il diritto di richiedere e ricevere P_
l'indennizzo, escludendo ogni potere dispositivo in capo alla società stipulante e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attrice alle spese di lite.
2 1.4. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6442/2018, pubblicata il 29.6.2018, rigettava integralmente le domande proposte da , sia nei confronti di sia nei Parte_1 P_ confronti di compensando tra le parti le spese di lite. Controparte_1
Con riferimento a , il primo Giudice riteneva legittima la revoca delle agevolazioni ex P_
D. Lgs. 185/2000, in quanto la società attrice non possedeva il requisito della “non occupazione” richiesto dagli artt. 17 e 19 del medesimo decreto, avendo già svolto attività economica anteriormente alla presentazione della domanda, come risultava dalla documentazione IVA in atti. Escludeva pertanto ogni responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di , nonché l'esistenza di un affidamento P_ giuridicamente tutelabile, in quanto il contratto prevedeva espressamente la possibilità per di verificare i requisiti sino all'erogazione completa del contributo. P_
Quanto alla domanda proposta nei confronti di il Tribunale rilevava che Controparte_1 la clausola di vincolo contenuta nella polizza assicurativa stipulata da e destinata Parte_1
a coprire il rischio di furto dei beni acquistati con il finanziamento, vincolava espressamente il pagamento dell'indennizzo al consenso di , la quale figurava quale istituto vincolatario e P_ beneficiario esclusivo della prestazione assicurativa, con previsione contrattuale che escludeva la liquidazione a favore di soggetti diversi. La clausola veniva qualificata come assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 c.c., e non come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., con la conseguenza che i diritti derivanti dal rapporto assicurativo erano direttamente ascrivibili al beneficiario ( ), e non al contraente ( ), il quale non era legittimato ad P_ Parte_1 agire in mancanza di espresso consenso dell'assicurato. Il Tribunale richiamava sul punto giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei contratti assicurativi stipulati nell'interesse di un terzo, solo quest'ultimo può far valere i diritti nascenti dal rapporto assicurativo, e ciò in ossequio al principio indennitario, che impone la coincidenza tra soggetto esposto al rischio e soggetto beneficiario;
il primo Giudice evidenziava, inoltre, che la stipula della polizza da parte di non costituiva espressione di un interesse Parte_1 proprio, bensì adempimento di un obbligo contrattuale previsto dal contratto di finanziamento, volto a garantire quale creditore. P_
In ragione della mancanza di autorizzazione da parte di alla liquidazione del danno P_ assicurativo, e dell'impossibilità per la contraente di surrogarsi o revocare la stipula in favore del terzo, il Tribunale concludeva per la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e disponeva il rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo, accogliendo integralmente l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa.
2. Con atto notificato, in data 18/01/2019, tramite pec, ha proposto appello Parte_1 avverso l'indicata sentenza, limitatamente al rigetto della domanda proposta nei confronti di chiedendone la riforma totale e la condanna della compagnia assicurativa Controparte_1 al pagamento dell'indennizzo. L'appellante, in particolare, contesta la qualificazione della polizza come assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 c.c., ritenendo che il primo Giudice abbia applicato erroneamente la disciplina normativa e trascurato il complessivo assetto negoziale emergente dal contratto di finanziamento e dalla clausola di vincolo. In particolare, deduce che: Parte_1
3 - la polizza, stipulata originariamente con INA Assitalia, conteneva una clausola di vincolo a favore di , ma ciò non escludeva in radice la possibilità per l'appellante di agire in P_ via diretta per la liquidazione dell'indennizzo, nei limiti del danno effettivamente subito;
- esisteva un collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, tale per cui il pagamento dell'indennizzo avrebbe ridotto il credito del finanziatore, mentre l'utilizzatore rimaneva obbligato per l'eccedenza;
- l'inerzia di che, pur essendo beneficiaria, non aveva mai esercitato il diritto al P_ risarcimento, imponeva la legittimazione dell'appellante, quale contraente e soggetto tenuto alla restituzione dell'acconto in caso di perdita del bene. L'appellante osserva che l'importo di € 22.252,40, già ricevuto a titolo di acconto, è oggetto di richiesta restitutoria da parte di , e che tale importo dovrebbe essere coperto P_ dall'indennizzo assicurativo ed evidenzia, inoltre, che la perizia estimativa aveva accertato un danno pari a € 39.726,00, non contestato da che si era limitata ad affermare la propria CP_1 obbligazione nel limite del 70%. Sulla base di tali rilievi, l'appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6442/2018 depositata il 28.06.2018 e pubblicata il 29.06.2018, accogliere l'appello e, per l'effetto,
1. Dichiarare radicalmente nulla la sentenza impugnata per violazione dei principi fissati e della relativa conseguenza di errata interpretazione violazione degli artt. 1322, 1411, 1891, c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per motivazione insufficiente e contraddittoria;
nonché per violazione artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame di un punto decisivo, in relazione alle prove assunte in Giudizio nonché per la erroneità delle dichiarazioni contenute per compressione del diritto dell'istante;
2. riformare pertanto la sentenza impugnata, e disporsi di conseguenza l'annullamento della stessa ed in accoglimento della domanda accertare l'inadempimento della per il mancato Controparte_5 indennizzo di tutti i danni subiti dalla società e condannare la , al pagamento in Parte_1 Controparte_1 favore dell'appellante della somma di € 39.726.00, così come specificato in atti oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto (30.12.2011) al soddisfo, o in subordine nella differenza residua tra l'importo erogato di € 22.252,40, che va attributo al richiedente per essere in tal modo garantito dalla richiesta di rimborso della
, e la parte eccedente di € 17.473,60 P_
3.Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del dichiarante procuratore per averne fatto anticipo.
