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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/10/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Luca Ortore Presidente
Dott.ssa Arianna Toppan Giudice relatore
Dott.ssa Cristiana Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1809/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Marzio Molinari e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alberto Greco, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Galleria San Babila,
4B
PARTE ATTRICE contro
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Davide Controparte_1 C.F._2
Giudici, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via S. Martino, 6
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Paola Controparte_2 C.F._3
Manfredi, domiciliato in Como, Via Rusconi, 27
PARTI CONVENUTE
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, 1. accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 13 marzo 2010 e pubblicato il 31 gennaio 2020 per mancanza di autografia e sottoscrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 c.c. e 606 c.c., previa declaratoria della non autenticità della grafia e/o della sottoscrizione del testamento asseritamente olografo - rectius non riconducibilità all'apparente testatore della detta scheda;
pagina 1 di 10 2. dichiarare l'indegnità a succedere del Sig. ai sensi dell'art. 463 u.c., per aver egli CP_1 falsificato e/o fatto scientemente uso di un testamento falso e, per l'effetto;
3. condannare il Sig. alla restituzione in favore della Sig.ra del legato devolutogli CP_1 Pt_1 con il testamento del 2009 e dei relativi frutti ai sensi dell'art. 464 c.c.;
4. condannare il Sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dalla CP_1 Sig.ra tanto nella qualità di erede del Sig. quanto iure proprio, in considerazione della Pt_1 Per_1 condotta da questi posta in essere in relazione al Testamento Falso, nella misura che ci si riserva di quantificare o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA,
5. Richiamate tutte le istanze istruttorie depositate nei precedenti scritti, si insiste altresì, per i motivi esposti nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2024, per la rinnovazione della CTU, al fine di superare le mancanze evidenti dell'elaborato periziale (anche alla luce della chiara sequenza degli atti dispositivi della volontà successoria del de cuius intercorsi nel tempo). IN OGNI CASO, con vittoria di spese e onorari. Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Voglia il Tribunale di Como, Sezione II, nella persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa A. Toppan, previe le declaratorie del caso e rigettata ogni contraria azione e/o eccezione, così pronunciarsi: in via preliminare, in rito disporsi l'integrazione del contraddittorio con successore a titolo particolare di Controparte_3 in relazione alla scheda testamentaria 27 maggio 2009 per tutte le ragioni riproposte in CP_4 comparsa di risposta a seguito di riassunzione datata 14.09.2023; nel merito rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice, siccome inammissibile e/o improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto, con conseguente accertamento del carattere autografo e olografo del testamento di datato 13 marzo 2010; CP_4 in ogni caso condannarsi a rifondere a compensi e spese di lite, oltre spese Parte_1 Controparte_1 generali 15%, CPA e IVA nella misura di legge;
mezzi istruttori si reiterano tutte le domande, eccezioni e argomentazioni spese in corso di giudizio che devono ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte (con particolare riferimento alla comparsa di costituzione e risposta, alle tre memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e a tutte le note di trattazione scritta tempestivamente depositate) e si richiamano gli esiti peritali coincidenti con i contenuti della difesa spiegata nell'interesse di . Controparte_1 Occorrendo, a integrazione dell'ordinanza 01.02.2024: ordinarsi a l'esibizione e Parte_1 deposito in cancelleria, ex artt. 210 e/o 218 c.p.c., degli originali dei documenti indicati nella relazione di parte attrice a firma dott. impartirsi tutte le più opportune disposizioni in ordine Persona_2 alla custodia del testamento 13 marzo 2010 (depositato presso il notaio che lo ha pubblicato) e ordinarsi
- ove consentito - il deposito in cancelleria dell'originale del testamento olografo 27 maggio 2009, da utilizzarsi quale scrittura comparativa. Conclusioni di parte convenuta Controparte_2 Nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice In punto spese Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Motivi della decisione
pagina 2 di 10 Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, ha riassunto, avanti il Tribunale Parte_1 di Como, il giudizio, già instaurato nei confronti di e , avanti il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Monza - il quale, con ordinanza in data 16.03.2023 si era dichiarato territorialmente incompetente a pronunciarsi sulla domanda - nell'atto introduttivo del quale aveva dedotto che:
- è la seconda moglie di nato il [...] e morto il 09.07.2017; CP_5 CP_4
- non aveva avuto figli né dall'attrice, né dalla prima moglie premorta;
CP_4
- e sono nipoti di figli della sorella della Controparte_1 Controparte_2 CP_4
prima moglie;
- con testamento olografo del 27.05.2009, aveva istituito erede unico la moglie CP_4
e disposto tre legati, uno di € 1.000.000,00 oltre un appartamento, in favore di CP_5
CP_
uno di € 1.000.000,00 in favore di e uno di € CP_1 CP_1 CP_1
1.000.000,00 in favore di Controparte_3
- con note dattiloscritte e firmate del 06.05.2016 e del 09.09.2016, aveva annullato CP_4
le disposizioni testamentarie in favore di e;
CP_1 Controparte_2
- il de cuius si era determinato a rettificare in tal senso le proprie ultime volontà in considerazione del peggioramento dei rapporti con i nipoti, causato, in particolare, dalla delusione ricevuta per le modalità con cui aveva amministrato le società, fondate da Controparte_1 CP_4
Maglierie Manufat S.r.l. e Manufat Immobiliare S.r.l., dichiarate fallite nel 2013 e 2014 e
[...] per la gestione delle quali era stato sottoposto a procedimenti penali per Controparte_1 reati di bancarotta;
- in ogni caso, onde evitare controversie con i convenuti, l'attrice aveva pagato, in via transattiva,
a e i legati previsti nel testamento del 2009 di € 1.000.000,00 CP_1 Controparte_2 ciascuno;
- in data 31.01.2020, aveva richiesto la pubblicazione di un nuovo Controparte_1
testamento olografo del defunto, recante data 13.03.2010, nel frattempo rinvenuto;
- il testamento, pubblicato il 04.02.2020, prevedeva la revoca del legato a e Controparte_3
l'attribuzione ai convenuti di legati di maggiore consistenza;
- in data 18.03.2020, aveva informato l'attrice del rinvenimento del Controparte_1
testamento del 2010 e chiesto che gli venisse assegnato quanto attribuitogli in forza di esso;
- l'attrice aveva quindi incaricato un perito grafologo per valutare la genuinità della scheda testamentaria e lo stesso aveva concluso, all'esito dell'esame della scrittura e, in particolare, della forma delle lettere, dell'aspetto della firma e del carattere, apparentemente “ringiovanito”, del tratto, per la completa apocrifia del testamento;
pagina 3 di 10 - il testamento del 2010, pertanto, sarebbe nullo, perché privo dei requisiti dell'olografia e della scrittura ex art. 602 c.c., con conseguente infondatezza della pretesa del convenuto al legato testamentario oggetto del predetto;
- dovrebbe inoltre ritenersi che il testamento sia stato coscientemente falsificato da CP_1
o, comunque, che quest'ultimo abbia fatto scientemente uso del testamento falso,
[...] richiedendone la pubblicazione, con conseguente indegnità del convenuto a succedere ad ex art. 463 c.c.; CP_4
- difatti, il convenuto avrebbe dovuto accorgersi della falsità del testamento, confrontandolo con quello del 2009, e, comunque, considerato l'avvenuto deterioramento dei rapporti del testatore con i nipoti;
inoltre, la rettifica del testamento del 2009 dimostrerebbe che il testamento del
2010 sarebbe falso, diversamente, infatti, il testatore avrebbe apposto le proprie note dattiloscritte solo sul secondo testamento, e non su quello redatto nel 2009;
- la condotta del convenuto che aveva impedito di realizzare le ultime volontà del testatore costituirebbe illecito ex art. 2043 c.c. foriero di danno sia per il de cuius, il risarcimento del quale spetterebbe all'attrice, in qualità di erede, sia per la stessa . Parte_1
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 13.03.2010 e pubblicato il 31.01.2020 per mancanza di autografia e sottoscrizione di ai sensi del CP_4 combinato disposto degli artt. 602 c.c. e 606 c.c.; di dichiarare l'indegnità a succedere del Sig.
[...] ex art. 463 c.c., per aver egli falsificato o fatto scientemente uso di un testamento falso e, CP_1 per l'effetto, di condannarlo alla restituzione del legato devolutogli con il testamento del 2009 e dei relativi frutti ai sensi dell'art. 464 c.c., nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice iure proprio e di quelli subiti dal testatore.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- l'attrice dovrebbe integrare il contraddittorio nei confronti di posto che il Controparte_3
testamento impugnato travolgerebbe le precedenti disposizioni testamentarie incompatibili e quindi potrebbe avere effetti sul legato disposto in favore del predetto;
- il testamento impugnato sarebbe stato vergato interamente di pugno da che lo CP_4
avrebbe anche sottoscritto, come emerso dall'indagine condotta dal perito di parte convenuta, risultando per contro inattendibili gli esiti della consulenza disposta da parte attrice, non avendo il perito di visionato l'originale della scheda contestata e utilizzato solo copie Parte_1 delle scritture comparative;
- le allegazioni attoree di un deterioramento di rapporti con lo zio sarebbero infondate;
pagina 4 di 10 - in particolare, la società Manufat Immobiliare S.r.l. era stata costituita solo alla fine del 2009 e non aveva mai operato, mentre, quanto al procedimento penale per bancarotta menzionato dall'attrice, lo stesso era stato iscritto anche nei confronti di e archiviato dal GIP CP_4
e, comunque, il fatto contestato riguardava un rimborso eseguito da Maglierie Manufat in favore del socio e, quindi, una condotta che difficilmente il de cuius potrebbe CP_4 aver ritenuto di mala gestio;
- inoltre, in data 06.05.2016 aveva donato al convenuto la somma di € CP_4
1.940.000,00, comportamento incompatibile con quello di uno zio che aveva litigato con il NI;
- ancora, le note aggiuntive al testamento del 2009, con le quali sarebbero state revocate le disposizioni in favore dei nipoti, erano dattiloscritte e prive di data certa e, comunque, sarebbe scarsamente verosimile che fossero state redatte dal testatore con un programma di videoscrittura, sicché la paternità ideologica di quelle note non sarebbe riferibile al de cuius;
- , del resto, aveva effettivamente dato esecuzione al pagamento dei legati in Parte_1
esecuzione di più ampi accordi con i convenuti, anche nella consapevolezza della nullità delle dichiarazioni di revoca;
- il convenuto avrebbe intenzione di avvalersi del testamento impugnato, di cui chiede la verificazione;
- il convenuto non avrebbe comunque confezionato il testamento impugnato, né avrebbe avuto motivo di dubitare della sua autenticità, sicché la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere sarebbe infondata;
- la domanda di risarcimento iure hereditaris sarebbe inammissibile, essendo le condotte censurate dall'attrice successive alla morte del de cuius, mentre la domanda di risarcimento dei danni iure proprio sarebbe infondata.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio con quale Controparte_3 successore a titolo particolare di in relazione alla scheda testamentaria del 2009 e, nel CP_4 merito, il rigetto delle domande attoree, con conseguente accertamento del carattere autografo e olografo del testamento di del 2010. CP_4
Si è costituita in giudizio anche , deducendo che: Controparte_2
- aveva mantenuto con la NI e con la sua famiglia un rapporto filiale fino CP_4
a pochi giorni prima della morte;
- prima della morte di si era recata con lui dal notaio per ritirare il CP_4 Parte_1
testamento olografo che lo stesso aveva in deposito;
pagina 5 di 10 - si era sempre mostrata ostile verso i nipoti del marito, da quest'ultimo CP_5
considerati come dei figli;
- non sorprenderebbe il fatto che avesse scritto un altro testamento all'insaputa CP_4
della moglie, anche nel rispetto degli accordi assunti con la prima moglie premorta, che l'aveva istituito unico erede nella certezza che egli non avrebbe escluso i nipoti qualora lei fosse morta per prima;
- la convenuta non saprebbe dire con certezza se il testamento rinvenuto dal fratello sia CP_1
autentico, ma certamente riporterebbe volontà molto vicine a quelle da sempre professate verbalmente da CP_4
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 18.10.2023, ritenuto non necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Controparte_3
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU grafologica sul testamento impugnato secondo il quesito formulato con ordinanza del 01.02.2024.