3. si è costituta in giudizio, per chiedere il rigetto dell'appello proposto da Controparte_1
formulando contestazioni in rito e nel merito. Parte_1
Preliminarmente, la compagnia eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per manifesta infondatezza. L'appellata deduce, inoltre, che l'appellante ha proposto in secondo grado una domanda nuova, mai formulata in primo grado, in violazione del principio devolutivo. In particolare, osserva che:
- in primo grado non aveva dedotto alcun inadempimento contrattuale della Parte_1 compagnia assicurativa, attribuendo il mancato pagamento dell'indennizzo esclusivamente all'inerzia di , beneficiaria del vincolo;
P_
4 - solo in appello, per la prima volta, la aveva domandato l'accertamento Parte_1 dell'inadempimento di e la condanna della medesima al pagamento diretto Controparte_1 dell'indennizzo. Sostiene, pertanto, che la nuova pretesa avanzata in appello costituisce una modifica non ammissibile del petitum e della causa petendi originari, risultando estranea al thema decidendum del primo grado. Nel merito e in via subordinata, contesta la fondatezza del gravame e chiede la Controparte_1 conferma integrale della sentenza impugnata. La compagnia assicurativa ribadisce che:
- la clausola di vincolo assicurativo contenuta nella polizza è chiara nel prevedere che nessun indennizzo può essere liquidato senza il consenso di , la quale è espressamente P_ designata quale beneficiaria esclusiva;
- l'assenza di autorizzazione da parte dell'ente vincolatario preclude ogni possibilità di pagamento in favore dell'appellante;
- la revoca del finanziamento determina il venir meno della legittimazione dell'utilizzatore a invocare la copertura assicurativa, non essendo documentata la restituzione dell'acconto ricevuto, né essendo mai intervenuta per esercitare il diritto all'indennizzo. P_ sottolinea inoltre che, in presenza di vincolo, l'obbligo indennitario non può essere CP_1 disgiunto dalle condizioni di efficacia pattuite, e che la compagnia non dispone di alcun potere discrezionale per derogare a tale assetto negoziale;
ribadisce, inoltre, che la garanzia era prestata in regime di coassicurazione diretta, con assunzione del 70% del rischio da parte di CP_1 sicché, in ogni caso, non sussiste solidarietà tra i coassicuratori, ex art. 1911 c.c. In conclusione, chiede: in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis. CP_1
c.p.c. per manifesta infondatezza;
nel merito, di rigettare siccome infondato l'appello e condannare parte appellante al pagamento delle competenze di lite;
Si è costituita altresì chiedendo che venga dichiarato il passaggio in giudicato dei capi P_ della Sentenza relativi al rigetto della domanda di accertamento della propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che non sono stati impugnati da . Parte_1
All'udienza del 19/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Preliminarmente rileva il Collegio che la domanda, riproposta in appello dalla Parte_1 nei confronti di , è ammissibile posto che, con l'atto di citazione introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado l'attrice, odierna appellante, dopo aver richiamato la polizza assicurativa stipulata in data 23.7.2016 con Ina Assitalia, aveva già richiesto la condanna della compagnia assicurativa, sia pure in solido con la , al pagamento dell'indennizzo previsto per il furto P_ delle attrezzature e, dunque, la domanda non può ritenersi nuova. L'appello, tuttavia, nel merito è infondato e va rigettato. La giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. III, n.11373 del 29/04/2024), ha già avuto modo di affermare che "con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza. Come affermato dalla Corte regolatrice, nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il
5 diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria”. La clausola di vincolo comporta, dal punto di vista processuale, che il credito all'indennizzo può farsi valere nei confronti dell'impresa assicuratrice soltanto da parte del beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente. Detta conclusione è in armonia con il principio dettato dall'art. 1891, comma 2, c.c., a norma del quale "i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo". Pertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del finanziatore dell'acquisto di un bene priva l'utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l'indennizzo assicurativo. Sulla scorta del collegamento negoziale esistente fra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha comunque il diritto di percepire tale indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare in via esclusiva la società finanziaria sulla base del suddetto vincolo contrattuale. La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea infatti un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, che estende ad ognuno gli effetti dell'invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento (cfr., fra le altre, Cass. 21/12/2015, n. 25610). Nel caso di specie, peraltro, , costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva P_ espressamente affermato di essere “il soggetto vincolatario della polizza, con la conseguenza che, fino alla restituzione delle somme versate al beneficiario, ogni indennizzo dovrà essere corrisposto dall'istituto assicurativo alla stessa ”, sicché risulta preclusa la possibilità di P_ individuare nella mancata richiesta dell'assicurato di ottenere l'indennizzo direttamente dalla compagnia assicurativa una rinuncia – implicita – all'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa e, quindi, di affermare la legittimazione della ad esercitare il relativo Parte_1 diritto.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e Controparte_1
seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai
[...] parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello, per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
6 Al contrario, devono essere compensate le spese nei rapporti tra la e Parte_1 P_ rispetto alla cui posizione non risulta proposto nessun motivo di impugnazione e che, infatti, si è costituita in giudizio esclusivamente per ribadire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei suoi confronti.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_4
e avverso la sentenza n. 6442/2018, pubblicata il
[...] Controparte_1
29.6.2018 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_2
2. condanna al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in: € 8.469,00 Controparte_1
(ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. compensa le spese nei rapporti tra e Parte_1
Controparte_4
[...]
4. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 9.7.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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