All'udienza del 30.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
ha agito in giudizio per sentir dichiarare la nullità del testamento olografo, redatto in Parte_1 data 13.03.2010 da per difetto di olografia e per sentir dichiarare l'indegnità del CP_4 convenuto a succedere allo stesso per aver formato e/o fatto Controparte_1 CP_4 scientemente uso del testamento falso, nonché, conseguentemente, per sentirlo condannare alla restituzione del legato ricevuto in forza di precedente testamento e comunque al risarcimento del danno.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda di nullità del testamento per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, sicché
l'onere della prova grava integralmente sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr., da ultimo, Cass. n. 24835/2022 e Cass. S.S.U.U. n.
12307/2015).
A fondamento delle proprie domande, parte attrice ha prodotto in giudizio una consulenza di parte, nella quale la consulente, esaminata la copia del testamento e confrontatala con alcune scritture riferibili al defunto, oltre che con il precedente testamento olografo del 27.05.2009, ha concluso che il pagina 6 di 10 testamento oggetto di causa sarebbe apocrifo, non provenendo dalla mano di né il testo, CP_4 né la firma, né l'indicazione numerica delle date (cfr., doc. n. 6 attrice). L'attrice, inoltre, ha dedotto che l'apocrifia del testamento impugnato potrebbe desumersi sia dal fatto che, al momento della redazione del medesimo, i rapporti con i nipoti beneficiari dei consistenti legati in esso contenuti si fossero deteriorati, sia dal fatto che, con documenti dattiloscritti e sottoscritti di pugno del 06.05.2016 e del 09.09.2016, aveva annullato le disposizioni testamentarie in favore di e CP_4 CP_1 [...]
contenute in un precedente testamento del 2009, condotta che apparirebbe incompatibile CP_2 con il fatto che esistesse un testamento successivo del 2010.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU grafologica sul testamento del 2010, oggetto della domanda di nullità, gli esiti della quale meritano di essere integralmente condivisi siccome frutto di un'approfondita e dettagliata analisi della documentazione a disposizione dell'ausiliario e immuni da vizi logici o giuridici.
Il CTU ha esaminato l'originale del testamento del 2010, conservato presso il notaio, nonché, quali scritture di comparazione, l'originale del testamento del 2009, parimenti conservato presso il notaio, oltre a numerose firme del testatore apposte su documenti acquisiti in originale (salvo per una firma) su accordo delle parti (cfr., p. 9 elaborato peritale), tramite microscopio digitale e utilizzo di luce radente,
a infrarossi e ultravioletta. L'ausiliario ha quindi descritto minuziosamente le caratteristiche della scrittura presente nella scheda testamentaria del 2010, comprensiva dell'impostazione grafica del testo, osservando omogeneità di composizione e coerenza tra gli elementi del medesimo (data, testo e firma), della foma grafica, stampatello maiuscolo e firma in corsivo, e delle forme delle lettere e dei numeri e le ha confrontate con quelle della precedente scheda testamentaria e delle numerose firme delle scritture di comparazione. Ha quindi osservato che la scrittura di era caratterizzata da CP_4 una gestualità molto personalizzata “ricca di personalizzazioni, arricchimenti, ripassi del tratto grafico apposti volutamente”, ritenendola perciò, “per caratteristiche del tratto e della mano del de cuius molto difficilmente imitabile” (cfr., p. 32 elaborato peritale). Ha, poi, sottolineato come la mano di CP_4 avesse subito certamente l'azione deteriorante dell'avanzare dell'età, ma non con un costante
[...] peggioramento progressivo di anno in anno, con la conseguenza che firme più recenti apparivano più ferme di altre più risalenti (v. pp. 43-45 elaborato peritale).
Ha, inoltre, notato rilevanti analogie tra il testamento del 2009 e quello del 2010, con riguardo a elementi di difficile imitazione, quali la continuità grafica tra le lettere del testo (cfr., p. 38 elaborato peritale) e la forma delle lettere, caratterizzate da sagome ricorrenti, gesti personalizzati e ripassi, chiarendo che: “le differenze che si riscontrano sono ascrivibili alla normale variabilità grafica di ciascuna persona scrivente, è bene ricordare che un tracciato perfettamente sovrapponibile sarebbe pagina 7 di 10 certamente indice di un falso” (cfr., p. 42 elaborato peritale). Ha poi spiegato che l'apparente miglioramento del tratto grafico espresso nel testamento del 2010 potrebbe essere riconducibile al fatto che lo stesso era stato redatto su carta più pesante di quella usata per il testamento del 2009, che obbligava a maggiore pressione nella compilazione e che comunque l'andamento della qualità grafica della scrittura del de cuius era ondivago, rinvenendosi – come già detto - firme autografe di qualità migliore in anni più recenti rispetto a quelle vergate in periodi precedenti. Ha poi precisato che dall'ingrandimento a microcopio della scrittura oggetto di causa sono evidenti “tratti marcati, ma non sempre tonici” (cfr., p. 43 elaborato peritale). Quanto alla firma, ha evidenziato come le sottoscrizioni vergate da risultassero sempre tra loro diverse, pur presentando tratti comuni tra di esse e CP_4 con quella in verifica, riferendo che: “la gestualità grafica e la variabilità grafica non sono aspetti facilmente imitabili, un imitatore non sarebbe stato in grado di riprodurre gli stessi elementi (stesso spessore del nastro, stessa immagine ideatrice), ma posizionandoli in parti diverse della firma” (cfr., p.
50 elaborato peritale).
Ha quindi concluso che il testamento di datato 13 marzo 2010 e oggetto della verifica: “è CP_4 stato interamente scritto a mano e sottoscritto da L'autografia del documento è certa, CP_4 senza ombra di dubbi” (cfr., p. 59 elaborato peritale).
L'ausiliario, inoltre, ha puntualmente risposto alle osservazioni presentate dal consulente di parte attrice, richiamando gli approfonditi accertamenti svolti e le considerazioni espresse in merito alle personalizzazioni della scrittura del de cuius che la rendono difficilmente imitabile, nonché l'avvenuto esame della pressione e della conduzione del gesto, nonché dello spessore e dell'appoggio del tracciato grafico, che hanno condotto alle conclusioni raggiunte, aspetti invece non pienamente considerati nei rilievi del CT di parte attrice, focalizzatasi essenzialmente sulla forma delle singole lettere.
Le motivate conclusioni raggiunte dal CTU ed espresse in termini di assoluta certezza non paiono poi poter essere smentite dagli elementi extratestuali allegati da parte attrice e che, nella tesi attorea, corroborerebbero l'ipotesi di una falsificazione del testamento.
In primo luogo, difatti, è rimasta priva di riscontro probatorio la deduzione attorea di un avvenuto deterioramento del rapporto tra il de cuius e i nipoti. Per un verso, infatti, la circostanza per cui CP_4 avrebbe nutrito risentimento per la conduzione, da parte del NI , delle società
[...] CP_1
Maglierie Manufat S.r.l. e Manufat Immobiliare S.r.l. è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, né pare di per sé rilevante che il convenuto fosse stato indagato per il reato di bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento delle società, posto che il procedimento penale aveva coinvolto anche lo stesso amministratore anch'egli di Maglierie Manufat S.r.l., e, comunque, era stato archiviato CP_4 dal GIP su richiesta del P.M. (cfr. doc. n. 4 convenuto). Per altro verso, ha Controparte_1
pagina 8 di 10 documentato la rilevantissima donazione ricevuta dallo zio nel 2016 (cfr., doc. n. 5), liberalità la cui esecuzione appare difficilmente compatibile con il dedotto peggioramento dei rapporti con il NI.
In secondo luogo, non convincente appare il ragionamento per cui la modifica delle disposizioni testamentarie contenute nella scheda del 2009, asseritamente operata da nel 2016, con CP_4 due scritture dattiloscritte (cfr., docc. nn. 2 e 3 attrice), implicherebbe che il testamento del 2010 non fosse stato redatto dal de cuius, posto che, diversamente, non avrebbe avuto motivo di modificare il testamento precedente.
Difatti, le due scritture del 2016 non sono scritte di pugno da e, quindi, non potendo CP_4 essere considerate valide espressioni di volontà testamentaria ex art. 602 c.c., siccome, mancando di olografia, non riferibili con certezza, nella loro interezza, all'apparente sottoscrittore, non assumono alcun valore di prova della volontà, in esse apparentemente espressa, di revocare le precedenti disposizioni testamentarie. Conseguentemente, dai predetti documenti nulla si può inferire circa l'autenticità o meno del testamento del 2010.
Da ultimo, deve osservarsi che l'incontestata ostilità dell'attrice nei confronti dei nipoti del marito
(circostanza dedotta dalla convenuta ) rende non inverosimile che Controparte_2 CP_4 abbia redatto dopo quello del 2009, noto alla moglie, un testamento successivo, non conosciuto dall'attrice, con il quale il de cuius aveva disposto delle proprie sostanze in favore dei convenuti in misura maggiore rispetto quanto già fatto.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, deve pertanto ritenersi che parte attrice non abbia provato i fatti costitutivi della propria domanda di nullità, il quadro probatorio emerso all'esito del giudizio portando ad affermare, secondo un giudizio di più probabile che non, l'olografia del testamento per cui è causa. Pertanto, deve essere rigettata la domanda attorea di dichiarazione di nullità del testamento del 2010, mentre deve essere accolta la domanda del convenuto di Controparte_1 accertamento dell'autenticità dello stesso.
Allo stesso modo, devono essere rigettate le domande di dichiarazione di indegnità del convenuto a succedere ad in mancanza di prova che lo stesso abbia formato o Controparte_1 CP_4 scientemente usato un testamento falso, nonché le conseguenti domande di condanna del medesimo alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a rifondere Parte_1 ai convenuti le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore di ciascuno dei convenuti. pagina 9 di 10 Infine, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
2) accerta che il testamento redatto in data 13.03.2010 da è autografo;
CP_4
3) condanna a rifondere a e le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore di ciascuno dei convenuti;
4) pone a carico dell'attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
01.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Arianna Toppan Dott. Giovanni Luca Ortore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Luca Ortore Presidente
Dott.ssa Arianna Toppan Giudice relatore
Dott.ssa Cristiana Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1809/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Marzio Molinari e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alberto Greco, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Galleria San Babila,
4B
PARTE ATTRICE contro
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Davide Controparte_1 C.F._2
Giudici, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via S. Martino, 6
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Paola Controparte_2 C.F._3
Manfredi, domiciliato in Como, Via Rusconi, 27
PARTI CONVENUTE
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, 1. accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 13 marzo 2010 e pubblicato il 31 gennaio 2020 per mancanza di autografia e sottoscrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 c.c. e 606 c.c., previa declaratoria della non autenticità della grafia e/o della sottoscrizione del testamento asseritamente olografo - rectius non riconducibilità all'apparente testatore della detta scheda;
pagina 1 di 10 2. dichiarare l'indegnità a succedere del Sig. ai sensi dell'art. 463 u.c., per aver egli CP_1 falsificato e/o fatto scientemente uso di un testamento falso e, per l'effetto;
3. condannare il Sig. alla restituzione in favore della Sig.ra del legato devolutogli CP_1 Pt_1 con il testamento del 2009 e dei relativi frutti ai sensi dell'art. 464 c.c.;
4. condannare il Sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dalla CP_1 Sig.ra tanto nella qualità di erede del Sig. quanto iure proprio, in considerazione della Pt_1 Per_1 condotta da questi posta in essere in relazione al Testamento Falso, nella misura che ci si riserva di quantificare o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA,
5. Richiamate tutte le istanze istruttorie depositate nei precedenti scritti, si insiste altresì, per i motivi esposti nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2024, per la rinnovazione della CTU, al fine di superare le mancanze evidenti dell'elaborato periziale (anche alla luce della chiara sequenza degli atti dispositivi della volontà successoria del de cuius intercorsi nel tempo). IN OGNI CASO, con vittoria di spese e onorari. Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Voglia il Tribunale di Como, Sezione II, nella persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa A. Toppan, previe le declaratorie del caso e rigettata ogni contraria azione e/o eccezione, così pronunciarsi: in via preliminare, in rito disporsi l'integrazione del contraddittorio con successore a titolo particolare di Controparte_3 in relazione alla scheda testamentaria 27 maggio 2009 per tutte le ragioni riproposte in CP_4 comparsa di risposta a seguito di riassunzione datata 14.09.2023; nel merito rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice, siccome inammissibile e/o improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto, con conseguente accertamento del carattere autografo e olografo del testamento di datato 13 marzo 2010; CP_4 in ogni caso condannarsi a rifondere a compensi e spese di lite, oltre spese Parte_1 Controparte_1 generali 15%, CPA e IVA nella misura di legge;
mezzi istruttori si reiterano tutte le domande, eccezioni e argomentazioni spese in corso di giudizio che devono ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte (con particolare riferimento alla comparsa di costituzione e risposta, alle tre memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e a tutte le note di trattazione scritta tempestivamente depositate) e si richiamano gli esiti peritali coincidenti con i contenuti della difesa spiegata nell'interesse di . Controparte_1 Occorrendo, a integrazione dell'ordinanza 01.02.2024: ordinarsi a l'esibizione e Parte_1 deposito in cancelleria, ex artt. 210 e/o 218 c.p.c., degli originali dei documenti indicati nella relazione di parte attrice a firma dott. impartirsi tutte le più opportune disposizioni in ordine Persona_2 alla custodia del testamento 13 marzo 2010 (depositato presso il notaio che lo ha pubblicato) e ordinarsi
- ove consentito - il deposito in cancelleria dell'originale del testamento olografo 27 maggio 2009, da utilizzarsi quale scrittura comparativa. Conclusioni di parte convenuta Controparte_2 Nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice In punto spese Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Motivi della decisione
pagina 2 di 10 Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, ha riassunto, avanti il Tribunale Parte_1 di Como, il giudizio, già instaurato nei confronti di e , avanti il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Monza - il quale, con ordinanza in data 16.03.2023 si era dichiarato territorialmente incompetente a pronunciarsi sulla domanda - nell'atto introduttivo del quale aveva dedotto che:
- è la seconda moglie di nato il [...] e morto il 09.07.2017; CP_5 CP_4
- non aveva avuto figli né dall'attrice, né dalla prima moglie premorta;
CP_4
- e sono nipoti di figli della sorella della Controparte_1 Controparte_2 CP_4
prima moglie;
- con testamento olografo del 27.05.2009, aveva istituito erede unico la moglie CP_4
e disposto tre legati, uno di € 1.000.000,00 oltre un appartamento, in favore di CP_5
CP_
uno di € 1.000.000,00 in favore di e uno di € CP_1 CP_1 CP_1
1.000.000,00 in favore di Controparte_3
- con note dattiloscritte e firmate del 06.05.2016 e del 09.09.2016, aveva annullato CP_4
le disposizioni testamentarie in favore di e;
CP_1 Controparte_2
- il de cuius si era determinato a rettificare in tal senso le proprie ultime volontà in considerazione del peggioramento dei rapporti con i nipoti, causato, in particolare, dalla delusione ricevuta per le modalità con cui aveva amministrato le società, fondate da Controparte_1 CP_4
Maglierie Manufat S.r.l. e Manufat Immobiliare S.r.l., dichiarate fallite nel 2013 e 2014 e
[...] per la gestione delle quali era stato sottoposto a procedimenti penali per Controparte_1 reati di bancarotta;
- in ogni caso, onde evitare controversie con i convenuti, l'attrice aveva pagato, in via transattiva,
a e i legati previsti nel testamento del 2009 di € 1.000.000,00 CP_1 Controparte_2 ciascuno;
- in data 31.01.2020, aveva richiesto la pubblicazione di un nuovo Controparte_1
testamento olografo del defunto, recante data 13.03.2010, nel frattempo rinvenuto;
- il testamento, pubblicato il 04.02.2020, prevedeva la revoca del legato a e Controparte_3
l'attribuzione ai convenuti di legati di maggiore consistenza;
- in data 18.03.2020, aveva informato l'attrice del rinvenimento del Controparte_1
testamento del 2010 e chiesto che gli venisse assegnato quanto attribuitogli in forza di esso;
- l'attrice aveva quindi incaricato un perito grafologo per valutare la genuinità della scheda testamentaria e lo stesso aveva concluso, all'esito dell'esame della scrittura e, in particolare, della forma delle lettere, dell'aspetto della firma e del carattere, apparentemente “ringiovanito”, del tratto, per la completa apocrifia del testamento;
pagina 3 di 10 - il testamento del 2010, pertanto, sarebbe nullo, perché privo dei requisiti dell'olografia e della scrittura ex art. 602 c.c., con conseguente infondatezza della pretesa del convenuto al legato testamentario oggetto del predetto;
- dovrebbe inoltre ritenersi che il testamento sia stato coscientemente falsificato da CP_1
o, comunque, che quest'ultimo abbia fatto scientemente uso del testamento falso,
[...] richiedendone la pubblicazione, con conseguente indegnità del convenuto a succedere ad ex art. 463 c.c.; CP_4
- difatti, il convenuto avrebbe dovuto accorgersi della falsità del testamento, confrontandolo con quello del 2009, e, comunque, considerato l'avvenuto deterioramento dei rapporti del testatore con i nipoti;
inoltre, la rettifica del testamento del 2009 dimostrerebbe che il testamento del
2010 sarebbe falso, diversamente, infatti, il testatore avrebbe apposto le proprie note dattiloscritte solo sul secondo testamento, e non su quello redatto nel 2009;
- la condotta del convenuto che aveva impedito di realizzare le ultime volontà del testatore costituirebbe illecito ex art. 2043 c.c. foriero di danno sia per il de cuius, il risarcimento del quale spetterebbe all'attrice, in qualità di erede, sia per la stessa . Parte_1
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo redatto il 13.03.2010 e pubblicato il 31.01.2020 per mancanza di autografia e sottoscrizione di ai sensi del CP_4 combinato disposto degli artt. 602 c.c. e 606 c.c.; di dichiarare l'indegnità a succedere del Sig.
[...] ex art. 463 c.c., per aver egli falsificato o fatto scientemente uso di un testamento falso e, CP_1 per l'effetto, di condannarlo alla restituzione del legato devolutogli con il testamento del 2009 e dei relativi frutti ai sensi dell'art. 464 c.c., nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice iure proprio e di quelli subiti dal testatore.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- l'attrice dovrebbe integrare il contraddittorio nei confronti di posto che il Controparte_3
testamento impugnato travolgerebbe le precedenti disposizioni testamentarie incompatibili e quindi potrebbe avere effetti sul legato disposto in favore del predetto;
- il testamento impugnato sarebbe stato vergato interamente di pugno da che lo CP_4
avrebbe anche sottoscritto, come emerso dall'indagine condotta dal perito di parte convenuta, risultando per contro inattendibili gli esiti della consulenza disposta da parte attrice, non avendo il perito di visionato l'originale della scheda contestata e utilizzato solo copie Parte_1 delle scritture comparative;
- le allegazioni attoree di un deterioramento di rapporti con lo zio sarebbero infondate;
pagina 4 di 10 - in particolare, la società Manufat Immobiliare S.r.l. era stata costituita solo alla fine del 2009 e non aveva mai operato, mentre, quanto al procedimento penale per bancarotta menzionato dall'attrice, lo stesso era stato iscritto anche nei confronti di e archiviato dal GIP CP_4
e, comunque, il fatto contestato riguardava un rimborso eseguito da Maglierie Manufat in favore del socio e, quindi, una condotta che difficilmente il de cuius potrebbe CP_4 aver ritenuto di mala gestio;
- inoltre, in data 06.05.2016 aveva donato al convenuto la somma di € CP_4
1.940.000,00, comportamento incompatibile con quello di uno zio che aveva litigato con il NI;
- ancora, le note aggiuntive al testamento del 2009, con le quali sarebbero state revocate le disposizioni in favore dei nipoti, erano dattiloscritte e prive di data certa e, comunque, sarebbe scarsamente verosimile che fossero state redatte dal testatore con un programma di videoscrittura, sicché la paternità ideologica di quelle note non sarebbe riferibile al de cuius;
- , del resto, aveva effettivamente dato esecuzione al pagamento dei legati in Parte_1
esecuzione di più ampi accordi con i convenuti, anche nella consapevolezza della nullità delle dichiarazioni di revoca;
- il convenuto avrebbe intenzione di avvalersi del testamento impugnato, di cui chiede la verificazione;
- il convenuto non avrebbe comunque confezionato il testamento impugnato, né avrebbe avuto motivo di dubitare della sua autenticità, sicché la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere sarebbe infondata;
- la domanda di risarcimento iure hereditaris sarebbe inammissibile, essendo le condotte censurate dall'attrice successive alla morte del de cuius, mentre la domanda di risarcimento dei danni iure proprio sarebbe infondata.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio con quale Controparte_3 successore a titolo particolare di in relazione alla scheda testamentaria del 2009 e, nel CP_4 merito, il rigetto delle domande attoree, con conseguente accertamento del carattere autografo e olografo del testamento di del 2010. CP_4
Si è costituita in giudizio anche , deducendo che: Controparte_2
- aveva mantenuto con la NI e con la sua famiglia un rapporto filiale fino CP_4
a pochi giorni prima della morte;
- prima della morte di si era recata con lui dal notaio per ritirare il CP_4 Parte_1
testamento olografo che lo stesso aveva in deposito;
pagina 5 di 10 - si era sempre mostrata ostile verso i nipoti del marito, da quest'ultimo CP_5
considerati come dei figli;
- non sorprenderebbe il fatto che avesse scritto un altro testamento all'insaputa CP_4
della moglie, anche nel rispetto degli accordi assunti con la prima moglie premorta, che l'aveva istituito unico erede nella certezza che egli non avrebbe escluso i nipoti qualora lei fosse morta per prima;
- la convenuta non saprebbe dire con certezza se il testamento rinvenuto dal fratello sia CP_1
autentico, ma certamente riporterebbe volontà molto vicine a quelle da sempre professate verbalmente da CP_4
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 18.10.2023, ritenuto non necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Controparte_3
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU grafologica sul testamento impugnato secondo il quesito formulato con ordinanza del 01.02.2024.
All'udienza del 30.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
ha agito in giudizio per sentir dichiarare la nullità del testamento olografo, redatto in Parte_1 data 13.03.2010 da per difetto di olografia e per sentir dichiarare l'indegnità del CP_4 convenuto a succedere allo stesso per aver formato e/o fatto Controparte_1 CP_4 scientemente uso del testamento falso, nonché, conseguentemente, per sentirlo condannare alla restituzione del legato ricevuto in forza di precedente testamento e comunque al risarcimento del danno.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda di nullità del testamento per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, sicché
l'onere della prova grava integralmente sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (cfr., da ultimo, Cass. n. 24835/2022 e Cass. S.S.U.U. n.
12307/2015).
A fondamento delle proprie domande, parte attrice ha prodotto in giudizio una consulenza di parte, nella quale la consulente, esaminata la copia del testamento e confrontatala con alcune scritture riferibili al defunto, oltre che con il precedente testamento olografo del 27.05.2009, ha concluso che il pagina 6 di 10 testamento oggetto di causa sarebbe apocrifo, non provenendo dalla mano di né il testo, CP_4 né la firma, né l'indicazione numerica delle date (cfr., doc. n. 6 attrice). L'attrice, inoltre, ha dedotto che l'apocrifia del testamento impugnato potrebbe desumersi sia dal fatto che, al momento della redazione del medesimo, i rapporti con i nipoti beneficiari dei consistenti legati in esso contenuti si fossero deteriorati, sia dal fatto che, con documenti dattiloscritti e sottoscritti di pugno del 06.05.2016 e del 09.09.2016, aveva annullato le disposizioni testamentarie in favore di e CP_4 CP_1 [...]
contenute in un precedente testamento del 2009, condotta che apparirebbe incompatibile CP_2 con il fatto che esistesse un testamento successivo del 2010.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU grafologica sul testamento del 2010, oggetto della domanda di nullità, gli esiti della quale meritano di essere integralmente condivisi siccome frutto di un'approfondita e dettagliata analisi della documentazione a disposizione dell'ausiliario e immuni da vizi logici o giuridici.
Il CTU ha esaminato l'originale del testamento del 2010, conservato presso il notaio, nonché, quali scritture di comparazione, l'originale del testamento del 2009, parimenti conservato presso il notaio, oltre a numerose firme del testatore apposte su documenti acquisiti in originale (salvo per una firma) su accordo delle parti (cfr., p. 9 elaborato peritale), tramite microscopio digitale e utilizzo di luce radente,
a infrarossi e ultravioletta. L'ausiliario ha quindi descritto minuziosamente le caratteristiche della scrittura presente nella scheda testamentaria del 2010, comprensiva dell'impostazione grafica del testo, osservando omogeneità di composizione e coerenza tra gli elementi del medesimo (data, testo e firma), della foma grafica, stampatello maiuscolo e firma in corsivo, e delle forme delle lettere e dei numeri e le ha confrontate con quelle della precedente scheda testamentaria e delle numerose firme delle scritture di comparazione. Ha quindi osservato che la scrittura di era caratterizzata da CP_4 una gestualità molto personalizzata “ricca di personalizzazioni, arricchimenti, ripassi del tratto grafico apposti volutamente”, ritenendola perciò, “per caratteristiche del tratto e della mano del de cuius molto difficilmente imitabile” (cfr., p. 32 elaborato peritale). Ha, poi, sottolineato come la mano di CP_4 avesse subito certamente l'azione deteriorante dell'avanzare dell'età, ma non con un costante
[...] peggioramento progressivo di anno in anno, con la conseguenza che firme più recenti apparivano più ferme di altre più risalenti (v. pp. 43-45 elaborato peritale).
Ha, inoltre, notato rilevanti analogie tra il testamento del 2009 e quello del 2010, con riguardo a elementi di difficile imitazione, quali la continuità grafica tra le lettere del testo (cfr., p. 38 elaborato peritale) e la forma delle lettere, caratterizzate da sagome ricorrenti, gesti personalizzati e ripassi, chiarendo che: “le differenze che si riscontrano sono ascrivibili alla normale variabilità grafica di ciascuna persona scrivente, è bene ricordare che un tracciato perfettamente sovrapponibile sarebbe pagina 7 di 10 certamente indice di un falso” (cfr., p. 42 elaborato peritale). Ha poi spiegato che l'apparente miglioramento del tratto grafico espresso nel testamento del 2010 potrebbe essere riconducibile al fatto che lo stesso era stato redatto su carta più pesante di quella usata per il testamento del 2009, che obbligava a maggiore pressione nella compilazione e che comunque l'andamento della qualità grafica della scrittura del de cuius era ondivago, rinvenendosi – come già detto - firme autografe di qualità migliore in anni più recenti rispetto a quelle vergate in periodi precedenti. Ha poi precisato che dall'ingrandimento a microcopio della scrittura oggetto di causa sono evidenti “tratti marcati, ma non sempre tonici” (cfr., p. 43 elaborato peritale). Quanto alla firma, ha evidenziato come le sottoscrizioni vergate da risultassero sempre tra loro diverse, pur presentando tratti comuni tra di esse e CP_4 con quella in verifica, riferendo che: “la gestualità grafica e la variabilità grafica non sono aspetti facilmente imitabili, un imitatore non sarebbe stato in grado di riprodurre gli stessi elementi (stesso spessore del nastro, stessa immagine ideatrice), ma posizionandoli in parti diverse della firma” (cfr., p.
50 elaborato peritale).
Ha quindi concluso che il testamento di datato 13 marzo 2010 e oggetto della verifica: “è CP_4 stato interamente scritto a mano e sottoscritto da L'autografia del documento è certa, CP_4 senza ombra di dubbi” (cfr., p. 59 elaborato peritale).
L'ausiliario, inoltre, ha puntualmente risposto alle osservazioni presentate dal consulente di parte attrice, richiamando gli approfonditi accertamenti svolti e le considerazioni espresse in merito alle personalizzazioni della scrittura del de cuius che la rendono difficilmente imitabile, nonché l'avvenuto esame della pressione e della conduzione del gesto, nonché dello spessore e dell'appoggio del tracciato grafico, che hanno condotto alle conclusioni raggiunte, aspetti invece non pienamente considerati nei rilievi del CT di parte attrice, focalizzatasi essenzialmente sulla forma delle singole lettere.
Le motivate conclusioni raggiunte dal CTU ed espresse in termini di assoluta certezza non paiono poi poter essere smentite dagli elementi extratestuali allegati da parte attrice e che, nella tesi attorea, corroborerebbero l'ipotesi di una falsificazione del testamento.
In primo luogo, difatti, è rimasta priva di riscontro probatorio la deduzione attorea di un avvenuto deterioramento del rapporto tra il de cuius e i nipoti. Per un verso, infatti, la circostanza per cui CP_4 avrebbe nutrito risentimento per la conduzione, da parte del NI , delle società
[...] CP_1
Maglierie Manufat S.r.l. e Manufat Immobiliare S.r.l. è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, né pare di per sé rilevante che il convenuto fosse stato indagato per il reato di bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento delle società, posto che il procedimento penale aveva coinvolto anche lo stesso amministratore anch'egli di Maglierie Manufat S.r.l., e, comunque, era stato archiviato CP_4 dal GIP su richiesta del P.M. (cfr. doc. n. 4 convenuto). Per altro verso, ha Controparte_1
pagina 8 di 10 documentato la rilevantissima donazione ricevuta dallo zio nel 2016 (cfr., doc. n. 5), liberalità la cui esecuzione appare difficilmente compatibile con il dedotto peggioramento dei rapporti con il NI.
In secondo luogo, non convincente appare il ragionamento per cui la modifica delle disposizioni testamentarie contenute nella scheda del 2009, asseritamente operata da nel 2016, con CP_4 due scritture dattiloscritte (cfr., docc. nn. 2 e 3 attrice), implicherebbe che il testamento del 2010 non fosse stato redatto dal de cuius, posto che, diversamente, non avrebbe avuto motivo di modificare il testamento precedente.
Difatti, le due scritture del 2016 non sono scritte di pugno da e, quindi, non potendo CP_4 essere considerate valide espressioni di volontà testamentaria ex art. 602 c.c., siccome, mancando di olografia, non riferibili con certezza, nella loro interezza, all'apparente sottoscrittore, non assumono alcun valore di prova della volontà, in esse apparentemente espressa, di revocare le precedenti disposizioni testamentarie. Conseguentemente, dai predetti documenti nulla si può inferire circa l'autenticità o meno del testamento del 2010.
Da ultimo, deve osservarsi che l'incontestata ostilità dell'attrice nei confronti dei nipoti del marito
(circostanza dedotta dalla convenuta ) rende non inverosimile che Controparte_2 CP_4 abbia redatto dopo quello del 2009, noto alla moglie, un testamento successivo, non conosciuto dall'attrice, con il quale il de cuius aveva disposto delle proprie sostanze in favore dei convenuti in misura maggiore rispetto quanto già fatto.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, deve pertanto ritenersi che parte attrice non abbia provato i fatti costitutivi della propria domanda di nullità, il quadro probatorio emerso all'esito del giudizio portando ad affermare, secondo un giudizio di più probabile che non, l'olografia del testamento per cui è causa. Pertanto, deve essere rigettata la domanda attorea di dichiarazione di nullità del testamento del 2010, mentre deve essere accolta la domanda del convenuto di Controparte_1 accertamento dell'autenticità dello stesso.
Allo stesso modo, devono essere rigettate le domande di dichiarazione di indegnità del convenuto a succedere ad in mancanza di prova che lo stesso abbia formato o Controparte_1 CP_4 scientemente usato un testamento falso, nonché le conseguenti domande di condanna del medesimo alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a rifondere Parte_1 ai convenuti le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore di ciascuno dei convenuti. pagina 9 di 10 Infine, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta tutte le domande svolte da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
2) accerta che il testamento redatto in data 13.03.2010 da è autografo;
CP_4
3) condanna a rifondere a e le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore di ciascuno dei convenuti;
4) pone a carico dell'attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
01.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Arianna Toppan Dott. Giovanni Luca Ortore
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